Art. 2 Sede. 1. La durata dell Organizzazione è illimitata.



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STATUTO dell Organizzazione di Volontariato Ingegneria Senza Frontiere Lecce Art. 1 Denominazione 1. E' costituita, ai sensi di legge N 266 dell'11 agosto 1991, l'organizzazione di volontariato, denominata "Ingegneria Senza Frontiere - Lecce", in breve denominabile anche come "ISF-Le", che persegue, senza scopo di lucro, il fine della cooperazione e della solidariet à internazionale. Art. 2 Sede 1. L organizzazione ha sede presso l universit à degli Studi di Lecce, Facolt à di Ingegneria, Edificio Stecca, Via Monteroni 73100. Il trasferimento della sede sociale, tramite delibera dell assemblea, non comporta modifiche statutarie. Art. 3 Durata 1. La durata dell Organizzazione è illimitata. Art. 4 Finalità 1. ISF-Le è una Organizzazione indipendente, apartitica ed aconfessionale, a struttura democratica,che non ha fini di lucro e che opera per la solidariet à e la cooperazione con i popoli dei paesi in via di sviluppo e per interventi in situazioni di emergenza. Nella propria attivit à, si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali contenuti nella Carta di Ingegneria Senza Frontiere. 2. L'Organizzazione e le sue attivit à sono in particolar modo finalizzate a: a) L'apprendimento, l'approfondimento e lo sviluppo di strumenti e tecniche appropriate, volte alla promozione dell autosviluppo delle comunit à locali nel rispetto e valorizzazione della cultura e della identit à di ciascuna comunit à, nonché nel rispetto delle necessit à delle future generazioni e degli ecosistemi; b) La promozione e lo scambio culturale con i soggetti interessati, che appartengono sia alle realt à territoriali dove l'organizzazione nasce sia a quelle in cui intende operare; c) La promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante attivit à di formazione, nonch é volte allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo

sviluppo umano. 3. E fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit à istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 5 Attività 1. Le attivit à pratiche per il perseguimento dei fini sociali sono: a) L Organizzazione si propone di realizzare programmi in Paesi in via di sviluppo che abbiano per oggetto la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture, la fornitura di attrezzature e servizi, con l obiettivo di fornire un contributo materiale e pratico allo sviluppo di un gruppo o comunit à, la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica. b) L'Organizzazione intende svolgere attivit à di ricerca scientifica e tecnologica, anche ai fini dell identificazione e uso di tecnologie appropriate, mediante: Sviluppo di tesi di laurea e dottorato; Partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito delle finalità dell'organizzazione; Promozione ed organizzazione di corsi di formazione scolastica, professionale, di aggiornamento, master, conferenze, seminari, laboratori e istituzione di borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e dottorato, sui temi pertinenti alle finalit à dell'organizzazione; c) L'Organizzazione si propone di svolgere attivit à editoriali a scopo divulgativo inerenti alle proprie attivit à; d) L'Organizzazione intende inoltre promuovere campagne di sensibilizzazione, attivit à culturali e ricreative allo scopo di favorire la conoscenza, lo scambio e l'arricchimento informativo e relazionale fra culture diverse. 2. L Organizzazione si avvale in modo prevalente della attivit à prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai soci, salvo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. L'Organizzazione, per il miglior raggiungimento delle finalit à, potr à possedere, gestire e disporre a vario titolo (affitto, locazione, comodato, vendita, donazione, successione ed ogni altro titolo legislativo riferito alla normativa nazionale e internazionale, ritenendosi l'elenco puramente esemplificativo e non esaustivo) di beni mobili, immobili e attrezzature. Art. 6 Soci 1. L'Organizzazione nasce all'interno del mondo universitario e si rivolge a tutti coloro che condividono gli scopi dell Organizzazione e che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalit à. 2. Sono soci dell Organizzazione i firmatari dell atto costitutivo nonch é tutti coloro la

cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. Chiunque intenda divenire Socio deve rivolgere domanda scritta dichiarando di condividere le finalità dell'organizzazione, di accettare lo spirito di collaborazione su cui l Organizzazione si basa e di rispettare le norme del presente Statuto e ogni altra delibera degli Organi dell'organizzazione. 3. Il Consiglio Direttivo deve provvedere a dare risposta alle domande di ammissione entro 30 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine suddetto, la richiesta si intende accolta. Il Consiglio Direttivo all'atto dell'accettazione della domanda non potr à fare discriminazioni, siano esse di carattere politico, etnico, religioso o di qualsiasi altra natura, purch é non sussistano evidenti motivi di contrasto tra l operato dell aspirante socio e le finalit à e principi dell Organizzazione. 4. I nuovi soci sono tenuti al versamento della quota associativa in vigore al momento della domanda entro 90 giorni dall'accettazione della domanda, pena l annullamento dallo status di socio. L'adesione all'organizzazione non comporta obblighi di ulteriori esborsi oltre al versamento della quota associativa annua; è comunque facolt à dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a tale quota. 5. L'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi. 6. I Soci possono in qualsiasi momento recedere dall'organizzazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purch é sia fatta almeno due mesi prima della fine dell'anno. 7. Tutti i Soci cessano di appartenere all'organizzazione, con formale dichiarazione di decadenza da parte del consiglio direttivo: a) per dimissioni volontarie (recesso); b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa, passati 90gg dall accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo; c) per decesso; d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali per esempio i comportamenti e le attivit à in contrasto con le finalit à ed i principi dell'organizzazione e l abuso del nome dell Organizzazione. 8. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione e su eventuali contributi versati. Inoltre le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili. 9. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Art. 7 Diritti e obblighi dei Soci 1. Tutti i Soci hanno diritto: a) a partecipare alle Assemblee e a votare le relative delibere;

b) all'elettorato attivo e passivo, se in regola con il pagamento della quota associativa; c) all informazione ed ai controlli, stabiliti per legge, su delibere, bilanci, rendiconti e registri dell Organizzazione; d) a recedere dall'appartenenza dell'organizzazione 2. L'attivit à del volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidariet à. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per le attivit à prestate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione 3. Tutti i Soci hanno l'obbligo: a) di rispettare le norme del presente Statuto e ogni delibera degli Organi dell'organizzazione; b) di pagare annualmente la quota associativa entro il termine stabilito. Art. 8 Organi dell'organizzazione 1. Sono organi dell'organizzazione: a) l'assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. 2. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Art. 9 Assemblea dei Soci 1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'organizzazione e pu ò essere ordinaria e straordinaria. 2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. L'Assemblea si riunisce su decisione del consiglio direttivo e inoltre ogni qualvolta sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei Soci. 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e- mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. 4. Ogni membro dell'assemblea ha facolt à di proporre al Presidente argomenti che devono essere iscritti all'ordine del giorno della prima seduta successiva. 5. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la met à degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di quest ultimo, su designazione dei presenti, da un Consigliere o in mancanza da un socio. 7. L'Assemblea ha i seguenti compiti: a) eleggere il Presidente; b) determinare il numero dei i componenti del Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a cinque e non superiore a nove e comunque in numero dispari; c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; b) deliberare gli indirizzi programmatici dell'organizzazione; e) approvare il bilancio annuale; f) deliberare su ogni altra questione sottopostale dal Consiglio Direttivo; g) deliberare sulle richieste di modifica al presente Statuto; h) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessit à e urgenza. 8. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. 9. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli Organi o da almeno 1/5 dei Soci. 10. Ogni socio pu ò rappresentare per delega scritta solo un socio. Art. 10 Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell Organizzazione e dai Consiglieri eletti dall'assemblea dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero dei componenti. In ogni caso il numero totale dei Consiglieri, incluso il Presidente, deve essere dispari, non inferiore a cinque e non superiore a nove. 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi. 3. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. 4. In caso di urgenza e necessit à il Consiglio Direttivo viene convocato anche in assenza delle formalit à di convocazione stabilite. 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, ogni qual volta lo richieda dietro motivazione almeno 1/3 dei Consiglieri, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalit à di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione. 6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle

formalit à di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. 7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. 8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) nominare il Vice Presidente, ed il Tesoriere dell Organizzazione; b) elaborare gli indirizzi programmatici dell'organizzazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; c) compiere gli atti di gestione in relazione agli indirizzi programmatici approvati dall'assemblea; d) stabilire l'ammontare della quota associativa ed i termini di pagamento; e) redigere i regolamenti interni nel rispetto dei principi dello Statuto; f) sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto, il bilancio preventivo annuale; g) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci in base alle finalit à e ai regolamenti interni statutari; h) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessit à e di urgenza. 9. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega. 10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole a maggioranza dei presenti. Art. 11 Presidente 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione nei rapporti con gli Associati, nei confronti di Terzi ed in giudizio. Rappresenta l Organizzazione di fronte all autorit à ed è il suo portavoce ufficiale. 2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. 3. Il Presidente provvede all'osservanza dei regolamenti. 4. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Art. 12 Vice Presidente 1. Il Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza è dei propri componenti. 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 Tesoriere 1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. 2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa ed ha i seguenti compiti: a) predispone lo schema del bilancio consuntivo; b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilit à dell Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Art. 14 Collegio dei Revisori 1. L assemblea, qualora lo ritenga opportuno, pu ò eleggere un Collegio dei Revisori, composto di tre membri. 2. Il collegio ha la facolt à di partecipare alle riunioni degli organi sociali ed il compito di controllare l operato del presidente, del consiglio direttivo e dei suoi membri, per verificarne la coerenza con gli scopi sociali e la conformit à alle norme statutarie. 3. Il collegio ha altres ì il compito di verificare i conti economici dell Organizzazione. 4. Il collegio esercita le proprie prerogative per mezzo delle raccomandazioni e osservazioni utili al miglioramento dell operato dell Organizzazione e dei suoi organi, comunicandole per iscritto al presidente ed ai membri del consiglio direttivo, con facolt à di renderne partecipe l assemblea. Art. 15 Durata delle cariche 1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 anni. Nessun socio pu ò ricoprire la carica di Presidente per pi ù di 3 volte consecutive. 2. I Consiglieri dimissionari saranno sostituiti su chiamata del Consiglio Direttivo con i primi dei non eletti dell'ultima elezione, che durano in carica per il resto del tempo previsto. Art. 16 Risorse economiche 1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attivit à da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'unione Europea e di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attivit à commerciali e produttive marginali. Art. 17 Bilanci 1. L esercizio finanziario dell Organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. 2. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 maggio. Art. 18 Avanzi di gestione 1. All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, plusvalenze, sopravvenienze o avanzi di gestione comunque denominati, nonch é fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 2. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare plusvalenze, sopravvenienze e avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit à istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse, volte al perseguimento dei fini sociali. Art. 19 Scioglimento 1. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potr à essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Art. 20 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni