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CONEROBUS S.p.A CAPITOLATO LOTTO 2 CIG ZAA1C28A29 Pag. 1 di 8

La presente polizza è stipulata tra CONEROBUS S.p.A. Via Bocconi n. 35 60125 Ancona P.I. 00122950421 e Società Assicuratrice Agenzia di Durata del contratto Dalle ore 24.00 del 28/02/2017 Alle ore 24.00 del 28/02/2019 Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore 24.00 di ogni 28.02 Pag. 2 di 8

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: LEGGE La Legge 24 Dicembre 1969 n 990 e successive modificazioni ed integrazioni, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, REGOLAMENTO II regolamento di esecuzione della predetta Legge (D.P.R. 24 Novembre 1970 n 973) e successive modificazioni ed integrazioni; IMPRESA Compagnia / Società assicuratrice. AZIENDA CONEROBUS S.p.a. Via A. Bocconi, 35 60125 Ancona CONTRAENTE ASSICURATO L'Azienda ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. POLIZZA II documento che prova l'assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente all'impresa. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro. SINISTRO II verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. RISARCIMENTO La somma dovuta dall'impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA Limite massimo dell importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all impresa da parte del Contraente e/o assicurato. PRECISAZIONE Le condizioni di seguito riportate, integrano e prevalgono in caso di discordanza con le Condizioni Generali riportate a stampa. Pag. 3 di 8

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del c.c. PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 28/02/2017. Il premio viene versato con rateazione annuale, con rate scadenti il 28/02 di ogni anno; la prima rata annuale viene versata per il periodo 28/02/2017 28/02/2018. Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l effetto dell assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa. L assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni come previsto dalle norme in vigore, e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 del c.c. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 del c.c. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. DURATA DEL CONTRATTO La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 28/02/2017 e cesserà automaticamente il giorno 28/02/2019, senza obbligo di disdetta. Ai sensi dell art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., Conerobus Spa si riserva la facoltà di esercitare l opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 1, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo o a seguito di recesso per sinistro previste nella presente polizza. E facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di quattro mesi. La società s impegna a prorogare l assicurazione, per il Pag. 4 di 8

periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall inizio della proroga. I limiti d indennizzo, scoperti,franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga. E comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale. L assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e/o l Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art. 1910 del c.c. COMPETENZA TERRITORIALE Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale del Contraente. IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa. RINVIO DELLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.... Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. CLAUSOLA BROKER L assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. L assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all art.55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della società nella misura meglio precisata nel disciplinare di gara per l aggiudicazione della presente polizza. Qualora, nel corso della vigenza dell Assicurazione, il contraente venga a definire con il broker, Aon S.p.A. o Pag. 5 di 8

altro broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla società sarà adeguato nella stessa misura percentuale. Resta inteso tra le Parti che ad AON SpA, società aggiudicataria dalla gara broker indetta dal contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli, di linea e/o non di linea ivi compresi i servizi di interesse turistico di scuolabus e trasporto di cose e/o persone con tutte le strutture di supporto. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle Condizioni pattuite nel presente contratto, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Tali spese sono individuate: - spese per intervento legale; - spese peritali; - spese di giustizia nel processo penale; - eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell assicurato. La garanzia riguarda, esclusivamente, i sinistri concernenti i veicoli indicati nell elenco del libro matricola e si riferisce ai seguenti casi: 1. controversie relative a danni subiti dall azienda, dal conducente autorizzato o dai trasportati, per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell uso degli automezzi; 2. controversie relative a danni cagionati dall azienda o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in occasione dell uso degli automezzi; 3. difesa penale dell azienda, dei conducenti autorizzati e dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell uso degli automezzi; 4. istanza di dissequestro degli automezzi in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell uso degli stessi. Art. 2 ESCLUSIONI Sono esclusi dalla garanzia: - Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - Gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere, ecc.); - Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi; - Le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario: La garanzia non è altresì operante: - Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore - Se il veicolo indicato in elenco non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; - Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all art. 189 del Codice della Strada, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione. Art. 3 LIBERA SCELTA DEL LEGALE L Assicurato ha la facoltà, per la tutela dei suoi interessi, e sempre che la controversia presenti possibilità di successo, o quando sia necessaria una difesa penale, indicare all Impresa il nominativo di un legale che risieda nel luogo ove ha sede l ufficio giudiziario competente a conoscere la controversia. L incarico professionale al legale indicato dall Assicurato, verrà conferito esclusivamente dall Impresa e l Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. L Impresa non è responsabile dell operato dei legali. In caso di disaccordo tra l Assicurato e l Impresa sulle possibilità di esito favorevole di un procedimento civile o penale, l Assicurato potrà provvedervi per proprio conto ed a proprio rischio, con facoltà di ottenere dall Impresa la rifusione delle spese incontrate qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quelli in precedenza prospettati od acquisiti dall Impresa stessa. Pag. 6 di 8

Presentata all Impresa la denuncia di sinistro, l Assicurato non potrà dar corso, di propria iniziativa, a nessuna azione né addivenire alla definizione delle vertenze senza la preventiva autorizzazione dell Impresa, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dall Impresa. Art. 4 DENUNCIA DI SINISTRO il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro entro 30 giorni da quando l ufficio preposto dell Assicurato/Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia dovrà essere debitamente corredata con le informazioni e/o la documentazione relativa alla pratica. Art. 5 REGOLAZIONE DEL PREMIO Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto all Impresa l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza, cioè: autobus in servizio urbano nella Città di Ancona n degli autobus in servizio extra-urbano n degli autobus a noleggio con conducente n delle autovettura a noleggio senza conducente n degli automezzi di servizio n delle targhe prova per veicoli in genere Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Impresa. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Impresa - fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. L Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 6 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL ANDAMENTO DEL RISCHIO La Società a cadenza annuale (28/02), si impegna a fornire un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati, anche in formato elettronico, riportante per ciascuna pratica le seguenti informazioni: a) data evento; b) targa veicolo assicurato c) estremi controparte; d) tipologia di sinistro e) importo riservato; f) importo liquidato. Si precisa in proposito che: i predetti prospetti dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del broker; in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate; l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o del broker, da inviarsi con cadenza semestrale a far tempo dalla data di cessazione della polizza. Art. 7 DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE E DEL PREMIO Il massimale della presente polizza è fissato in 10.000,00 per evento. Pag. 7 di 8

I premi sono così determinati in:.. per n.104 autobus in servizio urbano nella Città di Ancona + n. 9 filobus.. per n. 92 autobus in servizio extra-urbano.. per n. 14 autobus a noleggio con conducente.. per n. / autovettura 9 posti a noleggio senza conducente.. per n. 24 automezzi di servizio.. per n. 1 targa prova per veicoli in genere VEDI ELENCO EXCEL AUTOMEZZI Pag. 8 di 8