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COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA PROVINCIA DI VERONA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 O G G E T T O D.G.C. N. 19 DEL 05/03/2009, RECANTE DETERMINAZIONE LIMITI, CRITERI E MODALITA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA OVVERO DI CONSULENZA. MODIFICAZIONI A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 028/2009/REG. DATA 09/04/2009 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. L anno 2010 addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori: Pres. X Ass. giust. Ass. ingiust. 1) PASSARIN VINCENZINO SINDACO X 2) GUGLIELMO MARCO ASSESSORE X 3) TECCHIO GUSTAVO ASSESSORE Partecipa all adunanza il sig. PRA DR. GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale. Il sig. PASSARIN VINCENZINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopra indicato. Deliberazione meramente esecutiva Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

OGGETTO: D.G.C. n. 19 del 05/03/2009, recante Determinazione limiti, criteri e modalità per l affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza. Modificazioni a seguito della Deliberazione n. 028/2009/Reg. data 09/04/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto. VISTO il D. L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che all art. 46, rubricato Riduzione delle collaborazioni e consulenza nella pubblica amministrazione, reca modifiche al quadro normativo esistente per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma; DATO ATTO che l art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, sostituito dal comma 1 del citato art. 46 della Legge n. 133/2008, prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall ordinamento all Amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità per l Amministrazione conferente medesima; b) l Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; EVIDENZIATO che l art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, sostituito dal comma 2 del citato art. 46 della Legge n. 133/2008, prevede che gli Enti Locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell art. 42, comma 2, del TUEL n. 267/2000; RILEVATO che l art. 3, comma 56 della Legge n. 244/2007, come sostituito dal comma 3 del menzionato art. 46 della Legge n. 133/2008, prevede che con il regolamento di cui all art. 89 del TUEL n. 267/2000 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, e che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione (e non più nel regolamento); AVUTO PRESENTE che: - è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di stipulazione di contratti d opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

- il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti; CONSIDERATO che con D.G.C. n. 19 del 05/03/2009 è stata pertanto introdotta specifica disposizione nel Regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e servizi, approvato con D.G.C. n. 88 del 26/10/2000 e modificato, da ultimo, con D.G.C. n. 117 del 13/12/2001, con l aggiunta dell articolo 80 bis rubricato Limiti, criteri e modalità per l affidamento di incarichi e collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza ; RILEVATO che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, competente per l esame di tali disposizioni ai sensi dell art. 3, comma 57, della Legge n. 244/2007, con Deliberazione n. 028/2009/Reg. in data 09/04/2009 ha eccepito in ordine ai provvedimenti allo scopo assunti dai Comuni della provincia di Verona, rilevando per quanto riguarda questo Ente problematiche in ordine al regime di formalità e di pubblicità della selezione delle personalità da incaricare (da rapportare al valore dell affidamento); RITENUTO conseguentemente di modificare il testo dell art. 80/bis del Regolamento in discorso provvedendo alla sostituzione del comma 3 dello stesso nel testo seguente: Gli affidamenti avverranno previa pubblicazione di avviso all Albo Pretorio (on line) e sul sito internet del Comune per almeno venti giorni consecutivi, con la indicazione del tipo di collaborazione da attivare, della professionalità richiesta, del titolo di studio attinente, della durata dell incarico e del relativo compenso; gli stessi saranno inviati per la pubblicazione agli ordini/albi competenti. Per affidamenti di valore fino ad euro 20.000,00 la pubblicazione avverrà all Albo Pretorio (on line) e sul sito internet del Comune per almeno quindici giorni consecutivi. Nei casi di motivata urgenza, la pubblicazione dell avviso avrà durata pari ad almeno dieci giorni ; VISTO il testo di tale nuovo articolo 80/bis, allegato alla presente a farne parte integrante formale e sostanziale, con riportata in grassetto la modifica suddetta; VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 21 dicembre 2006, n. 5, recante Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative ; SI PROPONE 1. DI MODIFICARE, per quanto sopra esposto e che si dà qui per riportato, l art. 80/bis del Regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e servizi con la sostituzione del comma 3 nel testo seguente: Gli affidamenti avverranno previa pubblicazione di avviso all Albo Pretorio (on line) e sul sito internet del Comune per almeno venti giorni consecutivi, con la indicazione del tipo di collaborazione da attivare, della professionalità richiesta, del titolo di studio attinente, della durata dell incarico e del relativo compenso; gli stessi saranno inviati per la pubblicazione agli ordini/albi competenti. Per affidamenti di valore fino ad euro 20.000,00 la pubblicazione avverrà all Albo Pretorio (on line) e sul sito internet del Comune per almeno quindici giorni consecutivi. Nei casi di motivata urgenza, la pubblicazione dell avviso avrà durata pari ad almeno dieci giorni

2. DI DARE ATTO che il nuovo testo dell articolo in discorso viene unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziata in carattere grassetto la modifica suddetta; 3. DI TRASMETTERE tale nuova previsione regolamentare, unitamente al presente atto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto entro 30 giorni dalla adozione della presente, ai sensi dell art. 3, comma 57, della Legge n. 244/2007; 4. DI TRASMETTERE copia della presente a tutti i Responsabili dell Ente. LA GIUNTA COMUNALE UDITA la relazione del Presidente; VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; PRESO ATTO CHE: - è stato espresso ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente; CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento; Con voti favorevoli unanimi; DELIBERA DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo. RILEVATA l urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

REGOLAMENTO COMUNALE SULL ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Art. 80/bis - Limiti, criteri e modalità per l affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza. 1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente articolo sono conferiti in presenza dei presupposti e con i limiti di cui all art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall art. 46 del D. L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, ovvero: a) l oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall ordinamento all Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell Ente; b) l Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 2. In relazione anche al disposto di cui all art. 1, comma 42, della Legge 30/12/2004, n. 311, e alla deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni Riunite in Sede di Controllo 15/02/2005, n. 6/Contr/05, sono esclusi dall ambito di applicazione del presente articolo gli incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163. In particolare sono esclusi: - le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge; - la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell Amministrazione; -gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell Amministrazione. 3. Gli affidamenti avverranno previa pubblicazione di avviso all Albo Pretorio (on line) e sul sito internet del Comune per almeno venti giorni consecutivi, con la indicazione del tipo di collaborazione da attivare, della professionalità richiesta, del titolo di studio attinente, della durata dell incarico e del relativo compenso; gli stessi saranno inviati per la pubblicazione agli ordini/albi competenti. Per affidamenti di valore fino ad euro 20.000,00 la pubblicazione avverrà all Albo Pretorio (on line) e sul sito internet del Comune per almeno quindici giorni consecutivi. Nei casi di motivata urgenza, la pubblicazione dell avviso avrà durata pari ad almeno dieci giorni ; 4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 5. Il conferimento dell incarico avverrà con determinazione del responsabile del servizio, effettuata la valutazione dei titoli risultanti nei curricula, riferiti a quelli culturali e professionali e all esperienza professionale maturata in attività lavorative prestate presso soggetti pubblici e/o privati. 6. La comparazione dei curricula sarà finalizzata ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.

7. Gli incarichi avverranno solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nell apposito programma approvato in via annuale dal Consiglio Comunale, conformemente a quanto stabilito dall art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come sostituito dall art. 46, comma 2, del D. L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008. 8. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. 9. Ai sensi dell art. 1, comma 173, della Legge 23/12/2005, n. 266, gli incarichi di importo superiore ad Euro 5.000,00= verranno trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l esercizio del controllo successivo sulla gestione ove pertinenti a spese per studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

SETTORE: UFFICIO SEGRETERIA. OGGETTO DELLA PROPOSTA: D.G.C. n. 19 del 15/03/2009, recante Determinazione limiti, criteri e modalità per l affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza. Modificazioni a seguito della Deliberazione n. 028/2009/Reg. data 09/04/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto. Ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere: In ordine alla regolarità tecnica: favorevole sfavorevole Il Responsabile del Servizio... f.to PRA dr. GIUSEPPE data parere: 18/03/2010 In ordine alla regolarità contabile: favorevole sfavorevole... Il Responsabile del Servizio data parere: Per l assunzione dell impegno di spesa (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267): favorevole sfavorevole... Il Responsabile del Servizio data parere: Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.