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REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELL AMBIENTE URBANO E RURALE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 10 del 27/02/1997 Pagina 1 di 5 13 novembre 2013

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELL AMBIENTE URBANO E RURALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dalle disposizioni emanate da altri Enti, nell interesse generale al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio pubblico e dell assetto ambientale. Art. 2 II servizio di polizia urbana e rurale è diretto dal Sindaco, la vigilanza sull osservanza del presente regolamento e l accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti municipali, agli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all art. 221 C.P.P., al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, ed alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della vigente legislazione. Si ha l obbligo di denunciare all autorità comunale la presenza di eventuali materiali o sostanze, presunte tossiche, depositate in qualunque sito del territorio comunale. TITOLO II NORME INERENTI GLI IMPLUVI E I CORSI D ACQUA Art. 3 modificare lo stato originario; scaricare ed ammassare ogni tipo di materiale; versare sali, oli, prodotti acidi o alcalini, potenzialmente dannosi per uomo, piante e animali; ammassare ramaglie, legname ed ogni tipo di materiale vegetale sia in alveo, che per una fascia di 10 (dieci) metri per ogni sponda. Art. 4 Gli interventi di sistemazione idraulica devono essere autorizzati dal Sindaco; è pertanto vietato apportare variazioni ai corsi delle acque pubbliche, mediante chiuse, pietraie e scavi negli alvei di fiumi, torrenti e rii fatte salve le concessioni autorizzate. Art. 5 Si ha l obbligo di: mantenere, pulito da ogni tipo di materiale, vegetale compreso, l alveo e le fasce di rispetto dello stesso per una lunghezza di metri 10 (dieci) per ogni fascia; segnalare all Autorità Comunale la presenza di piante o materiali ingombranti, posti nell alveo o in posizioni tali da creare pericolo in caso di piena; denunciare all Autorità Comunale la presenza di eventuali materiali o sostanze, presunte tossiche, depositate sulle rive. Pagina 2 di 5 13 novembre 2013

TITOLO III NORME RIGUARDANTI LE AREE PUBBLICHE E LE STRADE Art. 6 modificarne lo stato originario; caricare ed ammassare ogni tipo di materiale; versare sali, oli, prodotti acidi o alcalini, potenzialmente dannosi per uomo, piante e animali. Art. 7 I proprietari/conduttori dei fondi hanno l obbligo di: regolare le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere o danneggiare le strade; tagliare i rami delle piante site nelle vicinanze di linee aeree o che protendano pericolosamente verso la sede stradale; di segnalare all Autorità Comunale la presenza di piante che possono provocare situazioni di pericolo; di assicurare l esecuzione degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari dei muri prospicenti le aree pubbliche. Art. 8 l abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, lungo le strade e le relative piazze, in specchi e corsi d acqua, salvo che nei luoghi appositamente indicati e predisposti dall Amministrazione Comunale. TITOLO IV NORME RELATIVE ALLE AREE BOSCATE E PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI Art. 9 Nelle aree individuate dall Amministrazione Comunale a potenziale pericolo di incendio i proprietari/conduttori dovranno provvedere almeno una volta all anno al taglio degli arbusti su una fascia di rispetto della strada di non meno di 3 (tre) metri di larghezza. Art. 10 Gli abbruciamenti delle stoppie, l accensione di fuochi e qualsiasi altra operazione con uso di fiamma libera è: soggetta alle norme e limitazioni di cui al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza nonché alle vigenti disposizioni regionali e statali. In tal senso vengono ribaditi i divieti e le procedure autorizzative di cui alla Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive integrazioni e modificazioni, e Legge Regionale 9 giugno 1994, n.16 (art. 7 e successive integrazioni). Art. 11 In base a quanto disposto dalla Legge 01.03.1975, n. 47, nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, è vietato accendere fuochi, nonché procedere alle operazioni citate al II comma. In nessun caso si possono accendere fuochi a distanza tale da creare pericolo a case, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente Pagina 3 di 5 13 novembre 2013

custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti. E vietato accendere stoppie e/o altro materiale infiammabile lungo i cigli delle strade pubbliche (comunali, provinciali ecc.) per evitare che il fumo prodotto dalla combustione impedisca la visibilità al transito. E vietato bruciare sostanze chimiche (comprese quelle plastiche). TITOLO V NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI. Art. 12 Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall art. 264 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 del 27/7/1934 e seguenti. E fatto obbligo inoltre a chiunque venga a conoscenza di maltrattamenti agli stessi, di denunciare il fatto al Sindaco o alle competenti Autorità, anche se trattasi di animali destinati alla macellazione. Art. 13 E vietata la distruzione degli animali insettivori utili all agricoltura quali uccelli, ricci, talpe, batraci ecc. Nel caso che gli stessi e alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre e colombi, si rendessero molesti a qualche coltura, sarà fatta tempestiva domanda all Ufficio Provinciale della caccia o all Osservatorio Fitopatologico per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi. Art. 14 I cani da guardia nelle case sprovviste di recinzioni, dovranno essere legati a catena scorrevole su filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento. TITOLO VI NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DEI COLTIVI Art. 15 Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada su tutto il territorio comunale è vietato compiere con qualsiasi tipo di veicolo a motore percorsi fuori dalle strade di comunicazione. E vietato inoltre esercitare attività agonistiche sulle strade vicinali, interpoderali e comunali se non preventivamente autorizzate. Art. 16 E vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, al di fuori delle zone espressamente adibite con parcheggio o comunque autorizzate da competenti autorità in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17/10/1979, n.60. Sono esclusi dai divieti di cui al presente articolo i mezzi agricoli e chi deve comunque esercitare lavori agricoli, i mezzi impiegati nei lavori forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di Pagina 4 di 5 13 novembre 2013

vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico. Art. 17 La cotica erbosa, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commercializzati. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai. TITOLO VII NORMA RELATIVA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.S.U. Art. 18 E fatto obbligo di rispettare la differenziazione dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità previste dal servizio di raccolta e in attuazione delle direttive CEE di cui al D. Lgs. 5/02/1997 n. 22. TITOLO VIII SANZIONI Art. 19 Per il mancato rispetto degli adempimenti, degli obblighi e dei divieti contenuti nel presente regolamento saranno applicate le seguenti sanzioni: da 103.29 (centrotre,29) a 1032.91 (milletrentadue,91) fatto salvo l obbligo di provvedere ugualmente alle prescrizioni previste dal presente regolamento. In caso contrario il Comune provvederà d ufficio addebitando al cittadino, oltre la contravvenzione, la spesa dell intervento. Per il maltrattamento di animali, si applicheranno le leggi nazionali e regionali in vigore, oltre ad una ammenda di 516.46, da destinarsi alla tutela degli stessi. La graduazione della sanzione sarà fatta in base al danno arrecato e alla reiterazione dell azione. Pagina 5 di 5 13 novembre 2013