MGF problematiche giuridiche



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Transcript:

MGF problematiche giuridiche 1

La Dichiarazione Universale dei diritti dell uomo (1948) Convenzione contro ogni forma di discriminazione contro le donne (1979) Convenzione sui diritti dell infanzia (1990) 2

Carta africana sui diritti umani e dei popoli (1981) 3

Carta dei diritti e del benessere dei bambini africani approvata dall Organizzazione per l unità africana (Oua) Art. 21 Protezione contro le pratiche sociali e culturali negative 1. Gli Stati firmatari della presente Carta devono prendere tutte le misure appropriate per abolire le pratiche consuetudinarie, sociali e culturali, dannose per il benessere, la crescita normale e lo sviluppo del/della bambino/a e in particolare: a) i costumi e le pratiche pregiudizievoli per la salute e la vita del bambino/a; b) i costumi e le pratiche discriminatorie per il/la bambino/a sulla base del sesso o di altre cause 4

Paesi africani che vietano le Mgf Burkina Faso Costa d Avorio Egitto Etiopia Ghana Guinea Senegal Sudan Togo Tanzania Uganda 5

In Burkina Faso queste pratiche sono scese in 20 anni (dal 76 al 96) solo dal 70% al 66% 6

In Egitto 1958: è stato posto il divieto ufficiale, ma si è continuato a effettuare le Mgf 1994: si è dato il permesso di effettuare le mutilazioni in ospedale 1996 è stato posto nuovamente il divieto ufficiale, poi revocato e poi, a seguito di pressioni nazionali e internazionali nuovamente reintrodotto 7

La norma consuetudinaria si rivela più cogente e vincolante non solo di quella del paese di accoglienza, ma anche di quella ufficiale del paese di origine, quando essa vieti le mutilazioni. La sanzione della trasgressione della norma consuetudinaria è vissuta come ben più pesante di quella che eventualmente segue la trasgressione della norma ufficiale Tamar Pitch 2000 8

In Europa Si può creare una figura autonoma di reato o ricondurlo ad altre fattispecie di reato 9

Legislazione nei paesi europei Reati specifici Gran Bretagna (1985) Svezia (1982-1988) Norvegia (1998) Italia (2006) 10

Reati non specifici In Francia si persegue senza criminalizzare 11

Problema del dolo, cioè l intenzionalità 12

In Italia Articoli di legge preesistenti Articolo 5 codice civile Articolo 582, Art. 583 codice penale Art. 32 della Costituzione 13

Articolo 5 codice civile Atti di disposizione del proprio corpo Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. 14

Articolo 582 Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585 [ ] 15

Art. 583 - Circostanze aggravanti La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso 16

Art. 32. Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 17

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006 18

Articolo 1 In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine 19

Rischi della legge Chiusura della comunità su sé stessa Vissuto di discriminazione Clandestinizzazione Isolamento Spinte xenofobe 20

Limiti della legge Si è eliminata la possibilità di essere dichiarati rifugiati politici 21

Possibili vantaggi della legge Diminuzione del problema attraverso la minaccia della pena Riconoscimento simbolico del problema come un male Mutamento degli atteggiamenti e delle norme culturali relative a quel problema 22