CONVENZIONE N. 981-52-4304215



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CONVENZIONE N. 981-52-4304215 Contratto di assicurazione in caso di: - Invalidità Permanente da Infortuni o Malattia; - Perdita di lavoro; - Grande Intervento Chirurgico; - Malattia Grave. Il presente fascicolo contenente : a) la Nota Informativa, comprensiva del Glossario b) le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato all Assicurato prima dell adesione alla Convenzione Protezione Mutuo. Avvertenza: prima dell adesione leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto verrà concluso con la sede legale della Compagnia Mediolanum Assicurazioni sita nella Repubblica Italiana in Via Paleocapa n. 3-20121 Milano. La Direzione Generale della Compagnia è sita in via F. Sforza Palazzo Meucci - Milano 3-20080 Basiglio (MI). La Compagnia Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 7 agosto 1974 n. 9002 (Gazz. Uff. n. 219 del 22.08.74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Recapito telefonico: 02.90491 Sito: www.mediolanumassicurazioni.it Indirizzo di posta elettronica: Info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it AVVERTENZA: si rimanda alla consultazione del sito: www.mediolanumassicurazioni.it per la visione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa al 31/12/2010 Patrimonio netto pari a euro 30.000.000 Capitate sociale pari a euro 25.800.000 Riserve patrimoniali pari a euro 4.200.000 Indice di solvibilità gestione danni (rapporto tra margine disponibile e richiesto dalla normativa vigente) pari a 7,35. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte Con la presente Polizza, la Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere l Indennizzo all Assicurato in caso di Sinistro causato da: A) INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO di grado pari o superiore al 70% della invalidità totale. La valutazione della invalidità permanente viene effettuata secondo i seguenti criteri: - per il calcolo del grado di invalidità si conviene di adottare la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive modifiche, relative al settore Industria, con rinuncia della Compagnia alla franchigia ivi prevista e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita; - la perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; - se trattasi di minorazioni le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; Pagina 1 di 10 PPM1 ed.27/10/2011 Nota Informativa

- in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità viene stabilito mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100%; - nei casi di invalidità permanente non specificati della tabella allegata al D.P.R 30/6/1965 n. 1124, e successive modifiche, l indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica in relazione all attività lavorativa esercitata dall Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.); - in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; - in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto superiore sinistro e viceversa. L indennità prevista per l Invalidità Permanente da Infortunio non è cumulabile con la garanzia Invalidità Permanente da Malattia. B) INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA di grado pari o superiore al 70% della invalidità totale. La valutazione della invalidità permanente da malattia viene effettuata secondo i criteri previsti per l Invalidità Permanente da Infortunio e comunque non prima che sia trascorso un anno dalla data di denuncia della malattia. L indennità prevista per l Invalidità Permanente da Malattia non è cumulabile con la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio. C) PERDITA DI LAVORO (DISOCCUPAZIONE), solo nel caso in cui l Assicurato sia Lavoratore Dipendente Privato, con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. D) GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO, determinato da Infortunio o Malattia, in tutti i casi in cui l Assicurato, al momento del sinistro, non sia un Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. La garanzia Grandi Interventi Chirurgici è quindi operante, ad esempio, per i Lavoratori Autonomi, Atipici, Dipendenti Pubblici, Dipendenti Privati con contratto di diritto diverso da quello italiano, casalinghe e Non Lavoratori. I diritti derivanti dalla copertura (Perdita di lavoro/grande intervento chirurgico) dipenderanno dalla situazione lavorativa dell Assicurato rilevata al momento del Sinistro. E) MALATTIA GRAVE, garanzia operante per tutti gli assicurati, indipendentemente dalla situazione lavorativa al momento del sinistro. Pagina 2 di 10

AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 2, 3, 18, 25, 29, e 30 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie, di massimali e di carenze; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell Assicurato. Può essere espressa in cifra fissa o in percentuale. Per la garanzia invalidità permanente, sia da infortunio che da malattia, è applicata una franchigia pari al 70%. Pertanto non verrà riconosciuto alcun indennizzo per invalidità permanenti da infortunio o malattia di grado inferiore al 70%. Esempio Grado invalidità permanente accertato Debito residuo del Indennizzo corrisposto mutuo 60% 60.000 0 70% 60.000 60.000 Esempio: Debito residuo del mutuo pari a: Massimale Indennizzo 300.000 250.000 250.000 200.000 250.000 200.000 4. Periodi di carenza contrattuale AVVERTENZA: il contratto prevede alcuni Periodi di carenza, ovvero il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data Iniziale durante il quale le coperture assicurative non sono operanti, si rimanda agli artt. 21, 22, 27, 30 delle Condizioni di Assicurazione. In particolare l Assicurazione vale dopo che siano trascorsi: - 60 giorni dalla Data iniziale per la garanzia Invalidità Permanente Totale da Malattia; - 180 giorni dalla Data iniziale per la garanzia Perdita di lavoro; - 180 giorni dalla Data iniziale per le garanzie Malattia Grave e per i Grandi interventi chirurgici resi necessari a seguito di Malattia insorta successivamente alla data di effetto della copertura assicurativa (Data iniziale). 5. Dichiarazione dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni circostanza rilevante che determini l aggravamento o la diminuzione del rischi; per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 2 e 18 delle Condizioni di Assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile. Pagina 3 di 10

Per la determinazione del premio e della prestazione assicurativa non si è tenuto conto della professione esercitata, pertanto l Assicurato è esonerato dal comunicare alla Compagnia l eventuale variazione; si precisa comunque che al momento del Sinistro saranno automaticamente operanti le Coperture Assicurative previste in base alla condizione lavorativa dell Assicurato, per maggiori dettagli si rinvia all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Esempio: nel caso in cui un lavoratore dipendente diventi lavoratore autonomo la prestazione garantita non sarà più la perdita di lavoro ma sarà il grande intervento chirurgico da infortunio o malattia. 7. Premi I premi assicurativi devono essere pagati dalla Contraente alla Compagnia anticipatamente e in un unica soluzione. Se la Contraente non paga i premi l assicurazione resta sospesa e le prestazioni assicurative riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio unico e anticipato è erogato contestualmente all importo del mutuo e finanziato all interno del medesimo. Il premio è determinato dalla somma dei premi relativi alle componenti A e B nella tabella sottostante. A B Premio per le garanzie Invalidità Permanente Totale da Infortunio o da Malattia Premio per le garanzie Perdita di lavoro, Grande Intervento Chirurgico e Malattia Grave Importo mutuo erogato X durata del mutuo X 0.08% Prima rata di ammortamento X 285% Esempio: Importo mutuo erogato: 130.000 Durata mutuo: 20 anni Prima rata di ammortamento (al tasso d interesse annuo del 3%): 720,98 Calcolo del premio unico anticipato: (130.000 x 20 x 0.08%)+(720,98 x 285%)= 4.134,79 (Premio Lordo) 4134,79 (Premio Lordo) - 162,85 (Imposte*)= 3971,94 (Premio Imponibile) * pari al 2,5% per le garanzie infortuni e malattia, e al 21,25% per le perdite pecuniarie. Totale costi a carico dell Assicurato 1.765,31 di cui 992,99 per provvigioni al Distributore pari al 56,25% dei costi. AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata del mutuo, la copertura assicurativa continuerà ad essere operante per le durate originariamente previste nel contratto. Tuttavia, l Assicurato, potrà richiedere alla Compagnia la disdetta della copertura assicurativa ed ottenere il rimborso della quota di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. Per maggiori dettagli si rinvia all art.5 delle Condizioni di Assicurazione. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento. Pagina 4 di 10

9. Diritto di recesso AVVERTENZA: dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo è facoltà delle Parti recedere dall assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all altra parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Trascorsi 5 anni il Contraente ha la facoltà, con il preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell art. 1899 del Codice Civile). 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 11. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 12. Regime fiscale Ai premi è applicata un imposta del 2,5% per le garanzie infortuni e malattia, e del 21,25% per le perdite pecuniarie. I premi versati nell anno solare - per la quota riferita ai rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, per un massimo di 1.291,14 (comprendendo quanto versato per altre assicurazioni anche per i familiari a carico) - danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. In caso di Sinistro, la Contraente o l Assicurato devono darne comunicazione alla Compagnia. La comunicazione alla Compagnia dovrà essere inviata al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di accadimento del Sinistro. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia la Contraente o l Assicurato potranno utilizzare la modulistica allegata al presente fascicolo, si rimanda per i dettagli all art. 8 delle Condizioni di Assicurazioni, così come si rimanda al successivo art. 20, 22, 24, 28 e 31 delle Condizioni di Assicurazioni per la determinazione dei criteri di indennizzo. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Ufficio Reclami di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., via F. Sforza Palazzo Meucci Milano 3 20080 Basiglio (MI) - ( Fax 02/9049.3987; email:reclami.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it). Pagina 5 di 10

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. Arbitrato Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Qualora tra l Assicurato o i suoi aventi diritto e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di Arbitri all uopo designati. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al Sinistro prima dell inizio dell arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell arbitrato stesso l Assicurato proceda all esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del Sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del Sinistro, sono a carico dell Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti. Avvertenza: in ogni caso resta salva per l assicurato la facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa Il rappresentante legale Massimo Grandis Pagina 6 di 10

GLOSSARIO Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: Ammortamento: la modalità di rimborso di una somma erogata a titolo di mutuo. Assicurato: la persona fisica (o le persone fisiche) che ha sottoscritto la Dichiarazione di adesione contenuta nella Richiesta di Mutuo e a favore della quale vengono prestate le coperture assicurative oggetto della Polizza convenzione stipulata dalla Contraente con la Compagnia. Attività Lavorativa: l attività retribuita o comunque redditizia svolta dall Assicurato risultante immediatamente prima del Sinistro. Atto terroristico: per atto terroristico si intende un atto, che comprende ma che non sia limitato all uso della forza o della violenza e/o dalla minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o da un gruppo di persone, sia che agiscono singolarmente o per conto od in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione od in parte di essa. Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data Iniziale durante il quale le coperture assicurative non sono operanti. Centro per l impiego: l Ufficio Pubblico competente all attribuzione dello Stato di Disoccupazione ai sensi del Decreto Legislativo del 19.12.2002 n. 297 e successive modifiche. Compagnia: la Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Contraente: La Banca che ha stipulato la polizza convenzione con la Compagnia. Contratto di Mutuo: è il negozio giuridico con il quale la Banca ha concesso all Assicurato un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, finalizzato all acquisto e/o alla ristrutturazione di un immobile per uso di civile abitazione, mediante erogazione di una somma predeterminata, che dovrà essere rimborsata dall Assicurato secondo uno specifico piano di ammortamento. Copertura Assicurativa: rappresenta la garanzia assicurativa prestata all Assicurato dalla Compagnia che, ai sensi delle condizioni specifiche di polizza, si obbliga al pagamento dell Indennizzo in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Data iniziale: le ore 24.00 della data di decorrenza del Contratto di Mutuo che coincide con la data di erogazione del finanziamento richiesto dal Mutuatario. Pagina 7 di 10 PPM1 ed.27/10/2011 Glossario

Data di scadenza: le ore 24.00 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi previsti nell art. 4. Datore di lavoro: l amministrazione pubblica o l azienda di diritto privato presso la quale l Assicurato figura, al momento del sinistro, quale Lavoratore Dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. Decorrenza delle prestazioni assicurative: corrisponde alla Data iniziale, ovvero la data dalla quale le garanzie assicurative sono operanti, fermo restando i periodi di carenza, di osservazione e di franchigia previsti per le singole garanzie. Dichiarazione di adesione: la volontà del mutuatario (o dei mutuatari) di volersi avvalere delle prestazioni assicurative previste dalla Polizza. Disoccupazione: è lo stato in base al quale l Assicurato, Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano a tempo indeterminato o il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo, a seguito della cessazione della sua Attività Lavorativa: - risulti privo di lavoro o comunque non impegnato in qualunque altra occupazione (di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali) che generi un reddito o un guadagno; - sia iscritto presso il Centro per l impiego (o nelle liste di collocamento o equivalente). Franchigia Assoluta: nella garanzia Perdita di lavoro corrisponde al periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini di polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. Grande Intervento Chirurgico: gli interventi chirurgici indicati nell allegato 1 pag. 35. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole Coperture Assicurative. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente: è la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica in relazione all attività lavorativa esercitata dall Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.). L Invalidità Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità dell Assicurato, valutato in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124,e successive modifiche, sia di grado pari o superiore al 70%. Pagina 8 di 10

Istituto di cura: l ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. Lavoratore Autonomo: per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Autonomo la persona fisica che al momento del Sinistro non sia Lavoratore Dipendente e che abbia presentato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la ricezione di reddito da Lavoro Dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti dagli artt. 29 (reddito agrario), 49 (reddito da lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in Compagnia di persone. Ai sensi della presente polizza, sono assimilati ai Lavoratori Autonomi: i cosiddetti collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto e, in generale, i lavoratori atipici nonché coloro che godono di redditi di cui all art. 47 comma 1 D.P.R. n. 917/86 lett. a) lavoratori soci di cooperative; c) borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, g) indennità parlamentari ed assimilate; i lavoratori Dipendenti il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla legge italiana) o che comunque non sia regolato dal diritto italiano. Lavoratore Dipendente: per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Dipendente la persona fisica che al momento del Sinistro non sia Lavoratore Autonomo, Atipico o Non Lavoratore, e che si sia obbligato a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla legge italiana) o che comunque non sia regolato dal diritto italiano. Lavoratore Dipendente Privato: per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente (che si sia obbligato a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo) e che non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico. Lavoratore Dipendente Pubblico: per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Dipendente Pubblico la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento Autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli istituti autonomi Case Popolari, le camere di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti di Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Pagina 9 di 10

(ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli Enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L. 70/1975. Limite di Indennizzo: la somma massima dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da Infortunio. Malattia grave: si intendono le patologie indicate all art. 30 della sezione E. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo (o Atipico) né Lavoratore Dipendente. Parti: Contraente, Assicurato, Compagnia. Perdita di lavoro: la risoluzione definitiva del contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso tra l Assicurato, Lavoratore Dipendente Privato, ed il relativo Datore di Lavoro derivante da recesso di quest ultimo. Periodo di osservazione: è il periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro relativo alla Perdita di lavoro (Disoccupazione) durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un ulteriore denuncia connessa ad un nuovo Sinistro per la medesima garanzia. Polizza: il documento che disciplina il contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta alla Compagnia per le coperture assicurative prestate. Il Premio viene pagato dall Assicurato alla Contraente e da quest ultima trasmesso alla Compagnia. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa. Pagina 10 di 10

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Premessa Le Coperture Assicurative di seguito riportate si intendono prestate per l Assicurato/gli Assicurati nominativamente indicato/i nel modulo Richiesta di Mutuo che ha/hanno espresso la volontà di aderire alla Polizza approvando e sottoscrivendo la Dichiarazione di adesione in esso contenuta. Articolo 1. Oggetto delle Coperture Assicurative Con la presente Polizza, la Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere l Indennizzo all Assicurato in caso di Sinistro causato da: A) INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO di grado pari o superiore al 70% della invalidità totale. La valutazione della invalidità permanente viene effettuata secondo i seguenti criteri: - per il calcolo del grado di invalidità si conviene di adottare la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive modifiche, relative al settore Industria, con rinuncia della Compagnia alla franchigia ivi prevista e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita; - la perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; - se trattasi di minorazioni le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; - in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità viene stabilito mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100%; - nei casi di invalidità permanente non specificati della tabella allegata al D.P.R 30/6/1965 n. 1124, e successive modifiche, l indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica in relazione all attività lavorativa esercitata dall Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.); - in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; - in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto superiore sinistro e viceversa. L indennità prevista per l Invalidità Permanente da Infortunio non è cumulabile con la garanzia Invalidità Permanente da Malattia. Pagina 1 di 24 PPM1 ed. - 27/10/2011 CdA

B) INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA di grado pari o superiore al 70% della invalidità totale. La valutazione della invalidità permanente da malattia viene effettuata secondo i criteri previsti per l Invalidità Permanente da Infortunio e comunque non prima che sia trascorso un anno dalla data di denuncia della malattia. L indennità prevista per l Invalidità Permanente da Malattia non è cumulabile con la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio. C) PERDITA DI LAVORO (DISOCCUPAZIONE), solo nel caso in cui l Assicurato sia Lavoratore Dipendente Privato, con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. D) GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO, determinato da Infortunio o Malattia, in tutti i casi in cui l Assicurato, al momento del sinistro, non sia un Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. La garanzia Grandi Interventi Chirurgici è quindi operante, ad esempio, per i Lavoratori Autonomi, Atipici, Dipendenti Pubblici, Dipendenti Privati con contratto di diritto diverso da quello italiano, casalinghe e Non Lavoratori. I diritti derivanti dalla copertura (Perdita di lavoro/grande intervento chirurgico) dipenderanno dalla situazione lavorativa dell Assicurato rilevata al momento del Sinistro. E) MALATTIA GRAVE, garanzia operante per tutti gli assicurati, indipendentemente dalla situazione lavorativa al momento del sinistro. Articolo 2. Persone assicurabili Persone non assicurabili a) Persone assicurabili E assicurabile la Persona Fisica, nominativamente indicata nel modulo Richiesta di Mutuo che ha espresso la volontà di aderire alla Polizza sottoscrivendo la Dichiarazione di adesione in esso contenuta, e che abbia stipulato, in veste di mutuatario, il Contratto di Mutuo indicato nel Modulo di richiesta mutuo, direttamente con la Contraente. b) Persone non assicurabili Non è assicurabile, la Persona fisica affetta da: - dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci); - infezione da HIV; - psicosi croniche prive di causalità organica nonché quella affetta da sindromi organiche cerebrali. Qualora sia stata stipulata, l assicurazione, per tale Persona fisica, cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. Pagina 2 di 24

Articolo 3. Età minima e massima dell Assicurato per la validità dell assicurazione L assicurazione vale per persone di età: - non inferiore a 18 anni; - non superiore a 75 anni e termina per quelle che raggiungono tale limite di età e ciò indipendentemente dalla data di scadenza del mutuo. Pertanto, qualora l Assicurato raggiunga tale limite di età nel corso della durata della polizza, le prestazioni assicurative cesseranno alle ore 24.00 del giorno, mese ed anno di compimento del 75 anno di età da parte dell Assicurato. Articolo 4. Decorrenza e Cessazione della Copertura Assicurativa Le coperture assicurative, fermi i periodi di carenza previsti dalle Condizioni di Assicurazione, decorrono dalle ore 24.00 della data di erogazione del mutuo (Data iniziale) e terminano: 1. per le garanzie Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Invalidità Permanente Totale da Malattia, alle ore 24.00 del giorno di scadenza originariamente convenuta nel contratto di Mutuo (giorno di scadenza dell ultima rata secondo l originale piano di ammortamento); 2. per le garanzie Perdita di lavoro, Grande Intervento Chirurgico e Malattia Grave, alle ore 24.00 del giorno di scadenza della 120 esima rata prevista secondo l originale piano di ammortamento (10 anni dalla Data iniziale). Ad esempio, se la Data iniziale è il 1 gennaio 2010, le coperture assicurative Perdita di lavoro, Grande Intervento Chirurgico e Malattia Grave termineranno alle ore 24.00 del 1 gennaio 2020. La Copertura Assicurativa, inoltre, termina contestualmente al verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) Morte dell Assicurato, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo mutuatario Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati, nel caso di Morte di uno solo dei due Assicurati, le prestazioni assicurative continueranno ad essere operanti per l altro Assicurato (rimasto in vita); per quest ultimo, la percentuale di indennizzo inizialmente indicata nella Dichiarazione di adesione contenuta nel modulo Richiesta di Mutuo corrisponderà al 100%. Ad esempio: Assicurato A: percentuale di indennizzo = 25% Assicurato B: percentuale di indennizzo = 75% Muore l Assicurato A. La nuova percentuale di indennizzo per l Assicurato B sarà pari al 100%. b) Raggiungimento del limite di età dell Assicurato (75 anni) nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati, nel caso in cui uno dei due Assicurati compia 75 anni, tali prestazioni continueranno ad essere operanti per l altro Pagina 3 di 24

Assicurato; per quest ultimo la percentuale di indennizzo inizialmente indicata nella Dichiarazione di adesione contenuta nel modulo Richiesta di Mutuo corrisponderà al 100% e ciò a decorrere dalle ore 24.00 del compimento del 75 esimo anno di uno degli Assicurati. c) Liquidazione dell Indennizzo dovuto in caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati le stesse continueranno ad essere operanti per l altro Assicurato mantenendo per quest ultimo la medesima percentuale di indennizzo indicata nella Dichiarazione di adesione contenuta nel modulo Richiesta di Mutuo. d) Liquidazione del numero massimo di rate previsto per le garanzie Perdita di Lavoro, Grande Intervento Chirurgico e Grave Malattia, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati le stesse continueranno ad essere operanti per l altro Assicurato mantenendo per quest ultimo la medesima percentuale di indennizzo indicata nella Dichiarazione di adesione contenuta nel modulo Richiesta di Mutuo. Articolo 5. Estinzione anticipata del mutuo Surroga del mutuo In caso di estinzione anticipata del mutuo, la copertura assicurativa continuerà ad essere operante per le durate originariamente previste nel contratto (art. 4). Tuttavia, l Assicurato, potrà richiedere alla Compagnia la disdetta della copertura assicurativa ed ottenere il rimborso della quota di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. In caso di surroga del mutuo l Assicurato potrà: a) richiedere alla Compagnia la disdetta della copertura assicurativa ed ottenere il rimborso della quota di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto. oppure b) richiedere alla Compagnia il mantenimento della copertura assicurativa, nei termini pattuiti in fase di adesione alla stessa (somme assicurate e scadenza della copertura assicurativa), a favore dell eventuale nuovo beneficiario designato. Articolo 6. Pagamento del premio I premi assicurativi devono essere pagati dalla Contraente alla Compagnia anticipatamente e in un unica soluzione. Se la Contraente non paga i premi l assicurazione resta sospesa e le prestazioni assicurative riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Pagina 4 di 24

Articolo 7. Modifica della Posizione Lavorativa da valere per le Coperture Perdita di lavoro e Grandi Interventi Chirurgici Qualora l Assicurato modifichi, durante il periodo dell assicurazione, la propria attività lavorativa, non dovrà comunicare nulla alla Compagnia in quanto saranno automaticamente operanti le Coperture Assicurative previste in base alla condizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro. Per l Assicurato che sia Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo e, durante la validità della Copertura Assicurativa diventi, ad esempio, Lavoratore Dipendente Pubblico (oppure Lavoratore Dipendente Privato ma con contratto di diritto diverso da quello italiano, Lavoratore Autonomo o Atipico) opererà la prestazione Grandi Interventi Chirurgici, fermi i periodi di carenza previsti dall art 27. Per l Assicurato che sia, ad esempio, Lavoratore Autonomo e, durante la validità della Copertura, diventi Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo, opererà la prestazione Perdita di lavoro solo dopo che: - l Assicurato abbia superato il periodo di prova e - sia trascorso un periodo di almeno 180 giorni consecutivi dal momento in cui l Assicurato sia diventato Lavoratore Dipendente Privato e sia stato assunto con un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, il cui eventuale termine sia successivo alla data di scadenza del Contratto di mutuo. Le Coperture Assicurative Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia e Malattia Grave continueranno ad essere operanti, nei termini previsti al momento della sottoscrizione, indipendentemente dalla situazione Lavorativa dell Assicurato. Articolo 8. Denuncia del sinistro Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9, in caso di Sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne comunicazione alla Compagnia. La comunicazione alla Compagnia dovrà essere inviata al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di accadimento del Sinistro. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia, la Contraente o l Assicurato potranno utilizzare la modulistica allegata al presente fascicolo informativo. La Compagnia, ricevuta la documentazione sopra indicata e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l Indennizzo dovuto. Pagina 5 di 24

Articolo 9. Prescrizione I diritti derivanti dalle Coperture Assicurative, si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi dell Art. 2952 del Codice Civile e successive modificazioni. Articolo 10. Beneficiari I Beneficiari delle prestazioni sono i Mutuatari aderenti per tutte le garanzie presenti in polizza. Articolo 11. Limiti territoriali Ad eccezione della garanzia Perdita di Lavoro, per la quale il rapporto di lavoro dell'assicurato deve essere assoggettato ad un contratto di diritto italiano, tutte le altre garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma il relativo rischio deve essere certificato da un medico che eserciti nell'unione Europea. Resta comunque convenuto che gli Indennizzi spettanti ai termini di polizza verranno pagati in Italia in valuta corrente. Articolo 12. Altre assicurazioni - Cumulo Le Coperture Assicurative prestate possono coesistere con altre assicurazioni, senza obbligo dell Assicurato di darne avviso alla Compagnia; tuttavia, qualora l Assicurato abbia in vigore altri contratti di mutuo assicurati con la presente polizza, valgono le regole ed il limite massimo di Indennizzo previsto nelle singole sezioni. Articolo 13. Regime fiscale Ai premi è applicata un imposta del 2,5% per le garanzie infortuni e malattia, e del 21,25% per le perdite pecuniarie. I premi versati nell anno solare - per la quota riferita ai rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, per un massimo di 1.291,14 (comprendendo quanto versato per altre assicurazioni anche per i familiari a carico) - danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%. Articolo 14. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Pagina 6 di 24

Articolo 15. Rinuncia al diritto di surroga La Compagnia rinuncia al diritto di surroga di cui all art. 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, verso i responsabili dell evento. Articolo 16. Colpa grave e tumulti popolari In deroga dell art. 1900 del Codice Civile, si considerano in copertura i Sinistri causati da colpa grave dell Assicurato. In deroga dell art. 1912 del Codice Civile, si considerano in copertura i Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Articolo 17. Arbitrato Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Qualora tra l Assicurato o i suoi aventi diritto e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell infortunio o della malattia, ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore, o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al Sinistro prima dell inizio dell arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell arbitrato stesso l Assicurato proceda all esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del Sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del Sinistro, sono a carico dell Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti. Pagina 7 di 24

Articolo 18. Esclusioni L assicurazione non è operante per: a) le invalidità permanenti preesistenti e le malattie insorte anteriormente alla data di effetto dell assicurazione (Data iniziale); b) le conseguenze di infortuni, le malattie ed ogni stato patologico, che abbiano dato origine a sintomi e/o esami e/o diagnosi e/o cure anteriori alla data di effetto dell'assicurazione (Data iniziale); c) le Invalidità Permanenti, le Gravi Malattie e i Grandi Interventi Chirurgici dovuti a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; d) le Invalidità Permanenti e i Grandi Interventi Chirurgici determinati da infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento dell'infortunio, i requisiti per il rinnovo; e) gli infortuni conseguenti ad intossicazione acuta causata da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci) nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all'abuso di alcol e/o di sostanze psicotrope; f) i delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato (art. 43 del Codice Penale) e gli atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché gli atti temerari, restando comunque coperti da garanzia le Invalidità Permanenti e i Grandi Interventi Chirurgici determinati da infortuni derivanti da atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (art. 1900 del Codice Civile); g) le conseguenze di guerre, insurrezioni e atti terroristici, di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche nonché le conseguenze di tumulti popolari cui l'assicurato abbia preso parte attiva; h) le Invalidità Permanenti, le Gravi Malattie o i Grandi Interventi Chirurgici derivanti da malattie causati/e da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X) salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche relative a infortuni o malattie indennizzabili a termini di polizza; i) i difetti fisici o le malformazioni preesistenti alla data di effetto (Data iniziale) della polizza e le relative complicanze; j) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, gli eventi determinati per effetto di sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; k) le malattie derivanti da infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; l) le malattie e le invalidità permanenti imputabili al volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche; m) le malattie e le invalidità permanenti derivanti da contaminazione biologica e/o chimica; n) gli infortuni e/o le malattie conseguenti ad applicazioni di carattere estetico, richieste dall Assicurato per motivi psicologici o personali; o) gli infortuni e/o le malattie derivanti dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare) di sport: Pagina 8 di 24

1. costituenti per l'assicurato attività professionale (o che comunque comportino una remunerazione diretta); 2. comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore, salvo che si tratti di raduni automobilistici e/o motociclistici e gare di regolarità pura e relative prove; 3. comportanti l utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano, paracadute, parapendio; 4. quali free climbing, salto dal trampolino con sci ed idrosci, motocross, trial, hydrospeed, kitesurfing, elibike, speleologia, sci estremo, skeleton e bobsleigh. p) gli infortuni subiti dall'assicurato su aeromobili di Compagnia/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri e/o su aeromobili di aeroclub. Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione aerea, compresi quelli per il volo da diporto. Sono inoltre esclusi dalle singole coperture assicurative gli eventi specifici descritti nelle rispettive sezioni. Pagina 9 di 24

Sezione A Copertura Assicurativa per Invalidità Permanente da Infortunio Operante indipendentemente dalla tipologia di attività lavorativa dell Assicurato Articolo 19. Oggetto della Copertura Assicurativa Invalidità Permanente da Infortunio In caso di Invalidità Permanente da Infortunio dell Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario, l indennizzo di cui al successivo art. 20, qualora: a) il grado percentuale di invalidità dell Assicurato, valutato in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive modifiche, sia di grado pari o superiore al 70%; b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni previste nel precedente art. 18; c) tale invalidità si sia verificata dalle ore 24.00 della Data iniziale; d) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell Indennizzo. A tale proposito l Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale. Articolo 20. Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio In caso di Invalidità Permanente da Infortunio dell Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario, un importo pari al debito residuo (in linea capitale) determinato in base al piano di rimborso del mutuo originariamente convenuto e risultante alla data di denuncia del sinistro, fermi i limiti massimi previsti nel presente articolo. Conseguentemente l Indennizzo sarà decrescente in funzione delle caratteristiche del piano di ammortamento relativo al mutuo concesso all Assicurato. In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo, la Copertura Assicurativa resterà in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta, salvo quanto previsto al precedente art. 4. In caso di Invalidità Permanente da Infortunio dell Assicurato denunciata successivamente all estinzione parziale anticipata del mutuo, la Compagnia Indennizzerà il Beneficiario di una somma pari al debito residuo (in linea capitale) risultante alla data di denuncia del sinistro, fermi i limiti di indennizzo di seguito previsti. Resta convenuto che, in caso di Invalidità Permanente da Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l esborso massimo della Compagnia non potrà superare la somma di: euro 250.000, nel caso in cui nella Dichiarazione di adesione contenuta nel modulo Richiesta di Mutuo, sia stato indicato un solo Assicurato. Tale limite vale anche nel caso in cui esistano più contratti di mutuo, assicurati con la presente polizza, stipulati dallo stesso Assicurato; euro 250.000 nel caso in cui nella Dichiarazione di adesione contenuta nel modulo Richiesta di Mutuo, siano stati indicati due Assicurati. In tal caso il limite deve intendersi Pagina 10 di 24