ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11P1)

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ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11P1) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: - NOTA INFORMATIVA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - GLOSSARIO - FAC-SIMILE DELLA PROPOSTA - FAC-SIMILE DELLA SCHEDA DI ADESIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E AL RICHIEDENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA OVVERO DELLA SCHEDA DI ADESIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO SI COMPONE ALTRESÌ DELLA PROPOSTA OVVERO DELLA SCHEDA DI ADESIONE QUALORA SOTTOSCRITTE DAL RICHIEDENTE E DALL ASSICURATO.

ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11P1) Mod. V PD 11P1 FI 02 ED. 05/13 Il presente Fascicolo Informativo si compone delle seguenti parti: Nota Informativa Condizioni Contrattuali comprensive di: Allegato 1 Informativa ai sensi dell Art. 13 del D.LGS 30/06/2003 n. 196 Allegato 2 Tassi relativi alla tariffa ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11P1) Glossario Fac-Simile della Proposta Fac-Simile della Scheda di Adesione Dichiarazione ricevimento Fascicolo Informativo

NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 15 maggio 2013. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. La Contraente e il Richiedente devono prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Assimoco Vita S.p.A., di seguito definita Società, appartenente al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A., è una Società per Azioni con sede legale in Italia; b) l indirizzo della Sede Legale e della Direzione Generale è: Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI), Italia; c) Numero Verde: 800-257527, Fax: 02-26920886, sito internet: www.assimoco.com, indirizzo e-mail: info@assimoco.it, indirizzo di posta elettronica certificata: assimocovita@legalmail.it; d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione 1.00092. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ Il patrimonio netto totale della Società è pari a 79,48 milioni di Euro, la parte relativa al capitale sociale è pari a 50 milioni di Euro, il totale delle riserve patrimoniali è pari a 19,28 milioni di Euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 133,43%. I dati sopra riportati sono relativi all ultimo bilancio approvato, con riferimento all esercizio 2012. Si rinvia al sito della Società www.assimoco.com per l aggiornamento annuale dei dati sopra riportati. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il presente contratto è un'assicurazione collettiva nell ambito della quale viene accesa una pluralità di garanzie individuali (gruppo assicurato). Essa opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente, che agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti, stipula con la Società. In forza della Convenzione, viene accesa una copertura assicurativa monoannuale, rinnovabile di anno in anno, in riferimento a ciascun Assicurato, direttamente titolare o facente capo a impresa individuale o Ente, Richiedente della copertura, titolare di uno dei rapporti in essere con la Contraente, regolati dalla Convenzione stessa, e che abbia sottoscritto la Scheda di Adesione. La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11P1). Possono aderire alla presente assicurazione le persone fisiche che abbiano un Età Contrattuale all ingresso compresa tra 14 e 70 anni e che siano in grado di sottoscrivere le dichiarazioni relative al proprio stato di salute contenute nella Proposta/Scheda di Adesione. La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all Età Contrattuale massima dell Assicurato di 70 anni. Pagina 1 di 7

NOTA INFORMATIVA L Età Contrattuale viene calcolata per anni interi, con arrotondamento all anno superiore qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. La copertura può essere estesa anche a imprese individuali o Enti titolari di uno dei rapporti regolati dalla Convenzione. In tal caso l assicurazione sarà prestata sulla persona fisica più direttamente interessata (titolare, amministratore, soci). Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: a) Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la Società corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del decesso. Si rimanda all Art. 1.1 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze: a) Limiti di capitale Si precisa che il capitale minimo assicurabile è pari a 15.000,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all età dell Assicurato; in particolare, se l Assicurato, sia all atto della stipula del contratto sia successivamente, ha un Età Contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a 150.000,00 Euro. Per Età Contrattuale compresa fra 61 e 70 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di 100.000,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a 100.000,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 60 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di 100.000,00 Euro. Il Capitale Assicurato rimane costante per tutta la durata della copertura, salvo richieste di adeguamento in aumento o in diminuzione e nel rispetto dei limiti sopra indicati, come illustrato in dettaglio all Art. 4 delle Condizioni Contrattuali. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per la singola testa risultasse superiore a 150.000,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. b) Operatività della copertura Poiché i premi corrisposti, al netto della parte relativa ai costi del contratto, vengono interamente utilizzati per far fronte ai rischi demografici (copertura del rischio di morte), nessuna prestazione è prevista alla scadenza della copertura assicurativa, se l Assicurato sarà in vita. In tal caso, infatti, il contratto si estinguerà ed i premi versati resteranno acquisiti dalla Società. c) Assunzione del rischio da parte della Società La copertura assicurativa è prestata per ciascun Assicurato senza visita medica a condizione che lo stesso sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione relativa al proprio stato di salute presente nella Scheda di Adesione. Per i relativi dettagli si rimanda all Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. La Società avrà comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la Società stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando all atto dell adesione in merito al proprio stato di salute. d) Limitazioni della garanzia per H.I.V. Particolari limitazioni sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie collegate). A tale proposito si rimanda al punto f) dell Art. 5 delle Condizioni Contrattuali. e) Esclusioni Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i casi di Pagina 2 di 7

NOTA INFORMATIVA decesso illustrati all Art. 5 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. f) Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Per i dettagli si rimanda all Art. 7 delle Condizioni Contrattuali. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Richiedente e dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. A tale proposito si richiama l attenzione del Richiedente e dell Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Proposta/Scheda di Adesione relative alle dichiarazioni rilasciate dall Assicurato sul proprio stato di salute. 4. PREMI La copertura assicurativa offerta dal presente contratto viene prestata dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla Data di Decorrenza iniziale della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell età dell Assicurato a quell epoca e della somma assicurata, mediante adozione dei tassi relativi alla tariffa ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11P1), allegati alle Condizioni Contrattuali. All importo totale così ottenuto si aggiunge un importo fisso pari a 1,00 Euro. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte dell'assicurato (estinzione o trasferimento del Rapporto Passivo e/o cessazione del rapporto in essere con la Contraente), verrà rimborsato il rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio. Poiché la Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti, il pagamento del premio resta a carico degli stessi nella misura stabilita. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il versamento del premio dovrà essere effettuato mediante procedura RID con addebito sul conto corrente del Richiedente. In caso di modifica o di chiusura di tale conto, al fine di garantire la continuità del pagamento del premio monoannuale in occasione dei successivi rinnovi, il Richiedente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della relativa data di rinnovo. Avvertenza Qualora il contratto sia collegato ad un mutuo o ad altro contratto di finanziamento ( Rapporto Passivo ), in caso di trasferimento presso altro istituto di credito o di estinzione dello stesso la Contraente è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Società. In seguito a tale comunicazione, la copertura cessa di operare e la Società procede conseguentemente con il rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. In alternativa, il Richiedente può chiedere che la copertura assicurativa venga prestata fino al termine dell anno assicurativo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 6.1 delle Condizioni Contrattuali. Per tutti i costi a carico del Richiedente, nonché per la quota parte percepita in media dagli intermediari si rimanda alla successiva Sezione C. Pagina 3 di 7

NOTA INFORMATIVA C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. COSTI 5.1. Costi gravanti direttamente sul Richiedente 5.1.1. Costi gravanti sul premio Sul premio, al netto del costo fisso indicato al successivo punto 5.1.2, a copertura di oneri e spese, risulta un costo del 23,00% del premio stesso. CARICAMENTO PERCENTUALE 23,00% 5.1.2. Costo fisso È previsto un costo fisso pari a 1,00 Euro da aggiungere all importo che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato per il tasso di premio. COSTO FISSO 1,00 Euro 5.1.3. Altri costi In tutti i casi in cui l assunzione del rischio comporti l effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall Assicurato, con costo a suo carico. Di seguito è riportata, in riferimento all esercizio 2012, la quota parte percepita in media, sia in valore assoluto (*) sia in valore percentuale, dagli intermediari in relazione alle suddette tipologie di costi. COSTO MISURA DI COSTO QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE PERCENTUALE) QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE ASSOLUTO) Caricamento sul premio al netto del costo fisso 23,00% 86,96% del caricamento sul premio 26,42 Euro Costo fisso 1,00 Euro 20,00% 0,20 Euro Altri costi Non quantificabili Non prevista Non prevista (*) Il valore assoluto della quota parte percepita si riferisce ad un premio di 133,12 Euro. 6. SCONTI Il contratto non prevede l applicazione di alcun tipo di sconto. 7. REGIME FISCALE Imposta sui premi I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Detrazione fiscale dei premi In caso di Richiedente persona fisica coincidente con l Assicurato, i premi corrisposti relativamente alla copertura caso morte offerta da Assimoco Vita S.p.A. sono detraibili dalle imposte sul reddito dell Assicurato medesimo alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. Pagina 4 di 7

NOTA INFORMATIVA La percentuale ed il limite massimo sono rispettivamente pari a 19,00% e a 1.291,14 Euro. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione d imposta. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Tassazione delle somme assicurate In base alla vigente normativa fiscale, in caso di Richiedente persona fisica coincidente con l Assicurato, le somme corrisposte in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'irpef e dall'imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa sono illustrate all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO La copertura assicurativa è monoannuale e pertanto rinnovabile tacitamente di anno in anno dietro pagamento del premio previsto. In caso di mancata corresponsione del premio monoannuale, la garanzia non viene rinnovata e pertanto il contratto decade e non può essere riattivato. Si rimanda all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per il dettaglio degli altri casi in cui la garanzia cessa di operare o decade. In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere continueranno comunque ad operare fino alla loro naturale estinzione. 10. RISCATTO E RIDUZIONE Il contratto non prevede né un valore di riscatto né un valore di riduzione della prestazione. Si rimanda in ogni caso all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per i dettagli relativi ai casi di cessazione della copertura in cui la Società rimborsa la parte di premio per il rischio non goduto. 11. REVOCA DELLA PROPOSTA L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI), contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa al Richiedente il premio da questi eventualmente corrisposto. 12. DIRITTO DI RECESSO Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Richiedenti, il Richiedente può recedere dalla copertura entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della Società, ricevono e sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Pagina 5 di 7

NOTA INFORMATIVA Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente all originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, rimborsa al Richiedente il premio corrisposto, al netto della quota di premio relativa al rischio corso. 13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE Il pagamento da parte della Società del capitale in caso di decesso dell Assicurato avviene previa presentazione di tutti i documenti necessari, nei tempi e nei modi previsti all Art. 12 delle Condizioni Contrattuali. La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. ATTENZIONE: si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L avverarsi della prescrizione comporta l estinzione del relativo diritto, ai sensi dell Art. 2934 del Codice Civile e la devoluzione (ai sensi dell Art. 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005 n. 266) degli importi dovuti ai beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, al Fondo costituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell Art. 1, comma 343 della sopracitata legge 266. 14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la Legge italiana. 15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO Il contratto viene redatto in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco Vita S.p.A. Ufficio Reclami Vita - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE - MI, o comunicati telefonicamente al numero verde 800-257527, via fax al numero 02-26920886, via e-mail all indirizzo: ufficioreclamivita@assimocovita.it È possibile presentare all IVASS (già ISVAP), Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, telefono 06.42.133.1: 1) i reclami per accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle norme di attuazioni, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; 2) i reclami già presentati direttamente alla Società, qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Società stessa, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; 3) i reclami per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In tali casi possono essere presentati direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito Internet: http: //www.ec.europa.eu/fin net) chiedendo l attivazione della procedura FIN NET. Pagina 6 di 7

NOTA INFORMATIVA I reclami indirizzati all IVASS (già ISVAP) devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, nelle ipotesi di cui al punto 2); ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 17. CONFLITTO DI INTERESSI La Società si è dotata di presidi per il monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interesse, originate anche da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo, nonché idonee procedure volte alla loro gestione. Tutte le operazioni di investimento collegate, direttamente o indirettamente, a controparti qualificate come parti correlate, ai sensi della normativa vigente, sono soggette a precise regole procedurali e limiti, formalizzati in apposita delibera. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio alla Contraente e s impegna ad ottenere per la stessa Contraente il miglior risultato possibile. *** Assimoco Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Assimoco Vita S.p.A. Il Rappresentante Legale Paul Gasser Pagina 7 di 7

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti Condizioni Contrattuali sono aggiornate alla data del 15 maggio 2013. Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione collettiva, in relazione a ciascuna posizione individuale e per ogni periodo di copertura a fronte del versamento del relativo premio, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati la prestazione più avanti descritta. La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11P1). La presente assicurazione è definita di puro rischio in quanto la prestazione della Società è legata esclusivamente al verificarsi dell evento indicato nel contratto quale il decesso dell Assicurato. Pertanto, se durante il periodo di copertura non si verifica il decesso dell Assicurato, la posizione individuale si estingue e i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Società. L assicurazione può essere prestata a persone fisiche che abbiano un Età Contrattuale, alla data di adesione, compresa tra 14 e 70 anni. La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all Età Contrattuale massima dell Assicurato di 70 anni. Nel caso di rapporti intestati ad imprese individuali o Enti l assicurazione potrà essere prestata sulla vita della persona fisica più direttamente interessata (titolare, amministratore, soci). Art. 1.1 - Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la Società corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del decesso. Art. 2 - Decorrenza iniziale e durata della copertura Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della Società, ricevono e sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore 24.00 della data di conclusione del contratto indicata nella Scheda di Adesione (Data di Decorrenza iniziale), fatto salvo il periodo di limitazione indicato al punto f) del successivo Art. 5. Fermo restando quanto sopra esposto, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la Data di Decorrenza iniziale e l effettivo pagamento del premio, sempreché l effettivo pagamento del premio risulti verificato (RID andato a buon fine). La durata della copertura è fissata in un anno o frazioni di esso, da computarsi a partire dalla Data di Decorrenza. La copertura si rinnova tacitamente ogni anno il 1 febbraio con il pagamento del premio. La garanzia cessa: in caso di decesso dell Assicurato; in caso di chiusura del rapporto in essere tra la Contraente e il Richiedente e previa comunicazione da parte della Contraente stessa. In tal caso la Società restituisce la parte di premio relativa al rischio non goduto, in base alle modalità meglio specificate al successivo Art. 6.1. In alternativa, il Richiedente può chiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo; in caso di trasferimento o estinzione del Rapporto Passivo in essere con la Contraente e previa comunicazione da parte di quest ultima. La Società provvede in questo caso alla restituzione della quota di premio relativa al rischio non goduto, in base alle modalità meglio specificate al successivo Art. 6.1. In alternativa, il Richiedente può chiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo, o decidere di rinnovare l assicurazione continuando a versare il Pagina 1 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI premio monoannuale, a condizione che lo stesso mantenga con la Contraente uno dei rapporti indicati nella Convenzione; per gli Assicurati con qualifica di dipendenti della Contraente, in caso di cessazione del rapporto precedentemente in essere tra l Assicurato e la Contraente medesima e previa comunicazione da parte di quest ultima. La Società provvede in questo caso alla restituzione della quota di premio relativa al rischio non goduto, in base alle modalità meglio specificate al successivo Art. 6.1. In alternativa, l Assicurato può richiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo. Il venir meno della copertura assicurativa per i dipendenti della Contraente e delle società ad essa collegate, comporta automaticamente la cessazione della garanzia anche per i loro familiari; per gli Assicurati facenti capo a Richiedenti con diversa qualifica, dalla data indicata nell apposita comunicazione inviata dalla Contraente alla Società. La garanzia decade: in caso di mancata corresponsione del premio monoannuale; alle ore 00.00 del 1 febbraio coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia superato il settantesimo anno di Età Contrattuale. Non è prevista la facoltà di riattivare il contratto. In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere continueranno comunque ad operare fino alla loro naturale estinzione. Art. 3 - Operatività della copertura La presente assicurazione opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente stipula con la Società. La durata della Convenzione viene fissata in base agli accordi intercorsi tra la Contraente e la Società; alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La copertura assicurativa si intende prestata in base alle modalità e ai tempi indicati al precedente Art. 2, senza visita medica, a condizione che l Assicurato sia in grado di dichiarare il buono stato di salute. La Società avrà comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la Società stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando all atto dell adesione in merito al proprio stato di salute. Decorsi tre mesi dall entrata in vigore dell assicurazione, la Polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dall Assicurato sulla Polizza e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata e taciuta in malafede e salvo la rettifica del Capitale Assicurato e dell età dell Assicurato, quando quella denunciata risulti errata. Art. 4 - Capitale Assicurato In fase di sottoscrizione del contratto il Richiedente fissa l importo del Capitale Assicurato. Si precisa che il capitale minimo assicurabile è pari a 15.000,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all età dell Assicurato; in particolare, se l Assicurato, sia all atto della stipula del contratto sia successivamente, ha un Età Contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a 150.000,00 Euro. Per Età Contrattuale compresa fra 61 e 70 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di 100.000,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a 100.000,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 60 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di 100.000,00 Euro. Il Capitale Assicurato resta costante per tutta la durata della copertura, salvo richieste di adeguamento da parte del Richiedente in aumento o in diminuzione, nel rispetto dei limiti sopraindicati. L adeguamento della somma assicurata potrà, a scelta del Richiedente, avere effetto il giorno di richiesta e di contestuale sottoscrizione del modulo relativo o in alternativa al rinnovo successivo della copertura (01/02), a Pagina 2 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI condizione che venga corrisposto il relativo premio. In relazione agli aumenti delle somme garantite, resta inteso che la Società, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo modulo da parte del Richiedente e dell Assicurato se persona diversa, si riserva in ogni caso il diritto di richiedere ulteriore documentazione a carattere sanitario o di rifiutare l'aumento stesso. In tale ultimo caso sarà cura della Società inviare apposita comunicazione al Richiedente, nonché rimborsare il premio da questi eventualmente corrisposto. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per la singola testa risultasse superiore a 150.000,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Fatto salvo quanto stabilito all Art. 7 relativamente al sinistro che colpisca più teste, il Capitale Assicurato in ciascun periodo di copertura risulta esclusivamente, per ogni posizione individuale presente in assicurazione, dalla relativa comunicazione di rinnovo o dal documento relativo alla variazione del Capitale Assicurato. Art. 5 - Esclusioni relative al rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. E escluso dalla garanzia il sinistro causato da: a) dolo della Contraente, del Richiedente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione; f) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi cinque anni dall effetto della copertura; g) malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, tumorali e/o del fegato per le quali sia stato necessario il ricovero ospedaliero nei cinque anni precedenti l entrata in vigore della copertura assicurativa. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. Art. 6 - Premio annuale di assicurazione La copertura assicurativa offerta dal presente contratto viene prestata dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla Data di Decorrenza iniziale della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell età dell Assicurato a quell epoca e della somma assicurata mediante adozione dei tassi relativi alla tariffa ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE (Tariffa 11P1), allegati alle presenti Condizioni Contrattuali. All importo totale così ottenuto si aggiunge un importo fisso pari a 1,00 Euro. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Poiché la Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti, il pagamento dei premi resta a carico degli stessi nella misura stabilita. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il versamento del premio dovrà essere effettuato mediante procedura RID con addebito sul conto corrente del Richiedente. In caso di modifica o di chiusura di tale conto, al fine di garantire la continuità del pagamento del premio monoannuale in occasione dei successivi rinnovi, il Richiedente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della relativa data di rinnovo. Pagina 3 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI Per i costi gravanti sul contratto si rimanda al paragrafo 5, Sezione C della Nota Informativa. Art. 6.1 - Estinzione anticipata/trasferimento del Rapporto Passivo o cessazione del rapporto in essere con la Contraente Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte dell Assicurato (estinzione o trasferimento del Rapporto Passivo e/o cessazione del rapporto in essere con la Contraente), la Contraente ne dà comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura cessa di operare e la Società provvede al rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. La parte di premio rimborsata è pari alla somma: del premio di rischio riproporzionato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale; dei caricamenti in proporzione alla frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale. In alternativa, il Richiedente può chiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo o decidere di rinnovare l assicurazione continuando a versare il premio monoannuale, a condizione che il Richiedente mantenga con la Contraente uno dei rapporti indicati nella Convenzione. Art. 7 - Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Art. 8 - Revoca della Proposta L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI), contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa al Richiedente il premio da questi eventualmente corrisposto. Art. 9 - Recesso dal contratto Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Richiedenti, il Richiedente può recedere dalla copertura entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della Società, ricevono e sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente all originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, rimborsa al Richiedente il premio corrisposto, al netto della quota di premio relativa al rischio corso. Art. 10 - Pegno - Vincolo Il Richiedente può dare in Pegno il contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Richiedente, ne abbia fatto annotazione sull originale della Scheda di Adesione o su appendice. Pagina 4 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI Nel caso di Pegno o Vincolo, l operazione di recesso richiede l assenso scritto del Creditore Pignoratizio o del Vincolatario. La vigente normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto. Art. 11 - Beneficiari Il Richiedente indica alla Società i beneficiari della prestazione in caso di morte, designati nel rispetto delle disposizioni di cui agli Artt. 1920 e 1921 del Codice Civile. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Richiedente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte del Richiedente (se persona fisica); dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Le operazioni di Pegno e Vincolo richiedono l assenso scritto del Beneficiario. La vigente normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto. Art. 12 - Liquidazione del Capitale Assicurato in caso di decesso Al verificarsi del decesso dell Assicurato, debbono essere consegnati tutti i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento da parte della Società. Pertanto devono essere forniti i seguenti documenti: Scheda di Adesione ed eventuali appendici; certificato anagrafico di morte; relazione medica sulle cause del decesso; in caso di decesso per malattia: copia integrale delle cartelle cliniche, a partire dal primo ricovero dal quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell Assicurato; in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio): copia del verbale predisposto dall Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia, Vigilanza Urbana) e dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell Assicurato; richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari contenente l indicazione delle coordinate bancarie per il relativo accredito; atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell atto notorio autenticata, da cui deve risultare se l Assicurato abbia o meno lasciato testamento. L atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio devono inoltre riportare: a) se non è stato lasciato testamento: l elenco di tutti gli Eredi Legittimi dell Assicurato, con l indicazione, per ciascuno di essi, della data e del luogo di nascita, dello stato civile e della capacità d'agire e con l esplicita dichiarazione che - oltre a quelli elencati - non esistono né esistevano, al momento della morte dell Assicurato, altri soggetti aventi comunque diritto per legge alla successione; b) se è stato lasciato testamento: se il testamento - di cui deve essere rimessa copia autentica - sia o meno l unico conosciuto, valido o impugnato. L atto notorio o la dichiarazione sostitutiva devono inoltre contenere l elenco di tutti gli Eredi Testamentari, nonché di coloro che sarebbero stati gli Eredi Legittimi in caso di successione, con le stesse modalità di cui al precedente punto a); In presenza di Beneficiari minorenni o privi della capacità d agire: decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l Esercente alla potestà genitoriale sui minori o il Tutore dell Incapace, alla riscossione della prestazione spettante ai predetti soggetti con esonero di ASSIMOCO VITA S.p.A. Pagina 5 di 9

CONDIZIONI CONTRATTUALI da ogni responsabilità ed ingerenza circa il pagamento della prestazione stessa ed al suo eventuale reimpiego; copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni Beneficiario. La Società potrà richiedere l eventuale ulteriore documentazione che riterrà necessaria per la chiusura del sinistro. Verificatosi l evento e accertato il diritto al pagamento della somma assicurata la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Art. 13 - Foro competente Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Cliente ha la propria residenza o domicilio. Pagina 6 di 9

ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - INFORMATIVA PRIVACY Edizione 01/2013 INFORMATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il Codice ), Assimoco Vita S.p.A. e Assimoco S.p.A. (di seguito le Società ) in qualità di Contitolari del trattamento sono tenute a fornire alcune informazioni riguardanti l utilizzo dei dati personali 1. (A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative 2 Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, le nostre Società devono disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti 3 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge 4 - e devono trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili 5 strettamente - inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela 6, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" 7. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni 1 Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f). 4 Ad esempio, per l adempimento degli obblighi di adeguata verifica, registrazione, conservazione, comunicazione e segnalazione imposti dai decreti legislativi nn. 231/2007 e 109/2007, in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e finanziamento del terrorismo, nonché delle relative misure da attuare per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE. 5 Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito) tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10); c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi; e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali : Consorzio Italiano per l'assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati; f. nonché altri soggetti, quali: UIF Unità di Informazione Finanziaria (Largo Bastia n 35 Roma) in ottemperanza al D. Lgs. n 231/2007, concernente la prevenzione e l utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle Finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Mario Carucci, 99 - Roma) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); Organi di controllo, altre Pagina 7 di 9