l~'i1(~ '~l '~$" CITTA DI CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE No h 06 DEL 11 SET.



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Transcript:

, l~'i1(~ '~l '~$" CITTA DI CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE No h 06 DEL 11 SET. 2015 OGGETTO: Approvazione nuovo "Regolamento per il sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o usura". Proposta al Consiglio Comunale. L'anno duemilaquindici il giorno J.,(JYJ che-. del mese di 1l?-~~ b?-q in Castelvetrano e nella Sala dell e adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza i l Sig. c.auwcl!..ol-f,-" 8C!.!/i-"C-"'8---'J'-"u::..:.n:..:i-=-o"--'-=E'---rra_n_t_e nella sua qual ità di S=-=-.N'-=D"'-A!::UC "'-O e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.: ERRANTE Felice Junior CALCARA Paolo STUPPIA Salvatore SEIDIT A Salvatore RIZZO Giuseppe MA TTOZZI Matilde INZIRILLO Filippo, - Sindaco. - Assessore. - Assessore, - Assessore - Assessore - Assessore - Assessore pres. X )< ;( )( ass. X y.x Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica e in ordine alla regolarità ~ alla correttezza amministrativa; _ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30!::>()(\0. hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE PREMESSO che con deliberazione n. 78 del 04/1212012, il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per il sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o usura"; VISTO che con D.P.R. del 19/0212014 n. 60, sono state definite modalità e termini per la concessione di agevolazioni alle imprese vittime di estorsione e/o usura; VISTO il D. Lgs. del 06/0912011, n. 159, che abroga la Legge 27 dicembre 1956, n, 1423 e la Legge 31 maggio 1965, n. 575; VISTA la Legge 27 gennaio 2012, n. 41; RILEVATA la necessità, a seguito delle nuove normative, di procedere alla revoca dejla deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 04/12/2012, con cui era stato approvato il su citato regolamento e proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di un nuovo regolamento conforme alle nuove disposizioni; VISTO il nuovo "Regolamento per il sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o usura", composto di n. Il articoli, dv~ si allega al presente atto alla lettera "A", per fame parte integrante e sostanzial;:~; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il vigente O.R.E.L. con voti favorevoli espressi nei modi di legge, DELIBERA 1. PROPORRE al Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo ~'Regolamel1to per il sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o usura'~, composto di n. Il articoli e che si allega al presente atto alla lettera "A", per fame parte integrante e sostanziale; 2. REVOCARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 04/12/0212, con cui è stato approvato il "Regolamento per il sostegno alle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura". Dichiarare con separata votazi0 n e unanime la presden,t,: deliberazione \. E. al ' sensi. '-,,-,II...t' ì2 11 comma e. L. l. R. n. 44/91.

Allegato"A" CITTÀ CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA NEI CONFRONTI DI ATTI DI ESTORSIONE E/O USURA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 1 - Finalità 1. L'Amministrazione Comunale, al fine di continuare l'impegno a sostegno della cultura della legalità, intende istituire, in alla L. 27/01/2012 n.3, misure di solidarietà in favore delle dei reati di e/o usura, conseguenti da criminali. Art. 2 - Destinatari e agevolazioni l. Gli un'attività imprenditoriale, artigianale o liberi professionisti, che subiscono un danno a beni immobili o mobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato l'attività in commesse allo di costringerli, anche propri rappresentanti o collaboratori ad a estorsive e/o usuraie o ritorsione alla mancata adesione a tali richieste usufruiscono delle agevolazioni: dell'imposta comunale immobili (lmu), tassa sullo smaltimento rifiuti solidi urbani (T ARI), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), canone l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e dei canoni idrici un periodo di cinque anni, dovute dalla vittima, a decorrere dalla data di presentazione domanda. Piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di 5 anni per tributi pregressi a dalla data di della domanda. Art. 3 - Condizioni 1. Le su indicate ai sensi della Legge 23/02/1999 n. 44 e successive modifiche integrazioni sono concesse condizioni: a) Che la vittima fornito all'autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, o querela, decisivi ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura degli autori delle e/o usuraie. b) Che vittima, tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al procedimento di applicazione, ai del 6 20 Il, n. 1 e modificazioni, né risulti U'v.nUlU di provvedimenti divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 4 e Il delle condizioni di cui al precedente comma dovrà essere Prefetto o dall'autorità su richiesta di sentenza penale. Art. 4 - Sospensione dei tributi 1. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima all'autorità giudiziaria informazioni scritte od orali su reati inerente il da persone note o ignote è concessa, su richiesta, con determinazione sindacale, la sospensione immediata di tutti i tributi locali iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa alla certificazione all'art. 3 c. 2.

Art. 5 - Istanze e procedimento l. Le agevolazioni definitive verranno concesse, con delibera di Giunta Municipale, dietro presentazione di apposita domanda di cui al predetto art. 2, da presentare entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia, ovvero, dalla data in cui l' interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estortive, corredata dalla documentazione probatoria, indicata ali 'art. 3 del presente regolamento. 2. La domanda di cui al comma precedente può essere presentata tramite posta elettronica certificata o con plico raccomandato o con consegna a mano al protocollo generale del Comune. 3. La domanda per la concessione delle esenzioni di cui all'art. 2, sottoscritte dall'interessato, deve contenere: a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorti ve; b) l'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo o delle richieste estorti ve, ovvero, della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato al comma l dell'art. 5; c) La dichiarazione di non aver aderito o di avere cessato di aderire alle richieste estortive; d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 4, comma l, lettere b e c, della legge 23 febbraio 1999, n. 44; e) l'indicazione dell'ammontare del danno subito, dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso con situazioni di intimidazione ambientale aventi finalità estorti ve; f) l'indicazione della situazione reddituale e fiscale dell'interessato relativa ai due anni precedenti l'evento lesivo, ovvero, se si tratta di danno conseguente ad intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorti ve; g) le esenzioni richieste. 4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dali 'interessato o di cui comunque il medesimo sia il beneficiario; b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona, in conseguenza dell' evento lesivo. 5. Nei casi di presentazione della domanda, le dichiarazioni sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. 6. La delibera, di cui al comma 1, perde efficacia e il contributo previsto non sarà liquidato nell'ipotesi in cui identica agevolazione dovesse essere riconosciuta da normativa statale o regionale o da provvedimento del Libero Consorzio Comunale o di qualsiasi autorità. Nell 'ipotesi in,cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, l'agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione. 7. L'Amministrazione Comunale acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e può avvalersi della facoltà di richiedere atti all'autorità giudiziaria. 8. L'Amministrazione Comunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative ali 'accertamento sanitario di cui al successivo articolo, procede a definire il procedimento.

Art. 6 - Accertamento sanitario 1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l'evento lesivo, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e s.m.l. Art. 7 - Deliberazione sulla domanda 1. La Giunta Municipale, entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e del rapporto prefetti zio, delibera sulla domanda di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2. 2. Il termine di 30 giorni di cui al comma l, è prorogato di 30 giorni nei casi in cui l'amministrazione ritenga di procedere direttamente a ulteriori atti istruttori o di richiederli all' autorità giudiziaria. 3. Dell'adozione della delibera di cui al comma l, si da comunicazione al Prefetto, all' Autorità Giudiziaria competente e al soggetto interessato. Art. 8 - PenaJizzazioni 1. Al soggetto vittima delle azioni di cui all'art. 2 che non abbia informato le autorità giudiziarie o è accusato del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l'amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la sanzione accessoria della revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche comunali. 2. La stessa sanzione accessoria di cui al precedente comma, è comminata agli autori delle azi oni di cui al citato art. 2. 3. La predetta pena accessoria viene applicata a seguito accertamento dei fatti con sentenza anche soggetta ad impugnazione. Art. 9 - Sospensione e revoca. 1. Qualora la concessione delle agevolazioni è concessa prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, l'amministrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, ancorché definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, provvede al riesame della domanda ai fini dell'eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta. Art. lo - Riservatezza del procedimento 1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell 'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base ai criteri tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 20 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

2. Gli organi e gli uffici preposti all'esame degli atti, sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del Decreto del Ministero dell 'Interno 1 O maggio 1994, n. 415 e s.m.i. 3. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio e degli stessi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione. 4. Non è ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati. 5. Gli atti sono custoditi in forme idonee a garantire la massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente dedicate, accessibili soltanto al personale specificatamente incaricato della loro gestione e trattazione o a quello specificatamente autorizzato dal dirigente responsabile, che viene indicato nel Segretario Generale. 6. Ciascun ufficio è dotato di un registro, sul quale sono annotati gli estremi del prelievo e della restituzione dei singoli fascicoli ed i nominativi degli impiegati specificatamente incaricati della loro trattazione o che, per giustificate esigenze di ufficio, siano stati ammessi alla loro consul tazione. Art. Il - Rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.