Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Documenti analoghi
Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere. ha pronunziato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 30 maggio 2016, n

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA

ha pronunciato la presente

99,90 PER AVVOCATI. Redazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 08 novembre 2013).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Deliberazione N. 664 del 01/08/2019

CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. Comparsa conclusionale nella causa iscritta al R.G. 124/2010. nell interesse del

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. SOM GESTIONI ALBERGHIERE s.r.1., in persona del legale rappresentante. speciale a margine del ricorso, dall'avv. Maurilio Prioreschi,

Limiti al rimedio dell ottemperanza

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. Verbale d udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

Contestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nuove norme su appello civile e tecniche di redazione degli atti difensivi Potenza, 19 aprile Aula Grippo, Palazzo di Giustizia

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA


Cass /2014. Compenso al CTU: chi lo paga? Scritto da Francesco Annunziata Martedì 11 Novembre :40

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di e con l'intervento di

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente. Gianfranco, in proprio e quale erede di. Ida, rappresentato e difeso, in forza di procura specia- CUL C. I.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 204

contro per l'annullamento

Onorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al Tar Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO. Sezione Terza Civile SENTENZA

r tj 130' 2o.AG ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro nei confronti di per l'annullamento,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

ha pronunciato la presente

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015

Cass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

Cass. SS.UU /2009: Termini processuali. Appello. sentenza pubblicata nel periodo feriale

Transcript:

1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin Presidente Rel. Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al ruolo generale al n. 35/2008, promosso con citazione notificata il 18/1/2008 da A srl in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti giusta mandato a margine della citazione d appello appellante contro B, rappresentato e difeso dagli avv.ti e giusta mandato a margine della comparsa di risposta d appello appellato

2 CONCLUSIONI DELL APPELLANTE: Riformare l appellata sentenza del tribunale di Udine sez. Distaccata di Palmanova per le motivazioni suindicate; respingersi l opposizione proposta da B avverso l atto di precetto. Spese di causa integralmente rifuse. CONCLUSIONI DELL APPELLATO: In via principale: respingersi l appello avversario; confermarsi la sentenza impugnata. In subordine, salvo gravame e solo per quanto occorra in via di appello incidentale e anche solo condizionato: accertarsi l inesistenza, in tutto o in parte, del diritto di A a procedere ad esecuzione forzata in forza degli assegni posti a base del precetto, dichiarando che i medesimi non costituiscono titoli esecutivi e che il precetto è nullo e di nessun effetto. In ogni caso condannarsi Euromotori alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, con sentenza 19 dicembre 2007, dichiarò la nullità del precetto notificato A srl, sulla scorta di assegni bancari e per l importo di. 26.516,94, a B, opposto da quest ultimo, nella contumacia della precettante; condannò quest ultima alle spese di lite.

3 Ha interposto appello il soccombente, lamentando l erronea interpretazione giuridica, da parte del tribunale, della legge sugli assegni e deducendo la nullità della sentenza, per violazione del contraddittorio. L opposizione, infatti, era stata notificata personalmente alla parte, presso la Cancelleria della sezione distaccata di Palmanova e non al domicilio eletto dal difensore in (Comune diverso da quello del Giudice dell esecuzione). Si è costituito l appellato, chiedendo il rigetto dell appello, poiché, a sensi dell art. 480 comma 3 cpc correttamente aveva notificato l opposizione in Cancelleria; infondato era il gravame anche nel merito e pure inammissibile (come dedotto in comparsa conclusionale) perché trattavasi di sentenza non impugnabile. MOTIVI DELLA DECISIONE Si osserva che quest ultima eccezione è fondata: Il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (v. Corte Costituzionale 13 marzo 2008 n. 53; Cass. 20 settembre 2006 n. 20414; Cass. 12 maggio 2000 n. 6099). Pertanto, considerato che la sentenza impugnata é stata pubblicata in data 19 dicembre 2007, dopo l entrata in vigore -1 marzo 2006- della legge n. 52 del 14 febbraio 2006, che all art. 14 ha modificato l art. 616 cpc, (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto

4 dall opposizione), stabilendo che la causa è decisa con sentenza non impugnabile, ne deriva che l appello non poteva essere proposto. Non è infatti accoglibile l assunto dell appellante, che distingue a tal fine l opposizione a precetto dall opposizione all esecuzione: la distinzione infatti attiene solo al momento (prima o dopo l avvio dell esecuzione) in cui viene proposta l opposizione, ma il regime di impugnabilità della sentenza rimane comunque quello di cui all art. 616 cpc al momento vigente. Né la recente ulteriore modifica normativa (legge n. 69 del 2009), introducendo nuovamente l appellabilità, ha modificato la fattispecie in esame: il gravame è ammesso solamente (art. 58 II comma) per i giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore, mentre questo procedimento pendeva già in appello. In conclusione, il gravame va dichiarato inammissibile, il che esime dall affrontare le altre questioni. Le spese del grado seguono la soccombenza dell appellante. P.Q.M. Dichiara inammissibile l appello proposto A srl nei confronti di B avverso la sentenza n. 87/2007 del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova. Condanna l appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio che liquida in complessivi E. 1.800,00 di cui E. 1.090,00 per onorari, E. 103,00 per spese e il resto per diritti, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

5 Trieste 12 ottobre 2010 Il Presidente est.