N. 384 del 03.10.2012 La Memory A cura di Mauro Muraca Lavoro accessorio: riforma del lavoro, chiarimenti del ministero e novità introdotte dal DL 83/2012 convertito La legge di riforma del mercato del lavoro ( art. 1, comma 32 della Legge n. 92/2012) ha apportato, tra le altre, importanti modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, disciplinate dall art.70 del D. Lgs. 276/2003. L intervento legislativo in commento ha interessato, sostanzialmente, i seguenti argomenti: i) il restringimento delle possibilità d utilizzo dei buoni lavoro (voucher), mediante la revisione del campo di applicazione della fattispecie e del regime dei compensi; ii) l istituzione di un regime orario dei voucher, correlando il buono lavoro alla durata temporale della prestazione; iii) la ridefinizione delle aliquote contributive connesse al voucher; iv) il computo del reddito prodotto da lavoro accessorio ai fini del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Sul punto, il Ministero del Lavoro (Circolare n. 18 del 18 luglio 2012) ha fornito le prime indicazioni anche sulla fattispecie in esame, chiarendone alcuni aspetti e riservandosi di emanare successivi e ulteriori chiarimenti con provvedimenti separati. Successivamente, il DL 83/2012 convertito è intervenuto sulla disciplina del lavoro accessorio, prevedendo che, per l anno 2013, possano essere rese prestazioni di lavoro accessorio da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito: i) in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali; ii) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare. Ad ogni modo, spetterà all INPS provvedere a sottrarre, dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Viene, infine, prevista dal legislatore una disposizione transitoria che stabilisce, fino al 31 maggio 1
2013, l applicazione della disciplina previgente ai buoni già richiesti alla data del 18 luglio 2012. Ne consegue che, fino a tale data, si avrà un doppio binario, con la coesistenza di buoni lavoro ancora soggetti alla disciplina pre-riforma e di buoni lavoro cui dovranno già applicarsi le nuove regole. La riforma del mercato del lavoro e le modifiche al lavoro accessorio La legge di riforma del mercato del lavoro ( art. 1, comma 32 della Legge n. 92/2012) ha apportato, tra le altre, importanti modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, disciplinate dall art.70 del D. Lgs. 276/2003. L intervento del Legislatore ha interessato, principalmente, i seguenti argomenti: il restringimento delle possibilità d utilizzo dei buoni lavoro (voucher), mediante la revisione del campo di applicazione della fattispecie e del regime dei compensi; Ricordiamo, a tale proposito, che la precedente formulazione dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 (in vigore sino al 17 luglio 2012) elencava tassativamente il novero delle prestazioni accessorie riconducibili alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle seguenti attività, ossia: Attività lavorative in cui è previsto l utilizzo della prestazione accessoria Attività di lavori domestici Attività di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale Attività di insegnamento privato supplementare Attività di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; Attività di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università Attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati, da casalinghe e da 2
giovani studenti con meno di 25 anni di età ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 34, c. 6, D.P.R. n. 633/1972 Attività della impresa familiare di cui all'articolo 230-bis, cod. civ. attività di consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (ML interpello n. 17/2009) Attività di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati Attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. Novità delle legge di riforma del mercato del lavoro La nuova formulazione del testo di legge, in vigore dal 18 luglio 2012, prevede soltanto che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. In buona sostanza, vengono introdotte le seguenti novità: eliminata la previsione di specifici ambiti di attività o di particolari caratteristiche dei prestatori, prevedendo esclusivamente un criterio reddituale; il limite annuale di Euro 5.000 (annualmente rivalutato) deve fare riferimento ai compensi complessivamente percepiti dal lavoratore da parte della totalità dei committenti e non ai compensi erogati dai singoli committenti, così come previsto dalla norma prima delle modifiche intervenute. Circa l integrazione tra la previgente disciplina e quella introdotta dalla Legge n. 92/2012, si ritiene che il nuovo limite di 5.000 euro per anno solare riferito alla totalità dei committenti trovi applicazione solamente per i buoni lavoro richiesti/acquistati a partire dal 18 luglio 2012. In deroga alla disciplina generale sopra riportata, la norma prevede delle limitazioni ulteriori per quanto riguarda: le prestazioni rese a favore dei committenti imprenditori commerciali e professionisti; 3
le attività lavorative svolte in agricoltura; il committente pubblico. Prestazioni rese a favore dei committenti imprenditori commerciali e professionisti La norma specifica che, fermo restando il limite complessivo di Euro 5.000 euro, tali prestazioni possano essere svolte per compensi non superiori a 2.000 euro a favore di ciascun singolo committente. Vale a dire che il prestatore potrà svolgere prestazioni occasionali nel rispetto dei seguenti vincoli reddituali: Euro 5.000, valore massimo dei compensi annui complessivamente percepiti; Euro 2.000, valore massimo dei compensi annui complessivamente percepiti da ciascun singolo committente. Si ritiene, inoltre, che, il predetto limite debba intendersi per il prestatore al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali; pertanto, il limite lordo per ciascun committente sarà di Euro 2.660 (corrispondenti ad Euro 1.995 netti) ovvero, nel limite lordo annuale per il prestatore di Euro 6.660 (corrispondenti ad Euro 4.995 netti) complessivamente percepiti. A riguardo, il Ministero del Lavoro afferma che: è possibile evidenziare che l espressione imprenditore commerciale voglia in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l aggettivo commerciale possa in qualche modo circoscrivere l ambito settoriale dell attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni. In altri termini, sono soggetti al limite di 2.000 euro: i professionisti, ovveo tutti coloro che svolgono un attività di prestazione d opera intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione; qualsiasi imprenditore, persona fisica o giuridica, che svolge una qualsivoglia attività economica in qualsiasi settore produttivo. 4
Ad ogni modo, si ritiene che il limite di 2.000 euro sia comunque riferito al prestatore di lavoro e non al committente imprenditore commerciale o professionista, che potrà servirsi di prestazioni di lavoro accessorio anche per importi superiori a 2.000 euro, purché con più soggetti prestatori di lavoro. Lavoro accessorio in agricoltura Il riformato articolo 70 del D.Lgs n. 276/2003 prevede, al comma 2, che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere prestate con riferimento al settore agricolo tenuto conto delle seguenti precisazioni. Nell ambito delle attività agricole di carattere stagionale, la prestazione occasionale deve essere svolta soltanto da soggetti aventi le seguenti caratteristiche: pensionati; giovani studenti con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell anno se iscritti ad un ciclo di studi universitario; Per quanto riguarda, invece, i produttori agricoli che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a 7.000 euro (soggetti di cui all art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972), questi potranno usufruire della prestazione occasionale indipendentemente dal soggetto prestatore di lavoro. In tale ultimo caso, è esclusa la possibilità che le prestazioni di lavoro accessorio siano rese da soggetti che l anno precedente quello di riferimento erano iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Dal combinato disposto delle suddette precisazioni, sembrerebbe che i produttori agricoli, che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari superiore alla predetta soglia di Euro 7.000, possano usufruire di tale tipologia di lavoro soltanto se prestata da pensionati e giovani studenti universitari e solo per l esercizio di attività agricole di carattere stagionale. Pertanto, la suddetta interpretazione sembrerebbe escludere, di fatto, la possibilità per tali imprese di usufruire del lavoro accessorio per lo svolgimento di attività lavorative diverse da quelle agricole di carattere stagionale (attività di segreteria, facchinaggio ) 5
Come precisato dal Ministero del Lavoro, con riferimento alle attività agricole non trova applicazione l ulteriore limite di 2.000 euro, previsto invece per i committenti imprenditori commerciali o professionisti. Committente pubblico Il nuovo comma 3 dell articolo 70 della Legge Biagi prevede la possibilità che anche il committente pubblico possa fruire di prestazioni di lavoro accessorio, indipendentemente dal prestatore di lavoro e dall attività, purché siano rispettati: i vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale; il patto di stabilità interno, ove previsto. Le modifiche apportate dal DL 83/2012 Con l articolo 46 bis del DL n. 83/2012 convertito è stato introdotto un correttivo alle disposizioni in materia di lavoro accessorio che prevede, per il 2013, la possibilità di ricorrere a tale tipologia di lavoro anche per i lavoratori che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, fino ad un massimo di 3.000 euro annuali. L'INPS, secondo le disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto, provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. LAVORO ACCESSORIO - LIMITI Limite massimo per lavoratore all anno Limite massimo percepito dal lavoratore per ogni singolo committente Limite massimo, per il 2013, per i lavoratori che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito o integrative del salario 5.000 euro 2.000 euro 3.000 euro Regime orario dei voucher Una delle modifiche più rilevanti alla disciplina del lavoro accessorio attiene all introduzione del cd. regime orario dei buoni lavoro, cioè nell indicazione di una precisa corrispondenza tra il valore di un buono lavoro e la prestazione lavorativa. 6
Ricordiamo, per completezza espositiva che, attualmente, il valore nominale del buono (comprensivo della contribuzione alla Gestione Separata INPS e dei premi INAIL) è pari ad Euro 10 (1) e non è ricollegabile ad una retribuzione minima oraria. Il valore della prestazione viene, infatti, lasciato all'autonomia delle parti che sono libere di rapportarla ad un'unità temporale ovvero al raggiungimento di un risultato. L unica garanzia, per l emissione del voucher da parte del committente, è data dalla prestazione di lavoro. La non realizzazione della prestazione porta alla non emissione del buono lavoro. In particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di riforma del mercato di lavoro, il nuovo disposto del comma 1, art. 72 della Legge Biagi, così recita: Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Alla luce delle modifiche apportate alla suddetta disposizione, viene precisato che: ogni buono lavoro corrisponde ad una prestazione di lavoro di un ora (60 minuti); In buona sostanza, al fine di contrastare l instaurazione di rapporti formalmente corretti, ma con compensi non congrui rispetto alle ore lavorate, viene previsto che i carnet di buoni lavoro siano orari, numerati progressivamente e datati. In altre parole, viene sancito il rapporto di un buono per ogni ora di lavoro. 1 E disponibile, inoltre, un buono multiplo, del valore di 20 e 50 euro equivalente, rispettivamente, a 2 o 5 buoni non separabili. I predetti buoni sono attualmente acquistabili mediante procedura telematica ovvero, in formato cartaceo, presso le sedi INPS, le tabaccherie, le Banche abilitate e gli uffici postali. 7
i buoni lavoro sono numerati progressivamente e datati, in modo da permettere all INPS una migliore gestione del servizio e di poter effettuare un controllo più puntuale sui voucher; il valore nominale del buono lavoro è determinato tenendo conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Dunque, viene prevista una futura modifica del valore nominale del buono lavoro, mediante l emanazione di un apposito decreto. Nel frattempo, tuttavia, in mancanza di indicazioni contrarie, i buoni lavoro continueranno ad avere una valore pari a 10,00 euro (valore dell ora di lavoro), comprensivi della copertura previdenziale, assicurativa e della quota che l INPS trattiene a titolo di gestione del servizio. Trattamento previdenziale attuale Come appena anticipato, attualmente, il valore nominale del buono, pari ad Euro 10 è comprensivo della contribuzione alla gestione separata INPS e dei Premi INAIL nella seguente misura: della contribuzione, pari al 13%, a favore della Gestione separata INPS che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del lavoratore; di una quota, pari al 7%, in favore dell INAIL per l assicurazione contro gli infortuni; di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio pari al 5%. Quindi il valore netto del buono da Euro 10 in favore del lavoratore è pari ad Euro 7,50. Come già affermato in precedenza, il valore nominale del voucher (o buono lavoro) è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, della contribuzione a favore dell'inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Si supponga che la società Z s.r.l. acquisti numero 100 voucher e sostenga una spesa complessiva pari ad Euro 1.000 ( euro 10*100). La scrittura da rilevare in contabilità sarà la seguente. Cassa voucher a banca Euro 1.000 Euro 1.000 Si ipotizzi, altresì, che la società utilizzi 10 dei suddetti buoni avendo fruito, per 10 ore, delle prestazioni occasionali di un lavoratore impiegato in attività di segreteria ed 8
archiviazione. La scrittura da rilevare in contabilità sarà la seguente. Diversi a Cassa voucher Costo lavoro accessorio Euro 75 Contributi INPS lavoro Euro 13 accessorio Costo Inail lavoro Euro 7 accessorio Compenso concessionario Euro 5 INPS Euro 100 Alcuni autori della dottrina, alla luce anche dell orientamento dell INPS, ritengono che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio, pagate con i voucher, rappresentano attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili né al lavoro dipendente né a quello autonomo. Si tratta, quindi, di prestazioni di servizi e non di lavoro dipendente, pertanto da inserire in B7 nell ambito del bilancio Ce. Ad ogni modo, tali costi sono da considerarsi non deducibili ai fini Irap, stante l assimilabilità a questi fini al lavoro occasionale. Con riferimento al regime previdenziale, la Legge n.92/2012 dispone, inoltre, che la percentuale del valore nominale dei buoni (attualmente come detto pari al 13%) destinata al versamento dei contributi alla Gestione separata sia rideterminata, con apposito DM, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive previste per gli iscritti a tale Gestione. Ciò comporterà, ovviamente, in caso di incremento di dette aliquote, una riduzione del netto spettante al prestatore occasionale. Si ipotizza che l aliquota contributiva contenuta nel valore nominale dei buoni lavoro segua lo stesso andamento di quella prevista per gli iscritti alla gestione separata, come evidenziato nella tabella che segue. 9
Anno Incremento aliquota gestione separata Aliquota contributiva lavoro accessorio 2012 1% 13% 2013 1% 14% 2014 1% 15% 2015 1% 16% 2016 1% 17% 2017 1% 18% 2018 1% 19% Si precisa, tuttavia, che l aumento delle aliquote sopra indicato non è immediatamente applicabile, ma sarà possibile solo previa emanazione dell apposito decreto ministeriale previsto dalla norma. Disposizione transitoria Viene, infine, prevista dal legisaltore, una disposizione transitoria che stabilisce, fino al 31 maggio 2013, l applicazione della disciplina previgente ai buoni già richiesti alla data del 18 luglio 2012. Ne consegue che, fino a tale data, si avrà un doppio binario, con la coesistenza di: buoni lavoro ancora soggetti alla disciplina pre-riforma; buoni lavoro cui dovranno già applicarsi le nuove regole. In merito, nella Circolare n. 18/2012 il Ministero del Lavoro chiarisce che i buoni lavoro già acquistati dai committenti potranno essere utilizzati entro il 31 maggio 2013, rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio. In altre parole viene affermato che i buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi, entro il 31 maggio 2013, per prestazioni di lavoro accessorio che seguono il previgente campo di applicazione della fattispecie, nulla rilevando, limitatamente a questi buoni, le modifiche introdotte dalla Riforma. Copyright La Lente sul Fisco 10