CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE PERIODO 1 APRILE MARZO 2019

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CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTALE PERIODO 1 APRILE 2017 31 MARZO 2019 ART. 1 OGGETTO Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali del Comune di Mercato Saraceno nei locali di seguito elencati: sede legale e operativa posta in via Mazzini 50 piani n. 3. sede della biblioteca comunale posta in piazzetta del Savio n. 6. piani n. 1 ufficio e wc posti all interno del magazzino comunale in via Capitini n. 17 piano 1. Palazzo dolcini in viale Matteotti n. 1 come individuati nelle planimetrie allegate al presente capitolato. ART. 2 - DURATA La presente convenzione ha decorrenza dal 01/04/2017 ed ha validità fino al 31/03/2019 salvo i casi di risoluzione di cui all art. 13. Essa si intende prorogata per un massimo di 3 (tre) mesi alle medesime modalità e corrispettivi nell esclusivo caso di attesa dell espletamento delle procedure per selettive e/o di gara. Alla scadenza del periodo di validità della convenzione le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti. ART. 3 CORRISPETTIVO DELL APPALTO Per la fornitura del servizio di cui alla presente convenzione, l ente pubblico corrisponde alla Cooperativa Sociale il corrispettivo di ------- IVA e altri oneri esclusi. L importo complessivo del contratto viene stimato in -------- (IVA e altri oneri esclusi). Nei corrispettivi orari sono incluse le spese per i prodotti di pulizia e le attrezzature necessarie al servizio come meglio specificato alla Sezione II. ART. 4 ADEMPIMENTI La Cooperativa Sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui alla presente convenzione nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione dell esatta fornitura e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste dallo statuto L ente pubblico richiederà formalmente alla cooperativa la sostituzione di quei dipendenti che risultassero colpevoli di mancanze, nei termini previsti dal C.C.N.L. per quanto concerne contegno, comportamento, linguaggio ecc. nel rispetto dei soggetti e delle loro caratteristiche invalidanti.

ART. 5 CLAUSOLE SOCIALI Per l adempimento delle obbligazioni di fornitura di servizi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare almeno n.1 Lavoratore/i Svantaggiato/i con grado di invalidità superiore al 46 %. La Cooperativa sociale si impegna altresì: a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della Convenzione; b) a nominare Responsabile dello svolgimento un Socio Lavoratore; c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell art. 2 della Legge 381/91, per prestazioni complementari; d) a coinvolgere il più possibile, compatibilmente con la sua situazione invalidante, il soggetto disabile, nell attività oggetto della presente Convenzione. In considerazione delle finalità sociali, che giustificano la deroga di cui all art. 5 comma 1 della L. 381/91, la percentuale del 30% di lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della Cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in Convenzione. La Cooperativa sociale,si impegna all assunzione in via prioritaria delle maestranze che operano alle dipendenze dell appaltatore uscente. ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SEDI DI SERVIZIO ORE SETTIMANALI SETTIMANE MONTE ORE sede comunale piazza Mazzini n. 50 biblioteca comunale A.Veggiani piazzetta del Savio n. 6 ufficio e wc posti all interno del magazzino comunale in via capitini n. 17 piano 1 9 orario pomeridiano lunedì/mercoledì/venerdì 2 2 52 468 52 104 52 104 palazzo Dolcini viale Matteotti n. 1 4,5 a settimana in occasione di eventi 30 135 Servizi straordinari 30 Monte ore annuo 841 Il servizio prevede i seguenti adempimenti: a) TUTTI I GIORNI DEL SERVIZIO (con esclusione dei giorni festivi):

pulizia di tutti i locali relativi agli uffici, sale, corridoi, atri e scale dell immobile sito in Piazza Mazzini n. 50; svuotatura e pulizia dei cestini porta rifiuti; pulizia e disinfezione degli apparecchi telefonici; scopatura dei pavimenti (compresi pianerottoli e scale) con esecuzione, quando necessario, ad umido usando mop o simili imbevuti di detergenti sanificanti ed ecologici, lavaggio e disinfezione giornaliera dei bagni e degli apparecchi igienici ivi presenti garantendo la sterilizzazione e l igienizzazione mediante l utilizzo di prodotti specifici rispondenti ai requisiti di legge; spolveratura di tutti i tavoli, scrivanie, piani di lavoro, mobili ed arredi generali; raccolta giornaliera dei rifiuti ed inerti risultanti e sistemazione in sacchi da depositare per il successivo ritiro da parte del servizio di smaltimento. B) OPERAZIONI A FREQUENZA SETTIMANALE: a. pulizia della Biblioteca comunale; b. pulizia uffici e servizi igienici presso magazzino comunale c. pulizia di palazzo Dolcini, compreso servizi igienici, in seguito ad eventi C) OPERAZIONI A FREQUENZA MENSILE: pulizia di tutti i vetri relativi a finestre, porte, vetrate, ecc., di tutti i locali descritti ai punti precedenti tranne per questo punto i vetri installati nelle parti alte della biblioteca comunale. Viene quantificato un monte ore, n. 30 annue, per eventuali servizi straordinari, attinenti all appalto, da svolgersi su richiesta del Committente da comunicarsi in forma scritta alla Cooperativa Sociale almeno 3 gg. prima della prestazione da eseguire. Resta inteso che saranno pagati solo i giorni e le ore d effettivo svolgimento dei servizi. Il pagamento avverrà mensilmente entro 60 gg. dalla presentazione della fattura, ai sensi dell art. 14 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 Nel corrispettivo indicato al precedente art. 5 sono inclusi i materiali e i detergenti necessari alla pulizia dei locali. Tutti i prodotti usati nell espletamento del servizio devono essere rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti in Italia e nell U.E. relativamente alla biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc. Gli stessi devono essere custoditi a cura dell impresa in un locale messo a disposizione dell Amministrazione. Per l espletamento del servizio la ditta dovrà disporre di tutte le attrezzature e strumentazioni utili allo scopo. Le macchine utilizzate dalla ditta aggiudicataria devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell aria in uscita secondo le disposizioni di legge. ART. 7 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA E DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO a. Il servizio dovrà essere espletato in modo da assicurare un grado di pulizia tale da garantire il decoro di ciascun ambiente. b. Il personale che verrà messo a disposizione dall impresa per l espletamento del servizio in oggetto compreso i soci della cooperativa dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità.

c. In tal senso il direttore per l esecuzione dell Ente ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l espletamento del servizio. d. Il personale che verrà messo a disposizione dalla società per l espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità. e. Il personale dovrà inoltre essere dotato di apposita divisa riportante il nominativo dell impresa. f. L impresa ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell offerta e per tutta la durata dell appalto. L obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. g. I suddetti obblighi vincolano l impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. h. L impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all osservanza ed all applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. i. L impresa deve certificare a richiesta dell amministrazione, l avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell' appalto. j. Qualora dall acquisizione del DURC l impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, potrà assegnare all impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione o provvederà direttamente a liquidare quanto dovuto agli Enti previdenziali detraendolo dal proprio compenso maturato. k. Qualora le inadempienze di cui al punto 10 si dovessero manifestare per due volte consecutive l Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto. l. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell ambiente in cui è tenuto ad operare. m. Il personale dell impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell espletamento dei propri compiti. n. L impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell utenza. o. E facoltà del direttore per l esecuzione chiedere all impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all ambiente di lavoro. p. L impresa prima dell inizio dell esecuzione dell appalto dovrà comunicare all amministrazione l elenco nominativo del personale con esatte generalità.

q. Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all amministrazione prima che il nuovo personale sia avviato all espletamento del servizio. ART. 7 VERIFICHE L ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionato. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa. Tali verifiche sono effettuate con i Responsabili della Cooperativa Sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa stessa. La Cooperativa Sociale redige e trasmette all ente pubblico una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell attività d inserimento lavorativo. L ente pubblico nomina quale suo referente, la dott.ssa Vanessa Ravaioli, n qualità di Responsabile del Settore Segreteria AA.GG. cui la Cooperativa Sociale si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale. ART. 8 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia degli obblighi contrattuali la Cooperativa Sociale sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell importo contrattuale secondo quanto stabilito dall art.103 del D.Lgs.n.50 del 18 Aprile 2016. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall Appaltatore, compresi quelli a fronte dei quali è prevista l applicazione delle penali di cui al successivo art. 13. Fermo quanto previsto dall art. 103 del D.Lgs.n.50 del 18 Aprile 2016, qualora l ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall Amministrazione Comunale. ART. 9 RESPONSABILITA DELL APPATATORE E COPERTURE ASSICURATIVE Sono a carico della Cooperativa Sociale, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. La Cooperativa Sociale sarà considerata responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l Amministrazione Comunale - che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate da ogni responsabilità ed onere. L Appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell appalto e per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per danni arrecati a terzi (tra cui l Amministrazione Comunale) in conseguenza di fatti ed eventi verificatisi in relazione all attività svolta, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata.

Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore ad 3.000.000,00 per sinistro senza alcun sotto limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni: responsabilità per committenza di lavori e servizi; danni arrecati a terzi (compresi i beneficiari del servizio ed il Comune di Mercato Saraceno) da dipendenti, soci,collaboratori e/o da altre persone impiegate nel servizio - anche non in rapporto di dipendenza con l Impresa che partecipino all attività oggetto dell affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; danni da inquinamento accidentale; ricorso terzi da incendio; Resta escluso qualsiasi rapporto di prestazione diretta fra il Comune di Mercato Saraceno e gli operatori utilizzati dalla Cooperativa Sociale a norma degli artt. precedenti. Il rapporto di dipendenza organica e tecnica dei lavoratori resta a tutti gli effetti in capo alla Cooperativa Sociale, a carico della quale sono tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici assistenziali e previdenziali secondo quanto previsto dalle leggi e i contratti collettivi vigenti. ART.10 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE L ente pubblico favorisce e concorda con la Cooperativa Sociale iniziative di riqualificazione e aggiornamento nelle materie connesse all oggetto della presente convenzione. ART.11 MODIFICHE AL MONTE ORE Ogni variazione eventuale alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di uno specifico apposito atto aggiuntivo. L amministrazione si riserva, per esigenze di carattere straordinario, di modificare il monte ore (oltre gli eventuali servizi straordinari di cui all art. 6) sempre nel rispetto e a tutela del progetto di inserimento effettuato, senza che ciò dia diritto ad indennizzo, salvo, in caso di aumento, maggiorazione del corrispettivo. ART. 12 SCIOPERI Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l espletamento del servizio, l Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. L impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all Amministrazione, nonché a garantire un servizio di emergenza. ART.13 PENALI Eventuali inadempienze alla convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione: a) per inosservanze della vigente normativa;

b) a seguito di reiterare e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione. In tale ultima ipotesi, in via alternativa alla risoluzione, è in facoltà del Responsabile del compente Settore procedere all applicazione di una penale da un minimo di. 50,00 ad un massimo di. 250,00. ART.14 REVISIONE PREZZI La revisione del prezzo è effettuata annualmente sulla base di istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell ente pubblico ai sensi delle norme vigenti si terrà conto delle variazioni ISTAT e delle modificazioni intervenute nel Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali. ART.15 CCNL L Ente pubblico sospenderà i pagamenti alla cooperativa nei casi in cui risultasse che non viene applicato il C.C.N.L. o si evidenziasse l inosservanza delle norme in materia di lavoro. La cooperativa sociale si obbliga ad attuare per i dipendenti e/o i soci lavoratori tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle del C.C.N.L. e ad accordi territoriali e aziendali, anche nel caso in cui l appaltatore non sia aderente ad associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di inadempienza, il committente sospenderà i pagamenti dei corrispettivi dovuti in attesa della regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. ART. 16 SUBAPPALTO E vietato il sub-appalto, anche parziale, della gestione del servizio pena la immediata risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni danno e spesa all Amministrazione Comunale ai sensi dell art.105 del D.Lgs.n.50 del 18 Aprile 2016. ART. 17 RISPETTO D. LGS. 81/2008 L impresa è tenuta all osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.. L impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l incolumità delle persone addette e dei terzi; L impresa è tenuta alla scrupolosa applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione da Interferenze (DUVRI) Art. 18 DUVRI Il Comune promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell affidamento e in tale contesto predispone il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI di cui all allegato alla presente convenzione (cosiddetto DUVRI). Il Comune si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione, così come previsto all art. 26 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81.

Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dalla cooperativa nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro ed osservando quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali allegato al contratto. ART.19 TRACCIABILITÀ Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 l appaltatore assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. I movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere registrati sui conti dedicati, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3 Legge 136/2010 e dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Forlì-Cesena della notizia di inadempimento. Ai sensi dell art. 3 comma 9 bis della L.136/2010 il contratto dovrà intendersi risolto automaticamente qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge sia effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.A ovvero senza altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità. ART.20 REGISTRAZIONE Ai fini fiscali le parti contraenti danno atto, perché consti, che il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e verrà registrato in misura fissa in conformità all art. 40 del T.U. delle disposizioni concernenti l imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Il presidente come sopra generalizzato, dichiara che la Cooperativa che rappresenta è esente dall imposta di bollo di cui all art. 27 bis della Tabella Allegata al D.P.R. n. 642/72 introdotto con l art. 17 del D.Lgs. n. 460/97. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico alla cooperativa Sociale.