STATUTO FEDERAZIONE COORDINAMENTI DI VOLONTARIATO SICILIANO (VOL.SI.)



Documenti analoghi
ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ANZIANO & QUARTIERE ONLUS.

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

ART. 1* (Denominazione e sede)

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS"

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO PARCO. E costituita a Valdieri (CN) l Associazione di volontariato

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Statuto associativo di Libera Uscita

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

Transcript:

STATUTO FEDERAZIONE COORDINAMENTI DI VOLONTARIATO SICILIANO (VOL.SI.) Articolo 1 (Costituzione Denominazione Sede) 1. È costituita la Federazione Coordinamenti di Volontariato Siciliano, in breve VOL.SI., in forma di Associazione. 2. Essa a sede in Acireale (CT) Via SS. Crocifisso, 33 I Contenuti e la struttura del VOL.SI. sono ispirati ai principi di democraticità e gratuità, così come espressi dalla legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 2 (Finalità) Il VOL.SI. assicura le sinergie tra le organizzazioni di volontariato, attraverso l aggregazione di terzo livello fra tutte le reti di odv formalmente costituite ed operanti nel territorio siciliano. In particolare il VOL.SI. intende raggiungere le seguenti finalità: Promuovere e sollecitare il protagonismo dei cittadini nella partecipazione diretta e informata alla cosa pubblica per l «interesse generale». Ciò richiama la funzione prima del volontariato, quella educativa di promuovere la cultura e la pratica della solidarietà per la partecipazione responsabile delle persone permettendo così alla società di stare assieme e di affrontare i problemi, favorendo altresì la partecipazione dei cittadini, anche dei più deboli, nel saper far fare loro atti di protagonismo passando dall «essere voce di chi non ha voce» al «dare voce a chi non ha voce», fornendo strumenti e competenze di partecipazione; Assumere una responsabilità nel Welfare plurale e comunitario, anche in termini di compartecipazione alle decisioni della politica sociale, e quindi il potenziamento del proprio ruolo politico e delle forme della propria rappresentanza. Valorizzare il ruolo del volontariato, che pur essendo un fenomeno per sua natura composito e variegato e per una serie di fattori piuttosto frammentato è oggi chiamato ad esprimere rappresentanze e non può sottrarsi ad un ruolo di partecipazione diretta alla programmazione, alla concertazione e alla coprogettazione, nonché alla valutazione delle politiche sociali del territorio. Il VOL.SI. persegue lo scopo di: a) Aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano; b) Favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Volontariato, valorizzando l attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l un l altra; c) Rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Volontariato a livello regionale, nazionale ed europeo nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali; d) Contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Volontariato; e) Promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo l uomo al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel territorio siciliano; 1/7

f) Promuovere lo sviluppo complessivo del Volontariato nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa. Per conseguire gli scopi di cui sopra, il VOL.SI. può: 1. Promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Volontariato Siciliano; 2. Svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni; 3. Svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali; 4. Collaborare con altri organismi, pubblici e privati in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori; 5. Offrire assistenza e consulenza nella progettazione, l'avvio e la realizzazione di programmi ed iniziative delle Associazioni di Volontariato, con riferimento anche ai mezzi di finanziamento, partenariato europeo e fund raising; 6. Dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei; 7. Promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, nonché promuovere, costituire, assumere interessi e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Volontariato. Articolo 3 (Durata) Il VOL.SI. ha durata illimitata. L anno associativo coincide con l anno solare. L associazione potrà essere sciolta su delibera dell assemblea dei soci, secondo le modalità indicate dall articolo 17 del presente statuto. In caso di scioglimento ed estinzione del VOL.SI., per qualsiasi ragione determinata, il patrimonio dovrà essere devoluto ad organizzazioni aventi principi ispiratori e scopi affini e, comunque, prioritariamente alle associazioni socie della Federazione. Articolo 4 (Natura dei Soci) Sono soci del VOL.SI. tutte le organizzazioni di secondo livello, costituite in forma di Federazioni, Coordinamenti, Sezioni Provinciali/Regionali di Enti Nazionali, che raggruppano esclusivamente Organizzazioni di Volontariato, iscritte e non iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (ai sensi della L 266/91 - L.R. 22/94), che, a livello provinciale e territoriale, richiedano formalmente di aderire, dichiarando di condividerne gli scopi di cui al presente statuto e si impegnano a svolgere le attività ivi indicate. Articolo 5 (Ammissione dei soci) La domanda di ammissione va presentata al Presidente del VOL.SI.. Il socio viene ammesso con delibera del Consiglio Direttivo. Fanno parte del VOL.SI. : le organizzazioni aderenti, in persona di un rappresentante appositamente nominato dal relativo Consiglio Direttivo tra i soci della stessa organizzazione. I rappresentanti che 2/7

saranno eletti alle cariche sociali del VOL.SI. non potranno essere sostituiti fino alla scadenza del mandato, salva l eventuale esclusione dall organizzazione di appartenenza. Le organizzazioni che intendono associarsi al VOL.SI. dovranno presentare: 1. Statuto; 2. Atto Costitutivo; 3. Copia delibera del consiglio direttivo da cui si evince la volontà dell organizzazione di federarsi e la nomina del relativo rappresentante;. Articolo 6 (Cessazione dell Associato) Lo status di associato si perde in caso di: Recesso, da comunicarsi a mezzo di raccomandata AR inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati e gravi motivi di incompatibilità, per perdita dei requisiti di appartenenza, per avere contravvenuto alle regole statutarie ed alle delibere degli organi dell associazione, per morosità e/o per indegnità. Per lo scioglimento dell organizzazione socia deliberato dalla relativa assemblea. Mancata partecipazione a tre Assemblee consecutive. La cessazione della qualifica di associato non esonera dall obbligo di corrispondere i contributi associativi per l anno sociale in corso, non abilita a chiedere la restituzione della quota già versata né attribuisce diritto alcuno sul patrimonio associativo. La decisione del Consiglio Direttivo circa l esclusione da socio è appellabile presso l assemblea. Articolo 7 (Diritti e doveri degli aderenti) L appartenenza al VOL.SI. impegna i soci al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che sono prese dagli organi dell associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Potrà essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall associazione, attraverso i propri volontari, che saranno di volta in volta scelti dall organizzazione e coordinati nelle varie attività. L adesione al VOL.SI. comporta il diritto di voto nell Assemblea dei soci convocata per deliberare sull approvazione e le modificazioni dello Statuto, sulla nomina degli organi direttivi dell Associazione, sull approvazione dei bilanci e ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. Articolo 8 (Risorse Economiche) Il VOL.SI. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: beni mobili ed immobili che sono conferiti nell associazione all atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà; contributi ordinari annuali, stabiliti annualmente dall assemblea degli associati; 3/7

contributi straordinari, che potranno essere deliberati dall assemblea degli associati in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle ordinarie di bilancio; contributi privati; contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici, privati ed associati; rimborsi derivanti da convenzioni; contributi di organismi internazionali; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio. Articolo 9 (Organi della Federazione) Sono organi del VOL.SI. : l assemblea degli aderenti; il Consiglio Direttivo; il Presidente; i Revisori dei Conti, se eletti dall assemblea Tutte le cariche sociali sono gratuite. Articolo 10 (Assemblea degli aderenti) L assemblea del VOL.SI. è composta da tutti rappresentanti delle organizzazioni aderenti, ed è l organo sovrano della Federazione. L assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; mancando entrambi l assemblea elegge un suo Presidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da appartenenti alla propria organizzazione, conferendo loro delega scritta. L assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista. Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti. Le votazioni collegate all elezione degli organi sono sempre previste attraverso il metodo dello scrutinio segreto. Delle riunioni dell assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell assemblea e dal Segretario, e conservato presso la sede legale dell associazione, in libera visione a tutti i soci. Le riunioni dell Assemblea possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti ed esercitare il diritto di voto. In tal caso l Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova la maggioranza dei componenti. Articolo 11 (Compiti e convocazione dell assemblea) L Assemblea ha il compito di : 4/7

eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo; eleggere, qualora lo ritenga opportuno, e revocare, i Revisori dei Conti se previsti; discutere e approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; delineare gli indirizzi generali dell attività dell associazione; decidere sull esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l escluso lo richieda ai sensi dell art. 6 del presente statuto; modifica lo statuto, su proposta del Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti; delibera lo scioglimento della Federazione e la devoluzione dell eventuale patrimonio; L assemblea si riunisce, almeno una volta all anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, se predisposto. L assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli aderenti. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta attraverso l invio di e-mail e/o altri strumenti elettronici spedita a tutti gli aderenti almeno otto giorni prima della data fissata per l assemblea, all indirizzo comunicato alla Segreteria della Federazione. La convocazione deve contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l elenco degli argomenti da trattare. L assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle decisioni sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione, che dovranno essere adottate con la maggioranza dei ¾ dei soci aventi diritto al voto. Articolo 12 (Elezione degli organi) 1. Gli organi elettivi vengono votati a scrutinio segreto. 2. Ogni socio a diritto ad un voto. 3. Per gli organi collegiali ogni socio può esprimere un numero di preferenze pari agli eleggibili. 4. Per l elezione del Presidente ogni avente diritto può esprimere un unica preferenza. Articolo 13 (Il Consiglio Direttivo) Il VOL.SI. è amministrato da un Consiglio Direttivo composto almeno da cinque componenti e comunque in numero dispari eletti dall assemblea tra i rappresentanti delle organizzazioni socie, per la durata di tre anni, e rieleggibili. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta attraverso l invio di e-mail e/o altri strumenti elettronici spedita a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, all indirizzo comunicato alla Segreteria della Federazione. Le riunioni del Comitato Direttivo possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti ed esercitare il diritto di voto. In tal caso il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova la maggioranza dei componenti. 5/7

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l assemblea per la rielezione dell intero Consiglio. Articolo 14 (Il Presidente) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea. Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all esercizio delle proprie funzioni. Articolo 15 (I Revisori dei Conti) L assemblea può nominare, tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti, riuniti in collegio, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell associazione, di verificare il bilancio per poi riferire all Assemblea in sede di approvazione. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere. I Revisori partecipano di diritto all Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Articolo 16 (Divieto di distribuzione degli utili) La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La Federazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Articolo 17 (Bilanci) 6/7

Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci Preventivo e Consuntivo da sottoporre all approvazione dell assemblea che deciderà a maggioranza dei voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l anno solare. Articolo 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) Lo scioglimento del VOL.SI. è deliberato dall Assemblea a maggioranza dei ¾ (trequarti) degli aderenti aventi diritto al voto. L eventuale patrimonio residuo dell ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga. Articolo 19 (Legge applicabile) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia. 7/7