LA NUOVA FATTURAZIONE ELETTRONICA

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LA NUOVA FATTURAZIONE ELETTRONICA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Evoluzione della normativa in materia di fatturazione elettronica: La direttiva europea 45/2010/UE e il suo recepimento in Italia La legge di Bilancio 2018 Circolaredell Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, 8/E Circolare dell Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2018, 13/E Risposta n. 34 dell 11 ottobre 2018 dell Agenzia delle Entrate Divisione Contribuenti ad Interpello Videoforum del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 Risposte dell Agenzia delle Entrate a quesiti Forum di ItaliaOggi del 15 novembre 2018 Risposte dell Agenzia delle Entrate a Quesiti Guida «La fatturazione elettronica e i servizi gratuiti dell Agenzia delle Entrate» disponibile sul sito dell Agenzia FAQ a disposizione alla sezione «Fatture e corrispettivi del sito dell Agenzia delle Entrate» 2

- B2B - B2C - CICLO PASSIVO - CICLO ATTIVO - SDI(sistema di interscambio) - CODICE DESTINATARIO - QRCode - Entratel - Fisconline - Cassetto fiscale GLOSSARIO - Portale fatture/corrispettivi - Area riservata «Dati rilevanti Iva» - ESTEROMETRO - C.U.P. (Codice unico progetto) - C.I.G. (Codice Univo gara) - CODICE HASH - INIPEC - CAD (codice amministrazione digitale) 3

COSA SI INTENDE PER FATTURA ELETTRONICA Per fattura elettronica s'intende il documento informatico, predisposto in forma elettronica, secondo specifiche modalità che garantiscono l'integrità dei dati contenuti e l'attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo. Più precisamente, l'emittente deve assicurare: l'attestazione della data l'autenticità dell'origine l'integrità del contenuto 4

DEFINIZIONE La fattura elettronica oggetto del provvedimento è il documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica avviene tramite il Sistema di Interscambio SdI. La fattura elettronica è un file in formato XML (extensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche contenute nel provvedimento di legge appositamente emanato. 5

SOGGETTI INTERESSATI - DECORRENZA A partire dal 1.1.2019 la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l obbligo della fatturazione elettronica per tutti i soggetti IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato OBBLIGO FE PER TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA RESIDENTI O STABILITI ESONERATI I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL «REGIME DI VANTAGGIO» E DEL «REGIME FORFETTARIO» - DA CONSIDERARE IL POSSIBILE NUOVO LIMITE 65.000,00 - Anticipazione dell obbligo di fatturazione elettronica dal 1.07.2018 per alcuni settori: cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburante per motori per uso autotrazione (escluse dall anticipazione le cessioni di carburante presso impianti stradali di distribuzione) Dal 1.1.2019 abrogazione della scheda carburante; prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti negli appalti stipulati con la PA. 6

FATTURA ELETTRONICA B2B Fattura elettronica B2B Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. 7

FATTURA ELETTRONICA B2C Fattura elettronica B2C Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 8

LA NUOVA FATTURAZIONE ELETTRONICA Fattura Fattura Professionista «Gestione autonoma» Ricevuta accettazione/scarto Notifica Fattura Sistema di Interscambio -SDI - Fattura Notifica Cliente o committente Professionista «evoluto» Intermediario «HUB» Ricevuta Notifica Notifica Intermediario «HUB» Agenzia delle Entrate 9

FASI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PREDISPOSIZIONE SPEDIZIONE EVENTUALE SCARTO CONSERVAZIONE VALUTAZIONE SOFTWARE, E VALUTAZIONE DELLA FATTURAZIONE TRAMITE SOGGETTI TERZI (ES. INTERMEDIARIO) INVIO ALLO SDI (VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO, DI INVIO E DI GESTIONE DELLE RICEVUTE) REINVIO ALLO SDI, APPORTATE LE OPPORTUNE MODIFICHE RICHIESTE AL FILE VALUTAZIONE E GESTIONE MODALITA DI CONSERVAZIONE (IMPORTANZA DEI COSTI PRESENTI E FUTURI, FACILITAZIONI NELLA TRANSAZIONE DEI DATI DA CONSERVATORI DIFFERENTI) 10

LA PREDISPOSIZIONE Al fine di predisporre la fattura elettronica occorre avere un software che generi un file in formata XML previsto dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. E possibile utilizzare i software dell Agenzia delle Entrate Procedura web, utilizzabile accedendo al portale Fatture e Corrispettivi del sito internet dell Agenzia(per l uso di tale procedura occorre disporre di una connessione in rete) Software scaricabile su PC (tale procedura può essere utilizzata anche senza essere connessi in rete) App per tablet e smartphone, denominata «Fatturae», scaricabile dagli store Android o Apple (per l uso di tale procedura occorre disporre di una connessione in rete). 11

DATI NECESSARI PER L EMISSIONE DELLA FATTURA Sono necessari i dati indicati nelle normali fatture emesse ai sensi dell art.21 dpr 633/72, sia per clienti consumer(privati) che business(aziende). Importante richiedere ai clienti business, oltre ai dati obbligatori (denominazione, partita iva, ecc ): - eventuale P.e.c. - eventuale Codice Destinatario - QR code N.B. Consigliabile avere una posta elettronica alternativa ordinaria del cliente 12

DATI NECESSARI CLIENTE BUSINESS In fase di compilazione sia per clienti consumer che business il campo «codice destinatario», che rappresenta l indirizzo telematico dove recapitare le fatture, deve essere obbligatoriamente compilato. Qualora non si disponga di tale codice di dovrà indicare il valore «0000000» Per i clienti consumer indicare sempre il codice «0000000» Priorità recapito: - Codice destinatario - P.E.C. 13

DATI NECESSARI CLIENTE BUSINESS ATTENZIONE Se il fornitore inserisce solo il valore 0000000 nel campo Codice Destinatario, il SdI non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest ultimo in un apposita area di consultazione riservata del sito dell Agenzia, salvo eventuali preferenze scelte dal cliente all Agenzia delle Entrate(codice destinatario, PEC). Quindi, sarà importante che il fornitore consegni al cliente una copia, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell Agenzia delle Entrate. SI CONSIGLIA DI PREDISPORRE APPOSITA DICITURA NELLA COPIA CARTACEA DELLA FATTURA 14

TRASMISSIONE Le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), altrimenti sono considerate non emesse. La trasmissione può essere effettuata direttamente (cliente con gestione autonoma) oppure tramite intermediario(cliente evoluto) 15

CONTROLLI DEL SDI Le tipologie di controllo effettuate da parte del SDI mirano a verificare: - che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n.633/1972), cioè in generale gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l imponibile, l aliquota e l Iva - che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria - che sia inserito in fattura l indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo«codice Destinatario» - che ci sia coerenza tra i valori dell imponibile, dell aliquota e dell Iva - che il certificato di firma sia autentico, se presente; ATTENZIONE ALLA VALIDITA DEL DISPOSITIVO DI FIRMA - checheilfiledellastessafatturaelettronicanonsiastatogiàinviato 16

CONTROLLI DEL SDI Il SdI, per ogni file della fattura elettronica correttamente ricevuta, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimocanaleconcuièstatoinviatoilfilealsdi. La fattura elettronica di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. 17

RICEVUTE - TIPOLOGIE Esistono tre ricevute per il cedente/prestatore - Ricevuta di scarto: in caso di controlli con esito negativo; la fattura non è emessa - Ricevuta di consegna: la trasmissione ha avuto esito positivo - Ricevuta di impossibilità di recapito: a) non è stato possibile individuare un valido canale di recapito b) la trasmissione al soggetto ricevente non è stata possibile per cause tecniche non imputabili al SdI. La fattura si considera emessa! 18

SCARTO REINVIO Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il SdI scarta la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto. Se la fattura elettronica è stata scartata dal SdI occorrerà correggere l errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta: al riguardo si consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata (per maggiori informazioni su questa tematica si rimanda alla circolare 13/E del 2 luglio 2018). 19

SCARTO CASO PARTICOLARE FATTURA SCARTATA PER PARTIVA IVA INESISTENTE VideoforumdelSole24Oredel12novembre2018 Due ipotesi di scarto: P.I. o codice fiscale inesistente P.I. o codice fiscale variato/cessato la fattura non è emessa la fattura è considerata emessa dal punto di vista fiscale, sarà l AE a fare gli opportuni controlli in merito. 20

RECAPITO RICEVUTA DI CONSEGNA La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente(o eventualmente ad un suo intermediario). Indirizzo telematico prescelto Per il recapito della fattura elettronica l Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell indirizzo telematico (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file. In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all indirizzo telematico registrato. 21

RECAPITO RICEVUTA DI CONSEGNA Per l individuazione del canale a cui trasmettere il file fattura, il SdI adotta la seguente procedura: - se il soggetto ricevente ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche, provvede al recapito secondo le indicazioni fornite; - se l elemento informativo del file fattura Codice Destinatario contiene un valore corrispondente a un canale di trasmissione attivo, inoltra il file fattura al canale individuato; - se l elemento informativo del file fattura Codice Destinatario contiene il valore 0000000 ed è valorizzato l elemento informativo PEC Destinatario, il SdI inoltra il file alla casella di posta elettronica certificata individuata; - se l elemento informativo del file fattura Codice Destinatario contiene il valore 0000000 e l elemento informativo PEC Destinatario non è valorizzato, il SdI mette a disposizione il file fattura nell area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente. 22

RECAPITO RICEVUTA DI CONSEGNA Se i controlli sopra descritti vanno a buon fine, il SdI recapita la fattura elettronica all indirizzo telematico che legge nel file della fattura (campi Codice Destinatario e PEC Destinatario ) e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all interno della quale sono indicate la data e l ora esatta in cui è avvenuta la consegna. Nella ricevuta, inoltre, è riportato il nome che è stato assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, un numero attribuito dal SdI che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore codice definito hash che consente di garantire l integrità del file stesso. Inoltre, un duplicato della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA del portale Fatture e Corrispettivi. Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale della fattura. 23

MANCATO RECAPITO RICEVUTA Nel caso in cui la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il SdI prova a recapitare il file della fattura, non fossero attivi (ad esempio se la casella PEC è piena ovvero il server del canale telematico è momentaneamente spento), il SdI leggendo il numero di partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) all interno della fattura mette comunque a disposizione il duplicato della fattura nell area riservata di Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA del portale Fatture e Corrispettivi. In tale situazione, il SdI invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di impossibilità di consegna all interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente. In questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente. Per tale motivo, è importante che il fornitore(cedente/prestatore) avvisi il cliente per vie diverse dal SdI(ad esempio tramite email, telefono o altro contatto) che la fattura elettronica è a sua disposizione nell area riservata, in modo tale che quest ultimo possa consultarla e scaricarla dalla predetta area: la data di decorrenza della detraibilità dell Iva, per il cliente, scatterà dal momento di visualizzazione/scarico della fattura. 24

MANCATO RECAPITO RICEVUTA 25

ATTENZIONE NOVITA Ai fini della esigibilità e detraibilità dell Iva, in sintesi, si ricorda che: per il fornitore, ogni qual volta il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI) perilcliente,ogniqualvoltailsdiconsegnalafattura,lastessasiconsidera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l Iva coincide con quella di presa visione (da parte del cliente) della fattura nell area riservata Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA del portale Fatture e Corrispettivi. 26

FATTURE A UN PRIVATO In caso di fattura destinata ad un Consumatore si dovrà inserire solo il codice convenzionale 0000000 e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non devono essere compilati i campi IdFiscaleIVA e sia stato compilato solo il campo Codice Fiscale del cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore nella sua area riservata un duplicato informatico. Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell area riservata del sito web dell Agenzia delle entrate. VALUTARE DI INSERIRE APPOSITA DICITURA NEL DOCUMENTO CARTACEO 27

TRASMISSIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE E facoltativa la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere perlequalisiastataemessaunabollettadoganaleequelleperlequalisiano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite SdI. La trasmissione telematica è effettuata entro l ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell operazione ai fini della liquidazione dell IVA. Per le sole fatture emesse, la trasmissione può essere sostituita trasmettendo al SdI l intera fattura emessa, in un file nel formato XML stabilito, e compilando solo il campo Codice Destinatario con il codice convenzionale XXXXXXX. 28

CONSERVAZIONE Secondo l art.39 del dpr 633/1972 sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge(cad Codice dell Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia negli anni di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione). L Agenzia mette a disposizione, dietro sottoscrizione di uno specifico accordo, un sistema di conservazione di base accessibile a tutti i contribuenti. E possibile anche affidare l attività di conservazione ad un soggetto esterno, eventualmente accreditato quale conservatore presso AgID. 29

CICLO PASSIVO RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE L operatore Iva può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo PEC direttamente a lui intestato o su un canale telematico (FTP o Web Service) direttamente da lui gestito oppure può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. In definitiva, il postino (SdI) consegna le fatture elettroniche all indirizzo PEC o sul canale telematico(ftp o Web Service) che legge dalla fattura, indipendentemente se questi sono direttamente riconducibili al cliente o meno. 30

CICLO PASSIVO RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE Per rendere più sicuro questo delicato passaggio oltre che più rapido, agevolando il fornitore nella fase di acquisizione dei dati del cliente, tutti gli operatori titolari di partita Iva possono: 1) registrare preventivamente presso il SdI l indirizzo telematico dove desiderano ricevere di default tutte le loro fatture 2) generare e portare con se un codice bidimensionale (QRCode) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al SdI. 31

CICLO PASSIVO RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.B. ATTENZIONE AL MONITORAGGIO DELLE FATTURE DI ACQUISTO IN QUANTO IL SOGGETTO PASSIVO E RIVESTITO DELLE CLASSICHE RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE. FATTURA DI ACQUISTO ERRATA: AL MOMENTO NON E POSSIBILE SCARTARE LA FATTURACON PROBLEMI CONNESSI ALL IMPOSSIBILITA DI DETRARRE L IVA SU UN OPERAZIONE INESISTENTE. IN ATTESA DI CHIARIMENTI 32

DATA EMISSIONE FATTURA Data Emissione La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo Data della sezione DatiGenerali del file della fattura elettronica e che conosciamo come data del documento. N.B. La trasmissione non può essere antecedente alla data documento. Termine di trasmissione allo SDI Ai sensi dell art21 dpr 633/70, per le prestazioni di servizi la fattura va emessa al momento del pagamento, e poiché la fattura si considera emessa al momento della trasmissione allo SDI, la data di emissione tende a coincidere con la data di trasmissione. ATTENZIONE AI RITARDATARI ANCHE SE NEL PRIMO AVVIO DEL SISTEMA NON CI DOVREBBERO ESSERE SANZIONI, PURCHE NON SI PREGIUDICHI LA CORRETTA LIQUIDAZIONE DELL IVA. OK MINIMO RITARDO SENZA PREGIUDIZIO PER LA CORRETTA LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA (Circolare AE 13/E, Risposta 1.5) 33

Sanzioni soft per il primo periodo Ai sensi dell art. 10 del D.L.119 del 23 ottobre 2018, per il primo semestre del periodo d imposta 2019 le sanzioni: a) Non verranno applicate se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. 34

Sanzioni Le sanzioni (ai sensi dell art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, norma richiamata dal D.Lgs. n. 127/2015) potrebbero essere: - dal 90% al 180% dell imposta relativa all imponibile non correttamente documentato; - da 250 a 2.000 euro quando la circolazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 35

Grazie per l attenzione. Dott. Roberto Bologna Via Italo Flori23 47921 Rimini 0541-1795175 studio.rbologna@gmail.com 36