C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O XI LEGISLATURA SEDUTA DEL 16.4.2019 Presidenza del Presidente: SOSPIRI Consigliere Segretario: BOCCHINO ASS. ASS. ASS. ANGELOSANTE FEDELE QUAGLIERI BLASIOLI LAPORTA QUARESIMALE BOCCHINO LEGNINI X SANTANGELO CIPOLLETTI MARCOVECCHIO SCOCCIA D'AMARIO MARCOZZI SMARGIASSI D'ANNUNTIIS MARIANI SOSPIRI DE RENZIS MARSILIO STELLA DI BENEDETTO MONTEPARA TAGLIERI SCLOCCHI DI GIANVITTORIO PAOLUCCI TESTA DI MATTEO PEPE X D'INCECCO PETTINARI VERBALE N. 3/4 OGGETTO: Legge regionale: Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico. IL CONSIGLIO REGIONALE Udita la relazione della 2 a Commissione consiliare svolta dal presidente Marcovecchio che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante; Uditi gli interventi dei consiglieri Fedele, Blasioli, Pettinari, Di Benedetto e dell assessore Imprudente; Visto il progetto di legge n. 6/2019 d iniziativa della Giunta regionale recante Proroga del termine di cui all art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico) ; Viste le proposte di emendamento sottoposte all esame dell Assemblea con l esito di seguito riportato: - emendamento n. 3 a firma dei consiglieri D Annuntiis e Sospiri che, messo ai voti, è approvato; - emendamento n. 1 a firma del consigliere D Annuntiis che, messo ai voti, è approvato; - emendamento n. 2 a firma dei consiglieri D Annuntiis, D Amario, Scoccia, Quaglieri e Testa che, messo ai voti, è approvato;
Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato; Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso A maggioranza statutaria. LO APPROVA IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE VT/
Consiglio Regionale Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico Art. 1 (Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico) 1. Nelle more e fino al completamento delle procedure di cui al comma 3 dell articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico) relative al passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo ai sensi della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e comunque non oltre il 31 luglio 2019, i titolari di concessioni di servizi automobilistici di trasporto pubblico locale rilasciate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) e sottratte al contributo pubblico regionale a decorrere dal 1 gennaio 2018 continuano ad espletare i relativi servizi al fine di garantire e tutelare la domanda di mobilità in ambito regionale. Art. 2 (Integrazione del comma 3 dell articolo 1 della l.r. 44/2005) 1. All articolo 1, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale), dopo la parola "servizio", sono inserite le seguenti parole: ", agli ex militari di leva con invalidità derivante dal servizio fino alla quinta categoria tabellare". Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 4 (Disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale) 1. Ai fini della predisposizione del Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) vengono stanziati euro 90.000,00 per il corrente esercizio finanziario. 2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle somme del Capitolo 181406 denominato "Spesa relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - l.r. 13/2002" di cui al Titolo 2, Missione 10, Programma 02, in esito alla seguente variazione da apportare, per competenza e cassa, allo stato di previsione della spesa 2019 della legge di bilancio 2019-2021: a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 02, Capitolo 181406 per euro 90.000,00;
2 b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Programma 01, Missione 20, Capitolo di spesa 321930, articolo 1 per euro 90.000,00. Art. 5 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). ************** Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 3/4 del 16.4.2019, ha approvato la presente legge. VT/cm IL PRESIDENTE
Consiglio Regionale Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico Relazione del proponente Il presente progetto di legge si compone di tre articoli; l articolo 1, apportando una modifica legislativa all articolo 1, comma 2, della l.r. 64/2017, dispone la proroga del termine di validità delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, rilasciate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) e non più assistiti da contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale a partire dal 1 gennaio 2018, mediante la sostituzione della data di scadenza fissata attualmente al 31marzo 2019 con quella del 30 giugno 2019. Tale differimento si rende necessario in ragione dell esigenza di consentire alla società Sangritana Spa di definire compiutamente tutti gli aspetti gestionali e organizzativi connessi all attivazione delle linee commerciali sulla direttrice Giulianova Teramo- L Aquila Roma dopo avere attivato nel corso del 2018 i servizi commerciali sulla direttrice Pescara - Avezzano Roma. Consente, altresì, ai nuovi organi di governo un approfondimento delle tematiche connesse al pianificazione e alla programmazione delle servizi di trasporto pubblico regionale, cui la questione è strettamente collegata. L articolo 2 introduce la clausola di invarianza finanziaria per effetto della quale dalla proroga del termine di scadenza non devono derivare nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica. L articolo 3 disciplina l entrata in vigore della legge. Considerata l imminente scadenza del termine di proroga previsto dalla L.1/2019 (31 marzo 2019) il presente progetto di legge è corredato dalla richiesta d urgenza, formulata ai sensi dell art. 60 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. E ciò in ragione della necessità e indifferibilità di prevedere l estensione del regime attuale così da garantire senza soluzione di continuità i servizi di trasporto oggetto della disposizione di legge e finora assicurati in regime di concessione senza contributi e corrispettivi. Relazione della 2 a Commissione consiliare permanente Il presente progetto di legge d iniziativa della Giunta regionale DGR n. 160/C del 25.03.2019, rubricato con il n. 6/2019, è stato assegnato, ai sensi dell articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, per competenza alla Seconda Commissione consiliare in data 03.04.2019. La Seconda Commissione Consiliare lo ha esaminato nella seduta dell 11.04.2019 durante la quale sono stati auditi il delegato del Direttore Generale della TUA S.p.a. (Società Unica Abruzzese di Trasporto) ed il delegato del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Regione Abruzzo. Al Progetto di legge in questione è stato presentato n. 1 emendamento integralmente sostitutivo dell articolo 1.
2 Conclusa la discussione il Presidente ha posto in votazione l emendamento n. 1, integralmente sostitutivo dell articolo 1, ed i restanti due articoli che sono stati tutti approvati a maggioranza dei consiglieri presenti; infine, ha posto in votazione il testo nel suo complesso così come modificato e lo stesso è stato approvato sempre a maggioranza dei Consiglieri presenti. Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio più delega D Incecco, Quaresimale, De Renzis, D Annuntiis più delega Scoccia, Quaglieri e Santangelo. Si sono astenuti i Consiglieri: Fedele più delega Cipolletti, Stella, Di Benedetto, Blasioli. A seguito dell approvazione dell emendamento n. 1 si è proceduto alla riformulazione del titolo del progetto di legge.