PICCOLI PASSI PER è un associazione onlus costituita il 10 luglio 1996 STATUTO (10 luglio 1996) MODIFICHE STATUTARIE (17 novembre 1997) Via Manzoni,1 24020 TORRE BOLDONE Tel. 035.343689 Fax 035.245848 C.F.95085230167 Iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato foglio n. 594 progr. 237 sez. A (Sociale) ai sensi della L.R. 24 7 93 n. 22 ONLUS E mail: piccolipassiper@libero.it
PICCOLI PASSI PER.. STATUTO TITOLO 1 COSTITUZIONE E SCOPI Art.1 È costituita, con sede in Bergamo, via Borgo S. Caterina n. 90, un associazione privata di volontariato denominata: PICCOLI PASSI PER... L associazione ha durata illimitata. Art. 2 L associazione è aperta a tutti, soprattutto ai familiari e parenti delle persone co problemi psichici. Art. 3 L associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale. È democratica e costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile; vi possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono concorrere alla realizzazione degli intenti di cui all articolo successivo. Art. 4 Scopi fondamentali dell associazione sono: a) Studiare, gestire e promuovere ogni tipo di iniziativa a sostegno delle persone che hanno problemi caratteriali, psicologici e psichiatrici che necessitano di assistenza medica specialistica; b) Interessarsi dell ambiente familiare nel quale vivono; c) Curare il loro inserimento nella società, che dovrà essere opportunamente sensibilizzata; d) Diffondere un atteggiamento consapevole nei confronti del disagio psichico non basato sulla paura. Art. 5 L associazione curerà i rapporti con altre associazioni similari e aderirà a consociazioni più estese, allo scopo di scambiarsi le esperienze e per intervenire in modo unitario e più efficace presso le Istituzioni Pubbliche, a livello Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale, per poter influire anche nel settore legislativo, della programmazione e delle attribuzioni dei contributi finanziari pubblici. TITOLO 2 SOCI Art. 6 AMMISSIONE. Per essere socio occorre fare domanda scritta e sottoscrivere la tessera societaria con cui l adente accetta le finalità dell associazione, il presente statuto nonché le delibere del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide insindacabilmente sull ammissione del socio. I soci saranno elencati in apposito libro. Art. 7 OBBLIGHI DEL SOCIO. All atto dell ammissione il socio è tenuto a versare la quota sociale. La quota sociale è fissata, anno per anno, dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota annuale deve essere fatto entro il mese di febbraio di ogni anno.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell associazione e non può usufruire dei sevizi sociali. Art. 8 DIRITTI DEL SOCIO. Il socio ha diritto: - Di frequentare la sede sociale e di usufruire della biblioteca, dei materiali e delle attrezzature dell associazione; - Di essere ammesso a corsi organizzati dall associazione o da altri enti pubblici o privati. Art. 9 COMPORTAMENTO. Il socio che non si attiene agli scopi dell associazione o non tiene un contegno confacente allo spirito della corretta ed educata convivenza, può essere ammonito dal Consiglio Direttivo e, nei casi più gravi, anche radiato. TITOLO 3 ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 10 ORGANI. Sono organi dell associazione: a) L assemblea dei soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Comitato di Presidenza; e) Il Collegio dei Revisori; f) I Probiviri. ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 11 L ASSEMBLEA DEI SOCI. È l organo sovrano dell associazione. Essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. In prima convocazione l assemblea è valida se vi è la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In cso di impedimento, per la partecipazione all assemblea, è ammessa la possibilità di rilasciare delega scritta ad altro membro votante. Ogni socio delegato non potrà avere più di tre deleghe. Art. 12 COMPITI DELL ASSEMBLEA DEI SOCI Ad essa viene sottoposta ogni anno per l approvazione la Relazione Morale e Finanziaria del Consiglio Direttivo. Delibera sullo scioglimento dell Associazione e sulle modifiche dello Statuto. Delibera inoltre su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo o da una mozione scritta e firmata da almeno 10 soci. Delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Delibera sui nominativi dei soci eletti nel Consiglio Direttivo. Delibera sui nominativi dei Revisori dei conti che fungono anche da Probiviri. Art. 13 CONVOCAZIONE. Il Consiglio Direttivo convoca l assemblea, in via ordinaria, almeno una volta all anno entro il 31 marzo, per l approvazione dei bilanci e la elezione delle cariche sociali e, in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un trentesimo dei soci oppure da due revisori dei conti. L avviso deve indicare l ordine del giorno, il luogo, il giorno e l ora della convocazione. Art. 14 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.
L assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e due scrutatori fra soci non ricoprenti cariche sociali. Il presidente constata la regolarità del diritto d intervento all assemblea, il segretario cura la redazione del verbale della seduta. Art. 15 DELIBERAZIONI. Le deliberazioni dell assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Le modifiche del presente statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi. Lo scioglimento dell associazione deve essere approvato da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Le votazioni delle cariche sociali sono espresse con scheda segreta. Art. 16 CARICHE SOCIALI. Le cariche sociali sono tutte gratuite Non possono essere eletti i dipendenti dell associazione e coloro che hanno rapporti economici continuativi con i suoi organi, escluse le prestazioni professionali. Non può partecipare alle delibere relative ad una particolare operazione dell associazione chi nella stessa ha interesse economico. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità d iscrizione alla associazione. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 17 COMPOSIZIONE. Il Consiglio Direttivo eletto dall assemblea è composto da un numero variabile da 9 a 15 membri. La durata in carica dei membri è di tre anni. Il consiglio elegge nel suo interno: Il presidente; Il vicepresidente Il segretario; Il tesoriere. Il consiglio può dichiarare decaduto dalla carica il componente che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle riunioni. Al consigliere cessato dalla carica nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti nell assemblea immediatamente precedente. Art. 18 COMPITI. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l amministrazione ordinaria e straordinaria dell associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto. Sono compiti del consiglio: a) Stabilire il programma di attività dell associazione e dare corso alla sua attuazione; b) Determinare la quota sociale annuale; c) Redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell associazione, formulare la relazione morale; d) Convocare l assemblea dei soci; e) Assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; f) Autorizzare il Presidente a firmare gli atti riguardanti l associazione; g) Deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci; h) Incaricare soci per lo svolgimento di determinate attività sociali; i) Deliberare la costituzione o lo svolgimento di sottocommissioni. Art. 19 CONVOCAZIONE. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei membri. Per la validità della convocazione deve essere inviato avviso scritto a tutti i componenti almeno otto giorni prima, con l indicazione dell ordine del giorno della riunione. In casi di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con altri mezzi, con avviso di almeno 24 ore.
Art. 20 DELIBERAZIONI. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale. PRESIDENZA, COMITATO DI PRESIDENZA E REVISORI Art. 21 PRESIDENZA. Il presidente ha la rappresentanza legale dell associazione di fronte ai terzi e la firma sociale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Con il tesoriere firma i bilanci ed i diversi titoli di pagamento, dà esecuzione con il Segretario alle delibere del consiglio. Art. 22 COMITATO DI PRESIDENZA. È composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e dal tesoriere. Il segretario può avere anche la funzione di tesoriere. È convocato dal presidente per deliberare sui problemi urgenti. Le decisioni del presidente e del comitato di presidenza devono essere sottoposte, per la ratifica, al consiglio direttivo nella riunione immediatamente successiva. Il vicepresidente anche in via disgiuntiva, sostituisce il presidente in caso di suo impedimento. Il segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del consiglio e cura, con il presidente, l esecuzione delle delibere dello stesso; sovraintende inoltre ai servizi amministrativi dell associazione. Il tesoriere ha la responsabilità dei fondi dell associazione e ne cura l amministrazione. COLLEGIO DEI REVISORI Art. 23 COMPOSIZIONE E COMPITI. Il collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti eletti dall assemblea, ha durata triennale. I componenti del collegio dei revisori possono anche essere non soci. Il Collegio dei Revisori elegge il proprio presidente, esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria e patrimoniale dell associazione, esamina i bilanci, redige la relazione sull operato del Consiglio Direttivo da sottoporre all assemblea dei soci. I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio, con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non hanno diritto di voto. Il presidente convoca il collegio una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritiene necessario. PROBIVIRI Art. 24 COMPITI. Contro le delibere del Consiglio Direttivo o per divergenze che avessero ad insorgere fra i consiglieri o fra i soci e sulla applicazione del presente statuto, è ammesso il ricorso scritto del socio ai revisori dei conti che fungono anche da probiviri. Il ricorso sospende l applicazione di eventuali delibere e deve essere proposto, dal socio, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quando l interessato ne è venuto a conoscenza o poteva venirne a conoscenza. I probiviri deliberano a maggioranza semplice, informalmente e non oltre trenta giorni dalla presentazione del ricorso. La loro decisione deve essere portata a conoscenza del ricorrente entro otto giorni dalla loro deliberazione. TITOLO 4 PATRIMONIO ENTRATE SOCIALI Art. 25 PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) Eventuali fondi di riserva creati con eccedenza di bilancio; b) Qualsiasi altra elargizione a favore dell associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari. Art. 26 ENTRATE SOCIALI. Le entrate sociali sono determinate da: a) Le quote sociali; b) I proventi derivanti dall attività dell associazione; c) Le sovvenzioni di enti pubblici e privati; d) Le donazioni o i lasciti testamentari (accettati con beneficio d inventario); e) Rimborsi derivanti da convenzioni. L esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, dopo tale data il consiglio direttivo redige il bilancio da presentare per l approvazione all assemblea dei soci. Art. 27 SERVIZIO DI TESORERIA I valori mobiliari dell associazione sono depositati presso uno o più istituti di credito. Ogni operazione bancaria viene eseguita con firme congiunte di almeno due delle persone, frale quali il presidente ed il tesoriere, all uopo delegate dal consiglio direttivo. Art. 28 SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE L associazione potrà sciogliersi con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. La proposta di scioglimento dovrà essere comunicata ai soci aventi diritto di voto almeno un mese prima della data di convocazione dell assemblea che è chiamata a deliberare in proposito. Se è deliberato lo scioglimento, il o i liquidatori nominati dall assemblea provvederanno alla liquidazione del patrimonio associativo. L attivo residuato sarà devoluto ad un associazione, gruppo o ente che persegua fini identici o analoghi a quelli dell associazione e che verrà designato dall assemblea in sede di scioglimento. Art. 29 ATTIVITÀ Non sono ammesse iniziative personali in nome dell associazione senza l autorizzazione degli organi sociali, non sono ammesse attività di soci in concorrenza con quelle programmate dall associazione. Art. 30 Il presidente provvede ad iscrivere l associazione nell apposito registro regionale delle organizzazioni di volontariato, come previsto dalla Legge Regionale 24 luglio 1993, art. 4, primo comma. Art. 31 Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, valgono le norme del codice civile riguardanti le associazioni non riconosciute. Letto, per approvazione si sottoscrive. F.ti: Omissis. dr. Nosari Peppino, notaio-
Bergamo 08 agosto 1996 Esente da bollo ai sensi dell art. 8 della Legge 266/91 Repertorio n. 120.126 PICCOLI PASSI PER.. MODIFICHE STATUTARIE Repubblica Italiana Bergamo, 17 diciassette novembre 1997 millenovecentonovantasette, nel mio studio posto in largo B. Belotti civ. n. 15, alle ore 18.05. Avanti di me Nosari dr. Peppino, notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bergamo, con residenza in Bergamo, è presente per la redazione di questo atto la parte seguente: OMISSIS.. Non assistono all atto i testimoni, avendo la nominata parte intervenuta rinunciato alla loro presenza, col mio consenso. La predominata parte interessata e come sopra intervenuta, della cui identità personale sono certo, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell associazione PICCOLI PASSI PER, con sede in Torre Bordone, via Reich n. 49/53 (già in Bergamo, via Borgo Santa Caterina n. 90), codice fiscale n. 95085230167, mi richiede di redigere il verbale di adunanza dei soci di detta associazione, qui riuniti in assemblea straordinaria, per trattare il seguente: - ordine del giorno - Modifiche statutarie; Disposizioni accessorie. Assume la presidenza dell assemblea, ai sensi statutari, il Presidente del Consiglio Direttivo sig. OMISSIS.. Il presidente dichiara aperta la trattazione delle materie iscritte all ordine del giorno surriportato, di cui dà lettura, previa verifica e constatazione dello stato di convocazione e composizione dell assemblea, riguardo al quale accerta che essa è stata qui convocata per la trattazione delle suddette materie nel pieno rispetto dei termini e requisiti formali di convocazione disposti dallo statuto sociale, e che, ai sensi dello statuto stesso, essendo intervenuto esso Presidente del Consiglio Direttivo unitamente ai sigg. OMISSIS. (rappresentanti 9 membri su 12) unitamente ai sigg. OMISSIS., personalmente, ed ai sigg. OMISSIS. (idoneamente rappresentati mediante singole specifiche deleghe ad associati presenti), ed essendo presenti tutti i restanti soci, idoneamente rappresentati dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso mediante i poteri conferiti con l atto costitutivo in data 10 luglio 1996 n. 117.603 di repertorio di me notaio rogante, con tale riscontrata composizione essa assemblea è regolarmente costituita e può deliberare sulle elencate materie. Il Presidente evidenzia come dalla lettera spedita dalla Regione Lombardia rif. n. 3529 risulta che è necessario modificare lo statuto sociale per l ottenimento dell iscrizione nel registro generale regionale del volontariato. Il Presidente ricorda inoltre agli intervenuti di aver direttamente contattato il responsabile del competente ufficio regionale, con il quale ha discusso punto per punto il nuovo testo da proporre all assemblea. A seguito di detta riunione il testo statutario è stato ulteriormente aggiornato nella definitiva stesura, già nota a tutti i presenti. Egli legge quindi agli intervenuti il testo della citata lettera della Regione Lombardia in cui si richiede la modifica degli articoli 6, 13, 15, 28, 12, 23, 24, 16, 26, 28 e 30, gli articoli come modificati in ottemperanza a detta richiesta e tutte le ulteriori modifiche proposte dal citato ufficio regionale. Discussi gli argomenti su esposti, l assemblea alla unanimità
- delibera - Sono approvate le modifiche preindicate. Conseguentemente lo statuto dell Associazione viene totalmente modificato e ricompilato nella sua redazione aggiornata. In conformità alle preindicate modifiche approvate il nuovo testo statutario si allega a questo atto sotto la lettera O, per formarne parte integrante. Al nominato Presidente del Consiglio Direttivo sono conferiti illimitati poteri di agire per il compimento di ogni atto, formalità e pratica inerente alla pubblicità della contestuale delibera assembleare, con la preventiva accettazione dell operato e con esonero da ogni responsabilità al riguardo per i competenti pubblici uffici, ed i poteri di chiedere l iscrizione dell associazione nel registro generale regionale del volontariato. Agli effetti fiscali: si chiede l esenzione del presente atto dal pagamento dell imposta di registro e di bollo a norma dell art. 8 c. I della Legge 11 agosto 1991 n. 266. Null altro essendovi da trattare, alle ore 18.40 l assemblea viene sciolta. Si è omessa la lettura dell allegato avendone io notaio avuto dispensa espressa, in quanto già noto all assemblea. Questo atto è stato letto da me notaio alla parte intervenuta, che lo ha approvato. Scritto a macchina da persona di mia fiducia su cinque pagine di due fogli. F.ti: OMISSIS. Dr. Peppino Nosari, notaio
Allegato al n. 120.126/ rep. TITOLO 1 PICCOLI PASSI PER.. STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 È costituita, con sede in Torre Bordone, via Reich n. 49/53, un associazione di volontariato denominata: PICCOLI PASSI PER... L associazione ha durata illimitata. Art. 2 L associazione è aperta a tutti, soprattutto ai familiari e parenti delle persone con problemi psichici. Art. 3 L associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale. È democratica e costituita e costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile; vi possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono concorrere alla realizzazione degli intenti di cui all articolo successivo. Art. 4 Scopi fondamentali dell associazione sono: a) Studiare, gestire e promuovere ogni tipo di iniziativa a sostegno delle persone che hanno problemi caratteriali, psicologici e psichiatrici che necessitano di assistenza medica specialistica; b) Interessarsi dell ambiente familiare nel quale vivono; c) Curare il loro inserimento nella società, che dovrà essere opportunamente sensibilizzata; d) Diffondere un atteggiamento consapevole nei confronti del disagio psichico non basato sulla paura. Art. 5 L associazione curerà i rapporti con altre associazioni similari e aderirà a consociazioni più estese, allo scopo di scambiarsi le esperienze e per intervenire in modo unitario e più efficace presso le Istituzioni Pubbliche, a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, per poter influire anche nel settore legislativo, della programmazione e delle attribuzioni dei contributi finanziari pubblici. Art. 6 Tutti gli aderenti dell associazione forniscono le loro prestazioni in forma totalmente gratuita. TITOLO 2 SOCI Art. 7 AMMISSIONE. Per essere socio occorre fare domanda scritta e sottoscrivere la tessera societaria con cui l aderente accetta le finalità dell associazione, il presente statuto nonché le delibere del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide sull ammissione di un nuovo socio. In caso di non ammissione questa deve essere motivata. I soci saranno elencati in apposito libro. Art. 8 OBBLIGHI DEL SOCIO. All atto dell ammissione il socio è tenuto a versare la quota sociale.
La quota sociale è fissata, anno per anno, dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota annuale deve essere fatto entro il mese di febbraio di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell associazione e non può usufruire dei servizi sociali. Art. 9 DIRITTI DEL SOCIO. Il socio ha diritto: Di frequentare la sede sociale e di usufruire della biblioteca, dei materiali e delle attrezzature dell associazione; Di essere ammesso a corsi organizzati dall associazione o da altri enti pubblici o privati. Art. 10 COMPORTAMENTO. Il socio che non si attiene agli scopi dell associazione o non tiene un contegno confacente allo spirito della corretta ed educata convivenza, può essere ammonito dal Consiglio Direttivo e, nei casi più gravi, anche radiato. TITOLO 3 ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 11 ORGANI. Sono organi dell associazione: a) L assemblea dei soci; b) Il consiglio direttivo; c) Il presidente; d) Il comitato di presidenza; e) Il collegio dei revisori; f) I probiviri. ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 12 L ASSEMBLEA DEI SOCI. È l organo sovrano dell associazione. Essa è costituita da tutti isoci in regola con il pagamento della quota sociale. In prima convocazione l assemblea è valida se vi è la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In caso di impedimento, per la partecipazione all assemblea, è ammessa la possibilità di rilasciare delega scritta ad altro membro votante. Ogni socio delegato non può avere più di tre deleghe. Art. 13 COMPITI DELL ASSEMBLEA DEI SOCI Ad essa viene sottoposta ogni anno per l approvazione la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo. Delibera sullo scioglimento dell associazione e sulle modifiche dello Statuto. Delibera inoltre su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo o da una mozione scritta e firmata da almeno 10 soci. Delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Delibera sui nominativi dei soci eletti nel Consiglio Direttivo. Delibera sui nominativi dei Revisori dei conti e sui nominativi dei Probiviri. Art. 14 CONVOCAZIONE. Il consiglio direttivo convoca l assemblea, in via ordinaria, almeno una volta all anno entro il 31 marzo, per l approvazione dei bilanci e la elezione delle cariche sociali e, in via straordinaria, tutte le volte che il consiglio direttivo lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.
L avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale ed inviato al domicilio dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata. L avviso deve indicare l ordine del giorno, il luogo, il giorno e l ora della convocazione. Art. 15 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO. L assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e due scrutatori fra soci non ricoprenti cariche sociali. Il presidente constata la regolaritàdel diritto d intervento all assemblea, il segretario cura la redazione del verbale della seduta. Art. 16 DELIBERAZIONI. Le deliberazioni dell assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Le modifiche del presente statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi. Lo scioglimento dell associazione deve essere approvato da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Le votazioni delle cariche sociali sono espresse con scheda segreta. Art. 17 CARICHE SOCIALI. Le cariche sociali sono tutte gratuite. Non possono essere eletti coloro che hanno qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione di cui fa parte. Non può partecipare alle delibere relative ad una particolare operazione dell associazione chi nella stessa ha interesse economico. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità d iscrizione all associazione. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 18 COMPOSIZIONE. Il Consiglio Direttivo eletto dall assemblea è composto da un numero variabile da 9 a 15 membri. La durata in carica dei membri è di tre anni. Il consiglio elegge nel suo interno: Il presidente; Il vicepresidente Il segretario; Il tesoriere. Il consiglio può dichiarare decaduto dalla carica il componente che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle riunioni. Al consigliere cessato dalla carica nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti nell assemblea immediatamente precedente. Art. 19 COMPITI. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l amministrazione ordinaria e straordinaria dell associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto. Sono compiti del consiglio: a) Stabilire il programma di attività dell associazione e dare corso alla sua attuazione; b) Determinare la quota sociale annuale; c) Redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell associazione, formulare la relazione morale; d) Convocare l assemblea dei soci; e) Assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; f) Autorizzare il Presidente a firmare gli atti riguardanti l associazione; g) Deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci; h) Incaricare soci per lo svolgimento di determinate attività sociali; Deliberare la costituzione o lo svolgimento di sottocommissioni. Art. 20 CONVOCAZIONE. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei membri.
Per la validità della convocazione deve essere inviato avviso scritto a tutti i componenti almeno otto giorni prima, con l indicazione dell ordine del giorno della riunione. In casi di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con altri mezzi, con avviso di almeno 24 ore. Art. 21 DELIBERAZIONI. Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale. PRESIDENZA, COMITATO DI PRESIDENZA E REVISORI Art. 22 PRESIDENZA. Il presidente ha la rappresentanza legale dell associazione di fronte ai terzi e la firma sociale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Con il tesoriere firma i bilanci ed i diversi titoli di pagamento, dà esecuzione con il Segretario alle delibere del consiglio. Art. 23 COMITATO DI PRESIDENZA. È composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e dal tesoriere. Il segretario può avere anche la funzione di tesoriere. È convocato dal presidente per deliberare sui problemi urgenti. Le decisioni del presidente e del comitato di presidenza devono essere sottoposte, per la ratifica, al consiglio direttivo nella riunione immediatamente successiva. Il vicepresidente anche in via disgiuntiva, sostituisce il presidente in caso di suo impedimento. Il segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del consiglio e cura, con il presidente, l esecuzione delle delibere dello stesso; sovraintende inoltre ai servizi amministrativi dell associazione. Il tesoriere ha la responsabilità dei fondi dell associazione e ne cura l amministrazione. COLLEGIO DEI REVISORI Art. 24 COMPOSIZIONE E COMPITI. Il collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti eletti dall assemblea, ha durata triennale. I componenti del collegio dei revisori possono anche essere non soci. Il Collegio dei Revisori elegge il proprio presidente, esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria e patrimoniale dell associazione, esamina i bilanci, redige la relazione sull operato del Consiglio Direttivo da sottoporre all assemblea dei soci. I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio, con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non hanno diritto di voto. Il presidente convoca il collegio una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritiene necessario. PROBIVIRI Art. 25 I probiviri debbono essere soci dell associazione COMPITI. Contro le delibere del Consiglio Direttivo o per divergenze che avessero ad insorgere fra i consiglieri o fra i soci e sulla applicazione del presente statuto, è ammesso il ricorso scritto del socio ai probiviri. Il ricorso sospende l applicazione di eventuali delibere e deve essere proposto, dal socio, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quando l interessato ne è venuto a conoscenza. I probiviri deliberano a maggioranza semplice, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. La loro decisione deve essere portata a conoscenza del ricorrente entro otto giorni dalla loro deliberazione.
TITOLO 4 PATRIMONIO ENTRATE SOCIALI Art. 26 PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio sociale è costituito da: a) Eventuali fondi di riserva creati con eccedenza di bilancio; b) Qualsiasi altra elargizione a favore dell associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari. Art. 27 ENTRATE SOCIALI. Le entrate sociali sono determinate da: a) Le quote annuali; b) I proventi derivanti da manifestazioni a carattere benefico, autofinanziamento dei soci; c) Le sovvenzioni di enti pubblici e privati; d) Le donazioni o i lasciti testamentari (accettati con beneficio d inventario); e) Rimborsi derivanti da convenzioni. L esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, dopo tale data il consiglio direttivo redige il bilancio da presentare per l approvazione all assemblea dei soci. Art. 28 SERVIZIO DI TESORERIA I valori mobiliari dell associazione sono depositati presso uno o più istituti di credito. Ogni operazione bancaria viene eseguita con firme congiunte di almeno due delle persone, fra le quali il presidente ed il tesoriere, all uopo delegate dal consiglio direttivo. Art. 29 SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE L associazione potrà sciogliersi con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento dovrà essere comunicata ai soci aventi diritto di voto almeno un mese prima della data di convocazione dell assemblea che è chiamata a deliberare in proposito. Se è deliberato lo scioglimento, il o i liquidatori nominati dall assemblea provvederanno alla liquidazione del patrimonio associativo. L attivo residuato sarà devoluto ad un organizzazione di volontariato che persegua fini identici o analoghi a quelli dell associazione e che verrà designata dall assemblea in sede di scioglimento. Art. 30 ATTIVITÀ Non sono ammesse iniziative personali in nome dell associazione senza l autorizzazione degli organi sociali, non sono ammesse attività di soci in concorrenza con quelle programmate dall associazione. Art. 31 Il presidente può richiedere l iscrizione alla Giunta Regionale, dell Associazione sul registro generale delle organizzazioni di volontariato come previsto dalla L.R. n. 22/24 luglio 1993, art. 4, comma 1. Art. 32 Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, valgono le norme del codice civile riguardanti le associazioni non riconosciute. Letto, per approvazione si sottoscrive. F.ti: Omissis. dr. Nosari Peppino, notaio-