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STATUTO TITOLO I: DENOMINAZIONE SEDE DURATA Art. 1) E costituita un associazione sotto la denominazione CRESCERE INSIEME ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI. L associazione ha sede in Lissone, via Fratelli Cairoli n.17. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative, sezioni e uffici anche altrove, sia in Italia sia all estero. La durata dell associazione è fissata sino al 31 dicembre 2010 e potrà essere prorogata. TITOLO II OGGETTO Art. 2) L associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, proponendosi di contribuire con una sua peculiare riflessione e azione al superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti. Pertanto si propone di: a) sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali e autorità, in Italia e all estero, sulla insostituibilità della famiglia per il bambino e sulle deleterie conseguenze del suo ricovero in istituto; b) promuovere in Italia ogni attività diretta a realizzare l adozione di bambini in stato di abbandono provenienti da altri paesi, garantendo il principio di sussidiarietà dell adozione internazionale, intesa unicamente come strumento per dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni pregiudizio derivante dalla diversità dell origine etnica e geografica, dell aspetto fisico, della religione, della casta e classe sociale, delle circostanze in cui sono nati, dei costumi e delle tradizioni, sostenendo in tal modo il fine essenziale della paternità maternità responsabile, biologica e non, intese entrambe come insostituibile valore sociale; e conseguentemente, fra l altro: - fornire assistenza agli aspiranti genitori adottivi, nel rispetto dei principi su esposti a tutela dell autonomia e del consenso, per renderli più consapevoli di sé e disponibili alla condivisione predisponendo, anche in convenzione e con la collaborazione di esperti, incontri di sensibilizzazione e maturazione, utili a far emergere la piena assunzione del ruolo genitoriale e le reali capacità di accogliere il o i minori che saranno eventualmente loro proposti. - proporre, organizzare e gestire, anche attraverso convenzioni, corsi di aggiornamento per gli operatori sociali che, nell ambito dell adozione internazionale, si occupino della valutazione e del sostegno degli aspiranti genitori, nonché dell inserimento e dell integrazione familiare e sociale del minore; c) 1. promuovere e realizzare, nei paesi in via di sviluppo, progetti di solidarietà e progetti di cooperazione internazionale a breve, medio, lungo

termine aventi per finalità: la prevenzione dell abbandono dei minori, la deistituzionalizzazione, il reinserimento familiare, l adozione nazionale, l affidamento familiare locale, la scolarizzazione, la promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione, la creazione di strutture polifunzionali di assistenza ai minori e l attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell infanzia; 2. attuare programmi per la formazione e l impiego di personale volontario dei paesi in via di sviluppo e italiano; 3. realizzare programmi e iniziative di formazione in loco per i cittadini dei paesi in via di sviluppo; 4. organizzazione iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori; 5. promuovere iniziative di aggiornamento/formazione degli insegnanti sulle tematiche di educazione allo sviluppo, all interculturalità, alla solidarietà con prospettive e orientamenti pedagogico-didattici nelle scuole; 6. collaborazione con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, associazioni ed enti, sia a livello nazionale sia internazionale, per i programmi e le iniziative sopra enunciate; 7. curare l aggiornamento e la diffusione gratuita di materiale informativo sulle iniziative e i progetti di solidarietà e di cooperazione internazionale; d) affiancare lo sforzo di quanti si adoperano per ottenere, mediante una convenzione mondiale, una legislazione che regoli e tuteli l adozione secondo principi uniformi; e) favorire scambi di esperienze fra le famiglie che hanno adottato bambini di altri paesi, aiutarle e sostenerle nel loro compito e stimolare il loro ruolo attivo nell ambito della società; f) promuovere studi e ricerche allo scopo di abbattere ogni forma di pregiudizio razziale esistente in Italia ed in altri paesi e sostenere ogni iniziativa idonea a prevenire, individuare e rimuovere tale pregiudizio alle sue origini; g) aderire ad altri enti ed organismi, anche internazionali, aventi scopi o finalità analoghe. L associazione potrà, purché in via del tutto strumentale e complementare rispetto alle attività sopra elencate, studiare situazioni di abbandono dei minori nei paesi dove si verificano e promuovere, nei paesi stessi, ogni attività diretta all adozione e ad altre forme di intervento partecipato, secondo il principio del minimo isolamento e del massimo di socializzazione; raccogliere e diffondere documentazioni su esperienze di adozioni internazionali ed interraziali. L associazione potrà inoltre provvedere all informazione dei propri soci con bollettino interno. È comunque espressamente vietato l esercizio di attività diverse da quelle qui sopra elencate ad eccezione di quelle direttamente connesse come previsto

dall art. 10 lettera c) legge 460/97. Art. 3) L associazione è apartitica e aconfessionale e non ha fini di lucro. TITOLO III SOCI Art. 4) L associazione è composta da soci che condividono gli scopi statutari e sono distinti in: a) soci effettivi; b) soci ordinari; c) soci sostenitori; d) soci onorari. Sono soci effettivi: coloro che hanno realizzato l adozione attraverso l associazione. Sono soci ordinari: coloro che richiedono l assistenza dell associazione per la realizzazione dell adozione internazionale. Sono soci sostenitori: coloro che sostengono l associazione e si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità. Sono soci onorari: coloro che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura del rispetto e della difesa dei diritti dell infanzia o abbiano contribuito allo sviluppo dell attività dell associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nonché uguale diritto di voto nelle assemblee e uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per ciascuna categoria di soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. Art. 5) Doveri dei soci. L appartenenza all associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme dettate dai suoi organi rappresentativi. Tutti i soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell associazione prestando proprie risorse o la propria attività professionale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell associazione, senza fini di lucro, salvo l eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall associazione. Art. 6) Il numero dei soci è illimitato. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con l associazione è quello risultante dal libro soci a seguito di comunicazione scritta del socio al momento dell iscrizione o per variazione successiva. La qualità di socio dell associazione si perde: a) mediante dimissione indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo. Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, è libero di dare le proprie dimissioni, che avranno effetto al 31 dicembre successivo purché le dimissioni pervengano almeno entro il mese di settembre; b) mediante decadenza pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, a seguito di morosità nel versamento della quota annuale o di altri

eventuali oneri sociali; c) mediante esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata e comunicata all interessato a mezzo lettera raccomandata r.r. Contro tale delibera il socio escluso può entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata proporre appello all assemblea, la quale deciderà nella sua prima seduta utile, in via definitiva e inappellabile. In caso di esclusione, all associato verrà restituita la quota dell anno sociale in corso mentre nei casi di dimissioni e decadenza il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell intera quota annuale e di qualunque altra somma dovuta dal socio. Nessun associato dopo le sue dimissioni o esclusione come pure nessun erede od avente causa di un associato deceduto potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale. TITOLO IV PATRIMONIO Art. 7) Il patrimonio dell associazione è costituito: a) da beni mobili e immobili comunque acquisiti dall associazione; b) dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate. Le entrate dall associazione sono costituite: a) dalle quote dei soci e dall autofinanziamento degli stessi; da sovvenzioni e contributi che essa può ottenere nonché da liberalità tra vivi o mortis causa che essa potrà ricevere ai sensi di legge e sotto le eventuali condizioni di speciale destinazione imposte dal donante o dal testatore; b) da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali; c) da redditi di capitali mobiliari ed immobiliari del fondo patrimoniale; d) da ogni altro introito non espressamente destinato ad incrementare il patrimonio; e) da ogni altra entrata autorizzata dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai soci né direttamente né indirettamente e comunque in nessun modo, anche sotto forma di sconti o benefici, ma devono essere impiegati per il conseguimento dell oggetto sociale e delle attività direttamente connesse, nel rispetto di quanto disposto dall art. 10.6 del decreto legislativo n. 460/97. Il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, ha l obbligo di redigere e sottoporre all approvazione dell assemblea il bilancio consuntivo dell esercizio precedente. Entro il mese di dicembre, deve convocare l assemblea ordinaria alla quale sottoporre il bilancio preventivo per l esercizio successivo. Nei casi previsti dalla legge, sarà tenuta contabilità separata per i proventi e le spese non rientranti nell attività propria di una ONLUS. TITOLO V ORGANI Art. 8) Sono organi dell associazione:

a) l Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 9) Tutte le cariche sociali, della durata di un triennio, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell esercizio delle funzioni. Tutti i Consiglieri e i Revisori sono rieleggibili. TITOLO VI ASSEMBLEA Art. 10) L assemblea è convocata dal Presidente o da almeno i tre decimi del Consiglio Direttivo nella sede legale o altrove, in Italia, mediante lettera raccomandata inviata a tutti i soci almeno otto giorni prima dell assemblea. Art. 11) L assemblea è ordinaria o straordinaria. L assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno due volte l anno: entro il trenta aprile per deliberare sul bilancio consuntivo, entro il mese di dicembre per deliberare su quello preventivo, udita in ambedue i casi la relazione del Consiglio Direttivo e quella del Collegio dei Revisori dei Conti. Delibera sull orientamento generale dell attività dell associazione. Procede alla nomina delle cariche sociali, se necessario. Determina le quote sociali e integrative e delibera su quanto altro espressamente previsto dalla legge. L assemblea straordinaria è convocata per le delibere di sua competenza quando sarà ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno tre decimi del Consiglio Direttivo od a richiesta di almeno i tre decimi dei soci. La convocazione dovrà sempre contenere l ordine del giorno da porre in discussione e la data della seconda convocazione, purché fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima. Art. 12) Hanno diritto ad intervenire all assemblea tutti i soci iscritti a libro soci almeno tre mesi prima ed in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio che ha diritto ad un voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio potrà rappresentare non più di cinque altri soci. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all assemblea. Art. 13) L assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; l assemblea provvede anche alla nomina del segretario e, su proposta del Presidente, all eventuale nomina di due scrutatori. Nelle assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio. Art. 14) Le deliberazioni dell assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente assunte, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi, presenti o rappresentati. In seconda convocazione, l assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, qualunque sia il numero degli stessi e l assemblea straordinaria delibera circa le modifiche

statutarie con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto dei soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell associazione deve essere presa, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Art. 15) Le deliberazioni dell assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Art. 16) Le deliberazioni dell assemblea, assunte ai sensi di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. TITOLO VII CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 17) L associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a ventuno membri, scelti tra i soci e nominati dall assemblea. Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio deve provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla prossima assemblea annuale la quale provvederà in modo definitivo. Le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del Consigliere che egli aveva sostituito. Art. 18) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere e il Segretario, determinandone compiti e poteri. Può inoltre nominare un Vice Presidente. Al Vice Presidente, qualora nominato, spetta la legale rappresentanza dell associazione in caso di impedimento o di assenza del Presidente. Il Consiglio si raduna ovunque in Italia su iniziativa del Presidente o di almeno i tre decimi dei suoi componenti, mediante comunicazione scritta inviata almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato mediante telegramma o telefax, con preavviso di almeno tre giorni. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Art. 19) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell associazione e ha il compito di: a) deliberare sulle questioni riguardanti l attività dell associazione per l attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all approvazione dell assemblea; c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedente l ordinaria amministrazione; d) procedere alla revisione del libro soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

e) deliberare l accettazione delle domande per l ammissione di nuovi soci. Il Consiglio Direttivo, nell esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di comitati o commissioni consultive o di studio, nominati dal Consiglio stesso, composte anche da non soci. TITOLO VIII PRESIDENTE Art. 20) Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni sia dell assemblea sia del Consiglio Direttivo e provvede alla puntuale esecuzione delle deliberazioni assunte dai suddetti organi sociali. TITOLO IX REVISORI DEI CONTI Art. 21) La gestione sociale è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri, anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità. I revisori devono essere eletti dall Assemblea. TITOLO X BILANCIO OBBLIGAZIONI Art. 22) L esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Art. 23) Le obbligazioni, gli oneri contratti in nome e nell interesse dell associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell associazione stessa. TITOLO XI MODIFICHE STATUTARIE SCIOGLIMENTO Art. 24) Le eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell associazione possono essere deliberati dall assemblea straordinaria, appositamente convocata. Esse devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da tre decimi degli associati, richiamato quanto contemplato dall articolo 14 dello statuto, con contestuale eventuale nomina di uno o più liquidatori. La delibera dell assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere comunque portata a conoscenza di tutti i soci. Art. 25) In caso di scioglimento e cessazione dell associazione per qualsiasi motivo, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione ONLUS avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO XII NORME GENERALI Art. 26) Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto, si osservano le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia.