TERRE E ROCCE DA SCAVO da allegare al progetto dei lavori privati soggetti a Permesso di Costruire, D.I.A.,SCIA, VIA, AIA



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Modello 13 rev.1 del 31/03/2014 relativo alla PO per il sistema della reportistica e modalità di gestione dei procedimenti e dei pareri di competenza del Servizio Ambiente RIFERIMENTO A: PERMESSO di COSTRUIRE: PG... PR... D.I.A.: PG... PR... SCIA PG... PR... PG PR Allo Sportello Unico per l Edilizia (SUE) Ufficio Ricezione Piazza Municipale, 21 Allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) via Boccaleone, 19 TERRE E ROCCE DA SCAVO da allegare al progetto dei lavori privati soggetti a Permesso di Costruire, D.I.A.,SCIA, VIA, AIA integrazione a precedente dichiarazione del che si intende superata nelle parti in contrasto con la presente, da presentarsi prima dell esecuzione dei lavori. Localizzazione intervento Con riferimento all intervento a nome presentato/a in data relativo all immobile/terreno sito in via n. Foglio mapp. Progettista Il sottoscritto in qualità di Professionista abilitato nato a il con studio in via n iscritto all Or dine/collegio/albo degli al n c.f. tel. e-mail sulla base del Progetto Definitivo/Esecutivo dell Opera Proponente (Appaltatore/Committente, se diverso dal Progettista) Il sottoscritto nato a il in qualità di Committente, Legale Rappresentante della Ditta P.IVA con sede in via n Comu ne Prov. nella sua qualità di appaltatore/committente dell intervento in oggetto indicato. Piazza Municipale, 2-44121 Ferrara Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 Codice fiscale: 00297110389 PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it Sito web: http://www.comune.fe.it 1

DICHIARANO AI SENSI DELL ART. 47 ED ART.48 DEL D.P.R. 28/12/2000, N 445 A che le terre da scavo provenienti dall intervento di cui al titolo abilitativo citato verranno riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione, in conformità alla normativa vigente, rientrando fra i materiali previsti al comma 1, lettera c, dell art.185 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ossia il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. con riferimento all interpretazione autentica riportata all art.3 del D.L. 25/01/2012 n.2 convertita in legge L.24/03/2012 n.28 e s.m.i., (Nota 1). B che i materiali di scavo provenienti dall intervento di cui al titolo abilitativo citato, verranno gestiti integralmente come rifiuti speciali (in conformità alla normativa vigente, ed in particolare agli art.183 e 184 D.Lgs 152/06, vedi Nota 1) tramite operazioni di smaltimento o trattamento presso impianti autorizzati, oppure se non pericolosi, recuperati in procedura semplificata presso impianti autorizzati, il tutto ai sensi della normativa vigente. C i materiali da scavo generati verranno gestiti e utilizzati come sottoprodotti (art.184bis D.Lgs 152/06 vedi Nota1) e non come rifiuti, in conformità alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto: 1) dalla Legge n.98 del 9 agosto 2013, art.41-bis ( vedi Nota 2); 2) dal D.M. n. 161 del 10.08.2012 recante Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo valido per i soli procedimenti sottoposti a VIA o AIA (art.184-bis, comma 2-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) Qualora per la gestione dei materiali da scavo si ricada nella fattispecie definita al punto C-1, il proponente dovrà presentare all ARPA (sez. prov. di Ferrara) ed al Comune di Ferrara, la Dichiarazione per riutilizzo di terre e rocce da scavo, presente in ALLEGATO 1. Al termine delle attività previste con completo riutilizzo dei terreni, ai sensi del comma 3, art.41-bis L.98/2013, il produttore dovrà presentare all ARPA (sez. prov. di Ferrara) ed al Comune di Ferrara la Dichiarazione di conferma del completo utilizzo delle terre e rocce da scavo, presente in ALLEGATO 2. Ai sensi del comma 4, art.41-bis L.98/2013, quale documento di trasporto si potrà utilizzare il modulo presente in ALLEGATO 3. Qualora per la gestione dei materiali da scavo si ricada nella fattispecie definita al punto C-2, il proponente dovrà presentare all autorità competente un Piano di Utilizzo dei materiali da scavo seguendo i contenuti presenti nell art.5 ed Allegato 5 del D.M. n.161/2012 (Vedi Nota 3). DATA timbro e firma del Progettista Firma dell appaltatore/committente 2

Allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante (appaltatore/committente). 3

NOTE (da non allegare alla domanda) Nota 1 Artt.183, 184, 184bis, 184ter,185, D.lgs 152/06 e s.m.i. Art 183 (Definizioni): a) rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) rifiuto pericoloso : rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del presente decreto; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all interno dell impianto o nell economia in generale. L allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all articolo 184-bis, comma 2. Art.184 (Classificazione): 3.Sono rifiuti speciali b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall articolo 184bis Art 184 bis (Sottoprodotto): 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 4

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto. Art.184 ter (Cessazione della qualifica di rifiuto): 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l utilizzo della sostanza o dell oggetto non portera` a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute umana. 2. L operazione di recupero puo` consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita` a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu` decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull ambiente della sostanza o dell oggetto. 3. Nelle more dell adozione di uno o piu` decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall entrata in vigore della presente disposizione. 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e` da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008 (2), n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. Art. 185 (Esclusioni dall ambito di applicazione): 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 5

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. Nota 2 Art.3 del D.L. 25/01/2012 n.2 convertita in legge L.24/03/2012 n.28 e s.m.i. Interpretazione autentica dell articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti. 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. 2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste. Art 41 bis, Legge n.98 del 9 agosto 2013 (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) 1.In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o piu' siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 6

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantita' destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attivita' di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo e' comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita' di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali e' accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto. 6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' abrogato. 7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nota 3 Qualora per la gestione dei materiali da scavo si sia scelta la modalità definita al punto C-2, il proponente dovrà presentare all autorità competente un Piano di Utilizzo dei materiali da scavo seguendo i contenuti presenti nell art.5 ed Allegato 5 del D.M. n.161/2012. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. L'Autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'autorità competente o delle eventuali integrazioni richieste, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. 7

ALLEGATI ALLEGATO 1 Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per riutilizzo di terre e rocce di scavo: Si riporta di seguito il link dell ARPA Emilia Romagna da cui scaricare il modulo allegato http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/modulistica/dich_sostitutiva_atto_notorieta_art_ 41bis_c2.pdf ALLEGATO 2 Schema di dichiarazione di conferma del completo utilizzo delle terre e rocce di scavo: Si riporta di seguito il link dell ARPA Emilia Romagna da cui scaricare il modulo allegato http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/modulistica/dich_avvenuto_utilizzo_art_41bis_c 3.pdf ALLEGATO 3 Fac simile documento di trasporto Terre e Rocce da scavo 8

ALLEGATO 3 DOCUMENTO DI TRASPORTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO Ditta appaltatrice dei lavori di scavo: Ditta trasportatrice: Ditta ricevente: A) SITO DI PROVENIENZA o Data di carico Orario di carico:, o Indirizzo: o Tipologia: cantiere deposito interno al cantiere deposito esterno al cantiere o Intervento di Autorizzato con permesso di costruire/d.i.a. n. del dal Comune di sull area censita al NTC o NCEU al: Foglio Particelle Foglio Particelle di cui alla comunicazione di inizio lavori del trasmessa al Comune in data B) SITO DI DESTINAZIONE PER REINTERRI, RIEMPIMENTI, RIMODELLAZIONI E RILEVATI o Data di scarico Orario di scarico:, o Indirizzo: o Intervento di Autorizzato con permesso di costruire/d.i.a. n. del dal Comune di sull area censita al NTC o NCEU al: Foglio Particelle Foglio Particelle di cui alla comunicazione di inizio lavori del trasmessa al Comune in data C) TRASPORTO IN DEPOSITO ESTERNO AL CANTIERE IN ATTESA DEL DEFINITIVO UTILIZZO Ubicazione Comune Via n Autorizzato con n. in data da data di scarico Orario di scarico: ore, D) MATERIALE TRASPORTATO Tipologia: terra Quantità: m 3 Tipologia: roccia (ghiaie/sabbie/argille/arenarie/calcarenti/calcari/basalti/altro) Quantità: m 3 NB: la compilazione può essere effettuata anche mediante l apposizione di timbri. Documento da produrre in triplice copia. 9