STATUTO NUOVA CASSA SANITARIA



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STATUTO NUOVA CASSA SANITARIA In attuazione di quanto previsto dal verbale di accordo del 21/11/2007, tra la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali (Dircredito FD; Fabi; Fiba CISL; Falcri; Fisac CGIL; Silcea; Sinfub; UGL Credito; UIL CA), d ora in poi semplicemente Fonti Istitutive. ARTICOLO 1 (Denominazione e forma giuridica) 1. È costituita, con atto notarile del 21/12/2007, l Associazione Cassa Sanitaria BNL per il personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi, di seguito denominata Cassa Sanitaria. 2. La Cassa Sanitaria ha forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ. ARTICOLO 2 (Sede) La Cassa Sanitaria ha sede presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. di seguito denominata BNL in Roma via Santa Prisca n 26. Al Comitato di Gestione spetta il potere di deliberare la variazione della Sede della Cassa Sanitaria nell ambito del Comune di Roma. ARTICOLO 3 (Scopo) 1. La Cassa Sanitaria ha come scopo esclusivo quello di far conseguire ai propri Iscritti/e, di cui all art. 5, e ai familiari aventi diritto, di cui al 1 comma dell art. 7, un concorso alle spese dagli stessi sostenute per fruire di prestazioni sanitarie fornite da soggetti non operanti nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogate nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale nei limiti e con le modalità stabiliti dal Comitato di Gestione, anche mediante ricorso a convenzioni e/o contratti con Enti, Società o Istituti Assicurativi ovvero con altre Casse o Fondi. 2. L attività della Cassa Sanitaria è disciplinata dalle norme del presente Statuto, nonché dalle delibere del Comitato di Gestione nei limiti di quanto stabilito dall art. 13. e dal Regolamento della Cassa Sanitaria.

3. La Cassa Sanitaria non ha fini di lucro e non può esercitare attività commerciale. ARTICOLO 4 (Durata) La Cassa Sanitaria ha durata fino al 31 dicembre 2060, salvo quanto previsto dall art. 18. ARTICOLO 5 (Iscritti) 1. Sono Iscritti/e di diritto alla Cassa Sanitaria tutti i Dipendenti BNL appartenenti alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi alle seguenti condizioni: a. I Dipendenti in servizio che al 31 dicembre 2007 risultavano già iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria per le Aree Professionali dalla 1^ alla 3^ e per i Quadri Direttivi della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed alla Cassa Assistenza Gruppo BNL ; b. I Dipendenti collocati in quiescenza che al 31 dicembre 2007 risultavano già iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria per le Aree Professionali dalla 1^ alla 3^ e per i Quadri Direttivi della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed alla Cassa Assistenza Gruppo BNL ; c. I Dipendenti che fruiscano degli Accordi Sindacali per l Accompagnamento alla Pensione che al 31 dicembre 2007 risultavano già iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria per le Aree Professionali dalla 1^ alla 3^ e per i Quadri Direttivi della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed alla Cassa Assistenza Gruppo BNL ; d. I Dipendenti in servizio che al 31 dicembre 2007 non risultavano Iscritti ad alcuna delle due Casse preesistenti, qualora manifestino la volontà di adesione alla Cassa Sanitaria entro 60 giorni dalla costituzione della Cassa; e. Dalla successiva data di assunzione i Dipendenti neo assunti qualora non manifestino volontà contraria nei tempi e nelle modalità previste dall apposito Regolamento della Cassa Sanitaria ; 2. Possono essere altresì iscritti: a. i Dipendenti collocati in quiescenza, mediante il totale versamento del premio di polizza a proprio carico, purché vi sia stata, ovvero vi sia, continuità assicurativa con la Cassa Sanitaria anno solare per anno solare;

b. i Dipendenti che fruiscano degli Accordi Sindacali per l Accompagnamento alla Pensione, purché vi sia stata, ovvero vi sia, continuità assicurativa con la Cassa Sanitaria anno solare per anno solare. ARTICOLO 6 (Perdita della qualifica di Iscritto) 1. Ciascun Iscritto può revocare la propria iscrizione alla Cassa Sanitaria. 2. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta secondo le modalità e i tempi previsti dal Regolamento della Cassa Sanitaria. 3. L iscrizione alla Cassa Sanitaria viene altresì definitivamente a cessare nei seguenti casi: a. per cessazione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa determinata, a meno che non siano poste in essere, ovvero sussistano, le facoltà previste nel comma 2 dell art. 5; b. per esclusione deliberata dal Comitato di Gestione a seguito di gravi inadempimenti alle norme del presente Statuto, per violazione dei Regolamenti e delle Leggi vigenti relative ad ipotesi di illeciti, di qualsiasi natura, ai danni della Cassa Sanitaria ; c. per mancato versamento dei contributi e premi. ARTICOLO 7 (Beneficiari e Prestazioni) 1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 3, gli Iscritti/e hanno diritto alle prestazioni della Cassa Sanitaria in relazione ad eventi che riguardino, oltre gli stessi, il coniuge e i figli, nonché gli equiparati ad entrambi i predetti e gli altri familiari che saranno individuati dal regolamento alle condizioni e secondo le contribuzioni dallo stesso previste. 2. Per i familiari di cui al comma precedente il diritto alle prestazioni cessa al momento in cui non sussistono più i requisiti richiesti ovvero cessa per gli Iscritti, l iscrizione alla Cassa Sanitaria. 3. I familiari superstiti degli Iscritti/e deceduti possono continuare a beneficiare delle prestazioni nelle forme stabilite dal Regolamento della Cassa Sanitaria, dietro versamento di contributi aggiuntivi totalmente a proprio carico e senza alcun onere per la Cassa Sanitaria, sempre che vi sia stata, ovvero vi sia, continuità assicurativa con la Cassa Sanitaria anno solare per anno solare.

ARTICOLO 8 (Entrate della Cassa Sanitaria ) 1. Le entrate della Cassa Sanitaria sono costituite dai contributi previsti: a. dal punto E. del verbale di accordo del 21.11.07 per la costituzione della Cassa Sanitaria, relativamente ai contributi a carico della Banca, in favore degli iscritti/iscritte, ovvero successivi nuovi Accordi in favore degli iscritti/iscritte e beneficiari; b. dal contributo aziendale, per il funzionamento della Cassa Sanitaria, la cui entità e destinazione vengono stabilite dalle Fonti Istitutive; c. dai contributi degli iscritti e dei beneficiari. 2. Purché concessi senza condizioni che limitino l autonomia della Cassa Sanitaria, ed accettati su proposta del Comitato di Gestione e parere vincolante delle Fonti Istitutive, costituiscono altresì entrate della Cassa Sanitaria : a. eventuali contributi pubblici; b. elargizioni speciali sia di persone che di Enti pubblici o privati. Sono organi della Cassa Sanitaria : a. l Assemblea; b. il Comitato di Gestione; c. il Presidente; d. il Collegio dei Revisori. ARTICOLO 9 (Organi sociali) ARTICOLO 10 (Assemblea) 1. L Assemblea rappresenta l universalità degli Iscritti, così come definiti all art. 5. 2. Ciascuno degli Iscritti alla Cassa Sanitaria ha diritto ad un voto per ognuno degli argomenti posti in votazione. 3. L Assemblea: a. approva lo Stato Dimostrativo dei Conti della Cassa Sanitaria, come predisposto dal Comitato di Gestione; b. elegge i componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori di propria spettanza di cui ai successivi artt. 12 e 15; c. delibera sulle questioni che il Comitato di Gestione riterrà di sottoporle;

d. delibera le modificazioni del presente Statuto; e. delibera sullo scioglimento della Cassa Sanitaria in conformità con quanto previsto dal successivo art. 18; delibera su ogni altra questione ad essa spettante in base alla Legge o allo Statuto. ARTICOLO 11 (Modalità di funzionamento e deliberazioni dell Assemblea) 1. L Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera del Comitato di Gestione, mediante avviso scritto da inviarsi agli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione e mediante affissione dell avviso di convocazione presso i locali della Sede sociale. 2. L avviso di convocazione deve contenere la data della votazione nonché gli argomenti all ordine del giorno. 3. L Assemblea deve essere convocata almeno una volta l anno per l approvazione dello stato dimostrativo dei conti di esercizio, di norma entro il mese di giugno. 4. L Assemblea è inoltre convocata qualora ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei componenti il Comitato di Gestione, ovvero 1/4 degli Iscritti. 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi sempre che i voti validi rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 18. 6. L Assemblea vota i componenti degli Organi Sociali di natura elettiva, secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale. 7. Per l adozione delle delibere di competenza l Assemblea potrà votare secondo le modalità tecniche ed operative definite dal Comitato di Gestione. Agli Iscritti di cui all art. 5 comma 1 lett. b) e c) e comma 2 è consentito il voto per corrispondenza. 8. Le deliberazioni dell Assemblea, prese in conformità della Legge, dell Atto Costitutivo e dello Statuto, vincolano tutti gli Iscritti. ARTICOLO 12 (Comitato di Gestione, durata e cause di decadenza) 1. La Cassa Sanitaria è amministrata da un Comitato di Gestione paritetico costituito da 12 componenti, dei quali: a. 6 nominati dalla BNL anche tra soggetti non Iscritti alla Cassa Sanitaria, revocabili in ogni momento dalla BNL stessa; b. 6 eletti dall Assemblea fra gli Iscritti di cui all art. 5.

2. I componenti del Comitato di Gestione non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza indicate nell art. 2382 del Codice Civile. 3. I componenti del Comitato di Gestione durano in carica quattro anni e sono eleggibili e/o nominabili per non più di due mandati consecutivi. 4. Nel caso venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, uno dei componenti nominati dalla BNL, questa deve provvedere alla sostituzione entro 6 mesi. Nel caso venga a cessare uno dei componenti eletti in rappresentanza degli Iscritti alla Cassa Sanitaria, si procede ad una nuova elezione per la relativa sostituzione entro 6 mesi dall evento. I Componenti così subentrati scadono unitamente agli altri componenti del Comitato di Gestione. 5. Il Comitato di Gestione elegge, tra i componenti di natura elettiva, il Presidente. Il Comitato, altresì, elegge il Vice Presidente tra i componenti nominati dalla BNL. 6. Nessuna carica dei componenti eletti e/o nominati tra il personale in servizio della BNL è retribuita. 7. Ai componenti del Comitato di Gestione, non in servizio, viene riconosciuto un gettone di presenza per ogni riunione a cui siano chiamati a partecipare. L ammontare del gettone di presenza viene stabilito dalle Fonti Istitutive. L assenza ingiustificata ad almeno 3 sedute consecutive del Comitato di Gestione costituisce per i componenti del Comitato di Gestione causa di decadenza dalla carica. 8. Il sopravvenire di situazioni di decadenza o ineleggibilità, di cui al precedente punto 2, comportano la decadenza dal Comitato di Gestione. 9. La perdita della qualifica di iscritto, da parte dei componenti di natura elettiva, comporta la decadenza immediata dalla carica ricoperta. Disposizione transitoria In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo, in via provvisoria, per agevolare la costituzione della nuova Cassa sanitaria e l armonizzazione delle diverse polizze esistenti, per il primo mandato e limitatamente a questo, il Comitato in carica sarà composto da 18 componenti di cui 9 nominati dalla BNL e 9 eletti dall Assemblea fra gli iscritti di cui all art. 5, fermo restando quanto previsto al punto F del succitato accordo del 21.11.07. ARTICOLO 13 (Attribuzioni e funzionamento del Comitato di Gestione) 1. Il Comitato provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Cassa Sanitaria con i poteri più ampi consentiti dalla Legge, dall Atto Costitutivo e dal presente Statuto. 2. Fermo restando quanto sopra, al Comitato di Gestione spetta in particolare:

a. redigere lo Stato Dimostrativo dei Conti e la relazione da sottoporre all Assemblea per l approvazione; b. decidere norme e modalità per gli impieghi e le prestazioni della Cassa Sanitaria in conformità con il presente Statuto; c. curare l osservanza delle disposizioni statutarie e dei Regolamenti; d. curare l attuazione delle delibere assembleari; e. deliberare la cessazione dell iscrizione a norma dell art. 6 lett. b dello Statuto; f. assumere ogni altra iniziativa che a norma di Legge o di Statuto non sia riservata ad altri organi della Cassa Sanitaria. 3. Le riunioni del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente. In mancanza è sostituito dal Vice Presidente; in assenza di questi presiede il componente del Comitato più anziano di età. 4. Il Comitato provvede alla nomina di un Segretario tra i propri componenti che avrà il compito di redigere il verbale. 5. Il Comitato si riunisce almeno una volta a trimestre, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno metà dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti. 6. La convocazione è effettuata dal Presidente per iscritto, salvo casi di particolare urgenza, con almeno 5 giorni di preavviso, indicando la data, l ora e il luogo della seduta e gli argomenti all ordine del giorno. Le sedute del Comitato sono comunque valide con la presenza effettiva di tutti i componenti il Comitato stesso. I Revisori partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto. 7. Le deliberazioni sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Comitato stesso e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. 8. In ogni caso, per il cambio o la modifica della polizza e/o dell assicuratore, il Comitato di Gestione delibera con la maggioranza dei 3/4 dei componenti. Con la stessa maggioranza dei 3/4 il Comitato approva anche la proposta dello Stato Dimostrativo dei Conti da sottoporre all assemblea e delibera le modifiche del Regolamento della Cassa come previsto dal successivo articolo 17. 9. Le deliberazioni del Comitato sono verbalizzate in un apposito libro dei verbali. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario. 10. Il voto dei componenti del Comitato è espresso in forma palese.

ARTICOLO 14 (Presidente) 1. Il Presidente è il rappresentante legale della Cassa Sanitaria, sia di fronte a terzi che in giudizio. 2. Il Presidente è responsabile del buon andamento della Cassa Sanitaria e ne cura gli interessi. 3. Fermo restando gli ulteriori poteri di presidenza che gli spettano in virtù di disposizioni di Legge o del presente Statuto, il Presidente: a. convoca l Assemblea secondo quanto stabilito dall art. 11; b. convoca il Comitato di Gestione stabilendo gli ordini del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste formulate dai componenti del Comitato di Gestione; c. firma gli atti sociali che impegnano la Cassa Sanitaria sia nei riguardi degli Iscritti, che dei terzi; d. provvede ad attuare le deliberazioni dell Assemblea e del Comitato di Gestione; e. per determinati atti, e previa approvazione del Comitato di Gestione, può conferire delega ad altri componenti del Comitato stesso; f. su mandato del Comitato, apporta allo Statuto le modifiche dovute a variazioni e innovazioni di Legge; g. esercita ogni altro potere riconosciuto dalla Legge o dallo Statuto. 4. Il Presidente, ha l impegno a essere presente presso la sede della Cassa Sanitaria per il disbrigo dell attività amministrativa. Al Presidente non in servizio viene riconosciuto il gettone di presenza per un massimo di due giorni di effettiva presenza alla settimana, il cui onere deve considerarsi a carico della BNL. Il Vice Presidente assume a tutti gli effetti l Ufficio del Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché, nel caso di sua cessazione dalla carica, fino alla data dell elezione del successore. ARTICOLO 15 (Collegio dei Revisori) 1. La gestione della Cassa Sanitaria è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da 3 componenti, di cui 1 nominato dalla BNL e 2 eletti dall Assemblea degli Iscritti. 2. I componenti del Collegio dei Revisori non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza indicate nell art. 2382 del Codice Civile.

3. I Revisori possono anche non essere iscritti alla Cassa Sanitaria. 4. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 4 anni e sono eleggibili e/o nominabili per non più di 2 mandati consecutivi. 5. Nel caso venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, il componente nominato dalla Banca, questa deve provvedere alla sostituzione. Nel caso venga a cessare, per qualsiasi motivo, uno dei componenti eletti in rappresentanza degli Iscritti alla Cassa Sanitaria, si procede ad una nuova elezione per la relativa sostituzione entro 6 mesi dall evento. I nuovi eletti, così subentrati, scadono unitamente agli altri componenti del Collegio dei Revisori. 6. Il componente nominato dalla banca svolge funzioni di presidente, che convoca e presiede le sedute del collegio a. accerta la regolare tenuta della contabilità sociale; b. redige la relazione allo Stato Dimostrativo dei Conti annuale da sottoporre all Assemblea; c. può accertare la eventuale consistenza di cassa e l esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; d. può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. 7. I componenti del Collegio dei Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Gestione ai fini della verifica di conformità alla Legge ed allo Statuto delle delibere adottate dal Comitato medesimo. 8. L assenza ingiustificata ad almeno 3 sedute consecutive del Collegio dei Revisori, costituisce per i componenti causa di decadenza dalla carica. 9. Il sopravvenire di situazioni di decadenza o ineleggibilità di cui al precedente punto 2, comportano la decadenza dal Collegio dei Revisori. 10. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Collegio eletti e/o nominati tra il personale in servizio della BNL. Ai componenti del Collegio, non in servizio, viene riconosciuto un gettone di presenza per ogni riunione a cui siano chiamati a partecipare. L ammontare del gettone di presenza viene stabilito dalle Fonti Istitutive. ARTICOLO 16 (Patrimonio ed amministrazione) 1. I mezzi a disposizione della Cassa Sanitaria sono costituiti esclusivamente dai contributi stabiliti dal precedente art. 8. 2. Le disponibilità della Cassa Sanitaria debbono essere impiegate con norme di oculata prudenza e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione e, comunque, conformemente a quanto previsto dall art. 3.

3. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio della Cassa Sanitaria durante la vita della medesima. ARTICOLO 17 (Modifiche dello Statuto e dei Regolamenti) 1. Le modifiche del presente Statuto, su proposta del Comitato di Gestione e previo accordo tra le Fonti Istitutive, sono apportate su delibera dell Assemblea. 2. Le modifiche del Regolamento Elettorale potranno essere apportate dalle Fonti Istitutive. 3. Le modifiche del Regolamento della Cassa Sanitaria dovranno essere deliberate dal Comitato di Gestione con voto a maggioranza dei 3/4 dei componenti. ARTICOLO 18 (Scioglimento) 1. L Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione e previo accordo tra le Fonti Istitutive, può deliberare lo scioglimento della Cassa Sanitaria, qualora partecipino al voto almeno 2/3 degli aventi diritto e con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti. 2. Nel caso in cui l Assemblea deliberi lo scioglimento della Cassa Sanitaria, le Fonti Istitutive ne fissano le modalità e nominano uno o più liquidatori. ARTICOLO 19 (Controversie) Le eventuali controversie giudiziali fra gli Iscritti/e e la Cassa Sanitaria o i suoi organi sono sottoposte alla competenza del foro di Roma. ARTICOLO 20 (Interpretazione dello Statuto) L interpretazione del presente Statuto, sarà definita dalle Fonti Istitutive di questa Associazione. ARTICOLO 21 (Esercizio finanziario) 1. L esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro 5 (cinque) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato di Gestione lo Stato Dimostrativo dei Conti accompagnato dalla relazione di cui

all art. 15 presentata dal Collegio dei Revisori, per la successiva approvazione dell assemblea. ARTICOLO 22 (Rinvio alla legge) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.