1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin Presidente Rel. Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al ruolo generale al n. 35/2008, promosso con citazione notificata il 18/1/2008 da A srl in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti giusta mandato a margine della citazione d appello appellante contro B, rappresentato e difeso dagli avv.ti e giusta mandato a margine della comparsa di risposta d appello appellato
2 CONCLUSIONI DELL APPELLANTE: Riformare l appellata sentenza del tribunale di Udine sez. Distaccata di Palmanova per le motivazioni suindicate; respingersi l opposizione proposta da B avverso l atto di precetto. Spese di causa integralmente rifuse. CONCLUSIONI DELL APPELLATO: In via principale: respingersi l appello avversario; confermarsi la sentenza impugnata. In subordine, salvo gravame e solo per quanto occorra in via di appello incidentale e anche solo condizionato: accertarsi l inesistenza, in tutto o in parte, del diritto di A a procedere ad esecuzione forzata in forza degli assegni posti a base del precetto, dichiarando che i medesimi non costituiscono titoli esecutivi e che il precetto è nullo e di nessun effetto. In ogni caso condannarsi Euromotori alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, con sentenza 19 dicembre 2007, dichiarò la nullità del precetto notificato A srl, sulla scorta di assegni bancari e per l importo di. 26.516,94, a B, opposto da quest ultimo, nella contumacia della precettante; condannò quest ultima alle spese di lite.
3 Ha interposto appello il soccombente, lamentando l erronea interpretazione giuridica, da parte del tribunale, della legge sugli assegni e deducendo la nullità della sentenza, per violazione del contraddittorio. L opposizione, infatti, era stata notificata personalmente alla parte, presso la Cancelleria della sezione distaccata di Palmanova e non al domicilio eletto dal difensore in (Comune diverso da quello del Giudice dell esecuzione). Si è costituito l appellato, chiedendo il rigetto dell appello, poiché, a sensi dell art. 480 comma 3 cpc correttamente aveva notificato l opposizione in Cancelleria; infondato era il gravame anche nel merito e pure inammissibile (come dedotto in comparsa conclusionale) perché trattavasi di sentenza non impugnabile. MOTIVI DELLA DECISIONE Si osserva che quest ultima eccezione è fondata: Il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (v. Corte Costituzionale 13 marzo 2008 n. 53; Cass. 20 settembre 2006 n. 20414; Cass. 12 maggio 2000 n. 6099). Pertanto, considerato che la sentenza impugnata é stata pubblicata in data 19 dicembre 2007, dopo l entrata in vigore -1 marzo 2006- della legge n. 52 del 14 febbraio 2006, che all art. 14 ha modificato l art. 616 cpc, (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto
4 dall opposizione), stabilendo che la causa è decisa con sentenza non impugnabile, ne deriva che l appello non poteva essere proposto. Non è infatti accoglibile l assunto dell appellante, che distingue a tal fine l opposizione a precetto dall opposizione all esecuzione: la distinzione infatti attiene solo al momento (prima o dopo l avvio dell esecuzione) in cui viene proposta l opposizione, ma il regime di impugnabilità della sentenza rimane comunque quello di cui all art. 616 cpc al momento vigente. Né la recente ulteriore modifica normativa (legge n. 69 del 2009), introducendo nuovamente l appellabilità, ha modificato la fattispecie in esame: il gravame è ammesso solamente (art. 58 II comma) per i giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore, mentre questo procedimento pendeva già in appello. In conclusione, il gravame va dichiarato inammissibile, il che esime dall affrontare le altre questioni. Le spese del grado seguono la soccombenza dell appellante. P.Q.M. Dichiara inammissibile l appello proposto A srl nei confronti di B avverso la sentenza n. 87/2007 del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova. Condanna l appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio che liquida in complessivi E. 1.800,00 di cui E. 1.090,00 per onorari, E. 103,00 per spese e il resto per diritti, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
5 Trieste 12 ottobre 2010 Il Presidente est.