Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2329

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di flessibilità in uscita dei lavoratori ed azioni per creare lavoro

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2283

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1998

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2419

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 778

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 275

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2564

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2039

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 465

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1104

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 777

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2731

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 213

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2687

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2572

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 567

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 791

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 334

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2169

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 378

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 164

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 80

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1436

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2191

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2925

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2301

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 437

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 99

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 402

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2684

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2199

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1877

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2167

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2865

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2252

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2198

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2776

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 757

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 522

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1200

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 553

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 689

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2565

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 276

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 404

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2384

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 721

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2270

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2984

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 792

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2325

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2410

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2094

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2712

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 629

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2682

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 359

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 576

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2678

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 216

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1643

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 754

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 104

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2338

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 776

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2722

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1704

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 215

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2861

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2534

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2612

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2293

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 755

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1271

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2073

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 274

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1398

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2651

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 528

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2015

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 518

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1794

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 626

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 550

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1644

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2242

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2403

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 713

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1278

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1459

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2381

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2988

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2356

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 331

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2578

Transcript:

Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 2329 Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro 19/03/2018-12:58

Indice 1. DDL S. 2329 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2329 4

1. DDL S. 2329 - XVII Leg. 1. DDL S. 2329 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2329 Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro Iter 28 aprile 2016: ritirato Successione delle letture parlamentari S.2329 ritirato Iniziativa Parlamentare Alessandra Bencini ( Misto, Italia dei valori ) Cofirmatari Maurizio Romani ( Misto, Italia dei valori ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 13 aprile 2016; annunciato nella seduta pom. n. 609 del 19 aprile 2016. Classificazione TESEO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE, MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE Classificazione provvisoria Senato della Repubblica Pag. 2

1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

1.2.1. Testo DDL 2329 1.2.1. Testo DDL 2329 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2329 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2016(*) Disposizioni in materia di nuove pensioni e azioni per creare lavoro *) Testo ritirato dai presentatori Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza, sentita ormai da lungo tempo, di revisione della legge di modifica del sistema pensionistico italiano, cosi detta legge Fornero. Colpite in maniera particolarmente negativa dalla riforma sono state le donne, non solo per l'innalzamento dell'età pensionabile, ma perché, ancora una volta, con l'ennesima riforma, non si è tenuto conto delle condizioni peculiari delle stesse, ovvero del fatto che oltre a svolgere mansioni lavorative nel pubblico o nel privato, le donne svolgono il lavoro domestico, il lavoro familiare e il lavoro assistenziale di familiari in stato di bisogno, dai minori, agli anziani, ai disabili. Per queste ragioni, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si è voluta anticipare l'età pensionabile delle donne di un anno per ogni figlio, partorito o adottato, fino ad un massimo di tre anni. Sempre in favore delle donne, si è voluto altresì riconoscere la copertura di contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico, per quelle che si occupano stabilmente di prestare assistenza e cura a familiari disabili, per il periodo di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento dell'handicap grave del familiare assistito. Ciò a maggior ragione se si considera che senza il lavoro svolto dai familiari, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato. Il presente disegno di legge mira poi ad introdurre modifiche per quanto concerne la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, ovvero prevede che dal 1º gennaio 2017 alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiano versato 35 anni di contributi, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, venga concessa la flessibilità in uscita senza alcuna penalità o decurtazione del livello pensionistico acquisito, al compimento del requisito minimo di 62 anni. L'articolo 2 prevede altresì che, sempre a decorrere dal 1º gennaio 2017, alle lavoratrici e ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, che non abbiano raggiunto la soglia dei 35 anni contributivi, al compimento del requisito minimo di 62 anni, la flessibilità in uscita venga concessa con una soglia di decurtazione del tetto pensionistico non superiore all'8 per cento, questo anche per favorire i lavoratori che svolgono lavori usuranti. Con l'articolo 3 si intende sostenere l'incremento dei posti di lavoro, concedendo alle aziende che assumono giovani, per ogni lavoratore che accede alla flessibilità in uscita, un totale sgravio di contributi per un periodo massimo di tre anni. In questo modo si raggiungono molteplici vantaggi: per il lavoratore, che accede alla pensione in tempi e modalità consone al suo status; per le aziende, che essendo destinatarie di sgravi fiscali contributivi sono incentivate ad assumere; e per i giovani, che riescono ad accedere più facilmente al mondo del lavoro. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un trattamento pensionistico in grado di garantire loro i mezzi Senato della Repubblica Pag. 4

1.2.1. Testo DDL 2329 adeguati per soddisfare le proprie esigenze di vita. A tal fine, essi hanno diritto alla completa totalizzazione, ricongiunzione e riunificazione dei periodi contributivi e, in particolare, ad un aumento della pensione minima garantita dallo Stato. Per quanto detto, all'articolo 4 del presente disegno di legge si intende aumentare la soglia minima pensionistica del 20 per cento, ovvero passare dai 501 euro previsti oggi, ai 601 euro. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il presente disegno di legge intende provvedere mediante l'introduzione del tetto massimo per le pensioni erogate dagli enti di previdenza pubblici di 5.000 euro per coloro i quali abbiano provveduto al versamento di 35 anni di contributi, nonché mediante un contributo di solidarietà di coloro i quali godono di pensione superiore ai 2.000 euro, senza aver versato la contribuzione minima prevista di 35 anni. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Condizione delle donne e contributi figurativi) 1. Alle donne destinatarie di contributi figurativi derivanti dal lavoro domestico è concesso a carico dello Stato un anno di pensionamento anticipato per ogni figlio -- partorito o adottato -- per un massimo di tre anni. 2. Alle donne che si occupano stabilmente di assistenza e cura di familiari disabili è riconosciuta a carico dello Stato la copertura di contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro domestico, per il periodo di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito. I contributi ricevuti per assistenza e cura si sommano a quelli eventualmente già versati per le attività lavorative svolte. Art. 2. (Flessibilità in uscita) 1. A decorrere dal lº gennaio 2017, alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiano versato 35 anni di contributi, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, è concessa la flessibilità in uscita senza alcuna penalità o decurtazione del livello pensionistico acquisito, al compimento del requisito minimo di 62 anni. 2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, alle lavoratrici e ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, che non abbiano raggiunto la soglia dei 35 anni contributivi, al compimento del requisito minimo di 62 anni, la flessibilità in uscita è concessa con una soglia di decurtazione del tetto pensionistico non superiore all'8 per cento. Art. 3. (Nuove assunzioni e sgravi contributivi) 1. Per ogni lavoratore che accede alla flessibilità in uscita prevista dall'articolo 2, l'azienda, che corrispondentemente assume un giovane lavoratore, usufruisce di un totale sgravio contributivo per un periodo massimo di 3 anni. Art. 4. (Innalzamento della soglia della pensione minima) 1. L'importo dall'assegno sociale previsto dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aumentato del 20 per cento. Art. 5. (Copertura finanziaria) 1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'introduzione del tetto massimo per le pensioni erogate dagli enti di previdenza pubblici di 5.000 euro per coloro i quali abbiano provveduto al versamento di 35 anni di contributi, nonché mediante un contributo di solidarietà da parte di coloro i quali godono di pensione superiore ai 2.000 euro, senza aver versato la contribuzione minima prevista di 35 anni. Senato della Repubblica Pag. 5

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.