XI LEGISLATURA VERBALE N. 14/1

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1 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O XI LEGISLATURA SEDUTA DEL Presidenza del Vice Presidente: SANTANGELO Consigliere Segretario: BOCCHINO ASS. ASS. ASS. ANGELOSANTE FEDELE X QUAGLIERI BLASIOLI X LA PORTA QUARESIMALE BOCCHINO LEGNINI SANTANGELO CIPOLLETTI X MARCOVECCHIO SCOCCIA X D'AMARIO MARCOZZI SMARGIASSI D'ANNUNTIIS MARIANI X SOSPIRI DE RENZIS MARSILIO STELLA DI BENEDETTO X MONTEPARA TAGLIERI SCLOCCHI DI GIANVITTORIO PAOLUCCI TESTA DI MATTEO PEPE D'INCECCO PETTINARI VERBALE N. 14/1 OGGETTO: Legge regionale: Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative. IL CONSIGLIO REGIONALE Udita la relazione della 1 a Commissione consiliare svolta dal presidente D Incecco che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante; Uditi gli interventi dei consiglieri Blasioli, Pettinari, Legnini e del presidente Marsilio; Visto il progetto di legge n. 53/2019 d iniziativa della Giunta regionale recante Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) ; Viste le proposte di emendamento sottoposte all esame dell Assemblea con l esito di seguito riportato: - emendamenti nn. 21, 14 e 20 a firma dei consiglieri Legnini, Blasioli, Di Benedetto, Pepe e Paolucci che, messi ai voti, sono respinti; - emendamento n. 13 a firma dei consiglieri Legnini, Blasioli, Di Benedetto, Pepe e Paolucci che, messo ai voti, è approvato;

2 - emendamento n. 19 a firma dei consiglieri Legnini, Blasioli, Di Benedetto, Pepe e Paolucci che, messo ai voti, è respinto; - subemendamento n. 23 a firma del consigliere D Incecco che, messo ai voti nel testo riformulato, è approvato; - subemendamenti nn. 25 e 26 a firma del consigliere Legnini che, messi ai voti, sono respinti; - emendamento n. 1 a firma del consigliere D Incecco che, messo ai voti, è approvato; - emendamento n. 16 a firma dei consiglieri Legnini, Blasioli, Di Benedetto, Pepe e Paolucci che, messo ai voti, è respinto; - emendamento n. 3 a firma del consigliere Testa che, messo ai voti, è approvato; - emendamenti nn. 15 e 10 a firma dei consiglieri Legnini, Blasioli, Di Benedetto, Pepe e Paolucci che, messi ai voti, sono respinti; - emendamento n. 4 a firma del consigliere Testa che, messo ai voti, è approvato; - subemendamento n. 27 a firma del consigliere Legnini che, messo ai voti, è approvato; - emendamento n. 5 a firma del consigliere Testa che, messo ai voti, è approvato; - subemendamento n. 22 a firma del consigliere Sospiri che, messo ai voti, è approvato; - subemendamento n. 24 a firma del consigliere Blasioli che, messo ai voti nel testo riformulato, è approvato; - emendamento n. 6 a firma del consigliere Blasioli che, messo ai voti nel testo riformulato, è approvato; - emendamento n. 7 a firma del consigliere Blasioli che, messo ai voti, è respinto; - subemendamento n. 28 a firma del consigliere Sospiri che, messo ai voti, è approvato; Dato atto che sono stati dichiarati decaduti o assorbiti alcuni emendamenti a firma della maggioranza e dell opposizione. Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato; Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Quaresimale (a favore), Legnini (contro), Testa (a favore) e D Amario (a favore); Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso, A maggioranza statutaria. LO APPROVA IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL VICE PRESIDENTE VT/

3 1 Consiglio regionale Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative Art. 1 (Modifiche all articolo 2 della l.r. 96/1996) 1. Al primo comma dell articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b-bis) le parole "non inferiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "non inferiore nel massimo edittale a due anni"; b) alla lettera d), le parole "in qualsiasi località, compreso il Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bando." sono sostituite dalle seguenti "all interno del territorio nazionale o all estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento."; c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell accesso all edilizia residenziale pubblica, il valore dell ISEE deve risultare non superiore all importo annuo di euro ,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;"; d) la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: "g-bis) non avere riportato, l intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l amministrazione della giustizia, contro l ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o

4 2 sfruttamento della prostituzione, gioco d azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;"; e) dopo la lettera g-bis) sono inserite le seguenti: "g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all articolo 633 del Codice penale; g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.". 2. Dopo il quarto comma dell articolo 2 della l.r. 96/1996 è aggiunto il seguente: "Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall adozione del provvedimento dell autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.". 3. Al quinto comma dell articolo 2 della l.r. 96/1996 le parole "e g-bis)" sono sostituite dalle seguenti ", g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies)". 4. Dopo l ultimo comma dell articolo 2 della l.r. 96/1996 è aggiunto il seguente: "Il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione.". Art. 2 (Modifica all articolo 5 della l.r. 96/1996) 1. Dopo il comma 4 dell articolo 5 della l.r. 96/1996, sono aggiunti i seguenti: "4.1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza;

5 Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell articolo 3, comma 4, del d.p.r. 445/2000 e dell articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.". 2. Al comma 4-bis dell articolo 5 della l.r. 96/1996, le parole "condizioni ostative di cui alla lettera g-bis)" sono sostituite dalle seguenti "condizioni ostative di cui alle lettere b- bis) e g-bis)". Art. 3 (Modifica all articolo 6 della l.r. 96/1996) 1. Il settimo comma dell articolo 6 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: "Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni provvedono, con cadenza biennale, alla verifica e al controllo della permanenza dei requisiti di cui all articolo 2 e, laddove ne ravvisano la necessità, possono espletare accertamenti in qualsiasi momento.". Art. 4 (Modifica all articolo 8 della l.r. 96/1996) 1. Dopo la lettera c) del secondo comma dell art. 8 della l.r. 96/1996 è aggiunta la seguente: "c-bis) situazione connessa all anzianità di residenza in Comuni della regione Abruzzo: Punti 1 per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 Punti.". Art. 5 (Modifica all articolo 10 della l.r. 96/1996) 1. Il quarto comma dell articolo 10 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: "Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, provvedono, con cadenza biennale, alla verifica e al controllo della permanenza dei requisiti di cui all articolo 2 e, laddove ne ravvisano la necessità, possono espletare accertamenti in qualsiasi momento.". Art. 6 (Sostituzione dell articolo 17 della l.r. 96/1996) 1. L'articolo 17 della l.r. 96/1996, è sostituito dal seguente: ''Art. 17 (Programmazione della mobilità)

6 4 1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai sensi dell articolo 1, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone biennalmente un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'ente gestore. 2. Il piano della mobilità è formato da una mobilità obbligatoria, che tiene conto delle necessità di utilizzo razionale degli alloggi al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento o disagio abitativo, nonché da una mobilità volontaria in base alle richieste degli assegnatari. 3. Il programma di mobilità obbligatoria viene formato, con frequenza almeno biennale, sulla base dei seguenti elementi: a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la seguente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra/sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione ed alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari. 4. Il programma di mobilità volontaria viene formato, con frequenza almeno biennale, sulla base dei seguenti elementi: a) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a cura dell'ente gestore secondo scadenza e modalità definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.". Art. 7 (Inserimento dell articolo 17 bis nella l.r. 96/1996) 1. Dopo l articolo 17 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente: "Art. 17 bis (Piano di mobilità volontaria riservata) 1. Al fine di evitare situazioni di disagio abitativo legate alla inidoneità delle abitazioni e degli immobili rispetto alle condizioni fisiche degli assegnatari, è istituito un piano di mobilità volontaria riservata a nuclei assegnatari in cui siano presenti persone non deambulanti, certificate ai sensi della normativa vigente, residenti in edifici sprovvisti di ascensore. 2. Al piano di cui al comma 1 è destinata una quota di immobili non inferiore al 20 per cento di quelli previsti sulla base del comma 1 dell articolo Tale programma viene formato con cadenza almeno biennale dall ente gestore, sulla base dei seguenti termini: a) formazione di una graduatoria riservata a nuclei assegnatari aspiranti alla mobilità in cui siano presenti persone non deambulanti, certificate ai sensi della normativa vigente, residenti in edifici privi di ascensore, attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi, da emanarsi, a cura dell ente gestore secondo scadenza e modalità

7 5 definite d intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.". Art. 8 (Modifica all articolo 34 della l.r. 96/1996) 1. Al primo comma dell articolo 34 della l.r. 96/1996, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche;". 2. Al primo comma dell articolo 34 della l.r. 96/1996, alla lettera c), le parole "ad attività illecite, rilevate in flagranza di reato" sono sostituite dalle seguenti: "ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato". 3. Al primo comma dell articolo 34 della l.r. 96/1996, le lettere e-ter) ed e-quater) sono sostituite dalle seguenti: "e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l amministrazione della giustizia, contro l ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi; e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l amministrazione della giustizia, contro l ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi". 4. Al primo comma dell articolo 34 della l.r. 96/1996, dopo la lettera e-quater) sono aggiunte le seguenti: "e-quinquies) abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall articolo 3-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto; e-sexies) abbia riportato denunce per inosservanza dell obbligo dell'istruzione per i figli minori.". 5. Dopo l ultimo comma dell articolo 34 della l.r. 96/1996 è aggiunto il seguente: "La condizione di cui alla lettera e-ter) del primo comma non si applica in caso di intervenuta riabilitazione".

8 6 Art. 9 (Modifica all articolo 36 della l.r. 96/1996) 1. All articolo 36 della l.r. 96/1996, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: "13-bis. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, gli Enti gestori provvedono: a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi; b) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell articolo 633 del Codice penale. 13-ter. L atto di intimazione al rilascio dell alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il relativo termine, non soggetto a graduazioni e proroghe. 13-quater. L assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l alloggio medesimo, decade dall assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell accesso alle abitazioni in locazione. 13-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 13-quater si applicano anche a chi fruisce dell alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore. 13-sexies. Le sanzioni di cui al comma 13-quater vengono ridotte dell 80 per cento qualora l occupante senza titolo riconsegni all ente gestore l alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di consegna da parte dell ente.. Art. 10 (Sostituzione dell articolo 36 bis della l.r. 96/1996) 1. L'articolo 36 bis della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: ''Art. 36-bis (Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili) 1. La somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili di alloggi ERP è disciplinata dall articolo 5 del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n Al fine di agevolare le società erogatrici nell adempimento di quanto previsto dal comma 1 dell articolo 5 del d.l. 47/2014, in relazione al divieto di allacciamento ai pubblici servizi per coloro che occupano abusivamente un alloggio ERP senza titolo, le ATER ed i Comuni interessati pubblicano sul proprio sito istituzionale l elenco degli alloggi ERP oggetto di occupazioni illegali non sanabili. 3. In caso di impossibilità di allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas e di servizi idrici, ai sensi del presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall articolo 26 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per il venir meno delle condizioni

9 7 igienico-sanitarie, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater dell articolo 5 del d.l. 47/2014.". Art. 11 (Istituzione del Fascicolo del Fabbricato per gli immobili ERP) 1. Le ATER sono tenute a redigere entro cinque anni dall approvazione della presente legge, per ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato. 2. Sul fascicolo sono annotate le caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, relative all edificio, con l obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali ed impiantistiche. 3. Il fascicolo è sottoposto a revisione con cadenza almeno decennale. 4. Le ATER condividono le informazioni relative ai fabbricati con la Regione, che provvede alla creazione di una banca dati regionale, al fine di programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia popolare. Art. 12 (Modifiche alle ll.rr. 1/2010 e 68/2012) 1. Dopo il comma 3 dell articolo 27 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) è inserito il seguente: "3 bis. Le disposizioni sui permessi di cui al comma 3 si applicano ai componenti del consiglio di amministrazione delle ATER di cui all articolo 17 della l.r. 44/1999.". 2. Al comma 2 bis dell articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c bis) comma 28 dell articolo 9 della legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.". Art. 13 (Clausola di neutralità finanziaria) 1. Dall applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 14 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

10 8 ************** Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 14/1 del , ha approvato la presente legge. IL PRESIDENTE f.f. VT/AM/cm

11 Consiglio regionale Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative Relazione della Prima Commissione Consiliare Permanente Il presente progetto di legge n. 53/2019, d iniziativa iniziativa della Giunta Regionale DGR n. 478/C del 12 agosto 2019, è stato assegnato, ai sensi dell articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in data 2 settembre 2019 alle Commissioni Prima e Quarta rispettivamente per competenza e per parere. La Quarta Commissione, nella seduta del 10 settembre 2019, ha reso parere favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti. La Prima Commissione lo ha esaminato nelle sedute del 18, 24 settembre e 3 ottobre c.a., durante le quali sono stati presentati n. 19 emendamenti e un sub emendamento. Il Consesso, a maggioranza regolamentare, ha approvato n. 7 emendamenti e respinti 6. A seguito dell approvazione degli emendamenti sono stati dichiarati decaduti n. 3 emendamenti; inoltre sono stati ritirati dai rispettivi proponenti n. 3 emendamenti e il Presidente della Commissione ha dichiarato inammissibile il sub emendamento. Infine il Presidente ha posto in votazione i singoli articoli componenti il progetto di legge e tutti, compresi quelli emendati, sono stati approvati a maggioranza regolamentare. In conclusione è stato posto in votazione l intero articolato come modificato e anch esso è stato approvato a maggioranza dei Commissari presenti. Hanno votato a favore i Consiglieri: D Incecco, Quaresimale, Di Matteo, Marcovecchio, D Amario e Testa Si sono astenuti i Consiglieri: Pettinari e Taglieri. Hanno votato contro i Consiglieri: Mariani e Blasioli più delega Legnini. RELAZIONE Il progetto di legge intende modificare la legge regionale n. 96 del 25 ottobre 1996, recante disciplina per l assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Com è noto, la legge vigente era stata modificata nel corso della precedente consiliatura a seguito dell approvazione della L.R. n. 18/2018. Il presente progetto di legge il quale non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale si propone lo scopo di precisare e rafforzare alcuni aspetti della normativa vigente. In particolare, le modifiche riguardano l articolo 2 relativo ai requisiti soggettivi di accesso. La legge regionale pone a carico del richiedente, quale limite per l assegnazione della casa popolare, quello di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento, una condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena

12 non inferiore a cinque anni (lettera b-bis dell articolo 2, introdotto dalla L.R. n. 18/2018); tuttavia, spesso accade che la maggior parte dei reati, anche quelli più gravi, con l applicazione delle attenuanti determina condanne al di sotto dei cinque anni, il che comporta che molti delinquenti hanno titolo ad accedere ad uno alloggio di edilizia residenziale pubblica a discapito dei cittadini onesti. Il progetto di legge intende, pertanto, abbassare tale soglia a tre anni. Rispetto alla vigente disciplina che alla lettera d) dell articolo 2 include tra i requisiti soggettivi per l assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica la non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località, il progetto di legge sulla scorta di quanto avvenuto in altre Regioni (Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria ecc.) stabilisce, ora, in maniera più chiara, che il suddetto requisito si riferisce ad alloggi ubicati non solo all interno del territorio nazionale ma anche all estero. Viene, altresì, rivista la disposizione di cui alla lettera f) relativa alla condizione economica del nucleo familiare adeguandola al mutato contesto normativo che fa riferimento al valore ISEE, indicatore di situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. 159/2013. La L.R. n. 96/1996, nella sua formulazione attuale, richiede che l intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare non debba avere riportato condanne penali passate in giudicato per una serie di reati (lettera g-bis dell articolo 2, introdotto dalla L.R. n. 18/2018). L odierno progetto di legge, utilizzando la terminologia letterale del codice penale, amplia la categoria dei reati, ricomprendendo tra le condanne definitive anche i reati di vilipendio di cui agli artt. 290 e ss. c.p. (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, vilipendio alla nazione italiana, vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), tutti i reati contro la PA (dal peculato alla corruzione, passando per concussione e violenza o minaccia a pubblico ufficiale), contro l amministrazione della giustizia (es. reati di favoreggiamento e falsa testimonianza), contro l ordine pubblico, contro il patrimonio, fino ad arrivare ai delitti contro la persona (maltrattamenti in famiglia, lesioni, omicidio, ecc.). In merito ai reati di vilipendio, si osserva che la Corte Suprema di Cassazione ha affermato da tempo che il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, per cui si pone come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti e la sua tutela non è in contrasto con gli art. 9 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell uomo in quanto esplicativi degli articoli 21 e 25 della Costituzione (cfr., solo di recente, Cass. penale nn /18 e 1903/2018). Inoltre, il progetto di legge intende escludere dall assegnazione dell alloggio coloro i quali siano stati condannati ai sensi dell articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) nei precedenti cinque anni (lettera g-ter dell articolo 2). Sono, altresì, esclusi dall assegnazione dell alloggio coloro i quali in precedenza siano stati dichiarati decaduti dall assegnazione per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese (lettera g-quater), salvo i casi di morosità dovuti a stato di disoccupazione o grave malattia dell assegnatario. Sempre attraverso una modifica all articolo 2, la proposta di legge introduce una disposizione di favore nei confronti dei coniugi separati o divorziati, i quali, seppur titolari di case di proprietà, non possono usufruirne in quanto assegnate dalla legge all altro coniuge, il che determina spesso una situazione di forte difficoltà economica e abitativa. In questi casi, si prevede che la casa assegnata al coniuge separato o all ex-coniuge non sia

13 considerata ai fini del requisito di cui alla lettera d), ossia quello relativo alla non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento. Il progetto di legge intende, soprattutto, rendere più precisa la disciplina delle dichiarazioni in merito all attestazione della proprietà, garantendo maggiore equità e certezze nei controlli dei requisiti. In particolare, per quanto riguarda i cittadini stranieri non sarà più consentita un autocertificazione su eventuali proprietà all estero, bensì occorrerà presentare una certificazione, rilasciata secondo i criteri previsti ai sensi dall art. 2 del D.P.R. n. 394/1999. Oggi, infatti, le amministrazioni che, in sede di istruttoria, sono deputate a verificare la veridicità delle dichiarazioni si trovano nell impossibilità di effettuare regolari controlli al di fuori del territorio italiano. Del resto, solo recentemente, Il T.A.R. Lombardia (Milano) nella sentenza del 31/1/2019, n. 208, nel ritenere legittimo l operato del comune di Sesto San Giovanni, ha affermato che la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell accesso ai pubblici servizi non esonera il primo dall obbligo di sottoporsi alle stesse prescrizioni stabilite per il secondo, pur se il rispetto delle stesse comporti un onere documentale aggiuntivo, quantomeno se ciò dipenda dal sistema normativo o dall assetto amministrativo del Paese d origine. Pertanto, il progetto di legge, ben lungi dall essere riconducibile ad un intento discriminatorio, mira a stabilire il principio per cui una dichiarazione sostitutiva relativa a situazioni esistenti fuori dall Italia e proveniente da un cittadino dell Unione o extracomunitario, se diretta ad una PA italiana, potrà essere ammessa solo se quest ultima disponga, direttamente o indirettamente (cioè con l apporto prestabilito dell Autorità estera del luogo interessato), di mezzi di controllo adeguati, corrispondenti a quelli di cui dispone rispetto alla dichiarazione resa in Italia dal cittadino italiano. Attraverso una modifica all articolo 5 della L.R. 96/1996 ( Contenuto e presentazione delle domande ) si richiede, pertanto che, ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) dell articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000 1[1] e dell art. 2 del D.P.R. n. 394/1999 2[2], la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. 1 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ). Art. 3, comma 4: 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all originale, dopo aver ammonito l interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.. 2 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ( Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ). Articolo 2 ( Rapporti con la pubblica amministrazione ): 1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l esibizione o la produzione di specifici documenti. 2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l autorità consolare italiana attesta la conformità all originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l Italia. L interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all articolo 4, comma 2, del testo unico. 2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non

14 La proposta di legge mira, inoltre, a rafforzare il regime dei controlli da effettuarsi in ordine alla permanenza dei requisiti (artt. 6 e 10 L.R. n. 96/1996): le verifiche da parte degli enti preposti devono avvenire obbligatoriamente ogni due anni ovvero in qualsiasi momento, laddove se ne ravvisi la necessità. Tra le cause di decadenza dal beneficio di cui all articolo 34 viene introdotta una ulteriore ipotesi di decadenza (lettera b-bis) per far fronte alle ipotesi, purtroppo molto frequenti, di allacci abusivi di utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche. Il progetto di legge affronta, quindi, un tema di drammatica attualità: quello delle violenze domestiche. La Regione non può restare indifferente di fronte a fenomeni che, purtroppo, sono spesso oggetto di cronaca e che evidenziano situazioni familiari difficili e violente. Introducendo una ulteriore ipotesi di decadenza dal beneficio (lettera e-quinquies) si intende in questo modo recepire quanto previsto dall art. 3-bis del D.L. 93/2013, il quale stabilisce la decadenza all assegnazione dell alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica, mantenendo però il diritto di abitazione in capo ai conviventi, i quali subentrano nella titolarità del contratto. Da ultimo, al fine di evitare il grave fenomeno della dispersione scolastica, il progetto di legge stabilisce la decadenza dal beneficio per l assegnatario che abbia riportato denunce per inosservanza dell obbligo dell istruzione per i figli minori (lettera e-sexies). possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati..

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