DETERMINA. Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;



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12210 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 4-11-2004 DETERMINA di autorizzare, per quanto di competenza della Regione Puglia, la devoluzione del finanziamento per lavori di completamento/ampliamento della Scuola media G. Galilei di Via Di Tullio, di Euro 400.000,00 concesso al Comune di Bari - ai sensi della L. 23/96 con deliberazioni della Giunta Regionale n. 32 del 09/02/2004 e 345 del 24/03/2004 - a favore della Scuola media Amedeo D Aosta di Via Oberdan, per lavori di adeguamento mediante intervento di insonorizzazione con finestre antirumore delle aule; -di notificare agli uffici competenti il presente provvedimento per le notifiche agli interessati e gli altri conseguenti adempimenti di competenza. Il presente provvedimento: - sarà pubblicato all Albo di questo Settore; - sarà trasmesso in originale al Settore della Giunta Regionale e in copia all Assessore alla Pubblica Istruzione; - composto da due facciate, è adottato in duplice originale. I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, di cui alla presente determinazione, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente dell Ufficio 3 dott.ssa Giovanna Albanese dott. Antonio Acquaviva Il Dirigene del Settore P.I. dott. Antonio Caiaffa DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SET- TORE SANITA 21 ottobre 2004, n. 564 Applicazione sul territorio regionale del piano di monitoraggio sull influenza aviaria negli allevamenti di volatili, in ottemperanza a quanto disposto dal piano di sorveglianza nazionale del Ministero della Salute approvato dalla Comunità Europea con decisione 2004/630/CE del 27/07/04. IL DIRIGENTE DI SETTORE Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29; Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80; Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18; Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni; In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell istruttoria espletata dall Ufficio 4 Servizio Veterinario Regionale riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione: Visto il vigente Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni; vista l Ordinanza Ministeriale del 19 luglio 1991, relativa alla profilassi dell Influenza aviaria e della Pseudopeste aviare; visto il D.P.R. 15 novembre 1996 n. 656, in attuazione della direttiva n. 92/40/CEE, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l Influenza aviaria; visto il D.M. 28 settembre 2000, che reca misure integrative di lotta contro l Influenza aviaria; vista la nota del Ministero della salute prot. D.G.V.A. VIII/29010/P - I.8.d/108 del 27 settembre 2004, inerente l esecuzione del piano di sorveglianza nazionale sull Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, approvato e cofinanziato dalla Comunità Europea con Decisione 2004/630/CE del 27 luglio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea in data 8 settembre 2004; Per tutto quanto su esposto, si rende necessario approvare un piano di monitoraggio sull influenza aviare negli allevamenti di volatili in ottemperanza a quanto disposto dal Piano di sorveglianza nazionale del Ministero della Salute approvato dalla

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 4-11-2004 12211 Comunità Europea con Decisione 2004/630/CE del 27/07/04. Sezione Contabile U.P.B. 9.1.1 ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA Il Dirigente Dott. Onofrio Mongelli - sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell Ufficio interessato; - viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell Ufficio; - richiamato, in particolare il disposto dell art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale; DETERMINA di dare applicazione sul territorio della Regione Puglia al piano di monitoraggio sull Influenza aviaria negli allevamenti di volatili riportato nell Allegato A, in ottemperanza a quanto disposto dal piano di sorveglianza nazionale del Ministero della Salute approvato dalla Comunità Europea con Decisione 2004/630/CE del 27/07/04. Il presente provvedimento verrà trasmesso ai Direttori Generali e ai Dirigenti dei Servizi Veterinari AUSI, che ne daranno immediata applicazione sul territorio di propria competenza. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R.P. Il Dirigente Responsabile di Settore Silvia Papini

12212 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 4-11-2004 REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITA e SERVIZI SOCIALI - SETTORE SANITA - Ufficio n 4 (servizio Veterinario Regionale) Allegato A INFLUENZA AVIARIA Piano Regionale di Monitoraggio 2004 Il programma di monitoraggio è finalizzato ad individuare precocemente ed in via prioritaria la circolazione di virus influenzali tipo A, sottotipi H5 ed H7 a bassa patogenicità (LPAI), nelle popolazioni di volatili domestici e selvatici. Infatti, l infezione provocata da virus LPAI generalmente non è associata alla comparsa di quadri clinici caratteristici e può passare inosservata in alcune specie sensibili lasciando, come unica traccia del suo passaggio, la sieropositività. Essendo noto che i virus influenzali ad alta ed a bassa virulenza, possono circolare all interno di popolazioni sieropositive, risulta evidente che il riscontro, al termine dell epidemia, di gruppi sieropositivi potrebbe essere correlato anche ad una preesistente infezione da parte di uno stipite virale LPAI. Ne deriva, in caso di positività sierologica, la necessità di porre in atto le misure previste dall articolo 4 del DPR 656/96 e di provvedere all esecuzione degli accertamenti di laboratorio per evidenziare l eventuale presenza dell agente virale. Obiettivo del piano di sorveglianza L obiettivo del piano è di individuare l eventuale presenza negli allevamenti intensivi e nelle popolazioni di uccelli selvatici di volatili positivi nei confronti dei sottotipi H5 ed H7 del virus A dell influenza aviaria. Tale monitoraggio dovrà quindi essere effettuato negli allevamenti di volatili domestici secondo le disposizioni di seguito indicate. Popolazione oggetto di monitoraggio Il piano di monitoraggio interesserà tutte le specie di volatili d allevamento: pollame, distinto per categorie (broilers, galline ovaiole), tacchini, faraone, anatre, ratiti, selvaggina (fagiani, quaglie, starne, pernici, ecc...) ed allevamenti di svezzamento. Aree territoriali interessate Il piano di monitoraggio è esteso a tutto il territorio regionale. La selezione degli allevamenti intensivi o rurali sarà effettuata con criteri di casualità da ciascuna azienda AUSL, secondo la ripartizione riportata nella tabella n. 1. Tale ripartizione è stata calcolata secondo criteri di proporzionalità in relazione al numero di allevamenti sussistenti sul territorio di ciascuna AUSL e garantisce l individuazione di almeno un gruppo positivo se la prevalenza di sieropositività è >=5%, con un livello di confidenza del 95%. Per quanto concerne le attività di sorveglianza sui broilers, nel caso in cui siano destinati a macellazione in sede extraregionale, il Servizio veterinario Ausl competente per territorio sarà tenuto a comunicare alla Ausl di destinazione, i monitoraggi effettuati in allevamento. In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue almeno n. 5-10 volatili (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è >=30%), selezionati casual-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 4-11-2004 12213 mente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive. Gli allevamenti di oche e anatre devono essere sottoposti a monitoraggio sierologico; verranno sottoposti a prelievo almeno 40-50 volatili per allevamento; la scelta ricadrà preferibilmente sui volatili allevati in spazi aperti. Nel caso in cui anatre ed oche saranno presenti in numero inferiore a 40-50, verranno sottoposti a prelievo tutti i soggetti. Tempi di esecuzione Il piano in oggetto dovrà essere completato entro e non oltre il 31/12/04. Flusso dei campioni ed esecuzione delle prove di laboratorio I campioni dovranno essere inviati, accompagnati dall apposito modello (allegato 1), all Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, per la ricerca di anticorpi nei confronti dei sottotipi H5 e H7 del virus A dell influenza aviaria. Presso l IZS, le prove sierologiche e virologiche verranno effettuate secondo le metodiche ed i criteri interpretativi riportati nell allegato III del D.P.R. n. 656/96. I risultati degli esami di laboratorio saranno trasmessi dall IZS all AUSL competente per territorio ed al Servizio veterinario della Regione Puglia. I campioni di cui si richieda la conferma della positività dovranno essere inviati al Centro di Referenza Nazionale per l Influenza aviaria c/o IZS delle Venezie, viale dell Università n. 10-35020 Legnaro - PD, fax 049/8830268, tel. 049/8084255. Azioni da attuare in caso di positività sierologica In caso di riscontro di sieropositività negli allevamenti testati, il Servizio veterinario dell AUSI, competente per territorio dovrà sottoporre l allevamento a un ispezione ufficiale e disporre un vincolo sanitario sullo stesso. Contestualmente il Servizio veterinario AUSL dovrà: eseguire una visita clinica degli animali presenti, per rilevare eventuali sintomi riferibili ad Influenza aviaria; effettuare in allevamento, previo accordo con il Servizio Veterinario Regionale e l IZS, almeno 30 tamponi cloacali per la ricerca del virus influenzale. Inoltre, al fine di chiarire il significato di positività sierologiche a carattere sporadico e a basso titolo, il veterinario ufficiale potrà effettuare un secondo esame sierologico, a distanza di tre settimane dal precedente, prelevando campioni di sangue da almeno 60 volatili (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è >=5%).

12214 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 4-11-2004

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