STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA BREVART Parapendio Alto Lario - A.L.B.A.



Documenti analoghi
Associazione Culturale I THINK STATUTO UFFICIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA TITOLO II - SCOPI E FINALITÀ

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. Associazione Il Larice Club

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Escursionisti Appennino Paolano

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASAGIOVANI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CASTELNUOVO DI PORTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

(Approvato con atto del 12 ottobre 2001 e modificato dall Assemblea dei soci in data 1 ottobre 2010 e 14 dicembre 2015)

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Statuto dell associazione di promozione sociale Laboratorio3.0

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE FESTA DELLA MUSICA - BRESCIA VIA Zamboni 107 <> BRESCIA. Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA ECONO)MIA:)FELICITÀ

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRIME ITALIA DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA. Articolo 1

ONLUS CF la FPDS è iscritta al N 16 del Registro Generale delle Associazioni di Volontariato della Regione Puglia STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Statuto associativo di Libera Uscita

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA. Articolo I

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANIDAN ITALIA TITOLO I. Articolo 1 COSTITUZIONE. Articolo 2 SEDE. Articolo 3 DURATA TITOLO II

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

A.S.D. Delta Club Laveno STATUTO SOCIALE

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO Il Sole Onlus

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

ART. 1) ART. 2) ART. 3) A)

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GIORGIA 2009 ONLUS DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

COMUNE DI ESCALAPLANO

Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue. Sez. di San Severo STATUTO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Associazione Italiana Còrea di Huntington Roma Onlus DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA. Articolo 1.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI S T A T U T O. Aprile 1998

Transcript:

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA BREVART Parapendio Alto Lario - A.L.B.A. STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE DURATA Articolo 1 E costituita un Associazione denominata, BREVART Parapendio Alto Lario in breve (A.L.B.A.) LA (A.L.B.A.) è ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero ed apartitico. Essa svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale. Nello svolgimento di tali attività la (A.L.B.A.) non potrà prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. LA (A.L.B.A.) ha titolo per aderire alla Federazione Italiana Volo Libero di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi. La durata della (A.L.B.A.) è illimitata. TITOLO II SCOPI E FINALITÀ Articolo 2 L Associazione è costituita allo scopo di: 1.Praticare la disciplina del Volo da diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore (VDS/VL) sia in campo nazionale sia internazionale, a tutti i livelli. 2.Favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i piloti, i giudici ed i simpatizzanti del volo da diporto o sportivo senza motore, anche promuovendo attività, manifestazioni, seminari, borse di studio. 3.Promuovere, in qualunque forma, i principi di sicurezza e prevenzione nella pratica di volo, nella meteorologia, nei materiali e attrezzature. 3.Favorire la diffusione della cultura del volo prevalentemente in Alto Lago di Como. 4.Essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività aeronautiche, collaborando con esse mediante idee e progetti, per migliorare la situazione dello Sport Aereo nell Alto Lago di Como. Articolo 3 La vita dell associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall eventuale Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, si renda necessario per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività. L Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente. TITOLO III SOCI Articolo 4 Possono aderire all associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci possono essere: 1.Ordinari: persone fisiche che aderiscono all'associazione, prestando un attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota associativa. 2.Onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari non sono obbligati a versare le quote associative. 3.Sostenitori: tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscono agli scopi dell associazione mediante conferimenti in denaro o in natura. Articolo 5 La qualità di Socio si perde per: 1.Decesso; 2.Mancato pagamento delle quote sociali nei modi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; 3.Dimissioni; 4.Inabilitazione; 5.Radiazione, per atti lesivi dell Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. CAPO I GENERALITA Articolo 6 Sono Organi Sociali dell'associazione: 1. L'Assemblea dei Soci; 2. Il Consiglio Direttivo. CAPO II ASSEMBLEA TITOLO IV ORGANI SOCIALI Articolo 7 L Assemblea è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, dai Soci Ordinari. Essa rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali. Essa può essere ordinaria e straordinaria. L Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri. L Assemblea ha facoltà di nominare per acclamazione uno o più Presidenti Onorari, scelti tra le persone, anche non aderenti all Associazione, che per le loro qualità professionali, culturali e umane possano conferire prestigio all associazione o ne hanno perseguito i fini. Articolo 8 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l anno ed ha il compito di: 1.Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; 2.Approvare il bilancio consuntivo o preventivo; 3.Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 9 L Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure, su richiesta motivata e con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo dei Soci. Articolo 10 La convocazione dell Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Socio, almeno tre giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati: 1.Ordine del giorno. 2.Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione. Articolo 11 Hanno diritto di voto nell'assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale. Non sono ammesse deleghe per l esercizio del diritto di voto. I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare come alle riunioni dell Assemblea senza diritto di voto. Articolo 12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente. Le deliberazioni dell Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. Le deliberazioni sui seguenti temi sono prese a maggioranza qualificata dei votanti: 1. Elezione del Presidente dell Associazione; 2. Modifiche al presente Statuto; 3. Scioglimento anticipato dell Associazione. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede. CAPO III CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo 13 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da tre a nove, incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente mediante votazione palese il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, stabilire le quote annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Articolo 14 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto.

E facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento, che deve essere approvato dall Assemblea, per regolare aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Articolo 15 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Articolo 16 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti. Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione. CAPO IV PRESIDENTE Articolo 17 Il Presidente è eletto dall Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l Assemblea dei Soci. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo. In particolare compete al Presidente: 1.La predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell associazione; 2.La redazione della relazione consuntiva annuale sull attività dell associazione; 3.La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell associazione; 4.La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l associazione e gli associati; 5.L emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell associazione. 6.Rappresenta la V.I.B. in occasione delle assemblee della Federazione Italiana Volo Libero. Per i casi d indisponibilità, ovvero d assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente. CAPO V CONSIGLIERI CON INCARICHI SPECIALI Articolo 18 TESORIERE Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione che sarà sottoposto all approvazione dell Assemblea.

Articolo 19 - VICE PRESIDENTE Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega. Articolo 20 - Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell associazione e ne coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo. CAPO VI SOSTITUZIONI DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE Articolo 21 I membri degli Organi Sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, morte o inabilitazione di uno o più membri di un Organo Sociale fino alla metà, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non eletti. In ogni caso i membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del biennio. Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Articolo 22 La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del biennio dell'organo decaduto. Articolo 23 In caso di morte, dimissioni, inabilitazione permanente del Presidente tutti gli Organi Sociali decadono. Il Consiglio Direttivo convocherà l Assemblea entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente per procedere all elezione dei nuovi Organi Sociali. Il Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le prerogative del Presidente. Gli Organi Sociali decaduti resteranno in attività per il disbrigo della normale amministrazione. TITOLO V CANDIDATURE, ELETTORATO, INCOMPATIBILITA Articolo 24 Tutti i Soci Ordinari, purchè in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili. TITOLO VI AMMINISTRAZIONE Articolo 25 Il patrimonio dell Associazione è costituito: 1. Da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell Associazione all atto della costituzione; 2. Dai beni mobili e immobili dei quali l Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria. Articolo 26 Le fonti di entrata dell Associazione sono rappresentate da: 1. Quote di iscrizione all'associazione; 2. Contributi annuali dei Soci, ordinari e straordinari; 3. Contributi volontari dei Soci; 4. Sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari; 5. Contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati; 6. Ogni altra eventuale entrata.

Articolo 27 Gli esercizi sociali coincidono con l anno solare. Con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione. Articolo 28 I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima trasparenza. I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o da un suo delegato. TITOLO VII SCIOGLIMENTO Articolo 29 L Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato dell associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile. In caso di scioglimento, l Assemblea provvede all elezione di un Commissario Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione. L Assemblea indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio. Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative. TITOLO VIII NORME FINALI Articolo 30 Per quanto non contenuto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.