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CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Parere n. 29/Par./2008 La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 22 ottobre 2008 composta dai Magistrati: Dott. Ivo MONFELI Presidente Dott. Salvatore CORRADO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Referendario Relatore Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; 1

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva; Vista la nota proveniente dal Comune di Poirino, n. 15775 del 9 ottobre 2008, avente a oggetto una richiesta di parere in merito al risparmio di gestione derivante dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; Vista l Ordinanza n. 25/2008 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO Il Comune di Poirino, con nota a firma del Sindaco, ha richiesto a questa Sezione un parere, ai sensi dell articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in merito alla destinazione del risparmio di gestione derivante dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il Comune precisa che con deliberazione di Giunta Comunale si è espressa la volontà di destinare al fondo risorse decentrate sino al 100 per cento dei risparmi di gestione del part time. MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, 2

dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Con deliberazione approvata nell adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame: 1) Requisito soggettivo: La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte. I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati di norma per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L inesistenza dell organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione di norma, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti. Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall Organo rappresentativo dell Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco). 3

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Poirino, ente legittimato, ed è stata formalizzata dal Sindaco, organo rappresentativo dell Ente ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 287 (T.U.E.L.), La richiesta deve pertanto ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo. 2) Requisito oggettivo: I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziariacontabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Nella delibera da ultimo citata, la Sezione delle Autonomie ha precisato che la contabilità pubblica va riferita ad attività contabili in senso stretto, non includendo in tale nozione gli aspetti sostanziali, distinti dai conseguenti aspetti contabili che, invece, attenendo all amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, risultano disciplinati da norme di carattere contabilistico. Inoltre, come precisato negli atti di indirizzo sopra richiamati, nonché già in varie delibere di questa Sezione, la funzione consultiva attribuita alla Corte è quella di offrire, alle autonomie locali, una consulenza qualificata in materia di contabilità pubblica, da parte di una magistratura 4

specializzata, pertanto la stessa funzione non può che essere prodromica rispetto alle scelte discrezionali dell ente richiedente, in modo da offrire a quest ultimo un utile orientamento nell esercizio delle proprie competenze di amministrazione attiva. Infine possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole questioni volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell Ente ed, in ultima analisi, una compartecipazione all amministrazione attiva. Tale evenienza risulterebbe da un lato incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale, e dall altro ingenererebbe la possibilità di richiedere pareri su questioni che implicherebbero valutazioni su comportamenti amministrativi suscettibili di essere oggetto di iniziative giudiziarie proprie della Procura della Corte dei conti, o di altra Magistratura. La richiesta di parere in esame è palesemente diretta ad ottenere una pronuncia su una questione su cui già si è espressa la Giunta Comunale. Un parere in merito, pertanto, implicherebbe una partecipazione della Corte all amministrazione attiva dell Ente e pertanto non può ricondursi alla funzione consultiva riconosciuta dall ordinamento a questa Magistratura. Per le ragioni sovresposte, la richiesta esaminata è da ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo. 5

P.Q.M. Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008. Il Referendario Relatore F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Il Presidente F.to Prof. Avv. Ivo MONFELI Depositato in Segreteria il 30 ottobre 2008 Il Direttore F.to Funz. Nicola MENDOZZA 6