Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 1436 Norme aggiuntive in materia di concorso alla protezione dell'ambiente da parte delle guardie particolari giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute 19/03/2018-07:59
Indice 1. DDL S. 1436 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 1436 4
1. DDL S. 1436 - XVII Leg. 1. DDL S. 1436 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 1436 Norme aggiuntive in materia di concorso alla protezione dell'ambiente da parte delle guardie particolari giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute Iter 15 maggio 2014: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.1436 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Roberto Calderoli ( LN-Aut ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 8 aprile 2014; annunciato nella seduta pom. n. 227 del 9 aprile 2014. Classificazione TESEO GUARDIE GIURATE, GUARDIE CAMPESTRI, AMBIENTE Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 15 maggio 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 247 del 15 maggio 2014. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), Questioni regionali Senato della Repubblica Pag. 2
1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
1.2.1. Testo DDL 1436 1.2.1. Testo DDL 1436 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1436 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore CALDEROLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2014 Norme aggiuntive in materia di concorso alla protezione dell'ambiente da parte delle guardie particolari giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute Onorevoli Senatori. -- La protezione dell'ambiente e del patrimonio faunistico nazionale costituisce un'obbligazione nei confronti delle generazioni future che nessuna ristrettezza di bilancio permette di accantonare. Rappresenta invece una priorità, che risulta possibile soddisfare anche con il più organico coinvolgimento delle cosiddette «guardie ecozoofile». Sotto questo nome sono conosciute le guardie particolari giurate che appartengono alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la cui capacità di collaborare efficacemente con le Amministrazioni pubbliche è attualmente limitata dalla circostanza che non siano loro riconosciute le funzioni di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale. Con il presente disegno di legge si intende ovviare a questa lacuna, novellando il comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in modo tale che risulti chiaro come alla vigilanza sul rispetto dell'intera normativa relativa alla protezione degli animali, ivi comprese le leggi speciali in materia e di quelle sulla caccia e sulla pesca, possano in futuro concorrere anche le guardie particolari giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza limitazione di sorta da parte degli uffici territoriali del Governo competenti. Il meccanismo individuato a questo scopo è la concessione alla guardie ecozoofile della qualifica di agente di polizia giudiziaria. Il provvedimento, che consta di un unico articolo, non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Attese la sua urgenza ed elevata valenza sociale, se ne auspica la rapida approvazione. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è sostituito dal seguente: «2. Alla vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e dell'ambiente, ivi comprese delle leggi speciali in materia e di quelle sulla caccia e sulla pesca, concorrono, senza limitazione di sorta da parte degli uffici territoriali del Governo competenti, anche le guardie particolari giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che possono esercitare le funzioni di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale». 2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, gli uffici territoriali del Governo riconoscono alle guardie particolari giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria. Senato della Repubblica Pag. 4
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.