REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: dott. Giovanni Coppola dott. Tommaso Brancato dott. Valter Del Rosario dott. Guido Petrigni dott. Giuseppe Colavecchio Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 40/A/2019 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del registro di segreteria, depositato in data 31/8/2018, promosso da - S. D., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall avv. Ezio Bonanni e domiciliato presso lo studio dell avv. Pietro Gambino in Palermo, via Terrasanta n. 6, che ha chiesto di ricevere le comunicazioni al fax n. 0773/ e all indirizzo PEC eziobonanni@ordineavvocatiroma.org; nei confronti di - I.N.P.S., Sede di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresento e difeso dall avv. Gino Madonia, dall avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall avv. Luigi Caliulo, giusta procura a margine della memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5; 1

2 - I.N.P.S., già I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore; - I.N.P.S., Sede di Sant Agata di Militello, in persona del legale rappresentante pro tempore;/ - I.N.P.S., Sede di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore; avverso la sentenza n. 144 del 2018, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in data 27/2/2018. Letti gli atti ed i documenti di causa. Uditi, nella pubblica udienza del 9/4/2019, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio, l avv. Pietro Gambino per delega dell avv. Ezio Bonanni per l appellante. Ritenuto in FATTO La sezione di primo grado, con la sentenza n. 144 del 2018, rigettava il ricorso promosso da S. D., elicotterista e motorista della Guardia di finanza dal 21/9/1992, adibito dal 1996 al 2007 alla sezione area di Lamezia Terme e dal 2007 alla sezione area di Palermo (Boccadifalco), che, dopo avere premesso di essere stato esposto ad amianto in concentrazioni superiori alle 100 fibre/litro dalla data di arruolamento (21/9/1992) a tutt oggi, chiedeva il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva del periodo di esposizione all amianto con il coefficiente 1,5 (articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992) ovvero in subordine con il 2

3 coefficiente 1,25 (articolo 47, comma 1, della legge n. 326 del 2003); il giudice di primo grado motivava il rigetto poiché il ricorrente era incorso nella decadenza di cui al decreto ministeriale del 27/4/2004 per avere presentato la domanda all I.N.P.S. il 28/1/2014, oltre il termine previsto dalla legge (15 giugno 2005), con assorbimento di ogni ulteriore eccezione preliminare nonché questione di merito. Il sig. S., con l atto di appello, censurava la sentenza di primo grado con argomentazioni spesso ripetitive e con riferimento a disposizioni del codice di procedura civile non applicabili al presente giudizio stante l apposita disciplina dettata dal decreto legislativo n. 174 del 2016, argomentazioni di seguito sinteticamente riportate: - insussistenza della motivazione o non pertinenza della stessa con la fattispecie di causa perché il diritto alla maggiorazione contributiva di cui all articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 era maturato prima dell entrata in vigore (avvenuta il 2/10/2003) dell articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003, con la conseguente sua salvaguardia dalla decadenza ai sensi dell articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, giusta la sentenza n del 2004 della Corte di cassazione e la sentenza n. 376/2008 della Corte costituzionale; inoltre, essendo un diritto di natura risarcitoria non poteva essere sottoposto ad alcuna decadenza e, comunque, deduceva di avere avuto contezza soltanto nel 2015 dell avvenuta esposizione ad amianto (n.d.r. la domanda amministrativa all I.N.P.S. è stata inoltrata con raccomandata del 3

4 28/1/2014, come da copia della velina in atti); in ogni caso, nel ricorso di primo grado era stata chiesta la disapplicazione dell articolo 47, comma 5, della legge n. 326 del 2003, con una interpretazione conforme ai principi della normativa europea, giusta anche la direttiva n. 2009/148/CE del 30/11/2009, e ai principi costituzionali oppure un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per violazione dell art. 157 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea o alla Corte costituzionale per violazione degli articoli 1, 2, 3, 32, 35, 36 e 41 nonché 10, 11, 117 della Carta fondamentale; - mancata pronuncia sulla domanda di accertamento in ordine alla condizione di esposizione ad amianto anche in prospettiva di eventuali domande di riconoscimento di causa di servizio e/o pensione privilegiata per danni da amianto, giusta la competenza della Corte dei conti a conoscere tale tipo di controversie secondo quanto stabilito dalla sezioni unite della Corte di cassazione nell ordinanza n. 4325/2014 e tenuto conto della diagnosi di ispessimenti/placche pleuriche ovvero di patologie infiammatorie da amianto non ancora trasformate in cancro ; - mancata ricostruzione dei fatti di causa giacché l I.N.P.S., costituendosi nel giudizio di primo grado, non aveva contestato specificamente i dati fattuali, in forza dei quali ( ) il diritto a pensione, unitamente alla maggiorazione per esposizione ad amianto era maturato prima del , e comunque i benefici ex art. 13 comma 8 legge 257/92 erano parimenti maturati già alla 4

5 data del , e sulla erronea e intervenuta decadenza per mancata presentazione ad INAIL della domanda del In conclusione, l appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 144 del 2018, con condanna dell I.N.P.S. a rivalutare la sua posizione contributiva, ex art. 13, comma 8, l. 257/92 e art. 47 comma 6 bis legge 326/03 e art. 3 comma 132 legge 350/03, per il periodo dedotto nel ricorso di 1 grado, ovvero per il periodo ultradecennale di esposizione qualificata ad amianto che fosse accertato ( ) in seguito ad accertamento tecnico-ambientale e/o espletamento delle prove, con il coefficiente 1,5 ( ) ovvero in subordine con il coefficiente 1,25 ; in subordine, in caso di mancato accoglimento dei motivi di gravame sopra esposti, chiedeva ctu e prova testimoniale, ordine di esibizione e richiesta di informativa alla ASL e all INAIL circa i dati epidemiologici, e acquisizione delle relazioni ex art. 9 l. 275/92 e dei piani di lavoro per lo smaltimento amianto ex art. 34 d.lgs. 277/91 ; chiedeva, altresì, di disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell art. 105, II comma del R.D del 1933 e ex art. 383, I comma, c.p.c. e 384, I comma, c.p.c. per la decisione di merito con ammissione dei mezzi istruttori, come richiesti (in particolare, prova testimoniale e consulenza tecnica ambientale). Questa sezione, con ordinanza n. 53 del 2018, considerato che ai sensi dell articolo 190 del decreto legislativo n. 174 del 2016 l appello doveva proporsi con citazione contenente le indicazioni prescritte dall articolo 86 e che il gravame non era conforme alla 5

6 predetta disciplina normativa, rimetteva in termini il sig. S., previa apposita richiesta, ordinandogli di rinnovare l atto di appello nelle forme prescritte dall articolo 190 del suddetto decreto legislativo n. 174 del L appellante provvedeva in tal senso e depositava l atto di appello in data 4/2/2019. L I.N.P.S., nella memoria depositata in data 29/3/2019, eccepiva l inammissibilità dell atto di appello nella parte in cui era chiesto di accertare i tempi e l intensità all esposizione ad amianto in quanto costituente questione di fatto, sottratta al sindacato del giudice di seconde cure; eccepiva, poi, la prescrizione sia del diritto alla rivalutazione della maggiorazione contributiva che dei ratei di pensione giacché controparte era consapevole dell avvenuta esposizione ad amianto sin dal momento in cui aveva svolte le mansioni descritte nel ricorso; insisteva sulla maturata decadenza pronunciata nella sentenza impugnata poiché mancava la certificazione I.N.A.I.L. e la domanda amministrativa non era stata inoltrata entro il termine di cui all articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 e poi dall art. 3, co. 132 l, 350/2003 e dal DM Considerato in DIRITTO Preliminarmente, è necessario puntualizzare che l atto di appello verte, per come meglio in prosieguo verrà esposto, principalmente su questioni di diritto e come tale pienamente ammissibile ai sensi dell articolo 170 del decreto legislativo n

7 del 2016; deve, altresì, precisarsi che il gravame contiene diversi rinvii al ricorso innanzi al giudice di primo grado che sono inammissibili in quanto incompatibili con la struttura del giudizio di secondo grado e con la specificità dei motivi di impugnazione prevista dall articolo 190 del suddetto decreto legislativo n. 174 del Ciò posto, il sig. S. D., nell impugnare la sentenza n. 144 del 2018 del giudice di prime cure, ha sostenuto che il suo diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale alle polveri di amianto non è incorso nella decadenza prevista dall articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003 per una pluralità di ragioni: è maturato prima dell entrata in vigore del suddetto articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, con applicazione della precedente disciplina normativa giusta anche il disposto dall articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003; ha appreso soltanto nel 2015 di essere stato esposto a rischio ambientale; la natura risarcitoria del diritto esercitato. Per scrutinare le doglianze dell appellante è necessario tratteggiare la normativa di riferimento. La legge n. 257 del 1992, emanata dopo la sentenza di condanna della Corte di giustizia n. 240 del 1990, disponendo la cessazione dell uso dell amianto, ha introdotto diverse misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non si trovassero già in pensione, 7

8 prevedendo all articolo 13, comma 8, come modificato dal decreto legge n. 169 del 1993, convertito dalla legge n. 271 del 1993, il beneficio contributivo di ottenere la rivalutazione del periodo lavorativo di esposizione con il coefficiente 1,5 a favore di coloro che fossero stati esposti all amianto per oltre dieci anni. L art. 47 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha modificato, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, la previgente normativa a decorrere dall 1/10/2003, nei seguenti termini, come già evidenziato dal giudice di primo grado: ha ridotto il coefficiente di rivalutazione del servizio da 1,5 a 1,25, limitandone l applicabilità alla quantificazione delle prestazioni pensionistiche e non anche a quello della maturazione del diritto a pensione; ha individuato come beneficiari i lavoratori, anche non coperti da assicurazione I.N.A.I.L., che per un periodo non inferiore a dieci anni fossero stati esposti all amianto, con una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore lavorative al giorno; ha introdotto l obbligo della certificazione rilasciata dall I.N.A.I.L.; ha previsto un termine di decadenza di 180 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di un apposito decreto interministeriale, entro il quale i lavoratori interessati - compresi quelli a cui era stata rilasciata la relativa certificazione in data antecedente all 1/10/ dovevano presentare la relativa domanda alla competente sede dell I.N.A.I.L. (il termine è scaduto il 15/6/2005 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 8

9 295 del 17/12/2004 del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004). Il comma 6 bis del citato articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 326 del 2006, dettato per agevolare il passaggio da un regime normativo ad un altro e garantire l applicazione della più favorevole disciplina previgente ha stabilito: Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Tale disposizione normativa non contemplava, tuttavia, i lavoratori che, alla predetta data del 2/10/2003, avessero già ottenuto la certificazione dall I.N.A.I.L. e si è provveduto con l articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003 che ha stabilito: In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del , il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze 9

10 favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall I.N.A.I.L. Il suddetto disposto normativo, quindi, pur presupponendo la disciplina introdotta dall articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, è intervenuto ad escluderne l applicabilità, con salvezza della precedente, per ulteriori categorie di assicurati. Orbene, la Corte di cassazione da tempo (ex multis n /2004, n /2006, n. 8649/2012, n /2017) e con condivisibile motivazione, ha sostenuto che in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all amianto, la legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) ha fatto salva l applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva. 10

11 Tale conclusione non muta per l effetto della pubblicazione del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004 perché, quale fonte di rango secondario per dare attuazione all articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, non può che collocarsi nel solco tracciato dalla fonte primaria, con la conseguenza che il riferimento, per l applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2/10/2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, deve essere necessariamente inteso con riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione. Da quanto sopra esposto ne consegue che per tutti gli interessanti la salvezza della previgente disciplina normativa che non prevedeva alcun termine di decadenza riguarda esclusivamente coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 275 del 1992 hanno maturato il diritto a pensione sia pure per effetto della rivalutazione contributiva prevista dall articolo 13 della legge n. 257 del Arricchito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento rispetto a quanto contenuto nella sentenza impugnata, le doglianze dell appellante, volte a sostenere l applicabilità della normativa antecedente all articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, senza quindi alcun termine decadenziale, non possono essere accolte perché questi non ha in alcun modo provato di avere maturato alla data del 11

12 2/10/2003 il diritto alla pensione (anzi dagli atti risulta il contrario, essendo stato assunto in servizio il 21/9/1992) o di avere avviato un procedimento amministrativo o giudiziario (il ricorso in primo grado è stato depositato il 20/2/2017). Ad una soluzione diversa non è possibile giungere né in base al principio di non contestazione dei fatti di causa da parte dell I.N.P.S. nel giudizio di primo grado, non sussistente in base all esame della memoria di costituzione e, comunque, erroneamente invocato dall appellante con riferimento ad una questione di interpretazione di norme giuridiche, né con la qualificazione soggettiva dell azione proposta come risarcitoria poiché il termine di decadenza è stato introdotto dal legislatore per la fattispecie astratta - nella quale rientra perfettamente il caso concreto de quo - e prescinde dalle modalità con le quali sia stata introdotta l azione giudiziaria da parte dell interessato. In tale contesto, ove il legislatore ha voluto apporre un termine decadenziale per l esercizio di un diritto, appare del tutto irrilevante il momento in cui l interessato abbia avuto contezza dell avvenuta esposizione all amianto; del resto, a fronte di una lunga produzione normativa, iniziata nel 1992, appare quanto mai anomalo che la conoscenza dell avvenuta esposizione all amianto sia stata acquisita solo nel Né è possibile procedere, come richiesto, ad una disapplicazione del citato articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, tenuto conto che 12

13 l interpretazione fornita da questo collegio, in armonia tra l altro con l orientamento della Corte di cassazione, appare coerente con il complesso sistematico normativo antecedente e susseguente alla citata disposizione legislativa. Per quanto riguarda la doglianza avente ad oggetto la mancata pronuncia sulla domanda di accertamento in ordine alla condizione di esposizione ad amianto anche in prospettiva di eventuali domande di riconoscimento di causa di servizio e/o pensione privilegiata per danni da amianto che il giudice di primo grado ha ritenuto assorbita dalla decisione adottata deve puntualizzarsi che, al di là di ogni questione procedurale, agli atti non risulta provata la presentazione di una apposita domanda amministrativa che sia stata rigettata con provvedimento espresso o sulla quale si sia formato il silenzio rifiuto; solo nell ambito di detto limitato perimetro questa Corte ha giurisdizione, mentre la prospettiva dell appellante volta ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sulla questione appare generica, poco comprensibile e soprattutto legata ad un interesse meramente eventuale che potrebbe prospettarsi in futuro e, comunque, non è meritevole di alcuna tutela in questo momento. In ultimo, non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea per violazione del principio di non discriminazione di cui agli articoli 141 e 157 del trattato o alla Corte costituzionale per violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 111 della Carta fondamentale al di là della non 13

14 chiara esposizione delle ragioni che dovrebbero rendere non infondate le questioni prospettate. Innanzitutto, non si comprende quale discriminazione avrebbe subito il ricorrente rispetto a posizioni di altri colleghi di lavoro, eguali dal punto di vista di fatto e di diritto, che hanno potuto vedere applicata la stessa maggiorazione solo perché l ente ha applicato la normativa sull amianto ; il principio di non discriminazione presuppone situazioni identiche che nel caso in esame, al di là della non provata affermazione dell appellante, non può sussistere tra coloro che hanno esercito un diritto entro il termine di decadenza e coloro che non lo hanno fatto; non si ravvisa, quindi, nessuna violazione della normativa comunitaria, tra l altro non puntualmente e chiaramente indicata da parte attrice. Poi, l introduzione di un congro termine di decadenza all esercizio di un diritto, dettato anche e soprattutto da ragioni di contenimento della spesa pubblica da ricollegarsi alla quantificazione certa degli oneri economici discendenti dall introduzione di benefici previdenziali aggiuntivi rispetto al diritto a pensione - che nella presente fattispecie non è in discussione - non appare in alcun modo discriminatorio quale spartiacque per l applicazione di differenti normative né si pone in contrasto con alcuna norma costituzionale poiché, si ripete, non è in discussione il diritto a pensione dell appellante. 14

15 Tenuto conto del non univoco orientamento giurisprudenziale in materia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite. P. Q. M. La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, rigetta - l appello avverso la sentenza n. 144 del 2018 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana che conferma e compensa le spese di lite. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 aprile L Estensore f.to (Dott. Giuseppe Colavecchio) Il Presidente f.to (Dott. Giovanni Coppola) DECRETO Il Collegio, ravvisati gli estremi per l applicazione dell articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che a cura della Segreteria venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte e dei terzi. Il Presidente f.to (Dott. Giovanni Coppola) 15

16 Sentenza e Decreto depositati in Segreteria il 16 aprile 2019 Il Direttore della Segreteria f.to (Dott. Fabio Cultrera) In esecuzione del Provvedimento soprariportato, ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte e dei terzi. Palermo, 16 aprile 2019 Il Direttore della Segreteria F.to (Dott. Fabio Cultrera) 16

Benefici contributivi per esposizione ad amianto

Benefici contributivi per esposizione ad amianto Benefici contributivi per esposizione ad amianto Tutti i lavoratori esposti ad amianto in concentrazioni superiori alle 100 fibre litro nella media delle 8 ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: dott. Giovanni Coppola dott. Tommaso Brancato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA

SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

Il ricorrente, dirigente generale di pubblica sicurezza, impugnava, chiedendone l annullamento, la nota prot. n del con la quale l

Il ricorrente, dirigente generale di pubblica sicurezza, impugnava, chiedendone l annullamento, la nota prot. n del con la quale l Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 210 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 13/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio Sent. 516/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione

Dettagli

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del

S E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott.ssa LUCIANA SAVAGNONE Presidente f.f. dott. SALVATORE

Dettagli

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di

RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 796/08 Reg.Dec. N. 6 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la

Dettagli

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio

Dettagli

CONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009

CONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009 SENTENZE IN SANITÀ CONSIGLIO DI STATO CONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009 PIÙ CAUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITÀ RISCHIO RADIOLOGICO nei confronti del personale diverso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 05028/2014REG.PROV.COLL. N. 03228/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Introduzione. Direzione Centrale delle Prestazioni

Introduzione. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 18 Dicembre 2003 Circolare n. 195 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei

Dettagli

Limiti al rimedio dell ottemperanza

Limiti al rimedio dell ottemperanza Limiti al rimedio dell ottemperanza Autore: sentenza In: Ai sensi dell'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo Primo UNITÀ E PLURALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO

INDICE SOMMARIO. Capitolo Primo UNITÀ E PLURALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO INDICE SOMMARIO Capitolo Primo UNITÀ E PLURALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO 1. Premessa... Pag. 1 2. Cenni storico-filosofici...» 2 3. La giurisdizione nella Costituzione...» 4 3.1. L Autorità giudiziaria

Dettagli

avverso e per l annullamento e/o riforma

avverso e per l annullamento e/o riforma N. 03798/2011REG.PROV.COLL. N. 08168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato

Dettagli

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 8 del 7 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 8 del 7 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato Differenza fra un appalto di servizi e contratto d'opera, che riguarda una prestazione intellettuale: l attività,, prevista e descritta dal d.lgs n. 626 del 1994, posta in es-sere dalla Studio Associato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi. Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO. Area: attività edilizia Sezione Condono edilizio T.A.R. Lazio sez II sentenza 1 giugno 2004 n.5172 E possibile presentare la domanda di condono edilizio, e sussiste conseguentemente obbligo dell amministrazione

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 04863/2015REG.PROV.COLL. N. 01743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 905/09 Reg.Dec. N. 250 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 106/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 106/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 106/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Dott. Eugenio Madeo nella pubblica udienza del 20 giugno

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 281/10 Reg.Dec. N. 1253 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

Dettagli

IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI DOMENICO CROCCO IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI Lineamenti essenziali di diritto processuale contabile JOVENE EDITORE 2013 INDICE Prefazione di Mauro Orefice... p. IX

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente Tar Palermo, II sez., Pres. Monteleone, est. Aprile: sentenza in materia di riparto di giurisdizione nel pubblico impiego e translatio iudicii dopo Corte Cost. n 77/2007. Autore: sentenza In: Magistratura

Dettagli

SOMMARIO. Parte I Profili generali

SOMMARIO. Parte I Profili generali SOMMARIO Presentazione... V Parte I Profili generali di Sergio Aprile e Luca Iero Capitolo 1 - La Corte dei conti giudice delle pensioni: origine ed evoluzione 1. L istituzione della Corte dei conti...

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza

Dettagli

fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui all articolo 3, comma 132, della legge n.

fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui all articolo 3, comma 132, della legge n. &,5&2/$5(,136 OGGETTO: 'HFUHWRPLQLVWHULDOHGHORWWREUHULJXDUGDQWHOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQH GHOO DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHVHWWHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD OHJJHQRYHPEUHQFRQFHUQHQWHEHQHILFLSUHYLGHQ]LDOLSHULODYRUDWRULHVSRVWL

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Accoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017

Accoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017 Tribunale Ordinario di PAVIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 593 /2017 RG promosso ex art. 28 D.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione da SOLIMAN AHMED SHAABAN

Dettagli

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.729/2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N. 933/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 6821/07 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Bis - Dott. Francesco Corsaro

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 29255 Anno 2018 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 14/11/2018 ORDINANZA sul ricorso 13241-2017 proposto da: STRUSI ANTONIO, elettivamente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01315/2011 REG.PROV.COLL. N. 01010/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 5544/16 Trasferimenti da Università straniere Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02868/2012 REG.PROV.COLL. N. 02555/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto

Dettagli

CONSIGLIO DI STATO. sentenza 21 ottobre 2013 n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

CONSIGLIO DI STATO. sentenza 21 ottobre 2013 n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato CONSIGLIO DI STATO sentenza 21 ottobre 2013 n. 5104 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA OMISSIS

Dettagli

Si alla vigilanza privata svolta in forma autonoma

Si alla vigilanza privata svolta in forma autonoma Si alla vigilanza privata svolta in forma autonoma Autore: sentenza In: La lettera e lo spirito della normativa nazionale di cui agli artt. 113 e 134 del T.u.l.p.s. (n. 773/1931), alla luce del diritto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello

REPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello Pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA 764/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo DeMarco Dott.

Dettagli

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4781 del 26 marzo 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma R E P U B B L I C A I T A L I A N A La dichiarazione presentata dalla ricorrente in cui non era stata riportata la citata sentenza di condanna del Pretore di Barletta emessa nei confronti del proprio legale rappresentante risulta essere

Dettagli

Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da

Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Lorenzo

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 01026/2014REG.PROV.COLL. N. 07670/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA Pubblicato il 26/08/2019 N. 10599/2019 REG.PROV.COLL. N. 05604/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N Reg.Ric.

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N Reg.Ric. REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 4043 Reg.Ric. composta dai magistrati: PER IL LAZIO - SEZIONE III quater Anno 2005 MARIO DI GIUSEPPE

Dettagli

Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale

Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale Autore: sentenza In: La decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE N. 04538/2010 REG.DEC. N. 00469/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 30.01.2015 n. 90 Materia: costituzione posizione assicurativa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Sentenza n. 120/2012 A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Presidente Dott.ssa

Dettagli

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia Ricorso per revocazione Con istanza di sospensione Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia Ricorso per revocazione Per PASSAVANTI Salvatore, nato l 20.01.1956 a Palermo [c.f. PSSSVT56A20G273Y]

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 210/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: Dott.ssa Luciana SAVAGNONE Dott. Giuseppe COLAVECCHIO Dott.ssa

Dettagli

Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 15 Aprile 2005 Circolare n. 58 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Dettagli

Cass. Sez. 6, ord. 1797/2018: rimeditare la natura del contributo di solidarietà

Cass. Sez. 6, ord. 1797/2018: rimeditare la natura del contributo di solidarietà La cassazione sez. sesta (Ric. 2016 n. 01356) con ordinanza 1797/2018 pubblicata il 24/1/2018 ha ritenuto opportuna (attraverso trattazione in pubblica udienza e sollecitando la discussione delle parti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 02035/2015REG.PROV.COLL. N. 04202/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

Certificato di destinazione urbanistica

Certificato di destinazione urbanistica Certificato di destinazione urbanistica REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 06863/2010 REG.SEN. N. 03858/2000 REG.RIC. (Sezione Quarta) Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Dettagli

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO

Dettagli