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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 773 Prot. n. P324/cr VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Articolo 17 novies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): approvazione delle modalità per l'attuazione del capo V bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di comunità. Il giorno 12 Maggio 2015 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE UGO ROSSI Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE CARLO DALDOSS MICHELE DALLAPICCOLA SARA FERRARI MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 3 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

Il Relatore comunica: L articolo 15 e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell autonomia del Trentino), come modificati dalla legge provinciale 13 novembre 2014 n. 12, disciplinano le modalità di costituzione degli organi delle comunità, istituite dalla medesima legge provinciale n. 3 del 2006. In particolare il capo V bis della predetta legge provinciale n. 3 del 2006 detta le Disposizioni per l elezione del presidente e del consiglio di comunità. Tali disposizioni, all articolo 17 quinquies, comma 1, prevedono che il presidente e i consiglieri sono eletti dal corpo per l elezione degli organi della comunità. Viste le specifiche norme introdotte per tali elezioni ed in particolare gli articoli 17 quinquies, 17 sexies, 17 septies e 17 octies della legge provinciale n. 3 del 2006. Visto altresì il comma 1 dell articolo 17 novies della predetta legge provinciale n. 3 del 2006, il quale dispone che le modalità per l'attuazione di questo capo (capo V bis) e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio di comunità possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali.. Ritenuto quindi opportuno fornire indicazioni in merito alle modalità di attuazione del capo V bis della legge provinciale n. 3 del 2006, al fine di chiarire gli adempimenti previsti nell ambito del procedimento elettorale per l elezione degli organi delle comunità, ai sensi del citato articolo 17 novies della legge provinciale n. 3 del 2006. Dato atto che l articolo 17 quater della predetta legge provinciale n. 3 del 2006 dispone che le elezioni del consiglio e del presidente sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto entro quindici giorni dallo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni. Il decreto stabilisce anche le date di svolgimento delle fasi elettorali previste dagli articoli 17 quinquies, 17 sexies e 17 septies.. Accertato che con decreto n. 45 del 2 marzo 2015, il Presidente della Regione ha indetto per domenica 10 maggio 2015 le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni delle province di Trento e Bolzano, con eventuale turno di ballottaggio domenica 24 maggio 2015. Considerato pertanto che nell anno 2015 si terranno le elezioni del Consiglio e del Presidente delle comunità, con il presente provvedimento si propone, ai sensi dell articolo 17 novies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali, l approvazione delle modalità e criteri per l attuazione del capo V bis della legge provinciale n. 3 del 2006, per lo svolgimento del procedimento per l elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di comunità, così come riportate nel Pag. 2 di 3 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell autonomia del Trentino), come modificata dalla legge provinciale 13 novembre 2014 n. 12; - visto il D.PReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L; - visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2015; - visto il parere favorevole espresso dalla prima commissione permanente del Consiglio provinciale nella seduta del 27 aprile 2015; - visti gli ulteriori atti citati in premessa; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell articolo 17 novies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le modalità ed i criteri per l attuazione del capo V bis della legge provinciale n. 3 del 2006, per lo svolgimento del procedimento per l elezione del Presidente e del Consiglio di Comunità, così come riportate nel documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale. GG - LL Pag. 3 di 3 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

Allegato parte integrante Allegato MODALITA E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER L ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI COMUNITÀ (articolo 17 novies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.) Art. 1 Oggetto 1. Il presente provvedimento disciplina le modalità ed i criteri per lo svolgimento del procedimento per l elezione del presidente e dei componenti del consiglio delle comunità da parte del corpo per l elezione degli organi delle comunità ai sensi dell'articolo 17 novies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m., di seguito denominata legge provinciale. CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL UFFICIO ELETTORALE Art. 2 Procedimento elettorale 1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del consiglio e del presidente delle comunità entro quindici giorni dallo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni. 2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali è trasmesso dalla Provincia: a) alle comunità affinché venga immediatamente pubblicato all albo pretorio informatico della comunità e, ove presente, nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente; b) a ciascun comune della comunità per la pubblicazione all albo pretorio informatico comunale. Il decreto rimane pubblicato fino alla data delle elezioni. 3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti. Art. 3 Ufficio elettorale 1. Presso ciascuna comunità è costituito l ufficio elettorale composto da un responsabile e da tre componenti scelti tra il personale dipendente della comunità o dei comuni ad essa appartenenti. L ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione. 2. La costituzione dell ufficio elettorale avviene con decreto del presidente di comunità entro cinque giorni dalla data di adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Pag. 1 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

3. Il provvedimento di costituzione dell ufficio elettorale designa tra i componenti dell ufficio, escluso il responsabile di cui al successivo comma 4, i tre membri che andranno a costituire il seggio elettorale, di cui al successivo articolo 16, fra i quali viene individuato il presidente di seggio; designa inoltre due membri supplenti chiamati a sostituire i titolari del seggio elettorale in caso di impossibilità. 4. Il responsabile dell ufficio elettorale viene individuato nella figura del segretario generale dell ente. 5. Il responsabile dell ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale. 6. Il presidente della comunità può in ogni momento provvedere a modificare il decreto di nomina dei componenti e sostituire uno o più componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi. CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO Art. 4 Elettorato attivo 1. Il corpo elettorale per l elezione del presidente e dei componenti del consiglio di comunità è costituito secondo quanto previsto dall art. 17 sexies della legge provinciale. Art. 5 - Determinazione del corpo per l elezione degli organi di comunità 1. Ai fini della determinazione numerica e nominativa dell elettorato attivo, i segretari comunali trasmettono all ufficio elettorale costituito presso la comunità una attestazione, da inviarsi fra il 1 ed il 3 giorno successivo alla scadenza dal termine per l elezione dei rappresentanti dei comuni nel corpo elettorale, contenente l elenco dei rappresentanti aventi diritto al voto alla data prevista per la presentazione delle candidature. Unitamente all elenco dei rappresentanti aventi diritto al voto, i segretari comunali devono trasmettere l elenco di tutti i consiglieri proclamati eletti, come risultante dal verbale dell ufficio elettorale centrale di proclamazione degli eletti. 2. Nell attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza 3. L'ufficio elettorale, ricevute le comunicazioni dei comuni, prende atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo ai fini elettorali, approvando l elenco degli aventi diritto al voto. Art. 6 Elettorato passivo 1. Ai sensi del comma 5 dell articolo 16 della legge provinciale sono eleggibili alla carica di consigliere di comunità i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Pag. 2 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

2. Ai sensi del comma 2 dell articolo 17 della legge provinciale sono eleggibili alla carica di presidente di comunità i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. 3. Nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di presidente e di consigliere nella stessa comunità o in comunità diverse; nessuno può essere candidato alla carica di consigliere per più di una lista nella stessa comunità o in più di una comunità. 4. Nessuno può sottoscrivere più di una lista di candidati. 5. Per le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia a quanto disposto dal comma 5 dell articolo 16 e dal comma 2 dell articolo 17 della legge provinciale. CAPO III PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI Art. 7 Candidatura alla carica di presidente e delle liste di candidati consiglieri 1. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di presidente e delle liste di candidati alla carica di consigliere di comunità sono disciplinate dall art. 17 quinquies della legge provinciale e dal presente provvedimento. 2. Deve essere indicato il cognome, nome, residenza, luogo e data di nascita del candidato a presidente e dei candidati alla carica di consigliere di comunità della lista collegata. 3. Con le liste dei candidati alla carica di presidente di comunità sono presentati: a) il programma del candidato presidente; b) l unica lista di candidati alla carica di consigliere di comunità che sostiene il candidato presidente; c) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l iscrizione nelle liste elettorali; d) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente, la cui firma deve essere autenticata secondo quanto stabilito dall articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; e) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere di comunità, la cui firma deve essere autenticata secondo quanto stabilito dall articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere anche l esplicita dichiarazione di ogni candidato di non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, attraverso una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.; f) l indicazione di uno o due delegati della lista. 4. Ciascuna lista è identificata dal nome e cognome del candidato alla carica di presidente cui essa è collegata. Pag. 3 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

Art. 8 Le sottoscrizioni 1. La candidatura alla carica di presidente di comunità deve essere sottoscritta, a norma dell art. 17 quinquies, comma 3 della legge provinciale, da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto per la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo elettorale, con arrotondamento all unità superiore. I sottoscrittori devono almeno essere stati proclamati eletti. A tal fine i segretari comunali trasmettono all ufficio elettorale l elenco di tutti i consiglieri proclamati eletti, come risultante dal verbale dell ufficio elettorale centrale di proclamazione degli eletti. 2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente di cui al comma 1. 3. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. 4. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata secondo quanto stabilito dall articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Art. 9 Materiale presentazione della candidatura a presidente e delle liste a consigliere di comunità 1. La presentazione delle candidature deve essere fatta, ai sensi dell art. 17 quinquies, comma 2, della legge provinciale, al segretario generale di comunità quale responsabile dell ufficio elettorale costituito presso la comunità, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del trentunesimo giorno successivo allo svolgimento del turno generale delle elezioni dei comuni. 2. Al fine di assicurare al massimo l esercizio del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, l ufficio elettorale resta aperto, nel primo giorno, dalle ore otto alle ore diciassette e, nel secondo giorno, dalle ore otto alle ore dodici. 3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica non certificata. 4. L ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone nota anche sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto. 5. L ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione. 6. L ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni. Pag. 4 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE Art. 10 Procedure di verifica 1. Per ciascuna elezione, le candidature a presidente di comunità sono ammesse ovvero ricusate dall ufficio elettorale, con provvedimento del responsabile dell ufficio elettorale da adottarsi entro e non oltre i tre giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. 2. L ufficio elettorale: a) ricusa le candidature alla carica di presidente di comunità che non raggiungono il numero minimo dei sottoscrittori richiesto; b) ricusa le candidature alla carica di presidente di comunità nel caso manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura prevista dal presente provvedimento; c) ricusa le candidature alla carica di presidente di comunità che non contengono il programma del candidato presidente; d) verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, che le candidature siano state presentate entro i termini previsti dall'articolo 17 quinquies, ricusando quelle liste presentate oltre detto termine; e) accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dal precedente articolo 8, depennando le sottoscrizioni che non rispondano a detti requisiti; f) verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati prescritto dall art. 17 quinquies, comma 4, della legge provinciale e ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi, in base all'ordine di presentazione della lista stessa; g) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la percentuale minima di genere come determinata ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale e ricusa la lista qualora, in seguito alla riduzione prevista da detto articolo, la lista contenga un numero di candidati inferiore a quello prescritto; h) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata; i) cancella dalla lista dei candidati a consigliere i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente provvedimento; l) cancella i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012. 3. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 2 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell ufficio elettorale ne dispone la ricusazione. Art. 11 Completamento esame delle candidature 1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai candidati presidente. Pag. 5 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

2. Per l'eventuale sanatoria di irregolarità, che non rientrino nei casi di ricusazione di cui al precedente articolo 10, l'ufficio elettorale può ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, assegnando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricusata. 3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione di liste o candidature, entro il termine massimo del terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Art. 12 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente e delle liste di candidati a consigliere di comunità - sorteggi 1. Dopo l approvazione definitiva di tutte le candidature, l ufficio elettorale stabilisce, mediante sorteggio, l ordine delle candidature alla carica di presidente e della lista di candidati alla carica di consigliere, assegnando un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente. 2. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate o i candidati alla carica di presidente. 3. Le liste definitive con i nomi, secondo l ordine di sorteggio, dei candidati alla carica di presidente di comunità e dei candidati alla carica di componente del consiglio di comunità che rispettivamente li sostengono, con indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, devono essere immediatamente pubblicate all albo pretorio informatico della comunità e, ove presente, nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente. 4. Le liste definitive sono contestualmente trasmesse a ciascun comune della comunità per la relativa comunicazione ai rispettivi rappresentanti nel corpo elettorale, nonché per la pubblicazione, non oltre l ottavo giorno antecedente quello di votazione, all albo telematico comunale. 5. Le liste definitive devono infine essere immediatamente comunicate alla struttura provinciale competente che provvede alla stampa delle schede di votazione. CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO Art. 13 Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà 1. I delegati di lista hanno la facoltà di individuare un rappresentante di lista. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista. 2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge. 3. La designazione di cui al comma 2 deve essere consegnata all ufficio elettorale costituito presso la comunità entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. 4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali. Pag. 6 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

Art. 14 - Sede delle operazioni di voto 1. Le operazioni di voto hanno luogo in una sala idonea presso la sede di ciascuna comunità nel giorno indicato nel decreto del Presidente della Provincia di indizione dei comizi elettorali. 2. Nel decreto di nomina dei componenti dell ufficio elettorale viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di spazi dedicati all espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità. 3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista. Art. 15 - Schede elettorali ed elenco aventi diritto al voto 1. Le schede elettorali riportano i nominativi dei candidati alla carica di presidente, disposti in progressione verticale secondo l ordine di sorteggio e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere, secondo le caratteristiche di cui all'allegato A dei presenti criteri. 2. Il presidente della comunità provvede alla stampa dell elenco degli aventi diritto al voto. Art. 16 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale 1. Il seggio elettorale, unico per tutto il territorio di ciascuna comunità, assiste alle operazioni di votazione ed effettua lo scrutinio dei voti. 2. Il seggio elettorale è costituito ai sensi dell articolo 3 dei presenti criteri. Il Presidente designa il segretario del seggio elettorale. 3. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno due componenti. 4. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all esercizio del diritto di voto. Art. 17 - Compiti e poteri del presidente del seggio 1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti del seggio elettorale, decide su: - difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; - reclami, anche orali e proteste; - contestazioni e nullità dei voti. Pag. 7 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

2. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell ufficio, può disporre l allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato. Art. 18 - Compiti del segretario e degli scrutatori 1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare: a) compila il verbale delle operazioni del seggio; b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio, registra i voti espressi; c) confeziona i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio. 2. I componenti del seggio gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate. 3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del bollo della comunità. Tale operazione viene svolta il mattino del giorno della votazione, prima delle ore otto, ora di apertura della votazione. CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE Art. 19 - Costituzione del seggio elettorale 1. Nel giorno fissato per la votazione, prima dell apertura della votazione stessa, il presidente costituisce il seggio elettorale, che, alla presenza di tutti i componenti, esegue le seguenti operazioni: a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della comunità e del pacco contenente le schede per la votazione; b) vengono contate le schede di votazione ed autenticate un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nell elenco degli aventi diritto al voto, risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale. 2. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali. 3. Il presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione. Art. 20 - Votazioni 1. Le votazioni hanno luogo dalle ore otto alle ore venti del giorno fissato per le elezioni. 2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del Pag. 8 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti nell elenco degli aventi diritto al voto accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nell elenco degli aventi diritto al voto che l'elettore ha votato. 3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta, presentando un certificato medico, che va allegato al verbale del seggio. Il certificato è valido soltanto se rilasciato dai funzionari medici designati dai competenti organi preposti alla gestione della sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un familiare o di altro elettore. I certificati devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche. In sostituzione del certificato medico, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'unione Italiana Ciechi. 4. La scheda è consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto è consegnata una penna biro blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti deteriorata, cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente annullata, prendendone nota nel verbale. 5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse. 6. Le operazioni di voto si concludono alle ore venti; tuttavia, se a quell'ora vi sono ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi sono ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario. 7. Le operazioni di voto possono essere concluse anticipatamente rispetto all orario di chiusura previsto solo qualora abbiano già votato tutti gli aventi diritto al voto. Di tale accadimento deve essere fatta espressa menzione nel verbale delle operazioni elettorali. Per le operazioni di scrutinio il seggio elettorale è ricostituito alle ore 20 del giorno fissato per le elezioni. Il presidente del seggio elettorale deve garantire la custodia delle schede votate e della sala di votazione. 8. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione. Art. 21 Modalità di espressione del voto per l elezione del presidente e dei consiglieri di comunità 1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente. 2. L elettore esprime il proprio voto tracciando un segno con penna biro blu, fornita dal presidente del seggio, sul nominativo di un candidato alla carica di presidente. 3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere fino a due voti di preferenza. Può essere espresso il secondo voto di preferenza, purché venga attribuito a un candidato di genere diverso da quello del primo voto di preferenza appartenente anch'esso alla Pag. 9 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

lista votata. Nel caso in cui nella lista votata i candidati appartengano tutti allo stesso genere deve essere espresso un solo voto di preferenza. 4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome e se necessario il nome e il cognome del candidato nelle apposite righe accanto al nome del candidato presidente prescelto. Qualora il candidato consigliere abbia due cognomi l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita. 5. Sono vietati altri segni o indicazioni. 6. L elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e la riconsegna al presidente, che l inserisce nell urna. Art. 22- Operazioni di scrutinio 1. Lo scrutinio ha inizio alle ore venti e comunque dopo la chiusura delle operazioni di voto, alla presenza di tutti i componenti il seggio elettorale. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista. 2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a: a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nell elenco degli aventi diritto al voto; b) contare le schede autenticate e non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato. 3. Le schede non votate sono conservate e inserite nel plico numero uno, sigillato con il bollo e con la firma di tutti i componenti il seggio elettorale, diretto all ufficio elettorale, contenente tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate. 4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota nelle tabelle dello scrutinio. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio, dove sarà presa nota dei voti attribuiti con le schede. 5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro della comunità. 6. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. 7. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che: a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale; b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore; c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto; d) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una lista, o per più di un nominativo di candidato presidente. 8. Le schede indicate al comma 7 sono vidimate con la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale. Pag. 10 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

9. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. 10. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra: a) numero degli elettori iscritti nell elenco degli aventi diritto al voto e numero dei votanti e non votanti; b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati 11. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti al candidato presidente e ad ogni candidato consigliere, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte. Art. 23 - Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista 1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide la prima e, solo se espressa per un candidato di genere diverso, la seconda. 2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella del candidato presidente votato. 3. Sono inefficaci altresì i secondi voti di preferenza espressi per candidati dello stesso genere del primo voto di preferenza. 4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. 5. Se l'elettore non ha indicato alcun nominativo di candidato presidente, ma ha espresso preferenze per candidati compresi tutti nella relativa lista, si intende che abbia votato il candidato presidente collegato alla stessa lista; sono altresì valide le preferenze secondo quanto disposto ai commi precedenti. Art. 24 - Materiale elettorale 1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente dichiara il risultato nel verbale del seggio elettorale e provvede quindi a: a) formare il plico numero due dove sono contenute le schede scrutinate, l elenco degli aventi diritto al voto, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale, il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti il seggio elettorale; b) formare il plico numero tre, contenente le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dal luogo di votazione o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni. Pag. 11 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il timbro della comunità e devono riportare la firma di tutti i componenti del seggio elettorale. 3. Il presidente consegna immediatamente tutti i plichi ed il materiale elettorale al segretario della comunità. Art. 25 Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti 1. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, esegue i seguenti adempimenti: a) procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; b) proclama eletto presidente di comunità il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti e procede alle operazioni previste dall art. 17 septies, comma 3 della legge provinciale, nonché proclama gli eletti alla carica di consigliere di comunità, secondo le modalità e le disposizioni previste dall art. 17 octies, commi 2 e 3 della legge provinciale. 2. Qualora nessun candidato alla carica di presidente raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, si effettua un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il corpo per l elezione degli organi di comunità è convocato, con decreto del Presidente della Provincia, il quattordicesimo giorno successivo a quello del primo turno di votazione, secondo quanto previsto dall art. 17 septies, comma 3 della legge provinciale. In caso di parità di voti ottenuti è ammesso al ballottaggio il candidato più giovane. In caso di ulteriore parità di voti nel ballottaggio è eletto il candidato alla carica di presidente più giovane d età. 3. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle disposizioni della legge provinciale e dei presenti criteri, relative allo svolgimento del primo turno. 4. L ufficio elettorale e il seggio elettorale per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo turno. 5. Nel secondo turno sono ammessi al voto tutti gli aventi diritto al voto del primo turno di votazione. 6. Al termine delle operazioni dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l ufficio elettorale: a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1; b) proclama eletto alla carica di presidente di comunità il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato alla carica di presidente più giovane di età; c) procede alla assegnazione dei seggi in proporzione al risultato elettorale ottenuto al primo turno dai candidati presidenti, assicurando almeno il sessanta per cento dei seggi alla lista collegata al presidente eletto, secondo quanto previsto dal comma 3 dell articolo 17 octies della legge provinciale, ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere di comunità, compiendo le operazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1. Pag. 12 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

Art. 26 - Provvedimento di presa d atto del risultato elettorale 1. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti il responsabile dell ufficio elettorale, con proprio provvedimento, dà atto del risultato elettorale conseguito e dell avvenuta proclamazione procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all Albo pretorio informatico della comunità. 2. Contestualmente il responsabile dell ufficio elettorale invia il suddetto provvedimento al presidente ed ai componenti del consiglio di comunità proclamati eletti e ne dà immediata notizia alla Provincia, al Consiglio delle autonomie locali ed a ciascun comune della comunità, per la pubblicazione all albo informatico comunale. Art. 27 - Verbale del seggio elettorale 1. Il verbale del seggio elettorale, redatto in due esemplari, deve contenere: a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo; b) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione; c) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente: 1) totale dei votanti; 2) totale delle schede contenenti voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti; 3) totale delle schede contenenti voti contestati e non attribuiti; 4) totale delle schede contenenti voti nulli; 5) totale delle schede nulle; 6) totale delle schede bianche; d) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente; e) l'elenco degli allegati al verbale; f) l'indicazione della data e dell'ora di chiusura delle operazioni; g) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio. 2. Il dato di cui al numero 1) della lettera c) del comma 1 è desunto dalla lista degli elettori. I dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera c) del comma 1 sono desunti dai prospetti di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale. Art. 28 - Contenuto del verbale dell'ufficio elettorale 1. Il verbale dell'ufficio elettorale deve contenere: a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo e del segretario; b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati; c) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista; d) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale; Pag. 13 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

e) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista. 2. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante. 3. Il verbale e i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, dai componenti l'ufficio e dal segretario e sono depositati presso la comunità. CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 29 - Disposizioni transitorie per la designazione dei membri del corpo per l'elezione degli organi della comunità 1. Fino all adeguamento degli statuti delle comunità a quanto previsto dalla legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, per la nomina dei componenti del corpo elettorale previsto dall art. 17 sexies della legge provinciale, i consigli comunali applicano, ai fini della designazione dei rappresentanti della minoranza consiliare, quanto previsto dall'art. 12, comma 7, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L. Art. 30 - Disposizioni finali 1. Ai sensi dell articolo 2, comma 6, del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi comunali, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L, ai fini del procedimento elettorale previsto dai presenti criteri, la popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell ultimo censimento generale della popolazione con riferimento alla data della elezione. 2. In materia di ricorsi contro le operazioni elettorali per le elezioni previste dai presenti criteri, si applica quanto previsto dall articolo 101 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi comunali, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L. Pag. 14 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038

Allegato A Tabella 1 Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente e del Consiglio della comunità dello stesso colore per tutte le comunità nella stessa tornata elettorale ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' (denominazione della comunità) (data della votazione) (riquadro per autenticazione scheda) SCHEDA PER LA VOTAZIONE Tabella 2 Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del presidente e del consiglio della comunità La scheda è suddivisa in parti uguali: iniziando da sinistra, queste vengono usate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di presidente e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quando i nominativi dei candidati alla carica di presidente da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, la scheda comprenderà parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I nominativi dei candidati alla carica di presidente sono posti secondo l ordine del sorteggio, progredendo dall alto in basso e, quindi, da sinistra a destra. Pag. 15 di 15 All. 001 RIFERIMENTO: 2015-P324-00038