Paolo Mascagni

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1 Paolo Mascagni

2 EVENTI LESIVI DA CAUSA LAVORATIVA INFORTUNIO Evento avvenuto per causa violenta (concentrata nel tempo), in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta MALATTIA PROFESSIONALE Condizione morbosa provocata da un agente connesso con il lavoro che abbia operato in forma di causalità diluita nel tempo.

3 EVENTI LESIVI DA CAUSA LAVORATIVA INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

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5 FINALITA DELLA SEGNALAZIONE FINALITA ASSICURATIVO-PREVIDENZIALI FINALITA DI VIGILANZA ED EPIDEMIOLOGICHE FINALITA DI RICERCA DI EVENTUALI RESPONSABILITA PENALI

6 PRESUPPOSTI ASSICURATIVO/PREVIDENZIALI Qualora un lavoratore subisca un infortunio o contragga una malattia professionale l imprenditore ha l obbligo di risarcire il danno (Codice Civile, Art 2050). A tutela del lavoratore la legge impone a tutti i datori di lavoro di stipulare un assicurazione obbligatoria, regolata dal DPR , num. 1124, Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7 MALATTIA PROFESSIONALE DPR 1124/1965, Art 3: l assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegata le quali siano contratte nell esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa [...] La tabella predetta può essere modificata con decreto [...] HA FINALITA ASSICURATIVO-PREVIDENZIALI

8 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 9 aprile 2008 Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. (GU n. 169 del ) 85 MP nell industria; 24 MP nell agricoltura

9 Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 10/02/88 e 206 dell 11/02/88: passaggio a sistema misto L assicurazione interviene anche per malattie diverse da quelle comprese nella tabella, prodotte da attività diverse dalle lavorazioni specifiche e manifestatesi al di fuori del tempo massimo predeterminato. L onere della prova è a carico del lavoratore

10 MALATTIA PROFESSIONALE E previsto dall articolo 53 del DPR 1124/65 e come tutti i certificati deve essere rilasciato all interessato, cioè al lavoratore affetto dalla malattia, il quale deve trasmetterlo entro 15 giorni al proprio datore di lavoro (Art 52), che a sua volta lo allega alla denuncia che inoltra all ente assicuratore, cioè all INAIL, entro 5 giorni da quando ne ha avuto notizia.

11 MALATTIA PROFESSIONALE L articolo 53 del DPR 1124/65 elenca i dati che devono essere riportati nel certificato: - generalità del lavoratore - datore di lavoro attuale - lavorazione o sostanza che avrebbero determinato la patologia - datori di lavoro esercenti tali lavorazionise diversi dall attuale - periodi nei quali l ammalato è stato addetto a queste lavorazioni con specificate mansioni - sintomatologia accusata, esame obiettivo, diagnosi, prognosi - data di inizio della completa astensione dal lavoro - data di compilazione del certificato

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13 MALATTIA PROFESSIONALE L atto (attestazione) con il quale vengono comunicati alle autorità competenti fatti di cui si è venuti a conoscenza e che alle autorità stesse interessa conoscere.

14 MALATTIA PROFESSIONALE La denuncia ha uno scopo eminentemente preventivo ed epidemiologico. Art 139 del T.U. 1124/1965: è obbligatoria, per ogni medico che ne riconosca l esistenza, la denuncia delle malattie elencate in un apposito Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale L art. 10 del D.Lgs. 38/2000, al comma 1, ha previsto inoltre la costituzione di una Commissione scientifica per l elaborazione e la revisione periodica dell elenco delle malattie di cui all art Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che l elenco conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del Testo Unico.

15 MALATTIA PROFESSIONALE L elenco risulta articolato in tre gruppi: 1) malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (6 gruppi di agenti); 2) malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; 3) malattie la cui origine lavorativa può essere ritenuta possibile e per cui non è definibile il grado di probabilità L ultimo aggiornamento delle malattie da denunciare è riportato nel DM 11 dicembre 2009.

16 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreto 11 dicembre 2009 Aggiornamento dell elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI ELEVATA PROBABILITA

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18 LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI ELEVATA PROBABILITA'

19 MALATTIA PROFESSIONALE Deve essere trasmessa alla Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) competente per il luogo dove è avvenuto la malattia. Una copia deve essere inviata al Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate presso la sede dell'istituto assicuratore competente per territorio. In alcune regioni, su indicazioni delle Procure, la Denuncia di malattia professionale inviata alla UOPSAL competente per il luogo dove è avvenuta la malattia funge anche da Referto.

20 MALATTIA PROFESSIONALE DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n (GU n.50 del ) ART 10, Comma 4. [---] La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.

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22 OMISSIONE DI DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE Da parte di qualsiasi medico arresto fino a 3 mesi o con l ammenda da 258 a 1032 Da parte del medico competente Arresto da 2 a 4 mesi o dell ammenda da 516 a 2582

23 MALATTIA PROFESSIONALE l referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

24 MALATTIA PROFESSIONALE Sono perseguibili d ufficio i casi nei quali da un infortunio lavorativo derivi la morte del lavoratore, oppure una lesione grave o gravissima

25 MALATTIA PROFESSIONALE Le lesioni personali sono classificate in base alla prognosi del soggetto leso: Lievissime - l.p. che conducono a malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo non superiore ai 20 giorni Lievi - tra 21 e 40 giorni Gravi - superiori ai 40 giorni Gravissime - malattia insanabile Tra le gravi si contano anche quelle lesioni che - hanno messo in pericolo di vita il soggetto leso - hanno provocato un indebolimento permanente di organo o senso. Tra le gravissime si contano anche lesioni che hanno provocato: - la perdita di un senso o di un organo - una mutilazione che rende inservibile un arto - disfunzione grave della favella - uno sfregio (cicatrice visibile che altera i movimenti mimici) od una deformazione (menomazione che provoca ribrezzo in chi guarda) del volto - perdita della capacità di procreare

26 MALATTIA PROFESSIONALE Il referto deve essere trasmesso entro 48 ore al Pubblico Ministero (Procura della Repubblica) o al più vicino Ufficiale di Polizia Giudiziaria; deve indicare dati identificativi della persona a cui è stata prestata assistenza, notizie sul fatto e lesioni riportate (art. 334 c.p.p. Referto). In subordine o come tramite: Agli Ufficiali di Polizia giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli Agenti di Custodia, Corpo di Pubblica Sicurezza) o al Sindaco (ove nel comune non siano presenti Ufficiali di Polizia Giudiziaria) In applicazione delle direttive della Procura di Milano, il referto deve essere inviato alla Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro competente per il luogo dove è avvenuto l infortunio. La UOPSAL assolve le funzioni di Polizia Giudiziaria.

27 MALATTIA PROFESSIONALE Cosa deve contenere il referto? Il contenuto è stabilito dall articolo 335 del Codice di Procedura Penale: - generalità dell ammalato - luogo dove si trova l ammalato - il luogo, il tempo e le altre circosatnze dell intervento medico - le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto - i mezzi con i quali il fatto è stato commesso - gli effetti scaturiti o che potranno scaturire dall evento Il referto non deve essere compilato qualora si esponga l assistito a procedimento penale.

28 MODELLO 103 SS

29 OMISSIONE DI REFERTO Da parte di qualsiasi medico Sanzione sino a 516

30 RIASSUMENDO INFORTUNIO CERTIFICATO REFERTO MALATTIA PROFESSIONALE CERTIFICATO DENUNCIA REFERTO

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