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Transcript:

N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 02049/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2014, proposto da: Berti Giampiero e Farina Marta in qualità di Curatori Fallimentari della Soc. F.lli Bocca S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Rodolfo Masera, con domicilio eletto presso Andrea Rodolfo Masera in Milano, Via Luigi Amedeo Melegari, 4; contro Provincia di Pavia Settore Tutela Ambientale, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Martino, con domicilio eletto in Milano presso T.A.R. Lombardia; per l'annullamento - del provvedimento del Direttore della Divisione Agro-Alimentare della Provincia di Pavia prot. n. 24058 dell 8 aprile 2014 (Anno 2014 Titolo 009 Classe 011 Fasc. 19) notificato in data 17 aprile 2014, nella parte in cui richiede ai Curatori fallimentari, in qualità di legali rappresentanti della fallita F.lli Bocca S.p.a, la presentazione di un piano per il ripristino dell area oggetto dell impianto di recupero rifiuti, sito in Via Lungoticino Lido n. 2 Vigevano, entro sessanta giorni

della notifica del provvedimento;- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pavia Settore Tutela Ambientale; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. I curatori fallimentari della società F.lli Bocca S.p.A. hanno impugnato il provvedimento con il quale la Provincia ha imposto a loro la presentazione di un piano per il ripristino dell'area oggetto dell'impianto di recupero rifiuti di proprietà della società, a seguito della cancellazione dell'iscrizione della stessa dal registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006. Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, anche con riferimento alle norme della legge fallimentare che escludono la legittimazione passiva a carico del curatore fallimentare per obblighi di smaltimento dei rifiuti della società fallita; difetto di legittimazione passiva del Curatore Fallimentare quanto agli obblighi di smaltimento ex art. 192. Secondo i ricorrenti i curatori fallimentari non possono essere i destinatari di ordini di bonifica/disinquinamento, sorti quali effetto della {precedente) attività

industriale posta in essere dal soggetto fallito. 2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoriaviolazione ed errata interpretazione dell'art. 2484 c.c. Secondo i ricorrenti gli inadempimenti contestati non discenderebbero da una effettiva responsabilità della società fallita, ma dall'improvvisa interruzione dell'attività conseguente alla messa in liquidazione della società, con la conseguenza che il materiale è rimasto abbandonato sull area. La difesa della Provincia ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo in particolare che il provvedimento avrebbe natura meramente conoscitiva e non sanzionatoria, in quanto adottato nell ambito del procedimento di cancellazione della società dal registro. All udienza del 3 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato. Dall esame degli atti risulta che il provvedimento impugnato contiene un espresso obbligo per i curatori fallimentari di presentazione di un piano per il ripristino dell'area oggetto dell'impianto di recupero rifiuti. Non si tratta quindi di un mero atto di conoscenza ed è irrilevante il fatto che l obbligo sorga ex lege o per provvedimento dell amministrazione. In secondo luogo non è contestato che i suddetti curatori non erano stati autorizzati all esercizio provvisorio dell impresa e non l hanno comunque esercitata. In merito agli obblighi dei curatori la giurisprudenza ha chiarito che, fatta salva la eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo

dell impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 18 ottobre 2010, n. 11823; T.A.R. Toscana, Sez. II, 8 gennaio 2010, n.8; TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 05.08.2013 n. 2062; TAR Veneto, Sez. III, sentenza 04.12.2012 n. 1498). In definitiva quindi il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati. 3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla gli atti impugnati. Condanna l amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Alberto Di Mario, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Primo Referendario Valentina Santina Mameli, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/01/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)