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Assemblea legislativa Palazzo Cesaroni Piazza Italia, 2-06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: atti@crumbria.it ATTO N. 1554 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 655 dell'11/06/2014) ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 14/06/1994, N. 17 (NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/01/1992, N. 21 IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI NON DI LINEA) Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 16/06/2014 Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 16/06/2014

COD. PRATICA: 2014-003-18.". 1111 a Regione Umbria Giunta Regionale MODULO DL DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.655 DEL 11/06/2014 OGGETTO: Disegno di legge:"ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)". Adozione. Marini Catiuscia, PRESENZE Presidente della Giunta Presente Casciari Carla Vice Presidente della Giunta Presente Bracco Fabrizio Felice Componente della Giunta Assente Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente Paparelli Fabio Componente della Giunta Presente Riommi Vincenzo Componente della Giunta Presente Rometti Silvano Componente della Giunta Presente Vinti Stefano Componente della Giunta Presente Presidente: Catiuscia Marini Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

,,'", ','~. '". COD. PRATICA: 2014-003-18. MoDULO Dl la GIUNTA REGIONALE,.,,.,,:.,'. ~,'.., '.... ' Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)" presentata dal Direttore della Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell'umbria, dott. Lucio Caporizzi; Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s. m. e L, concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'assessore Silvano Rometti avente ad oggetto: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea). Preadozione"; Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la DGR n. 1005 del 16 settembre 2013 con la quale è stato preadottato il citato disegno di legge;. Preso atto del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 19 novembre 2013 e comunicato con nota prot. n. 0000350 del 22.11.2013; Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo prot. n. 0055114 del22 aprile 2014 nella quale si esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale; Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate; Tenuto Conto che è stata conclusa la fase partecipativa con le Istituzioni interessate e con le Associazioni di Categoria Ritenuto di prowedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e dalla relativa relazione; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale; 2) di indicare l'assessore Silvano Rometti quale rappresentante della Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie; 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale. Il SEGRET ARJO VERBALIZZANTE patv-- '--' Il PRESIDENTE segue atto n. 65 S del )),06.10)4

a- COD. PRATICA: 2014-003-18 Modulo DL ;.' <') ====R=E=G=IO=N=E=U=M=BR=I=A=-=G=IU=N=T=A=R=EG=I=O=N=A~L=E=-=D=IS=E=G=N=I _0=1L=E=G_G=E=E~R_E=LAZ_IO_N=I -~- Diseqno di leqqe: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme. 'W!-',~ per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone '<'. I:' mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)". Adozione... ' ~.::';i\>", RELAZIONE Con l'allegata proposta di legge si intende modificare la legge regionale 17/1994 e s. m. e i. e più in particolare l'art. 4, comma 1, lett. b) e l'art. 6, comma 1, lett. a), b), h), sulla base delle considerazioni che seguono. Con la L.R. 14 giugno 1994, n. 17: "Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea" sono stati recepiti i principi stabiliti dalla Legge quadro 21/92 in materia di trasporto pubblico non di linea effettuato con autovetture fino a nove posti, natanti, motocarrozzette e veicoli a trazione animale. Nello specifico per dare operatività alle norme nazionali si è proweduto tra l'altro, a: istituire il ruolo regionale dei conducenti di veicoli e natanti presso le Camere di Commercio di Perugia e Temi; regolamentare l'iscrizione al suddetto ruolo prevedendo un esame di idoneità con colloquio orale sostenuto davanti alle Commissioni provinciali di Perugia e di Terni; stabilire i requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea. 1) Per risolvere il problema interpretativo posto dal comma 1,lettera a), dell'art. 6 della L.R. 17/94, concernente la ''assenza di carichi pendenti" per l'iscrizione al Ruolo, riguardante i requisiti morali, è necessario apportare delle modifiche in considerazione delle motivazioni seguenti. Requisito morale per!'iscrizione al ruolo e per il rinnovo quinquennale. All'art. 6 sono stati individuati i requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea e più in particolare al comma 1, lett. a) "assenza di carichi pendenti" l'aspirante all'iscrizione al Ruolo, deve dimostrare l'assenza di procedimenti penali a proprio carico. A tal riguardo si considera che negli anni la Società civile ha subito significative trasformazioni, anche in relazione all'istituzione di nuove norme nei diversi campi di attività. In ambito ambientale, ad esempio, l'introduzione di misure di diritto penale finalizzate a perseguire violazioni inerenti la modifica del paesaggio o interventi edilizi, hanno portato le Autorità competenti a segnalare all'autorità Giudiziaria tali violazioni, producendo l'apertura di un procedimento giudiziario che potrà concludersi con una sanzione pecuniaria o con una condanna o con sentenza passata in giudicato favorevole all'imputato. Tutto ciò è esemplificativo di un tema più vasto che, come detto, coinvolge attività che non necessariamente hanno attinenza con la professione a cui viene abilitato il soggetto richiedente. Tenuto poi conto dei tempi che intercorrono tra la segnalazione e la sentenza definitiva, quando emessa, appare opportuno abrogare la lettera a), comma 1, del succitato art. 6. - Pertanto si propone di abrogare dall'art. 6, comma 1, la lettera a) e, di conseguenza, anche dall'art. 4, comma 1, lettera b), la lettera a). L'abrogazione della lettera a) del comma 1 degli artt. 6 e 4, determina soltanto effetti di natura regolamentare e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o diminuzione di entrate a carico del Bilancio Regionale. segue atto n. 6~s del )).C.tJJ4 2

COD. PRATICA: 2014-003-18 Modulo DL 2)PerriS:~V:~:~IEp::~e:: -i:~:::::::::ol::1:::::' ~11:~I::E.:~l b:'::::o:~ella L.R~/... 17/94, concernente la ''assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici': per!'iscrizione al Ruolo, è necessario apportare delle modifiche in considerazione del fatto che in questo caso non determina la mancata iscrizione a la eventuale cancellazione dal Ruolo, l'accertamento di responsabilità penali con sentenza passata in giudicato, in tutti i casi in cui la sentenza non preveda anche l'interdizione dai pubblici uffici. - Pertanto, per evidenti ragioni, si propone di modificare il comma 1, lett. b), dell'art. 6 della L.R. 17/1994 come segue "non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non risulti sottoposto con prowedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. Il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione". La modifica della norma ha effetti di natura regolamentare riguardante i requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o diminuzione di entrate a carico del Bilancio Regionale. 3) Per risolvere il problema interpretativo posto dal comma 1, lettera h), dell'art. 6 della L.R. 17/94, riguardante il limite di età fissato per l'iscrizione al Ruolo, è necessario apportare delle modifiche in considerazione delle motivazioni seguenti: - per il trasporto su strada di passeggeri non di linea, effettuato con taxi e noleggio con conducente e motocarrozzette, gli autisti in questione, devono essere muniti, oltre che della patente di guida, anche di KA elo KB, ossia abilitazioni professionali che si conseguono presso la Motorizzazione civile mediante il superamento di un apposito esame teorico orale e di una visita medica che confermi la persistenza dei requisiti psicofisici necessari al rilascio della specifica patente di guida; - la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, è regolata dalle disposizioni dell'art. 126 del Codice della strada d.lgs. 285/1992 e S. m. e i.. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida; - i possessori di patente KA elo KB, previa esame da effettuarsi presso la Provincia, eseguono l'iscrizione al Ruolo regionale presso la Camera di Commercio della provincia di residenza. L'iscrizione al Ruolo dei conducenti è requisito necessario oltre che per acquisire la titolarità della licenza, anche per svolgere l'attività di conducente dei veicoli adibiti a taxi, in qualità di sostituto del titolare della licenza per un tempo definito elo viaggio determinato; - la norma vigente regionale prevede, per l'iscrizione al Ruolo, il limite massimo di anni 60 per i conducenti di autovetture, motocarrozzette e natanti e di 70 anni per l'iscrizione al ruolo, nella sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale. Le mutate aspettative di vita e le recenti riforme del sistema pensionistico, che tengono conto dell'incremento della speranza di vita, suggeriscono di elevare il limite dell'età per l'iscrizione al Ruolo regionale e di collegare la variabilità di tale requisito alle norme sovraregionali. segueatton.6ss ~p c6 10)4 del/vi,, 3

COD. PRATICA: 2014-003-18 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI legge E RELAZIONI Modulo Dl ti.,.,) - Pertanto per facilitare la permanenza degli over 60 nei posti di lavoro, favorendo le' ". [':': prospettive lavorative in un settore in cui gli sbocchi occupazionali spaziano dal noleggio con conducente alla guida di taxi, motocarrozzette e veicoli trainati da animali, si propone di abrogare dall'art. 6, comma 1, la lettera h). L'abrogazione della lettera h) inserita nel comma 1, dell'art. 6, determina soltanto effetti di natura regolamentare e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o diminuzione di entrate a carico del Bilancio Regionale. segue atto n. ()5S ~J ~/.::, J?aj I, del/v'. UO,','1 4

COD. PRATICA: 2014..<J03-18 REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE. DISEGNI DI legge E RELAZIONI Diseano di leqqe: "Ulteriori modificazioni alla legge 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)". Adozione. Modulo DL te -.,.- -. ~."....,:",,' -.... ">\ Art.1. (Modificazioni all'art. 4) 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), le parole: "lettere a), b), c), d), e), f), g)" sono sostituite dalle seguenti "lettere b), c), d), e), f), g)". Art.2. (Modificazioni all'art. 6) 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della I.r. 17/1994 è abrogata. 2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della I.r. 17/1994 è sostituita dalla seguente: "b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi e di non risultare sottoposto con prowedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. 1/ requisito si intende soddisfatto quando è intervenuta la riabilitazione". 3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 della I.r. 17/1994 è abrogata. segue atto n. 65 S 5

_ /t COD. PRATICA 2014-003-18.". l''. Regione Umbria Giunta Regionale MODULO SO V. ".'., / '.,I. DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA OGGETTO: Disegno di legge:"ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)". Adozione. PARERE DEL DIRETTORE 1/ Direttore, ai sensi e per gli effetti degli arti. 6, I.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione. Perugia, lì 05/06/2014 segue atto n. 65 evtl.ce,j,o)'"

COD, PRATICA: 2014-003-18 MODULO SA.". III. a a Regione Umbria Oi liuti\. Hegioua Il' 't!"ì '.!.".. :\.. ";.\ C/;,' o,,; :,,'. ' I..,' ;-.':';..,.' ~.', '.': ~ Assessorato regionale "Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana." OGGETTO: Disegno di legge:"ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)". Adozione. PROPOSTA ASSESSORE L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto / '/ I Perugia, lì 05/06/2014 Assessore Sil~ Rometti Si dichiara il presente atto urgente Perugia, lì A L'AS1~" I v segue atto n. 655 de, )l ce.lo) it

.? COD. PRATICA; 2014-003-18.". a Regione Umbria Giuuta Hegiollale i DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA Ambito di coordinamento Territorio, infrastrutture e mobilità OGGETTO: Disegno di legge:"ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)". Adozione. PARERE DEL COORDINATORE " Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010, n. 58/2011 e n. 1630/2011, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal Dirigente, in riferimento agli indirizzi assegnati all'ambito di Coordinamento. Perugia, lì 05/06/2014