Certificazione delle competenze nel primo ciclo «Dalla sperimentazione al D.M. 742 del 3 ottobre 2017»

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Ufficio Scolastico Regionale per la BASILICATA Certificazione delle competenze nel primo ciclo «Dalla sperimentazione al D.M. 742 del 3 ottobre 2017» Potenza 12/12/2017 - I.I.S. «Da Vinci» Dirigente Tecnico: G.A. Pinto

Le tappe fondamentali

Riferimenti normativi In sintesi si può ripercorrere la genesi della certificazione delle competenze richiesta alle scuole attraverso alcune tappe principali della più recente produzione normativa. articolo 10, comma 3: Impegno dello Stato a produrre dei modelli di certificazione delle competenze con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, saranno adottati i nuovi modelli per le certificazioni. tali modelli devono indicare: le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili

Legge 53/2003: articolo 3, comma 1, lettera a), la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti. articolo 4, lettera c): per l alternanza scuola lavoro si dice che Governo dovrà emanare entro il 2005 un apposito decreto legislativo in cui devono essere indicate le modalità di certificazione dell esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente. articolo 2, lettera i): per gli studenti che cambiano indirizzo si parla di l acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi

Obbligo d istruzione Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi: 622. 624, 632 Obbligo d istruzione: DM 27 gennaio 2010, n. 9 Certificato delle competenze di base Indicazioni per la certificazione delle competenze Nota di trasmissione DM 22 agosto 2007, n. 139 Documento tecnico Assi culturali Competenze chiave di cittadinanza Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64, comma 4-bis

L. 30.10.2008, n. 169, art. 3 Scuola primaria ( ) la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Scuola secondaria di primo grado ( ) la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

DPR 122/09: modalità di certificazione Il Regolamento della valutazione, richiesto dalla legge 169/08, è emanato con dpr 122/09. Esso dedica l intero articolo 8 alla certificazione delle competenze, prevedendo che le competenze al termine della scuola primaria siano «descritte e certificate», e che al termine della scuola secondaria di primo grado siano «accompagnate anche da valutazione in decimi». Più in generale, le certificazioni delle competenze relative ai diversi ordini e gradi di istruzione devono tenere conto anche delle indicazioni fornite dall INVALSI e dalle principali rilevazioni internazionali.

DM 254/12: certificazione e Indicazioni La certificazione delle competenze trova ampio riscontro nelle In esse viene ribadito l impegno ad emanare una modulistica nazionale, sollecitando le scuole a «progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze»

Legge 107/ 15,commi 180 e 181, lettera i Il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni contenute nella legge stessa, sulle seguenti materie:...omissis. i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze.

Legge 107/2015 Valutazione apprendimenti Legge 107/2015 art. 1 - comma 181 - lett. i): (Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato) D.Lvo. 62/2017 DD.MM.741 e 742 del 3/10/2017 nota n. 1865 del 10/10/2017

Come si è giunti al modello nazionale La CM n. 3/2015 aveva predisposto le fasi tramite le quali giungere al modello unico nazionale: a. s. 2014-2015 Adozione sperimentale dei nuovi dispositivi all interno delle scuole che si dichiarano disponibili, con particolare riferimento a quelle impegnate nelle misure di accompagnamento delle Indicazioni/2012; a. s. 2015-2016 Adozione generalizzata in tutte le scuole del prototipo di modello, così come validato ed eventualmente integrato dopo la sperimentazione; a. s. 2016-2017 Adozione obbligatoria del nuovo modello di certificazione mediante il suo recepimento in decreto ministeriale, come previsto dall articolo 8 del DPR n. 122/2009. (Il Ministero, ha deciso di proseguire la sperimentazione, anche nell a.s. 2016/17, semplificando e modificando i modelli nelle more di una compiuta definizione degli assetti normativi richiamati dall art. 1, comma 181, lett. i), della legge 107/2015)

Sperimentazione dei modelli Numero elevato di adesioni alla sperimentazione a.s. 2014/2015: 1.477 scuole a.s. 2015/2016: 2.183 scuole

Conferma della struttura portante dei modelli sperimentati Ancoraggio alle competenze previste dal profilo in uscita dello studente al termine del primo ciclo loro allineamento alle otto competenze chiave di cui ai documenti della Commissione Europea;

Il D.M. 3 ottobre 2017, n. 742 Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 (all. A All. B) Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Finalità della certificazione delle competenze Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, La certificazione descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado,

Tempi e modalità di compilazione della certificazione La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Modello nazionale al termine del primo ciclo di istruzione Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del D.lgs. n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (all. B). La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Modello nazionale di certificazione al termine del primo ciclo di istruzione Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Quattro livelli Livelli: definizione di 4 livelli, di cui quello iniziale predisposto per favorire una adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di individualizzazione) Mancanza di un livello negativo, attesa la funzione proattiva di una certificazione in progress delle competenze che, nell'arco dell'obbligo, sono in fase di acquisizione: A Avanzato B Intermedio C Base D Iniziale e relativi Indicatori esplicativi

Il documento di certificazione È un atto educativo legato ad un processo di lunga durata che aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale. Accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni [Fonte: DLgs 13/2013, art. 2, c. 1]