REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
|
|
- Aldo Bucci
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: dott. Giovanni Coppola dott. Tommaso Brancato dott. Valter Del Rosario dott. Guido Petrigni dott. Giuseppe Colavecchio Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 15/A/2019 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6180/P del registro di segreteria, depositato in data 2/11/2018, promosso da - C. G. nato a omissis l omissis, C. S. nato a omissis il omissis, C. S. nato a omissis il omissis, nella qualità di eredi della sig.ra B. C., deceduta il omissis, rappresentati e difesi dall avv. Mario Caruso, giusta procura allegata all atto di appello, presso il cui studio in Modica, via Sacro Cuore n. 21/A, sono elettivamente domiciliati; nei confronti di - I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall avv. Gino Madonia, dall avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall avv. Luigi Caliulo, giusta procura a margine della memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5; 1
2 - Poste Italiane s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore; avverso la sentenza n. 722 del 2018, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, pubblicata in data 3/8/2018. Letti gli atti ed i documenti di causa. Uditi, nella pubblica udienza del 17/1/2019, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio e l avv. Matteo Messina giusta delega dell avv. Mario Caruso e l avv. Tiziana Norrito per l I.N.P.S. Ritenuto in FATTO I ricorrenti adivano il giudice di primo grado per chiedere la condanna dell I.N.P.S. a corrispondere a B. C., e, per essa, ai legittimi eredi i ratei di pensione maturati dal mese di agosto al mese di settembre 2015 nonché a corrispondere a C. Giovanni (coniuge della defunta B. C.) i ratei di pensione (di reversibilità) maturati dal mese di novembre 2015 allo stesso mese del 2016 e così per l avvenire. All udienza dell 11/12/2017, il difensore dell ente previdenziale chiedeva la cessazione della materia del contendere poiché l I.N.P.S aveva provveduto agli adempimenti richiesti; il procuratore dei ricorrenti precisava che l I.N.P.S., in data 23/10/2017, aveva corrisposto agli eredi di B. C. i ratei di pensione maturati e non riscossi dalla stessa, mentre nessuna somma era stata erogata a 2
3 titolo di pensione al sig. C. G., nonostante la nota dell ente previdenziale del 6/11/2017. Il giudice, su richiesta del difensore dell I.N.P.S., rinviava la trattazione del ricorso all udienza del ; alla predetta udienza il giudice, con la sentenza impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite. Gli appellanti impugnavano la citata sentenza relativamente al capo che aveva disposto la compensazione delle spese di lite e lamentavano: - la violazione degli articoli 5 e 39, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non avendo il decidente indicato le ragioni per avere disposto la compensazione; - la violazione dell articolo 31, commi 1 e 3, del suddetto decreto legislativo n. 174 del 2016 poiché l I.N.P.S. doveva ritenersi soccombente virtuale, tenuto conto che la cessazione della materia del contendere era stata dichiarata dopo il rinvio dell udienza dell e che non ricorrevano i presupposti per la compensazione giacché la controversia riguardava un ingiustificato inadempimento a corrispondere quanto dovuto; - la violazione dell articolo 31, comma 4, del citato decreto legislativo n. 176 del 2016 e dell articolo 96, commi 1 e 3, del codice di procedura civile, tenuto conto che la decisione assunta era fondata su ragioni manifeste e che la lite appariva temeraria poiché l I.N.P.S. avrebbe potuto evitarla se avesse ottemperato alle diffide del 26/5/2016 e del 14/10/2016 (il ricorso era stato notificato nel mese di 3
4 novembre 2016 e l ente previdenziale aveva atteso l udienza del 12/3/2018 per soddisfare le doglianze attoree). In conclusione, gli appellanti chiedevano la riforma dell impugnata pronuncia nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese con determinazione dei compensi difensivi da parte del collegio nonché liquidazione delle spese del presente giudizio. L I.N.P.S., nella memoria depositata in data 27/11/2018, chiedeva che l appello fosse dichiarato inammissibile, giusta il disposto dell articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2016, e nel merito chiedeva il rigetto del gravame poiché il giudice avrebbe, nel compensare le spese, tenuto conto di circostanze rilevanti, quali la maggiore o minore complessità della questione affrontata e il comportamento complessivamente tenuto dall amministrazione che non avrebbe atteso la decisione di merito; precisava che era stato posto in essere il comportamento dovuto in tempi antecedenti alla decisione del giudizio, con la conseguenza che non potevano ricevere lo stesso trattamento in punto spese l ipotesi in cui vi fosse soccombenza da quella in cui vi fosse adesione alla pretesa azionata. Poste Italiane s.p.a. non si costituiva in giudizio. Considerato in DIRITTO Preliminarmente, dichiarata la contumacia di Poste Italiane s.p.a., deve essere rigettata l eccezione di inammissibilità dell appello 4
5 formulata dall ente previdenziale poiché i motivi di doglianza non riguardano questioni di fatto bensì la corretta applicazione delle norme che regolano le spese del giudizio, in particolare dell articolo 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, avendo il giudice di primo grado, secondo la prospettazione degli appellanti, compensato le spese del giudizio senza alcuna motivazione e senza tenere conto del principio di soccombenza virtuale in base al quale, pur se il giudizio si era concluso con una sentenza di cessazione della materia del contendere, la loro pretesa era stata soddisfatta dall I.N.P.S. solo a seguito della notifica del ricorso. L appello è fondato. Il suddetto articolo 31 del decreto legislativo n. 174 del 2016 al comma 1 prevede, come principio generale, che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell altra parte e ne liquida l ammontare insieme con gli onorari di difesa ; il comma 3, in deroga a quanto disposto dal comma 1, statuisce che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari ; in ultimo, il comma 6 a chiusura stabilisce che per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile. 5
6 L articolo 92 del codice di procedura civile, al comma 2 statuisce, in armonia con la disposizione del codice di giustizia contabile, che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, mentre al comma 3 prevede una particolare ipotesi, stabilendo che se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. Tenuto conto del quadro normativo sopra delineato, nell ipotesi di cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto in ogni caso a liquidare le spese - anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge - in virtù del principio della cosiddetta soccombenza virtuale, in forza del quale il decidente, secondo una valutazione prognostica, dovrebbe stimare se la domanda sia fondata o meno; in altri termini tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o tramite un indagine sommaria di delibazione del merito. Orbene, dagli atti di causa risulta che: - il 30/7/2015 è cessato il rapporto di lavoro della sig.ra B. C. con Poste Italiane s.p.a.; - l 1/9/2015 Poste Italiane s.p.a. ha comunicato all I.N.P.S. la cessazione del rapporto di lavoro; 6
7 - il omissis è deceduta la sig.ra B. C.; - 16/2/20126 C. G. ha inoltrato, tramite il portale web dell I.N.P.S., la domanda di pensione per il decesso del coniuge; - il 3/6/2016 l I.N.P.S. ha ricevuto la diffida a provvedere datata 26/5/2016; - il 28/11/2016 gli appellanti hanno notificano il ricorso di primo grado; - il 27/8/2017 è stata corrisposta la pensione al sig. C. G.; - il 17/10/2017 sono stati corrisposti i ratei arretrati di pensione agli eredi; - l 11/12/2017 l udienza di discussione davanti al giudice di primo grado è differita su richiesta del legale dell I.N.P.S. per verificare i conteggi, tenuto conto che il difensore del ricorrente lamentava l incompletezza della procedura di liquidazione; - il 12/3/2018 la causa è stata trattenuta in decisione. Dalla cronologia degli eventi risulta evidente che la legittima pretesa degli odierni appellanti è stata soddisfatta con notevole ritardo e solo dopo la notifica del libello introduttivo del giudizio di primo grado, preceduto da apposito atto di diffida, con la conseguenza che in base al principio della soccombenza virtuale il giudice avrebbe dovuto condannare l I.N.P.S. alla liquidazione delle spese di lite, non ricorrendo nessuna delle ipotesi sopra evidenziate per disporre la compensazione delle spese, trattandosi tra l altro del mancato adempimento di una mera obbligazione previdenziale che non ha comportato, per come risulta dagli atti di causa, nessuna difficoltà per la sua regolare e dovuta esecuzione. 7
8 Il collegio, pertanto, nei limiti contrassegnati dalle richieste delle parti in causa, in riforma della sentenza di primo grado condanna l I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite agli appellanti che, tenuto conto della semplicità degli adempimenti processuali posti in essere dalla loro difesa e della condotta dell amministrazione che ha dato esecuzione, sia pure tardivamente, all obbligazione previdenziale non attendendo la decisione del giudice, liquida in assenza di notula in euro 400,00 oltre il 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A.; condanna, altresì, l I.N.P.S. a pagare agli appellanti le spese di lite del presente giudizio che, sulla base del valore esiguo della controversia e della semplicità delle questioni affrontate, liquida in euro 600,00 oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. P. Q. M. La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, accoglie - l appello e per l effetto, in parziale riforma della sentenza 722 del 2018, condanna l I.N.P.S. a corrispondere agli appellanti le spese di lite per il giudizio di primo grado che liquida in euro 400,00 oltre il 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A.; condanna, altresì, il citato ente previdenziale a rifondere ai suddetti appellanti le spese del presente giudizio che liquida in euro 600,00 oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 gennaio
9 L Estensore f.to (Dott. Giuseppe Colavecchio) Il Presidente f.to (Dott. Giovanni Coppola) Depositata in Segreteria Palermo, 29 gennaio 2019 Pubblicata il 30 gennaio 2019 Il Direttore della Segreteria f.to (Dott. Fabio Cultrera) 9
Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe
DettagliS E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliIl ricorrente, dirigente generale di pubblica sicurezza, impugnava, chiedendone l annullamento, la nota prot. n del con la quale l
Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 210 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 13/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliSENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA
SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott.ssa LUCIANA SAVAGNONE Presidente f.f. dott. SALVATORE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliCass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.
Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta
DettagliRICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di
RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliN /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)
N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00390/2015 REG.PROV.COLL. N. 01105/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
Dettagliha pronunciato la presente
N. 04274/2012 REG.PROV.COLL. N. 03475/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 796/08 Reg.Dec. N. 6 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 365 Anno 2017 Presidente: MANNA FELICE Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 10/01/2017 ORDINANZA sul ricorso 8014-2014 proposto da: MAZZA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliDecurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale
Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale Autore: sentenza In: La decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente
Tar Palermo, II sez., Pres. Monteleone, est. Aprile: sentenza in materia di riparto di giurisdizione nel pubblico impiego e translatio iudicii dopo Corte Cost. n 77/2007. Autore: sentenza In: Magistratura
DettagliN /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC.
N. 04769/2011REG.PROV.COLL. N. 04006/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. XXXXX/2015 REG.PROV.COLL. N. XXXXX/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.
ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. CONTRORICORSO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via (CAP: ),
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05732/2014 REG.PROV.COLL. N. 08803/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettaglicontro nei confronti per l'annullamento
Pubblicato il 20/06/2019 N. 03396/2019 REG.PROV.COLL. N. 01738/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02035/2015REG.PROV.COLL. N. 04202/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in funzione di giudice di gravame Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri,
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02675/2012 REG.PROV.COLL. N. 02171/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: Dott.ssa Luciana SAVAGNONE Dott. Giuseppe COLAVECCHIO Dott.ssa
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00894/2013 REG.PROV.COLL. N. 00220/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliSCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE
SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Page 1 of 6 N. 01510/2012 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliS E N T E N Z A 118/A/2012. nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 3986
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29594 Anno 2017 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 11/12/2017 ORDINANZA sul ricorso 3133-2017 proposto da: VAGLIO Avvocato MAURO, rappresentato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: dott. Giovanni Coppola dott. Tommaso Brancato
DettagliDott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01026/2014REG.PROV.COLL. N. 07670/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 04863/2015REG.PROV.COLL. N. 01743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex
DettagliVisti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
N. 00921/2015 REG.PROV.COLL. N. 04661/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliavverso e per l annullamento e/o riforma
N. 03798/2011REG.PROV.COLL. N. 08168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettaglicontro per l annullamento, ha pronunciato la presente
N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 Pubblicato il 06/09/2019 N. 01522/2019 REG.PROV.COLL. N. 00497/2019 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 7 N. 02139/2013 REG.PROV.COLL. N. 02702/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 01003/2015 REG.PROV.COLL. N. 01091/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 6821/07 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Bis - Dott. Francesco Corsaro
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA
Pubblicato il 12/10/2018 N. 01312/2018 REG.PROV.COLL. N. 02170/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
DettagliRiportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Ciò considerato, e tenuto conto che in nessun caso la società odierna appellata avrebbe potuto trasferire a terzi un diritto di proprietà sugli immobili di cui non era titolare, è evidente che le clausole
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 1059/07 Reg.Dec. N. 4318 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00429/2016 REG.PROV.COLL. N. 00207/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliin sede giurisdizionale (Sezione Terza)
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III Sentenza 23/5/2016 n. 2169. Pres. Maruotti, est. Prosperi Decisum: sull illegittimità del provvedimento di ricusazione di una lista a causa della tardiva allegazione della
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
Page 1 of 8 N. 09254/2013 REG.PROV.COLL. N. 07551/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Sentenza n. 120/2012 A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Presidente Dott.ssa
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
In relazione al riproposto motivo di prime cure racchiuso nel ricorso introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, motivo assorbito nella sentenza gravata, deve essere considerato
Dettaglicontro nei confronti di per l'accesso
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)
N. 01847/2012 REG.PROV.COLL. N. 00846/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 905/09 Reg.Dec. N. 250 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
Dettagli