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TNNET-0004644-13/07/2017-A Codice CIG: 7104640665 CUP: F89D17002240003 5.1-2017/113 AlZ/AM/nv/ef CONVENZIONE PER L ACQUISTO DELL INFRASTRUTTURA PER L INTERCONNESSIONE DI PUNTI WIFI DISLOCATI SUI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI LUNGOLAGO E Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione nr. 3047/14 dell'agenzia delle Entrate di Trento - Ufficio Territoriale rilasciata il 15/01/2014. FRAGLIA NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA Tra TRENTINO NETWORK S.R.L. con sede legale in Trento (38121), Via G. Pedrotti n. 18, Capitale Sociale 19.090.890,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al n. 01904880224, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento, nella persona del dott. Alessandro Zorer, nato a Rovereto il 17/10/1967, nella sua qualità di Presidente della Società; di seguito indicata quale TNNET e AGS ALTO GARDA SERVIZI, con sede legale Riva del Garda (TN) 38066 Via Ardaro n. 27, P.IVA n. 01581060223, nella persona del Sig. Ruggero Moser, nato a Trento il 31/03/1966 che interviene ed agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicato quale AGS di seguito anche indicati quali Parti, o, singolarmente, Parte Premesso che a) Con l articolo 4 della L.P. 27 luglio 2012, n. 16 si stabilisce che la Provincia Autonoma di Trento riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacità e prestazioni quale strumento indispensabile per il progresso economico e sociale del Trentino nonché per l innovazione della Pubblica Amministrazione e che la stessa realizza l infrastruttura di telecomunicazione in larga banda secondo le disposizioni 1

di cui agli articoli 19, 19.1 e 19.2 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10; b) con l articolo 19, comma 2 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 si stabilisce che la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico; c) l articolo 19, comma 4 della L. P. 15 dicembre 2004, n. 10, prevede la possibilità di utilizzare, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati; d) il medesimo articolo dispone che l'infrastruttura di cui alla precedente lettera a), può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie; e) il medesimo articolo considera pure che per i fini di cui alla precedente lettera a), la Provincia può promuovere la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso società dalla stessa controllate, di una società avente i requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); f) Trentino Network risulta essere la Società individuata dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell art. 19 commi 3 e 6 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, per la realizzazione dell infrastruttura funzionale alla creazione ed alla gestione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico, Società alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia; g) Nell anno 2016 AGS ha iniziato le opere di lavori pubblici sulla rete del Lungolago e della Fraglia di Riva del Garda ; 2

h) Trentino Network ha mostrato il proprio interesse relativo a posa e interconnessione dei quadri alimentazione e collegamento di punti WiFi dislocati sui pali di illuminazione pubblica del Lungolago e della Fraglia del Comune di Riva del Garda ed ha preso contatti con AGS proponendo di delegare ad essa tale attività ai sensi dell art 7 della lp 26/93 ravvisandone l economicità complessiva; i) il Presidente di Trentino Network S.r.l. ravvisando l opportunità di acquisire l infrastruttura realizzata da AGS e la congruità della stima economica, ha autorizzato la spesa con determinazione in data 10/07/2017per l importo complessivo di Euro 43.611,00 (euro quarantatremilaseicentoundici/00) oltre ad IVA, dandone comunicazione ad AGS; j) Nel mese di ottobre 2016 AGS ha comunicato a TNNET l avanzato stato dei lavori, a fronte del quale le parti ritengono opportuno procedere alla stipula del presente atto di compravendita dell infrastruttura in fase di ultimazione, in quanto non sussistono più i tempi tecnici per la stipula dell atto di delega Amministrativa; k) Nel mese di 10 marzo 2017 è stato effettuato un sopralluogo dai tecnici incaricati da Trentino Network per verificare l idoneità ai propri fini dell infrastruttura realizzata da AGS, documentato dal verbale che si allega al sub a) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; l) ai fini della stipulazione del presente atto, con comunicazione di data 10 luglio 2017 prot. n 4541 AGS ha inviato a TNNET idonea documentazione composta di, relazione tecnica e planimetria con dettaglio del tracciato dei cavidotti relativi all infrastruttura realizzata da AGS (allegati al sub b) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; m) l art. 21, comma 2, lettera c) della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 consente il ricorso alla trattativa privata per l acquisto di beni la cui natura renda impossibile l espletamento di pubbliche gare; 3

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Efficacia delle premesse e allegati 1. Le premesse si considerano parte integrante del presente atto e vincolano le Parti alla loro osservanza, così come qualsiasi altra clausola della presente convenzione. ART. 2 - Oggetto della Convenzione 1. Con il presente atto AGS cede e trasferisce a Trentino Network, che accetta, l assoluta proprietà delle opere di lavori pubblici per la posa e l interconnessione dei quadri alimentazione e collegamento dei punti WiFi dislocati sui pali di illuminazione pubblica di Lungolago e Fraglia nel comune di Riva del Garda come descritti nella attestazione dei lavori effettuati e delle infrastrutture posate che, in copia, si allega al presente atto sub a) per costituirne parte integrante e sostanziale. 2. L Amministrazione garantisce che l infrastruttura di cui al punto 1. risulta libera da oneri e pesi. Art. 3 - Corrispettivo contrattuale 1. Il corrispettivo per il trasferimento a TNNET della proprietà delle infrastrutture di cui all art.2, è fissato in complessivi Euro 43.611,00 (euro quarantatremilaseicentoundici/00) oltre ad IVA ed eventuali oneri. 2. Il prezzo sarà corrisposto da TNNET previa emissione da parte di AGS di regolare fattura, che sarà pagata a trenta giorni fine mese data fattura. ART. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, il D.L. 12.11.2010 n. 187 artt. 6 e 7 e la Legge di conversione di data 17 dicembre 2010, n. 217 e ss. mm., AGS 4

si impegna a comunicare a TNNET gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nei casi di conti correnti già Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione nr. 3047/14 dell'agenzia delle Entrate di Trento - Ufficio Territoriale rilasciata il 15/01/2014. esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso la società Poste Italiane SpA, dedicati anche non in via esclusiva. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all oggetto del presente contratto devono essere registrati sui conti correnti come sopra individuati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti che precedono comporta a carico del soggetto inadempiente l applicazione delle sanzioni di cui all art. 6 della L. 136/2010 e ss. mm. 5

ART. 5 - Concessioni di scavo 1. AGS garantisce che tutti gli interventi effettuati nel corso dei lavori su tratte di proprietà del Comune di Riva del Garda sono stati oggetto di regolare concessione di scavo. ART. 6 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali 1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione del presente atto vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima. Le Parti dichiarano infine di essere informate di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ART. 7 - Brevetti industriali e diritti d autore 1. AGS si assume ogni responsabilità conseguente all uso di dispositivi o all adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e s impegna a tenere indenne e manlevata TNNET da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria. ART. 8 - Foro competente 1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra Trentino Network e L Amministrazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento. 2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del Foro designato con 6

quelli facoltativi previsti dalla legge. ART. 9 - Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico di TNNET tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che per legge fanno carico a AGS ART. 10 - Codice Etico 1. Nel sottoscrivere il presente atto AGS si impegna ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale di TNENT e relative procedure e/o protocolli adottati da TNNET in attuazione del D. Lgs n. 231/2001 e ss.mm.. 2. Il Codice Etico Aziendale di cui al punto che precede risulta pubblicato, ai sensi di legge, sulla pagina web della società Trentino Network S.r.l. ed è liberamente consultabile all indirizzo www.trentinonetwork.it. 3. Nel sottoscrivere il presente atto TNNET si impegna ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico di AGS liberamente consultabile all indirizzo www.altogardaservizi.com e relative procedure e/o protocolli adottati in attuazione del D. Lgs. N.231/2001 e ss. mm. ART. 11 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione 1. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 C.C.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3, comma 8, L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente atto. 2. La risoluzione di diritto del contratto avverrà in caso di violazione da parte di AGS delle disposizioni del Codice Etico di cui all articolo precedente, 7

fatta salva l eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale violazione derivino danni concreti per TNENT, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.. 3. La risoluzione di diritto del contratto avverrà anche in caso di violazione da parte di TNNET delle disposizioni del Codice Etico di cui all articolo precedente, fatta salva l eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreti per AGS, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001 e ss. mm.. 4. La risoluzione di diritto del contratto potrà, comunque, avvenire, a facoltà insindacabile di TNNET, in caso di violazione, da parte di AGS, delle obbligazioni in capo a quest ultima previste nelle clausole del presente atto, con particolare riferimento agli articoli 2 (Oggetto della Convenzione), 5 (Concessioni di scavo) e 7 (Brevetti industriali e diritti d autore). ART. 12 - Allegati alla Convenzione 1. Le Parti prendono atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto gli allegati di seguito descritti: a) Verbale di sopralluogo tecnico e attestazione dei lavori effettuati e delle infrastrutture posate. b) Documentazione tecnica. Letto, accettato e sottoscritto ALTO GARDA SERVIZI Il Legale Rappresentante - Ruggero Moser - TRENTINO NETWORK S.R.L. Il Presidente - Alessandro Zorer - (Documento firmato digitalmente) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 del Codice Civile le parti, di comune 8

accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli 4 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 5 (concessioni di scavo), 6 (informativa relativa al trattamento dei dati personali), 7 (brevetti industriali e diritti d autore), 8 (foro competente), 9 (oneri fiscali e spese contrattuali), 10 (codice etico) e 11 (clausola risolutiva espressa e risoluzione) e per Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione nr. 3047/14 dell'agenzia delle Entrate di Trento - Ufficio Territoriale rilasciata il 15/01/2014. questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo documento elettronico collegato alla presente convenzione, consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole ut supra. 9