REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA Composta dai Signori Magistrati Dott. Mario BAZZO Presidente Dott. Guido SANTORO Consigliere Dott. Lisa MICOCHERO Consigliere est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n del Ruolo Generale dell anno 2017 TRA BELLETTI SRL, (C.F ), rappresentato e difeso dall Avv.to LISATO FEDERICO e dall Avv.to CARLI ILARIA (CRLLRI68P63G224K) Indirizzo Telematico; e con domicilio eletto in Indirizzo Telematico CONTRO PARTE APPELLANTE 1

2 GIANNI RIGO, (C.F. RGIGNN52A27I551D ), rappresentato e difeso dall Avv.to ROMANATO MAURO e dall Avv.to RAMPONE FRANCESCO (RMPFNC70E06H501H) VIA MONTEMIGNAIO, ROMA; e con domicilio eletto in VIA DELLE INDUSTRIE, 19/C INT MARGHERA PARTE APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 695/17 del Tribunale di Venezia sezione specializzata in materia d impresa. CONCLUSIONI Per parte appellante: Voglia l Ecc.ma Corte d Appello di Venezia riformare e/o dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, n. 695 del e pubblicata in data , non notificata, in accoglimento dei motivi di appello sub A), B), C) e/o D) e, per l effetto, in via principale di merito: respingersi le domande tutte proposte da Gianni Rigo nei confronti di Belletti s.r.l. con l'atto di citazione del 25 marzo 2015, con 2

3 conseguente condanna di Gianni Rigo alla restituzione di quanto indebitamente corrispostogli da Belletti s.r.l. in ottemperanza alla sentenza impugnata; in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale proposta da Gianni Rigo nei confronti di Belletti s.r.l. con l'atto di citazione del 25 marzo 2015, revocarsi e/o dichiararsi la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui si condanna Belletti s.r.l. al risarcimento dei danni in via equitativa nella somma di euro ,00 e alla pubblicazione della sentenza sul sito internet di Belletti s.r.l., con conseguente condanna di Gianni Rigo alla restituzione di quanto indebitamente corrispostogli da Belletti s.r.l. in ottemperanza alla sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Per parte appellata: Piaccia all On.le Corte d Appello: 1. in via preliminare di eccezione dichiarare inammissibile l appello pro-posto dalla Belletti S.r.l. 3

4 per difetto di forma ex art. 342 c.p.c.; 2. nel merito confermare integralmente la sentenza n. 695/2017 emessa dal Tribunale di Venezia in data 17 marzo 2017; 3. nel merito, in subordine, rigettare l appello proposto dalla Belletti S.r.l. contro la sentenza per i motivi esposti in narrativa. 4. Condannare l attore al risarcimento ai sensi dell art. 96 CPC. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, Gianni Rigo adiva il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d impresa, esponendo di aver partecipato nel 2006 ad un concorso per la progettazione di una scala elicoidale con all interno un ascensore, indetto dalla Banca di Santo Stefano Credito Coorperativo per la propria sede di Martellago; che il suo progetto era stato scelto dalla committente e per la realizzazione dell ascensore era stata incaricata la ditta Belletti S.r.l.; che nel 2013, a 4

5 progetto realizzato, tale ditta aveva partecipato ad un concorso organizzato dalla rivista americana Elevator Word inviando alcune immagini della scala, che aveva altresì pubblicato sul proprio sito internet, senza il proprio consenso; che tali pubblicazioni, senza l indicazione dell autore del progetto, avevano violato il proprio diritto morale d autore. Ciò premesso, evocava in giudizio Belletti S.r.l. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda in quanto aveva rivendicato a sé la sola attività di progettazione e realizzazione dell ascensore cilindrico, ma non anche quella della scala elicoidale entro la quale l impianto era stato posato. Con sentenza n. 695/17 il Tribunale in accoglimento della domanda, dichiarava la convenuta Belletti S.r.l. responsabile della violazione del diritto morale di autore a danno del Rigo e la condannava a corrispondere l importo di ,00 euro a titolo di risarcimento del danno. 5

6 Più in particolare il Tribunale, ritenuto che l opera architettonica progettata dal Rigo avesse i caratteri dell originalità e della creatività con conseguente applicabilità dell art. 20 della L. n. 633/1941, riteneva che Belletti, utilizzando le fotografie dell opera nel suo complesso, pur non essendosi espressamente appropriata della paternità dell opera, avesse comunque leso il diritto morale d autore dell attore omettendo di indicare il suo nome come progettista, potendo il diritto alla paternità dell opera ricomprendere anche il potere di esigere che essa venga attribuita al suo autore. Avverso detta sentenza proponeva appello avanti a questa Corte Belletti S.r.l. censurando la decisione del Tribunale con riguardo alla affermata illiceità del comportamento tenuto in quanto le fotografie dell opera erano state utilizzate solo per rappresentare il contesto in cui era inserito l ascensore, precisando che non vi era mai stata da parte dell appellante una auto attribuzione di paternità dell opera. Infatti tutte le didascalie alle fotografie pubblicate riguardavano la costruzione dell ascensore e non la 6

7 scala elicoidale, precisando altresì che solo alcune di esse mostravano anche l opera nel suo complesso, mentre la maggioranza avevano ad oggetto solo l ascensore costruito dalla appellante. Osservava altresì che la tutela del diritto morale d autore trovava inoltre un limite nei c.d. usi del settore, che, in determinati campi, non prevedevano che fosse indicata la paternità dell opera. Con secondo motivo di gravame si doleva della quantificazione del danno operata dal primo giudice. Osservava infatti che il danno non poteva ritenersi sussistente in re ipsa ed il Rigo non aveva né allegato né provato la sussistenza di tale danno. Osservava al riguardo che l azione da tutela del diritto d autore era stata esercitata a distanza di più di un anno dalla pubblicazione delle fotografie. Censurava inoltre il quantum liquidato ritenendolo eccessivo in considerazione della portata limitata della violazione, compiuta in buona fede. Precisava al riguardo di aver proposto al Rigo la pubblicazione di una rettifica, rifiutata da quest ultimo. Infine impugnava anche la decisione del 7

8 giudice di disporre la pubblicazione della sentenza in considerazione dell esiguo numero di fotografie pubblicate. L appellato si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. La Corte, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, si riservava la decisione concedendo i termini di legge per il solo deposito di comparse conclusionali. L appello proposto può trovare parziale accoglimento con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata. Va innanzi tutto condivisa la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla sussistenza di una violazione del diritto morale d autore del Rigo, nella sua qualità di progettista dell opera, nel comportamento tenuto da Belletti. Va evidenziato che la pura e semplice mancata individuazione dell autore dell opera non implica di per sé violazione del diritto morale d autore perché non può essere considerata integrante una presunzione di indebita attribuzione della paternità dell opera in 8

9 quanto tale circostanza non mette di per sé sola in discussione la paternità (Cass, n. 4723/06, Cass. ord. 3445/18). Dovrà quindi essere valutato se, nel caso di specie, la pubblicazione delle foto riguardanti l intera struttura, costituita dalla scala elicoidale e dall ascensore al suo interno, senza l indicazione del nome del progettista, abbia determinato un implicita attribuzione a sé del progetto architettonico del Rigo. Ora, come si evince dai disegni del progetto dimessi dal Rigo, il progetto ha interessato l intera struttura e quindi anche l ascensore all interno della scala elicoidale che doveva armonizzarsi, per forma, e materiali, all intero corpo moderno creato accanto al palazzo d epoca. Infatti la forma rotonda delle pareti esterne si riflette non solo nella forma della scala, ma anche in quella dell ascensore, che doveva essere eseguito con gli stessi materiali (vetro e acciaio) dell intera struttura per completare l effetto di trasparenza e leggerezza. E stato quindi il Rigo a decidere la forma dell ascensore, le modalità di apertura, i materiali di cui doveva essere composto e 9

10 la stessa illuminazione (si veda sul punto la documentazione dimessa), sicchè alla Belletti è stata lasciata solo la realizzazione tecnica di un ascensore pensato e progettato dal Rigo. Quest ultimo infatti ha compiuto le proprie scelte architettoniche riguardo a tutta la struttura nel suo complesso e quindi anche in relazione all ascensore, la cui realizzazione è quindi avvenuta sotto la direzione del Rigo in ossequio alla sua idea progettuale. Da ciò consegue che la pubblicazione delle fotografie relative alla complessa struttura di cui l ascensore costruito dalla Belletti faceva parte, senza indicazione dell autore del progetto, abbia comportato, nel caso di specie, una implicita attribuzione a sé delle scelte architettoniche relative all ascensore. Va inoltre respinto anche il motivo di gravame relativo alla mancanza di prova del danno lamentato. Deve infatti essere evidenziato che il danno in questa sede lamentato è costituito dal danno non patrimoniale nella nuova formulazione operata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno 10

11 pronunciato quattro sentenze in cui hanno enucleato i rapporti intercorrenti tra 2059 e 2043 c.c. e la categoria del danno non patrimoniale (Cass. S.U n , n , n e n ). La Cassazione ha individuato due distinte fattispecie di risarcibilità del danno non patrimoniale, da un lato quelle di espressa previsione legislativa (le ipotesi di cui all art. 185 c.p. e gli altri casi di danni non patrimoniali previsti dalla legge ordinaria), ed, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, quelle di lesione di diritti inviolabili della persona in cui vi sia una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Ora nel caso di specie la risarcibilità del danno non patrimoniale è di previsione normativa stante il tenore dell art. 20 della L. n. 633/1941, sicchè il danno non patrimoniale può essere risarcito nei limiti della prova, anche di natura presuntiva, della sua esistenza (Cass. n /2010). 11

12 Sotto tale ultimo profilo, può viceversa trovare accoglimento il motivo di gravame relativo al quantum del danno liquidato. Se infatti la mancata menzione del nome del progettista accanto alle foto pubblicate nel sito e nell ambito del concorso ha arrecato un pregiudizio di natura non patrimoniale all appellato, che non ha visto riconosciuta la propria opera in un contesto internazionale quale quello del concorso in questione, va tuttavia osservato che detto pregiudizio è stato comunque di portata limitata in considerazione nel numero esiguo di fotografie pubblicate, del limitato ambito temporale di esposizione rettifica, da questi non accettata. e della offerta di In considerazione di quanto premesso, ad avviso del collegio il danno non patrimoniale conseguito deve essere rideterminato in complessivi 7.000,00 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza di primo grado al saldo, con obbligo da parte del Rigo di restituzione di quanto ricevuto in eccedenza da Belletti in ottemperanza della sentenza di 12

13 primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo. Va viceversa respinto il motivo di gravame relativo alla pubblicazione della sentenza in considerazione del carattere risarcitorio del provvedimento, che permetterà agli utenti del sito di conoscere la paternità dell opera ivi pubblicata. Deve conseguentemente anche essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte appellata. Stante la complessiva soccombenza dell appellante, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a suo carico e sono liquidate nei limiti del decisum. P.Q.M. La Corte d Appello di Venezia, sezione specializzata in materia d impresa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull appello proposto da Belletti S.r.l. nei confronti di Rigo Gianni, così decide: In parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di 13

14 Venezia sezione specializzata in materia d impresa - n. 695/17, condanna Belletti S.r.l. a versare a Rigo Gianni il minor importo di 7.000,00 euro, fermo il resto, con obbligo di restituzione da parte di Rigo di quanto ricevuto in eccedenza da Belletti S.r.l. in ottemperanza della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo; Condanna l appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo, come da tassazione del Tribunale, e, per il presente, in 3.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. Così deciso in Venezia il 20 novembre 2018 Il consigliere est. Dott. Lisa Micochero Il Presidente Dott. Mario Bazzo 14

15 15

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in funzione di giudice di gravame Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri,

Dettagli

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,

Dettagli

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019 Deliberazione N. 400 del 16/05/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: SIFRA SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/ ISTITUTO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 10002/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere

Dettagli

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013 N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,

Dettagli

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere. ha pronunziato la seguente

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere. ha pronunziato la seguente 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE DI APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena [APP Giud PACE] Circolazione stradale Colpa: prova liberatoria Immissione nella circolazione con manovra di svolta a sinistra Sinistro Presunzione di responsabilità - Prova liberatoria indiretta - Nesso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015

Dettagli

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014 N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Petra Uliana, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

OGGETTO: pagamento somma.

OGGETTO: pagamento somma. Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate

Dettagli

Meritano di essere segnalati alcuni passaggi tratti dalla decisione numero 4825 del 12 settembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato :

Meritano di essere segnalati alcuni passaggi tratti dalla decisione numero 4825 del 12 settembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato : A quale giudice deve rivolgersi un dipendente pubblico per ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale rientranti nell'ambito della tutela

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Dettagli

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva

Dettagli

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015 N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Cass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico.

Cass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico. Per giurisprudenza ampiamente consolidata in tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A. Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie

Dettagli

Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà

Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, relatore dott. Emilio Iannello, con la sentenza n. 13795 del 31 maggio 2018 ha analizzato

Dettagli

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F. ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. CONTRORICORSO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via (CAP: ),

Dettagli

Deliberazione N. 664 del 01/08/2019

Deliberazione N. 664 del 01/08/2019 Deliberazione N. 664 del 01/08/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: APPELLO DELL ING. A.G. AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE - N. 7354/2018 (RG N.

Dettagli

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.

GdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile. Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative

Dettagli

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 del 17/10/2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 del 17/10/2016 FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 del 17/10/2016 PROPONENTE: U.O.C.`` Affari

Dettagli

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019 L eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l intero ma ne determina la nullità od inefficacia parziale per la somma eccedente L eccessività della somma portata nel precetto

Dettagli

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente rel. Dott. Antonio

Dettagli

Sentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014

Sentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato

Dettagli

Cass /2014.Reintegrazione nella classe di merito. Domanda risarcimento danno morale: infondatezz

Cass /2014.Reintegrazione nella classe di merito. Domanda risarcimento danno morale: infondatezz Il Giudice di Pace reintegrava l'attore nella classe di merito condannando, altresì, la compagnia convenuta a versare allo stesso la differenza di premio; tuttavia rigettava, come peraltro il Tribunale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE N. 01220/2010 REG.DEC. N. 06173/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Dettagli

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017

Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017 N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 10846/2015 REG.PROV.COLL. N. 06501/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato

Dettagli

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n

Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n Successivamente oggi, 6.10.2014, alle ore 12.00, nella causa d appello iscritta al n 1154/2014 R.A.C.C., promossa da - (A), con l avvocato, contro - (B), con l avvocato, avente ad oggetto: mediazione;

Dettagli

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00 La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto

Dettagli

2) Quanto al giudizio R.G. ----: Voglia l Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed

2) Quanto al giudizio R.G. ----: Voglia l Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte I sezione civile Composta dai Magistrati Dott. Antonino Di Leo Presidente Dott. Maria Rosaria Sodano Consigliere rel. Dott. Alberto Vigorelli Ha

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha

Dettagli

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54 Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,

Dettagli

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G.

Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria. Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento. Repubblica Italiana. In nome del popolo Italiano. R.G. Giudice di Pace di Sorrento, Sentenza n 1230/09 del 03/03/2009: pagamento indebito di servizio depurazione non attivato- trasparenza nei rapporti contrattuali - risarcimento del danno Autore: sentenza

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

Tribunale Ordinario di Verona

Tribunale Ordinario di Verona N.5187/2016 R.G. Tribunale Ordinario di Verona Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A.

Dettagli

Sentenza n. 346/2018 pubbl. il 20/02/2018 RG n. 658/2017

Sentenza n. 346/2018 pubbl. il 20/02/2018 RG n. 658/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DELL AQUILA riunita in camera di consiglio nelle persone di dott. Elvira BUZZELLI Presidente dott. Giancarlo DE FILIPPIS Consigliere dott.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00349/2014 REG.PROV.COLL. N. 00255/2002 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SESTA Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Magistrati Dott. Cinzia Casanova REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Dott. M. Margherita Zuccolini Dott. Marcello Bruno ha pronunciato la seguente

Dettagli

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco) Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della

Dettagli

Cass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice

Cass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome Del Popolo Italiano. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome Del Popolo Italiano. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano DECIMA civile Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi  Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione

Dettagli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2017 DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2017 OGGETTO: Conferimento di un incarico legale per la costituzione dell IPAB SS. Annunziata nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Roma da ALTAIR S.r.l. (in

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ORDINANZA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ORDINANZA N. OMISSIS R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. nella causa civile di primo

Dettagli

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale resistente;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale resistente; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 810 del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -

Dettagli

N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC.

N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC. N. 04769/2011REG.PROV.COLL. N. 04006/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - B in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna

Dettagli

contro nei confronti per l'annullamento

contro nei confronti per l'annullamento Pubblicato il 20/06/2019 N. 03396/2019 REG.PROV.COLL. N. 01738/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,

Dettagli

Composta dai seguenti magistrati: dott. Amedeo Santosuosso - Presidente dott. Cesira D'Anella - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 17659/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS - CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / 2014 - OMISSIS - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione del 4 dicembre 2002 (...), in qualita di proprietario di un autovettura Alfa Romeo 156, convenne

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Sezione del Tribunale delle Imprese XVI Civile riunito in camera di consiglio e così composto: Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto Gentili

Dettagli

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).

Atto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo). L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto

Dettagli

Deliberazione N. 646 del 26/07/2019

Deliberazione N. 646 del 26/07/2019 Deliberazione N. 646 del 26/07/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: SIG. A.L. RICORSO IN APPELLO (PROT. GEN. 9173 DEL 18.07.2019) AVVERSO SENTENZA N. 44/2017 DEL TRIBUNALE DI AVELLINO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli