COMUNE DI BARZANA PROVINCIA DI BERGAMO



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COMUNE DI BARZANA PROVINCIA DI BERGAMO COPIA DELIBERAZIONE N. 24 del 30/07/2014 CODICE ENTE 10022 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione Seduta pubblica OGGETTO: Determinazione aliquote TASI (componente riferita ai servizi indivisibili) Anno 2014. L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio Consiliare del Palazzo Comunale. alle ore 20:30, nella Sala Previa l osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti locali, dell art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: Presenti Assenti 1 MERATI TEODORO SI 2 FALGARI ROBERTO SI 3 ZANCHI MILENA ROSALINDA SI 4 PELLEGRINELLI LAURA SI 5 CASTELLI MARCO SI 6 FARINA PAOLO BATTISTA SI 7 TURANI ROBERTO SI 8 CURIAZZI FEDERICA SI 9 ROTA LUCA ELISEO SI 10 GAMBIRASIO MARIA NATALINA SI 11 VILLA FABRIZIO SI 9 2 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Teodoro Merati, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: - L art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall anno d imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale; 2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; Visto l artt. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi: - comma 640, il quale prevede che l aliquota massima complessiva dell IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; - comma 669, come sostituito dall art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l abitazione e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; - i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU) e che l aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l aliquota fino all azzeramento; - comma 677, come modificato dall art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che: a) il comune può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; b) per il solo anno 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all IMU per la stessa tipologia di immobili; - comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l aliquota massima della TASI non può superare l 1 per mille; - comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; - comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; Considerato che: - è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote dell Imposta Municipale Propria (IMU), stante l obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2014; - la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- con decreto del Ministro dell interno del 29 aprile 2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014; Preso atto che per i servizi indivisibili s intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcuni tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; Precisato ceh i costi dei principali servizi indivisibili che il Comune di Barzana intende finanziare attraverso l applicazione della TASI per l anno 2014 vengono così individuati: Servizi di illuminazione pubblica e relativa manutenzione 46.500,00 Servizi di Manutenzione ordinaria strade 3.000,00 Servizio sgombero neve 3.500,00 Servizio di manutenzione ordinaria cimitero 14.500,00 Servizi di manutenzione, gestione e funzionamento degli edifici comunali 161.150,00 Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al 12.300,00 territorio e ambiente TOTALE Euro 239.950,00 Dato atto che il costo complessivo per l anno 2014 dei servizi indivisibili elencati al punto precedente è superiore all importo stimato dalla TASI 2014; Considerato che, per l anno 2014, non sono previsti trasferimenti erariali compensativi del mancato gettito derivante dall abolizione dell Imposta Municipale Propria sull abitazione principale e che, pertanto, è necessario dare copertura ai costi dei servizi indivisibili sopra individuati fissando le seguenti aliquote TASI: TIPOLOGIA DI IMMOBILE Tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (max 1 per categorie catastale C2 C6 C7), e quelle assimilate all abitazione principale dal Regolamento Comunale Fabbricati rurali ad uso strumentale ALIQUOTE 0,25% (2,5 per mille) Aree fabbricabili 0,10% Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e non appartenenti alle categorie (1 per mille) successive Fabbricati merce : Immobili costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non locati Immobili categoria C/1 (negozi e botteghe) 0,25% (2,5 per mille) esenti Ritenuto inoltre ripartire con maggiore equità il carico fiscale nei confronti dei contribuenti prevedendo, per le sole abitazioni principali, una detrazione di euro 30,00 per ogni figlio residente sotto i 26 anni, e una differenziazione delle detrazioni applicabili in relazione alla sommatoria della rendita dell abitazione principale e di quelle relative alla pertinenza (una pertinenza per categoria catastale C2, C6, C7) distinte come segue: DETRAZIONI per Abitazione principale e pertinenze 1. DETRAZIONE PER FIGLI Per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché residente e dimorante nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 2. DETRAZIONE da applicare in base alla sommatoria delle rendite catastali non rivalutate dell abitazione principale e delle rendite delle pertinenze (max una per ciascuna delle categorie catastali C2 C6 C7) 30,00

DA 1,00 a <= 400,00 ( inferiore o uguale). 75,00 DA 401,00 a <= 600,00 ( inferiore o uguale). 50,00 DA 601,00 a <= 800,00 ( inferiore o uguale) 25,00 DA 801,00 Nessuna det. Evidenziato che il metodo per l applicazione delle detrazioni per l abitazione principale come precedentemente indicate presuppone che: - Il contribuente sommi la rendita dell abitazione principale e delle pertinenze (massimo una pertinenza per categoria catastale C2 C6 C7), non rivalutate, ed individui conseguentemente la detrazione spettante; - l ammontare complessivo della detrazione applicabile agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per categoria C2 C6 C7) non può essere superiore a quella indicata nella colonna detrazione corrispondente alla fascia in cui è inserita la sommatoria della rendita della propria abitazione principale e pertinenze. - la TASI è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari per le quali il Comune stabilisce l applicazione ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all adempimento dell unita obbligazione tributaria, quindi non è obbligatorio il versamento in ragione della percentuale di possesso, che può essere effettuato anche da uno solo dei proprietari. Ritenuto inoltre, per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, determinare nell 80% la quota a carico del titolare del diritto reale e nel restante 20% la quota a carico dell occupante, ai sensi del comma 681 dell art. 1 della legge 147 del 27/12/2013. Visti i pareri resi ai sensi del DLgs n. 267/2000; Uditi: il funzionario addetto all Ufficio Tributi Sig.ra Annamaria Basile, la quale relaziona sull argomento; il Consigliere Gambirasio, che chiede chiarimenti in merito al calcolo della tassa in funzione dell età dei figli componenti il nucleo familiare e all esenzione riservata ai negozi e botteghe, a cui per la prima parte risponde la Sig.ra Basile, riferendo che sono stati applicati gli stessi parametri IMU e, in relazione ai negozi, il Sindaco evidenzia la scelta di sostenere le attività commerciali in questo particolare momento di ristagno dell economia; Da ultimo interviene il Consigliere Castelli, il quale ricorda che i titolari dei negozi pagano già l IMU. Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Consiglieri Rota e Gambirasio, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti DELIBERA 1) Di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l introito della Tasi quelli indicati nella seguente tabella, come da regolamento IUC approvato in data odierna: Servizi di illuminazione pubblica e relativa manutenzione 46.500,00 Servizi di Manutenzione ordinaria strade 3.000,00 Servizio sgombero neve 3.500,00 Servizio di manutenzione ordinaria cimitero 14.500,00 Servizi di manutenzione, gestione e funzionamento degli edifici comunali 161.150,00 Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al 12.300,00

territorio e ambiente TOTALE Euro 239.950,00 2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l anno 2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTE Tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (max 1 per categorie catastale C2 0,25% C6 C7), e quelle assimilate all abitazione principale dal Regolamento Comunale (2,5 per mille) Fabbricati rurali ad uso strumentale Aree fabbricabili 0,10% Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e non appartenenti alle categorie (1 per mille) successive Fabbricati merce : Immobili costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non locati Immobili categoria C/1 (negozi e botteghe) 0,25% (2,5 per mille) esenti 3) Di stabilire per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, le seguenti detrazioni: DETRAZIONI per Abitazione principale e pertinenze 1. DETRAZIONE PER FIGLI Per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purchè residente e dimorante 30,00 nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 2. DETRAZIONE da applicare in base alla sommatoria delle rendite catastali non rivalutate dell abitazione principale e delle rendite delle pertinenze (max una per ciascuna delle categorie catastali C2 C6 C7) DA 1,00 a <= 400,00 ( inferiore o uguale). 75,00 DA 401,00 a <= 600,00 ( inferiore o uguale). 50,00 DA 601,00 a <= 800,00 ( inferiore o uguale) 25,00 DA 801,00 Nessuna det. 4) Di dare atto che, nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la percentuale di suddivisione del tributo viene così determinata : l occupante deve corrispondere il 20% dell ammontare complessivo il titolare di diritto reale deve corrispondere l 80% dell ammontare complessivo. 5) Di fissare per l anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento IMU e precisamente entro il 16 ottobre ed il 16 dicembre. 6) Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate. Inoltre Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Consiglieri Rota e Gambirasio, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 4 comma dell art. 134 del TU delle leggi sull ordinamento degli enti Locali D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE Il sottoscritto Dr. Vincenzo De Filippis, Responsabile del Settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell art. 49 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to: Dr. Vincenzo De Filippis

IL PRESIDENTE F.to Teodoro Merati IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Vincenzo De Filippis CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all albo pretorio on line sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124, 1 comma, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Addì, 31/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Vincenzo De Filippis Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Vincenzo De Filippis