David Garbini Dottore Commercialista Revisore Contabile TASI

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Pagina aggiornata al 12 aprile 2017

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Studio Garbini Dottore Commercialista Revisore Contabile Orzignano, mercoledì 4 giugno 2014 TASI Presupposto Il presupposto impositivo della TASI, secondo quanto disciplinato dall art. 1, commi n. 669 e 670 della Legge n. 147 del 2013, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Successivamente, il D.L. n. 16 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza locale ha sostituito il suddetto comma 669 con il seguente testo: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli". Pertanto, la TASI si applica in relazione al possesso o alla detenzione: di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale di aree edificabili come definiti ai fini IMU. Sono dunque esclusi dall'imposta i terreni agricoli e le aree scoperte di ogni tipo (alcune delle quali prima erano incluse). Soggetti passivi La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari soggette al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Casi particolari di possesso o detenzione Nel precetto normativo, sono previste le seguenti situazioni che derogano alla disciplina generale. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 672 della Legge n. 147 del 2013, nel caso di: Via Rosa Luxemburg, 26 56010 Orzignano (PI) 050/818343 050/7911070 david.garbini@studiogarbini.it www.studiogarbini.it C.F. GRB DVD 73D21 G702B P.IVA 01604000503

- locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Il suddetto comma, inoltre, nel definire temporalmente il suddetto lasso di tempo, precisa che per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna ; - detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI non è corrisposta dal detentore dell immobile, ma è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie ; - locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante ilocali e le aree in uso esclusivo. Base imponibile La base imponibile della TASI è la medesima dell'imu. Pertanto, ai fini della sua determinazione, occorre applicare le regole previste nell'art. 13, D.L. n. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni. Senza dover ripercorrere tutte le regole previste dall art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, ai fini della determinazione della base imponibile dell imposta in esame, va ricordato che il valore dei fabbricati iscritti in Catasto con attribuzione di rendita è dato dal prodotto della rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, ai sensi dell art. 3, co. 48 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per i moltiplicatori di seguito evidenziati: 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. La formula da utilizzare per il calcolo della base imponibile, pertanto, sarà: Rendita catastale x 1,05 x coefficiente = Base imponibile TASI Si ricorda che, ai fini IMU, la base imponibile è ridotta della misura del 50 per cento: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine, è necessario ricordare che 2

l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, e per le medesime finalità sopra esposte, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Si considerino i seguenti casi: - abitazione di categoria A/2 con rendita catastale al 1 gennaio 2014 pari a euro 1.000: o Rendita catastale rivalutata: 1.000 x 1,05 = 1.050; o Valore imponibile ai fini TASI: 1.050 x 160 = 168.000. - studio di categoria A/10 con rendita catastale al 1 gennaio 2014 pari a euro 1.000: o Rendita catastale rivalutata: 1.000 x 1,05 = 1.050; o Valore imponibile ai fini TASI: 1.050 x 80 = 84.000. - negozio di categoria C/1 con rendita catastale al 1 gennaio 2014 pari a euro 500: o Rendita catastale rivalutata: 500 x 1,05 = 525; o Valore imponibile ai fini TASI: 525 x 55 = 28.875. - opificio di categoria D/1 con rendita catastale al 1 gennaio 2014 pari a euro 1.000: o Rendita catastale rivalutata: 1.000 x 1,05 = 1.050; o Valore imponibile ai fini TASI: 1.050 x 65 =68.250. Aliquota L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. In un primo momento, all'atto dell'emanazione della norma è stato previsto che "il Comune, con la medesima deliberazione di cui al co. 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille". In pratica, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può: ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l anno 2014, la Legge di Stabilità ha previsto che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Tuttavia, il D.L. n. 16 del 2014 prevede che Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, co. 2, 3

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011". Stante quanto sopra, quindi, è possibile ricomprendere le aliquote all interno del seguente schema: aliquota standard: 1 per mille; aliquota massima per l anno 2014: 2,5 per mille; maggiorazione comunale per il 2014: 0,8 per mille, per un'aliquota complessiva che può arrivare ad un massimo di 3,3 per mille. Nonostante il vincolo previsto dal comma 640 della Legge di Stabilità 2014 secondo cui l aliquota massima complessiva dell IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677, fissata al 10,6 per mille, il cumulo massimo di TASI-IMU per il 2014 potrà essere il seguente: abitazioni principali: 3,3 per mille, aliquota formata dal 2,5 per mille (aliquota massima) e 0,8 per mille (maggiorazione comunale); altri immobili: 11,14 per mille aliquota formata dal 10,6 per mille (tetto massimo IMU-TASI) e dallo 0,8 per mille (maggiorazione comunale). Resta confermato che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, co. 8, D.L. 201/2011), l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Riduzioni ed esenzioni In generale, il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo. Immobile utilizzato da soggetto diverso dal proprietario Una delle più significative novità in materia di TASI è data dal fatto che tale imposta potrà gravare sia sul proprietario o sul titolare del diritto reale (usufruttuario, titolare del diritto di uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sia sull occupante (e quindi, nel caso della locazione, il locatario). 4

Ciò è da ricomprendere tra le novità a carattere significativo in quanto le imposte patrimoniali immobiliari emanate dal legislatore, comprese l ICI e l IMU, hanno sempre avuto come presupposto impositivo il proprietario o il titolare del diritto reale. Ne deriva che, per la TASI, il proprietario e l'occupante diventano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 per cento e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote sopra indicate. La differenza dovrà essere corrisposta dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La norma, tuttavia, non risulta di facile applicazione. Problematiche e mancato approvazione del Regolamento Comunale entro il 23 maggio 2014 La legge prevede che, ai fini dell.applicazione della TASI, è necessario che ne venga definita la disciplina con apposito regolamento comunale e che vengano stabilite conseguentemente le aliquote, le scadenze, le specifiche fattispecie dei soggetti tenuti al pagamento e quant.altro. Alla data del 23 Maggio 2014 molti comuni non hanno ancora stabilito la disciplina TASI per il corrente anno. Si avverte quindi che - come comunicato dal Ministero dell Economia e Finanze in data 19 maggio 2014, per venire incontro alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali e al fine di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali - nei Comuni che non hanno deliberato le aliquote TASI: relativamente agli immobili che non sono abitazione principale il pagamento della rata di acconto TASI 2014 è momentaneamente sospeso e rinviato al mese di settembre o di ottobre 2014 (sulla precisa scadenza deve ancora decidere il Consiglio dei Ministri) secondo le aliquote che verranno stabilite dal Comune; per le abitazioni principali il termine di pagamento della TASI 2014 è unico per tutto l anno e rinviato al 16 dicembre 2014, sulla base delle aliquote che verranno stabilite dal Comune (come disposto dall.art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68. cosiddetto Decreto Salva-Roma ter.). PERTANTO, IN OCCASIONE DELLE SCADENZE FISCALI DI GIUGNO, NON DEVE ESSERE MOMENTANEAMENTE EFFETTUATO IN FAVORE DEI COMUNI CHE NON HANNO ANCORA APPROVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE TASI DI NESSUN VERSAMENTO A TITOLO DI TASI 5

Rimetto i Comuni che, tra gli altri, alla data del 23/05/2014 HANNO DELIBERATO il regolamento comunale Tasi e le sue aliquote. Pertanto i cittadini che hanno fabbricati o aree edificabili nei seguenti comuni saranno chiamati ad effettuare il pagamento in acconto entro il 16 giugno 2014: 1. Comune di Bientina (PI) 2. Comune di Buti (PI) 3. Comune di Capannori (LU) 4. Comune di Cascina (PI) 5. Comune di Fiumalbo (MO) 6. Comune di Livorno (LI) 7. Comune di Lucca (LU) 8. Comune di Vecchiano (PI) Rimetto i Comuni che, tra gli altri, alla data del 23/05/2014 NON HANNO DELIBERATO il regolamento comunale Tasi e le sue aliquote. Pertanto i cittadini che hanno fabbricati o aree edificabili nei seguenti comuni sospendono il pagamento fino a settembre/ottobre o dicembre 2014 a seconda della tipologia di immobile come sopra indicato: 1. Comune di Altopascio (LU) 2. Comune di Calci (PI) 3. Comune di calcinaia (PI) 4. Comune di Firenze (FI) 5. Comune di Inzago (MI) 6. Comune di Montecarlo (LU) 7. Comune di Pescia (PT) 8. Comune di Pisa (PI) 9. Comune di Ponsacco (PI) 10. Comune di Porcari (LU) 11. Comune di portoferraio (LI) 12. Comune di San Giuliano Terme (PI) 13. Comune di Viareggio (LU) 14. Comune di Vicopisano (PI) Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. La circolare è disponibile anche sul sito www.studiogarbini.it 6