REPUBBLICA ITALIANA. In Nome Del Popolo Italiano. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA. In Nome Del Popolo Italiano. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich Zanon dott. Renzo Paolo Pacher dott. Bernhard Lageder Presidente Consigliere estensore Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta sub n. 84/2003 R.G. promossa da XXX, quale erede unica di XXX, rappresentata e difesa dall Avv. Massimo Arzillo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio Legale dell Avv. Giorgio Albarello, in Bolzano, Via Roma, n. 11, giusta procura in calce all atto di citazione in grado di appello dd , - a p p e l l a n t e - c o n t r o YYY, rappresentato e difeso dall avv. A. Wild, Vipiteno, Città Nuova, 20, e presso il medesimo domiciliato giusta delega in calce alla copia notificata dell atto introduttivo del giudizio di primo grado; - a p p e l l a t o -

2 N. 84/03 R.G. XXX / YYY + 2 pag.2/8 Y Y Y 1 - a p p e l l a t o c o n t u m a c e - ZZZ - a p p e l l a t a c o n t u m a c e - O g g e t t o : appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, nr. 290/02 dd dep fatto illecito incidente sciistico risarcimento del danno - Causa trattenuta in decisione all'udienza del , con assegnazione del termine perentorio per il deposito delle comparse conclusionali del e quello del per il deposito di memorie, sulle seguenti CONCLUSIONI del procuratore dell appellante: Piaccia all Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza n. 290/2002, emessa dal Tribunale di Bolzano, in data 25/3.17/4/02 nella causa di primo grado iscritta al RG 2495/95 1. riformare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la integrale compensazione delle spese di lite tra la parte attrice XXX e i convenuti YYY e YYY1; per ed in conseguenza, 2. condannare YYY e YYY1, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado così come richiesto, in favore della XXX. 3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo Grado di Giudizio. del procuratore dell appellato YYY: Piaccia all Ecc.ma Corte, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, rigettare l appello proposto da XXX contro la sentenza innanzi indicata; in parziale riforma di detta sentenza, riformare la medesima nella parte in cui

3 N. 84/03 R.G. XXX / YYY + 2 pag.3/8 accerta e dichiara che l incidente per cui è causa si sarebbe verificato per fatto e colpa esclusivi dei convenuti YYY1 e YYY ed accertare l efficienza causale del comportamento illecito dell originaria attrice nella produzione dell evento di cui trattasi ed accertare, in proporzione del grado di responsabilità della stessa originaria attrice, di misura comunque largamente prevalente, se e quali somme il luogo di quelle stabilite nella impugnata sentenza siano spettanti e liquidabili alla attrice appellante secondo giustizia; spese ed onorari del doppio grado di giudizio rifusi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data , XXX conveniva avanti al Tribunale di Bolzano YYY, YYY1 e la ZZZ e, dopo aver premesso di esser rimasta coinvolta in un incidente sciistico, mentre sciava sulle piste gestite dalla ZZZ, precisava di esser stata travolta dai primi due convenuti, i quali sciavano anch essi, ma si tenevano legati insieme con una corda. Precisava altresì di aver subito diverse fratture, che il procedimento penale, scaturito da tale fatto, si era concluso con l applicazione della pena a norma dell art. 444 c.p.p. e sosteneva che la responsabilità del sinistro andava ascritta non solo ai due investitori, ma anche alla convenuta ZZZ per omissione di controllo. Essa chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento del complessivo importo di , oltre a rivalutazione ed interessi. Si costituiva il convenuto YYY, il quale contestava la dinamica del sinistro, come dedotta dall attrice, e sosteneva che quest ultima era la principale responsabile, trattandosi di sciatrice inesperta. Contestava inoltre il quantum debeatur e concludeva per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per

4 N. 84/03 R.G. XXX / YYY + 2 pag.4/8 l accertamento del concorso di colpa e per la determinazione del danno secondo giustizia. Si costituiva anche YYY1, il quale contestava solo il quantum debeatur. Si costituiva altresì la ZZZ, la quale rilevava che l attrice non aveva indicato il titolo della responsabilità invocato nei suoi confronti. Contestava comunque ogni propria responsabilità, nonché il quantum debeatur. A causa del decesso dell attrice, il processo veniva interrotto, ma esso veniva riassunto dall unica erede XXX, sorella della de cuius e si costituivano nuovamente tutti i convenuti. Esaurita l istruttoria, XXX riduceva il petitum a ed il Tribunale riteneva che il sinistro fosse derivato da responsabilità di entrambi i convenuti YYY e YYY1, mentre escludeva ogni responsabilità della società ZZZ. Condannava quindi esclusivamente i due sciatori, in solido tra loro, a pagare a XXX la somma di Euro ,02, oltre a rivalutazione ed interessi. Condannava poi la XXX ed il YYY1, in solido, a rifondere alla ZZZ le spese di lite, mentre compensava integralmente le spese tra la XXX ed i convenuti YYY1 ed YYY. Avverso tale sentenza, proponeva appello XXX, formulando le conclusioni sopra riportate, conclusioni che non riguardavano quindi la società ZZZ. Si costituiva esclusivamente l appellato YYY, il quale proponeva anche appello incidentale, avverso la medesima sentenza, il tutto come risulta dalle conclusioni sopra riportate. La Corte dichiarava la contumacia degli appellati YYY1 e ZZZ, indi la causa veniva trattenuta in decisione.

5 N. 84/03 R.G. XXX / YYY + 2 pag.5/8 M O T I V A Z I O N E Con il proprio unico motivo d appello, la difesa di XXX lamenta che, sebbene il Tribunale abbia condannato i convenuti, odierni appellati, YYY e YYY1 a risarcire il danno provocato alla sua dante causa XXX, avrebbe poi errato nel compensare integralmente le spese di lite, per cui chiede la condanna dell YYY e del YYY1 al pagamento di tali spese, oltre alla rifusione di quelle del secondo grado di giudizio. Con il proprio appello incidentale, l appellato YYY1 sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore nell attribuire l esclusiva responsabilità del sinistro de quo al YYY1 ed all YYY, atteso che l incidente sarebbe avvenuto per colpa ed imprudenza largamente prevalenti della stessa infortunata XXX, cosicché chiede la riduzione delle spettanze risarcitorie dell avente causa di quest ultima. La Corte ritiene opportuno esaminare preliminarmente l appello incidentale e successivamente l appello principale. L appello incidentale è comunque infondato, mentre merita accoglimento l appello principale. Dalle prove orali raccolte è emerso che, mentre XXX percorreva con gli sci una pista del comprensorio di Racines Giovo, YYY1 e YYY non hanno trovato di meglio da fare, se non unirsi l uno all altro con una corda lunga circa tre metri e, fermandosi a turno, permettere all altro sciatore di eseguire delle evoluzioni circolari di circa 360, cosicché lo sciatore, che compie le evoluzioni, ad un certo punto si trova con le spalle rivolte a valle e percorre quindi la pista in senso contrario. Dalla dichiarazione resa da YYY in sede di interrogatorio formale è emerso altresì che l esercizio, in occasione della quale

6 N. 84/03 R.G. XXX / YYY + 2 pag.6/8 è avvenuto lo scontro con la XXX, era in assoluto il primo che stavamo facendo quel giorno su quella pista (cfr. il verbale d udienza dd ). Così stando le cose, pare evidente che YYY e YYY1sono incorsi in più di una violazione delle regole di comportamento prescritte per gli utenti delle piste di sci. Essi, infatti, non si sono comportati in modo da non mettere in pericolo gli altri utenti (regola n. 1) e non hanno tenuto un comportamento adeguato alle condizioni generali della pista (regola n. 2). Se è poi vero che lo sciatore, che sta a monte, deve scegliere la propria direzione in maniera tale da evitare collisioni con gli sciatori che si trovano a valle (regola n. 3), è evidente che la sua valutazione riguarda esclusivamente le «evoluzioni normalmente prevedibili» e non certo evoluzioni del tipo di quelle poste in essere dagli appellati YYY e YYY1. Tra il resto, la XXX non poteva prevedere l evoluzione dell YYY, atteso che tale evoluzione era la prima che egli ed il suo compagno effettuavano qual giorno. Così stando le cose, pare evidente che nessun rimprovero può esser mosso alla sciatrice XXX, la quale percorreva i tutta regolarità la pista e mai poteva prevedere che l YYY ponesse in essere un evoluzione in direzione contraria, rispetto alla direzione della pista, provocando così lo scontro e l incidente, di cui la XXX è rimasta vittima. Passando ora all esame dell appello principale, ritiene la Corte che, nei confronti dell originaria attrice XXX sono risultati integralmente soccombenti esclusivamente i convenuti YYY e YYY1, cosicché non vi era alcun motivo per compensare integralmente le spese di lite tra questi ultimi e la XXX. È vero tuttavia che XXX ha avviato la causa chiedendo inizialmente un risarcimento di , che la sua avente causa XXX ha poi ridotto il petitum a

7 N. 84/03 R.G. XXX / YYY + 2 pag.7/ e che il Tribunale ha poi quantificato il danno in , pari ad Euro ,02, cosicché la Corte ritiene corretto riconoscere all attriceappellante XXX la metà delle spese di lite, relative al primo grado di giudizio, compensando la metà residua. Per quanto riguarda invece il giudizio d appello, poiché la XXX è integralmente vittoriosa, le spese le spetteranno per intero ed è evidente che i convenuti-appellati YYY e YYY1 sono tenuti in solido a pagare tutto quanto dovuto alla XXX sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. Per quanto riguarda i rapporti interni tra l YYY ed il YYY1, le spese relative al primo grado vanno ripartite tra i due al 50 % ciascuno (entrambi si sono costituiti per contrastare la domanda proposta dall attrice). Per quanto riguarda invece il secondo grado di giudizio, poiché il YYY1 è rimasto contumace e non ha quindi minimamente contrastato il fondato appello, proposto dalla XXX, mentre l YYY ha contrastato tale appello ed ha proposto anche un infondato appello incidentale, la Corte ritiene corretto porre a carico del YYY1il 25 % delle spese di lite e porre a carico dell YYY il residuo 75 %. P. Q. M. La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e reietta, nonché in parziale riforma dell appellata sentenza n. 290/2002 dd del Tribunale di Bolzano, c o n d a n n a YYY e YYY1, in solido tra loro, a rifondere a XXX la metà delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, compensando la metà residua, spese che liquida per l intero in complessivi Euro 8.730,00, di cui Euro 480,00 spese, Euro 2.500,00 per diritti di procuratore, Euro 5.000,00 per onorari di avvocato

8 N. 84/03 R.G. XXX / YYY + 2 pag.8/8 ed Euro 750,00 per rimborso forfetario delle spese generali, e che, per il secondo grado di giudizio, liquida in complessivi Euro 4.650,00, di cui Euro 280,00 per spese, Euro 1.000,00 per diritti di procuratore, Euro 3.000,00 per onorari di avvocato ed Euro 400,00 per rimborso forfetario delle spese generali, oltre agli accessori conseguenti per legge (contributo C.A.P. ed I.V.A.) sulle voci gravate e successive occorrende, il tutto con la ripartizione interna, tra i due debitori, come specificata in motivazione. C o n f e r m a il resto. Così deciso in Bolzano il IL CONSIGLIEREEST. dott. Renzo Paolo Pacher IL PRESIDENTE dott. Heinrich Zanon

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione promiscua

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione promiscua REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione promiscua riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico dr. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento

Dettagli

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in funzione di giudice di gravame Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri,

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente

Dettagli

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le. Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile Corte d Appello di Trento Sez. distaccata di Bolzano N. Sent. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano N. 46/2005 Cont. N. Cron. N. Rep.

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione

Dettagli

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019

Deliberazione N. 400 del 16/05/2019 Deliberazione N. 400 del 16/05/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: SIFRA SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/ ISTITUTO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 10002/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.

Dettagli

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 del 17/10/2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 del 17/10/2016 FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683 del 17/10/2016 PROPONENTE: U.O.C.`` Affari

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

Dettagli

OGGETTO: pagamento somma.

OGGETTO: pagamento somma. Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d'appello di Trento. Sezione Distaccata di Bolzano. Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Heinrich

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. XXXXX/2015 REG.PROV.COLL. N. XXXXX/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Sentenza n. 120/2012 A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Presidente Dott.ssa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena [APP Giud PACE] Circolazione stradale Colpa: prova liberatoria Immissione nella circolazione con manovra di svolta a sinistra Sinistro Presunzione di responsabilità - Prova liberatoria indiretta - Nesso

Dettagli

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014 N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777

Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777 Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 3 aprile 2014, n. 7777 In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell evento dannoso, a norma dell articolo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 6821/07 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Bis - Dott. Francesco Corsaro

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE Il Giudice di Pace di Termini Imerese, in nome del Dr. Luigi Fortunato, ha emesso la seguente SENTENZA nella

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A. Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico dottor Tullio Joppi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 517/2000 R.G.C. promossa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: dott. Giovanni Coppola dott. Tommaso Brancato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000463 del 06/12/2016 OGGETTO AREA 2 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.D. contro Provincia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera

Dettagli

Destinatario della sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 283, comma 2, c.p.c. e termine ultimo per la condanna

Destinatario della sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 283, comma 2, c.p.c. e termine ultimo per la condanna Destinatario della sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 283, comma 2, c.p.c. e termine ultimo per la condanna Tribunale di Verona, 16 giugno 2016. Relatore Vaccari. Natura pubblicistica della sanzione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale

Dettagli

-

- [IUS SIT www.iussit.eu] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Acerra Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1817/10,

Dettagli

Deliberazione N. 646 del 26/07/2019

Deliberazione N. 646 del 26/07/2019 Deliberazione N. 646 del 26/07/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: SIG. A.L. RICORSO IN APPELLO (PROT. GEN. 9173 DEL 18.07.2019) AVVERSO SENTENZA N. 44/2017 DEL TRIBUNALE DI AVELLINO

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:

N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da: N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015 N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Composta dai seguenti magistrati: dott. Amedeo Santosuosso - Presidente dott. Cesira D'Anella - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente www.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO

Dettagli

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi  Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto

Dettagli

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che l assicurazione deve provvedere a risarcire il danno subito che si estende agli oneri accessori e conseguenziali e che se è liquidato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS - CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / 2014 - OMISSIS - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione del 4 dicembre 2002 (...), in qualita di proprietario di un autovettura Alfa Romeo 156, convenne

Dettagli

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato: Se ad una trattativa privata per il servizio di vigilanza balneare dei laghi, partecipa anche una Onlus (soggetto esente dall IVA) a cui la Stazione Appaltante aggiudica l appalto in quanto l offerta economica

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE N. 01220/2010 REG.DEC. N. 06173/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo)

Azione di risarcimento danni proposta in proprio dal legale rappresentante di società (M. Cuomo) Nella causa conclusasi con la sentenza in esame l'attore - pur qualificandosi come legale rapp.te di una società, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di incidente stradale,

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2017-0000091 del 05/04/2017 OGGETTO AREA 1 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.L. contro Provincia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d appello iscritta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F. ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. CONTRORICORSO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via (CAP: ),

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,

Dettagli

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post SCHEMA Fonti normative: Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post riforma del 2012). a) Art. 339 c.p.c.: appellabilità delle sentenze; b) Art. 341 c.p.c.: Giudice

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 03/03/2014 8.01 N. 00636/2014REG.PROV.COLL. N. 05090/2010 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

Deliberazione N. 664 del 01/08/2019

Deliberazione N. 664 del 01/08/2019 Deliberazione N. 664 del 01/08/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: APPELLO DELL ING. A.G. AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE - N. 7354/2018 (RG N.

Dettagli

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che

Dettagli

Stranieri e permesso di soggiorno

Stranieri e permesso di soggiorno Stranieri e permesso di soggiorno Autore: sentenza In: Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi

Dettagli

La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile SENTENZA

La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Fausto Casari dott. Francesco Parisoli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Magistrati Dott. Cinzia Casanova REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Dott. M. Margherita Zuccolini Dott. Marcello Bruno ha pronunciato la seguente

Dettagli

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta

Dettagli