COMUNE DI CAORSO R.U.E.

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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI CAPO VALIDITÀ ED EFFETTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO

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COMUNE DI CAORSO R.U.E. 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI... 6 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 6 Articolo 1. Oggetto, contenuti ed elaborati costituitivi del RUE... 6 Articolo 2. Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni del RUE... 6 Articolo 3. Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie... 7 Articolo 4. Salvaguardia del RUE e norme transitorie... 7 Articolo 5. Immobili preesistenti in contrasto con il RUE... 9 Articolo 6. Effetti sugli atti regolamentari previgenti... 9 CAPO II DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI... 10 Articolo 7. Parametri e indici urbanistici... 10 Articolo 8. Parametri e indici edilizi... 13 Articolo 9. Disposizioni specifiche sulle distanze... 19 Articolo 10. Utilizzazione degli indici fondiari... 21 Articolo 11. Specificazione per interventi di coibentazione termica su edifici esistenti... 22 Articolo 12. Definizioni per interventi edilizi in territorio rurale... 22 CAPO III DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA... 27 Articolo 13. Categorie di intervento... 27 Articolo 14. Manutenzione ordinaria (MO)... 27 Articolo 15. Manutenzione straordinaria (MS)... 28 Articolo 16. Restauro scientifico (RS)... 28 Articolo 17. Restauro e risanamento conservativo (RRC)... 29 Articolo 18. Ripristino tipologico (RT)... 30 Articolo 19. Ristrutturazione Edilizia (RE)... 31 Articolo 20. Ristrutturazione urbanistica (RU)... 31 Articolo 21. Demolizione senza ricostruzione... 31 Articolo 22. Recupero e risanamento delle aree libere.... 32 Articolo 23. Significativi movimenti di terra... 32 Articolo 24. Nuova costruzione (NC)... 32 Articolo 25. Ampliamento (AM)... 32 Articolo 26. Opere minori... 33 Articolo 27. Mutamento della destinazione d'uso (CD)... 33 TITOLO II DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI ASPETTI GENERALI... 35 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE... 35 Articolo 28. Modalità di attuazione del piano urbanistico comunale... 35 Articolo 29. Intervento diretto... 35 Articolo 30. Piani Urbanistici Attuativi (PUA)... 35 Articolo 31. Programmi di riconversione e/o ammodernamento dell azienda agricola (p.r.a.)... 36 Articolo 32. Progetti unitari convenzionati e progetti d insieme... 37 Articolo 33. Attività edilizia libera... 38 Articolo 34. Attività edilizia a seguito della scadenza dei vincoli e in ambiti soggetti a POC... 40 CAPO II - DISCIPLINA DEGLI USI... 42 Articolo 35. Criteri generali relativi all uso del territorio... 42 Articolo 36. Destinazioni d uso... 42 Articolo 37. Disposizioni particolari per gli usi agricoli... 48 Articolo 38. Disposizioni specifiche sui parcheggi... 49 TITOLO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI NEI DIVERSI AMBITI E SISTEMI DEL TERRITORIO COMUNALE... 54 CAPO I - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO... 54 Articolo 39. Disposizioni generali... 54 Articolo 40. Categorie d intervento e criteri generali di recupero... 55 Articolo 41. Centri storici... 56 Articolo 42. Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di impianto storico... 57 Articolo 43. Aree edificate ad assetto urbanistico consolidato di interesse tipo-morfologico... 59 Articolo 44. Disciplina degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico culturale e testimoniale... 61 Articolo 45. Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati... 62 Articolo 46. Sistemazione degli spazi pertinenziali... 65 Articolo 47. Viabilità storica... 66 2

CAPO II - AMBITI URBANI CONSOLIDATI... 67 Articolo 48. AC1 Aree urbane consolidate a prevalente funzione residenziale... 67 Articolo 49. AC2- Aree urbane consolidate con pertinenze di valore ecologico ambientale... 68 Articolo 50. AC3- Aree edificate in tutto od in parte, per funzioni prevalentemente residenziali, frutto di piani urbanistici attuativi attuati o in corso di completamento... 69 Articolo 51. APC 1 Aree specializzate per attività produttive ad assetto urbanistico consolidato interne a.. lla zona urbana... 70 Articolo 52. APC 2 Aree specializzate per attività produttive ad assetto urbanistico consolidato esterne alla zona urbana... 72 Articolo 53. APC 3 Aree per attività produttive destinate all'ampliamento di aziende esistenti... 73 Articolo 54. APC 4 Aree specializzate per attività produttive attuate sulla base di piani urbanistici Articolo 55. attuativi od in corso di attuazione... 74 APC 5 Aree per attività miste terziarie commerciali e produttive ad assetto urbanistico consolidato... 75 Articolo 56. APC 6- Aree per attività terziarie, ricettive e di servizio ad assetto urbanistico consolidato... 75 Articolo 57. Impianti per la gestione di rifiuti... 77 Articolo 58. Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra comunale APS01 San Nazzaro Caorso... 77 Articolo 59. Disposizioni specifiche per la regolazione delle attività commerciali nei diversi ambiti del territorio comunale... 78 CAPO - III TERRITORIO RURALE... 80 Articolo 60. Articolazione del territorio rurale e prescrizioni particolari... 80 Articolo 61. Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela, non più funzionali all uso rurale... 82 Articolo 62. Aree agricole di rilievo paesaggistico (ARP)... 83 Articolo 63. Aree ad alta vocazione produttiva agricola (APA)... 89 Articolo 64. Aree agricole periurbane (AAP)... 97 Articolo 65. Edilizia incongrua e interventi di riqualificazione del paesaggio... 102 Articolo 66. Criteri progettuali per il recupero dei fabbricati non sottoposti a tutela e per nuove costruzioni nel territorio rurale... 102 CAPO IV - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'... 104 Articolo 67. Disposizioni generali... 104 Articolo 68. Attrezzature e spazi collettivi di interesse urbano - territoriale... 105 Articolo 69. Attrezzature e spazi collettivi di quartiere... 107 Articolo 70. Articolo 71. Infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologico-ambientali - Quantità di dotazioni e aree soggette a contributo perequativo... 108 Infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologico-ambientali - Caratteristiche e localizzazione... 111 Articolo 72. Dotazioni territoriali casi di monetizzazione... 112 Articolo 73. Disciplina delle zone destinate ad infrastrutture per la mobilità (stradale e/o ferroviaria)... 112 Articolo 74. Disciplina delle fasce di rispetto ed ambientazione stradali e/o ferroviarie... 112 Articolo 75. Requisiti tipologici delle strade urbane e caratteristiche e pavimentazioni delle sedi stradali. 113 Articolo 76. Strade private in territorio rurale... 114 Articolo 77. Rete ciclo pedonale... 114 Articolo 78. Ambiti di trasformazione assoggettati a POC... 115 Articolo 79. Distributori di carburante... 115 CAPO V - RETE ECOLOGICA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO... 118 Articolo 80. Attuazione della rete ecologica comunale... 118 Articolo 81. Salvaguardia e formazione del verde... 119 Articolo 82. Sistemazione a verde delle aree ad uso pubblico... 121 TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA DELL'AMBIENTE COSTRUITO... 122 CAPO I - PRESCRIZIONI EDILIZIE VARIE... 122 Articolo 83. Prescrizioni di carattere geotecnico e sismico... 122 Articolo 84. Prescrizioni di carattere idrogeologico... 122 Articolo 85. Prescrizioni di carattere idraulico (disciplina degli scarichi ed applicazione dell'invarianza idraulica)... 123 Articolo 86. Prescrizioni per il risparmio della risorsa idrica... 125 Articolo 87. Prescrizioni di carattere acustico... 127 Articolo 88. Prescrizioni relative all utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico.. 129 Articolo 89. Prescrizioni generali riguardanti l illuminazione esterna... 133 3

Articolo 90. Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni... 134 Articolo 91. Elementi aggettanti su spazi pubblici... 135 Articolo 92. Aperture dei vani interrati e seminterrati su spazi pubblici o ad uso pubblico... 135 Articolo 93. Passi carrai, uscita dalle autorimesse e accessi pedonali... 136 Articolo 94. Cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini... 136 Articolo 95. Numerazione civica... 137 Articolo 96. Recinzioni, muri di cinta e cancellate... 137 Articolo 97. Occupazione di suolo pubblico... 138 Articolo 98. Copertura stagionale di spazi collegati a pubblici esercizi od altre attività... 138 CAPO II - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA QUALITA URBANA... 140 Articolo 99. Disposizioni relative al decoro generale ed alla conservazione degli elementi di pregio... 140 Articolo 100. Tinteggiature... 140 Articolo 101. Allineamenti... 140 Articolo 102. Coperture, canali di gronda, pluviali, tubazioni esterne... 140 Articolo 103. Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, serrande ed arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana... 141 Articolo 104. Edicole, chioschi e dehors non stagionali... 142 Articolo 105. Spazi pubblici attrezzati a parco, ed attività ricreative e sportive, giardini di quartiere... 142 Articolo 106. Impatto visivo degli impianti tecnologici all'esterno degli edifici (antenne, impianti di condizionamento, collettori solari, condutture)... 142 Articolo 107. Norme per la promozione della bioedilizia... 143 TITOLO V PROCEDIMENTI EDILIZI... 147 CAPO I - ORGANI E LORO FUNZIONI... 147 Articolo 108. Sportello Unico per l Edilizia... 147 Articolo 109. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) - disposizioni generali... 148 Articolo 110. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) - composizione, nomina e funzionamento... 149 CAPO II- VALUTAZIONE PREVENTIVA E PARERE PREVENTIVO... 152 Articolo 111. Valutazione preventiva dello Sportello Unico per l Edilizia... 152 Articolo 112. Parere preventivo della Commissione (abrogato)... 152 CAPO III- TITOLI ABILITATIVI DEGLI INTERVENTI EDILIZI... 153 Articolo 113. Titoli abilitativi... 153 Articolo 114. Soggetti aventi titolo... 154 Articolo 115. Opere pubbliche non soggette a titolo abilitativo Procedure abilitative speciali... 155 Articolo 116. Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)... 155 Articolo 117. Disciplina della SCIA e della SCIA con inizio lavori differito... 157 Articolo 118. Documentazione da allegare alla SCIA... 158 Articolo 119. Controllo sulle opere eseguite con SCIA... 158 Articolo 120. Interventi soggetti a permesso di costruire... 159 Articolo 121. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire... 159 Articolo 122. Documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire... 161 Articolo 123. Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire... 161 Articolo 124. Interventi in deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico... 162 Articolo 125. Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire... 162 Articolo 126. Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo... 163 Articolo 127. Variazioni in corso d'opera... 163 Articolo 128. Variazioni essenziali... 163 Articolo 129. Tolleranza nella esecuzione dei lavori... 164 Articolo 130. Abusi edilizi di minore entità... 164 CAPO IV - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE... 166 Articolo 131. Contributo di costruzione... 166 Articolo 132. Oneri di urbanizzazione... 166 Articolo 133. Costo di costruzione... 167 Articolo 134. Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione... 167 Articolo 135. Convenzione-tipo... 169 Articolo 136. Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza... 169 CAPO V - ESECUZIONE E FINE DEI LAVORI... 170 Articolo 137. Punti fissi di linea e di livello... 170 Articolo 138. Comunicazione di inizio lavori... 170 Articolo 139. Conduzione del cantiere... 170 4

Articolo 140. Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici... 171 Articolo 141. Vigilanza e controlli nel corso dell esecuzione dei lavori... 171 Articolo 142. Vigilanza sull esecuzione delle opere pubbliche... 172 Articolo 143. Comunicazione di fine lavori... 173 CAPO VI - VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ... 173 Articolo 144. Costruzioni legittimate a tempo determinato... 173 Articolo 145. Conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato... 173 Articolo 146. Certificato di destinazione urbanistica... 174 Articolo 147. Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato... 174 Articolo 148. Certificato di conformità edilizia e agibilità... 175 Articolo 149. Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità... 176 Articolo 150. Sospensione dell uso e dichiarazione di inagibilità... 177 Articolo 151. Richiesta Permesso di costruire o SCIA in sanatoria Accertamento di conformità... 178 Articolo 152. Elenco dei tecnici verificatori... 178 CAPO VII - PUBBLICITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA DI RIESAME... 180 Articolo 153. Pubblicità dei titoli abilitativi... 180 Articolo 154. Riesame del permesso di costruire e della SCIA... 180 Articolo 155. Riesame degli atti in difformità dai pareri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio... 181 CAPO VIII DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI PROCEDIMENTI EDILIZI... 182 Articolo 156. Interventi edilizi per le attività produttive... 182 Articolo 157. Autorizzazione paesaggistica... 182 TITOLO VI REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE... 185 Articolo 158. Requisiti delle opere edilizie... 185 Articolo 159. Requisiti definiti da norme di settore... 185 Articolo 160. Insediamenti caratterizzati da significativi impatti sull ambiente e sulla salute... 186 Articolo 161. Applicazione della normativa sismica... 186 ALLEGATO A-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE... 188 ALLEGATO B - ELENCO MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA... 216 ALLEGATO C- RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL ATTIVITÀ EDILIZIA, CHE TROVANO UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA... 217 Nota: le correzioni effettuate in adozioni sono riportate in colore Rosso, mentre quelle derivanti da osservazioni allo strumento adottato sono riportate in colorazione Blu 5

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Oggetto, contenuti ed elaborati costituitivi del RUE 1. Il presente Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) disciplina l attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, nell osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di governo del territorio ed in coerenza con le previsioni del PSC e della pianificazione sovraordinata. 2. In particolare il RUE definisce, nel rispetto delle indicazioni generali e specifiche del PSC: a) le modalità d'intervento e gli indici e parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura; b) gli usi ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili; c) le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storicoculturali del territorio, richiamando le tavole di vincolo approvate come parte integrante del presente RUE e nello specifico delle tavole RUE.V.01, RUE.V.02, RUE.V.03, RUE.V.04, RUE.V.05 e RUE.V.06; d) le regole urbanistico-edilizie che disciplinano gli interventi edilizi ordinari conformi al Piano Strutturale Comunale (PSC) e non disciplinati dal Piano Operativo Comunale (POC) e nello specifico la disciplina particolareggiata dei centri storici e dei tessuti d'impianto storico, degli ambiti urbani consolidati e degli ambiti specializzati per attività produttive esistenti nonché la disciplina degli interventi edilizi e degli usi in territorio rurale; e) le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni territoriali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse; f) le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio; g) i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio. 3. Il RUE si compone dei seguenti elaborati costitutivi: a) le presenti norme di attuazione e relativi allegati (Allegato A - Contributo di costruzione; Allegato B Elenco Modulistica edilizia Unificata; b) la cartografia "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale"; c) la cartografia di Vincolo così suddivisa: - RUE.V.01 Carta dei vincoli idraulici e idrogeologici - RUE.V.02 Carta dei Vincoli Strutturali - RUE.V.03 - Carta dei Vincoli e delle Tutele Storiche Paesaggistiche ed Ambientali - RUE.V.04 Localizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - RUE.V.05 Unità di Paesaggio - RUE.V.06 Aree non idonee per impianti gestione rifiuti d) la Scheda dei Vincoli. Articolo 2. Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni del RUE 1. Il RUE deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano Strutturale Comunale. In caso di non conformità fra disposizioni, scritte o grafiche, del RUE con disposizioni del PSC queste ultime devono intendersi comunque prevalenti. 2. Dalla data di entrata in vigore, il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al successivo Articolo 4. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili e ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei 6

limiti della propria competenza. 3. Per le previsioni del PSC per le quali è consentita l attuazione con intervento diretto, la disciplina delle NTA del PSC, integrata dalle disposizioni del presente RUE, costituisce l unico parametro ai fini della verifica di conformità alla pianificazione richiesta per il rilascio del permesso di costruire ovvero per la presentazione della SCIA. 4. Per le previsioni del PSC che sono soggette, per la loro attuazione, alla preventiva approvazione del piano operativo comunale (POC) ed eventualmente, per previsione di quest ultimo, a piano urbanistico attuativo (PUA), le norme e le schede tecnico normative di POC stabiliscono i contenuti essenziali ad integrazione di quanto previsto dalle NTA del PSC. 5. Le disposizioni del presente RUE costituiscono prescrizioni, ai sensi dell art. 11 della L.R. n. 20 del 2000 e devono trovare puntuale e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operino nel territorio comunale. 6. In applicazione del principio di non duplicazione introdotto dalla LR 15/13 e di cui all Atto di Coordinamento Tecnico Regionale n. 994/2014, le disposizioni del presente RUE relative alle normative di cui all art 18bis, comma 1 della LR 20/00 e ss mm (di cui all Allegato, non costituiscono riferimento formale in quanto le stesse trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni del presente RUE. Articolo 3. Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie 1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di permesso di costruire o SCIA qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) l intervento rientra nella casistica di interventi ordinari attuabili sulla base del PSC e del RUE, al di fuori della programmazione del POC; b) l intervento è previsto in un PUA o in un POC avente valore di PUA in vigore, con relativa convenzione urbanistica già sottoscritta; c) l'intervento è conforme alle destinazioni d'uso, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal PSC, dal RUE e, ove previsto, dal POC; d) l'area di intervento è servita dalle infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti. Qualora tali opera non esistano od esistano solo in parte, deve essere sancito in una convenzione od atto unilaterale d'obbligo l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno dell'ente pubblico titolare ad eseguirle o completarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato. Articolo 4. Salvaguardia del RUE e norme transitorie 1. Dalla data di adozione del presente RUE e fino alla sua entrata in vigore, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all art. 12 della L.R. 20 del 2000. La disciplina di cui al presente articolo non opera comunque oltre cinque anni dall adozione del RUE, salva diversa disposizione di legge. 2. Al tal fine l amministrazione comunale: a) sospende ogni determinazione in merito all approvazione di tutti gli atti amministrativi o strumenti di pianificazione urbanistici o settoriali che siano in contrasto con le previsioni del presente RUE adottato o tale da comprometterne o renderne più gravosa l attuazione; b) sospende ogni determinazione in merito alle domande di permesso di costruire e alle domande di 7

autorizzazione unica di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 (sportello unico per le attività produttive) per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, che siano in contrasto con le prescrizioni del presente RUE; c) sospende il termine di trenta giorni di cui all art. 10, comma 1, della LR 31/2002, ed eventualmente richiede di integrare la documentazione presentata con l asseverazione della conformità al RUE adottato; d) rileva, nelle conferenze di servizi, negli accordi di programma e in ogni altra sede nella quale è chiamata ad esprimere il proprio parere, autorizzazione o altro atto di assenso, comunque denominato, l eventuale contrasto con il presente RUE adottato, assumendo le conseguenti determinazioni negative o di richiesta di modifiche o integrazioni; e) conclude i procedimenti relativi all attività edilizia, in corso alla data di entrata in vigore della LR 15/13 (28.09.13) secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti, fatta salva la facoltà per gli interessati di riavviare il procedimento nell osservanza della sopracitata legge, ovvero delle presenti normative comunali. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, alla data del 28.09.13: a) sia stata presentata la domanda per il rilascio del permesso di costruire; b) sia stata presentata al Comune la DIA o la SCIA; c) sia stata presentata la domanda per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità. f) Fatti salvi i procedimenti in corso, dalla data di entrata in vigore della LR15/13, cessano di avere efficacia le deliberazioni con cui il Comune ha sottoposto a permesso di costruire gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e i mutamenti d uso senza opere, ai sensi del previgente articolo 8, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). 3. La sospensione disposta ai sensi del comma precedente è comunicata personalmente all interessato riportandone la relativa motivazione, indicando come i termini procedimentali ricomincino a decorrere successivamente all approvazione del RUE e alla presentazione della relativa asseverazione di conformità. 4. E fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di riavviare i procedimenti relativi all attività edilizia, in corso alla data di entrata in vigore della LR 15/13, per la quale si provvede all adeguamento delle presenti norme. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, in data di entrata in vigore della sopracitata legge: a. Sia stata presentata la domanda per il rilascio del permesso di costruire; b. Sia stata presentata al Comune la DIA o la SCIA; c. Sia stata presentata la domanda per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità. 5. Tutti i titoli abilitativi per opere edilizie rilasciati, le richieste di rilascio o le DIA/SCIA presentate anteriormente all entrata in vigore della LR 15/13, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati nei provvedimenti stessi. 6. I Piani Urbanistici Attuativi approvati, in corso di esecuzione o già completati ed attuati all entrata in vigore della LR 15/13, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dagli atti medesimi. 7. Fatti salvi i procedimenti in corso, dalla data di entrata in vigore della LR 15/13, cessano di avere efficacia le deliberazioni con cui si sono sottoposti a permesso di costruire gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e i mutamenti d uso senza opere. 8. Per quel che riguarda l attività edilizia in aree parzialmente edificate, negli ambiti del territorio assoggettati a Piano Operativo Comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi: a. alla manutenzione straordinaria; b. al restauro e risanamento conservativo; c. alla ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di 8

d. interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC; e. alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC. 9. I medesimi interventi previsti dal comma 8 sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2000, a seguito della scadenza del termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge. 10. Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in via transitoria. Articolo 5. Immobili preesistenti in contrasto con il RUE 1. Gli immobili esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal RUE, in mancanza di strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica a essi relativi, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi al presente RUE o essere sottoposti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Articolo 6. Effetti sugli atti regolamentari previgenti 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della LR 15/13, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. 2. In particolare, il presente RUE a partire dalla data di approvazione sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio assunto con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/14 e successive modificazioni (adeguato alla L.R. 20/00 e ss mm), nonché le disposizioni di natura edilizia contenute nel Regolamento di igiene e sanità assunto con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 1949 e successive modificazioni; il piano comunale del commercio per le parti di competenza. 9

CAPO II DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI Articolo 7. Parametri e indici urbanistici 1. Per quanto attiene le definizioni dei parametri ed indici urbanistici ed edilizi il presente RUE assume le definizioni contenute nell Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con DAL. n 279 del 4 febbraio 2010, di seguito parzialmente riportate, integrate da ulteriori definizioni riguardanti altri parametri e indici: Superficie territoriale (ST) Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale. Superficie fondiaria (SF) Superficie di una porzione di territorio destinata all uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell intervento. La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.. Densità territoriale (UT) Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale. Densità fondiaria (UF) Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria. La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria. Ambito Parte di territorio definita dal PSC in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione. Comparto 10

Porzione di territorio in cui si opera previo PUA, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue. Lotto Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l unità fondiaria preordinata all edificazione. Unità fondiaria Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica Sono, ad esempio, unità fondiarie: - le unità fondiarie preordinate all edificazione, dette anche lotti liberi o lotti inedificati ; - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; - le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell azienda. Superficie minima di intervento (Sm) Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull area stessa. La superficie minima di intervento è nei diversi casi: - l area minima richiesta per la realizzazione dei singoli interventi ad intervento diretto (Sm), - l area dei comparti soggetti a PUA, perimetrati con apposita simbologia, nelle tavole del PSC o del POC. È ammessa una superficie minima di intervento inferiore a quella indicata per ogni singola zona nei seguenti casi: a) lotto preesistente alla data di adozione del RUE; b) preventiva presentazione sulla superficie minima di intervento di un progetto planivolumetrico che indichi il frazionamento dello stesso in lotti di minore superficie e definisca i caratteri dell edificazione quali i tipi edilizi, la distribuzione dei volumi, gli eventuali allineamenti, etc., sempre nel rispetto delle distanze stabilite dalle presenti norme; il progetto planivolumetrico costituirà vincolo, trascritto alla Conservatoria dei Beni Immobiliari, per tutte le singole richieste di permessi di costruire ed è soggetto ad autorizzazione del Sindaco. Interventi unitari oggetto di unica richiesta di permesso di costruire, qualora prevedano il frazionamento della superficie minima in unità fondiarie aventi superfici inferiori, sono sempre possibili anche senza la preventiva presentazione del planivolumetrico di cui sopra. Negli ambiti specializzati per attività produttive la superficie minima rappresenta anche l unità urbanistica alla quale è commisurata la possibilità di realizzare abitazioni; nei casi di cui sopra, il frazionamento non dà diritto alla realizzazione di abitazioni in misura superiore, in termini di superficie, a quella stabilita per ogni superficie minima delle presenti norme. Per tutti gli interventi ammessi dal PSC e dal RUE specificatamente nel territorio rurale, l unità di intervento urbanistico-edilizia (SMA) è costituita dall azienda agricola singola o associata. Per azienda si intendono i terreni in proprietà, in affitto o ad altro titolo di possesso sottoposti ad una gestione tecnicoeconomica unitaria. Ai fini del dimensionamento dell intervento vengono computate tutte le superfici in proprietà e le superfici in affitto, oppure con altro titolo di godimento regolarmente registrato di cui sia dimostrata la disponibilità per un periodo non inferiore ai 10 anni al momento della richiesta. Potenzialità edificatoria Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanisticoedilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell area dagli strumenti urbanistici. Carico urbanistico Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d uso e all entità dell utenza. 11

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (DOT 1). Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia; e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento. Ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 28/2011, le infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all'art. A-23 della L.R. 20/2000, nei casi e alle condizioni definite dalla normativa vigente. Attrezzature e spazi collettivi (DOT 2) Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare: a) l'istruzione; b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari; c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; d) le attività culturali, associative e politiche; e) il culto; f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive; g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 12. Dotazioni ecologiche e ambientali (DEA) Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti. 12

Articolo 8. Parametri e indici edilizi Area di sedime Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato. Superficie coperta (Sq) Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni, le gronde, se hanno sporgenza non superiore a 1,50 mt., le pensiline di ingresso con aggetto non superiore a 1,50 mt. e comunque con superficie non superiore a 8 mq. (nel caso in cui i corpi aggettanti abbiano dimensioni superiori ai limiti predetti, verrà computata ai fini del calcolo della superficie coperta solo la parte eccedente), le scale esterne e le rampe pedonali purché non inserite in volumi chiusi e tutti gli elementi costruttivi e tecnologici atti al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n 13 del 09/01/1989 e successive modifiche e integrazioni, le parti di edifici completamente sotterranee, le piscine e le vasche all aperto, gli impianti tecnologici e quelli per la depurazione delle acque in zona industriale o artigianale, gli impianti tecnologici e le pensiline a diretto servizio degli impianti di distribuzione carburante. Superficie permeabile (Sp) Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dal RUE, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati. Rapporto /indice di permeabilità (Ip) Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF) Rapporto di copertura (Q) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale. Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne. Superficie utile (Su) Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui 13

all art. 2, comma 1, della LR 11/1998. Per gli immobili con destinazione d uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). Superficie accessoria (Sa) Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d uso dell unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: a) spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; b) le tettoie con profondità superiore a m 1,50; c) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70; d) i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; e) i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; f) le autorimesse fuori terra, seminterrate o interrate e i posti auto coperti con altezza massima di m. 2,60, misurata tra la quota di calpestio e l intradosso, anche non strutturale, di copertura, con l esclusione dal conteggio degli spazi di manovra ovvero degli androni di manovra coperti; a) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; b) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali ciascuno con i relativi muri di competenza. Ai fini del computo dell'altezze dei locali di cui alla let. c non si terrà conto di eventuali controsoffittature sia tecnologiche che decorative. Superfici escluse dal computo della Su e della Sa. Non costituiscono né superficie utile né accessoria: a) i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; c) le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali. d) i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; e) le pensiline; f) le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; g) i tetti verdi non praticabili; h) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; i) i pergolati a terra; j) gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; k) vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche). Superficie complessiva (Sc) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa). 14

Superficie catastale (Sca) Si veda l Allegato C del DM 138/1998 recante: Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T). Parti comuni / condominiali Spazi catastalmente definiti come parti comuni in quanto a servizio di più unità immobiliari. Superficie di vendita (Sv) Superficie di pavimento dell area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all esposizione delle merci e collegati direttamente all esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l ingresso dei clienti, nonché gli spazi di cassa e avancassa purché non adibiti all esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344. Area dell insediamento (Ai) Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l area dell insediamento è la superficie di uno spazio all aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell area dell insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali. Sagoma planivolumetrica Figura solida definita dall intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici. Sagoma Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. Volume totale o lordo (Vt) Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica. Volume utile (Vu) Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse. Piano di un edificio Spazio delimitato dall estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto. Piano fuori terra Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a 15

quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell area. Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra: i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante. Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90. Sottotetto Spazio compreso tra l intradosso della copertura non piana dell edificio e l estradosso del solaio del piano sottostante. Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. Altezze e distanze Altezza dei fronti (Hf) Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell edificio con la più alta delle seguenti quote: a) intradosso del solaio sovrastante l ultimo piano che determina Su; b) linea di intersezione tra il muro perimetrale e l intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45 ; c) linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45 ; d) sommità del parapetto in muratura piena, avente l altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana; e) media delle altezze dei punti più alti sull intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. 16