REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

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Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza sul ricorso n. 7048 del 2005, proposto da F.P., rappresentato e difeso dall Avv. Angelo F. T. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma; contro il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall Avv. A.R. ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella Sede dell Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; il Municipio XIX del Comune di Roma, in persona del Presidente p.t.; per l annullamento previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 677 del 27 aprile 2005 (prot. n. 22553 del 28 aprile 2005) della XIX Circoscrizione del Comune di Roma (notificata al ricorrente in data 13 maggio 2005) con la quale è stata disposta la demolizione o rimozione di opere edilizie abusive, consistenti in al piano

2 superattico nella u.i. contraddistinta dall int. 2, è stata accertata la realizzazione di n. 2 vani locali accorpati all u.i. rispettivamente di mq, 14,00 e di mq. 5,00 circa, posti su due lati diversi del terrazzo di pertinenza.., e di ogni eventuale ed ulteriore opera nel frattempo eseguita, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, rendendo l appartamento conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, relative all unità immobiliare di via S. Roma, di proprietà del ricorrente; Visto il ricorso con la relativa documentazione; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione intimata; Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza dell 1 ottobre 2008 il Primo Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori della parte come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: Fatto Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 11 luglio 2005 e depositato il 27 luglio 2005, il ricorrente contesta la legittimità della determinazione dirigenziale n. 677 del 27 aprile 2005, prot. n. 22553 del 28 aprile 2005, con la quale il Comune di Roma ha determinato nei suoi confronti la demolizione o rimozione di opere edilizie abusive, individuate nella realizzazione di 2 vani locali..

3 rispettivamente di mq. 14,00 e di mq. 5,00, posti su due lati diversi del terrazzo di pertinenza del piano superattico nell u.i. contraddistinta dall interno 12, situata in Roma, via. In particolare, prospetta i seguenti motivi di gravame: Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà nonché per difetto e/o carenza di istruttoria, omessa valutazione della domanda di condono ritualmente e tempestivamente presentata dal ricorrente, difetto della motivazione. Eccesso di potere per carenza e/o errore sul presupposto. Illegittimità per violazione degli art. 38, comma 1, e art. 44 della legge n. 47/85 e dell art. 4 della legge regionale n. 12 dell 8 dicembre 2004. In data 9 dicembre 2004 il ricorrente ha presentato domanda di condono al fine di regolarizzare l abuso edilizio contestato. Nonostante la mancata definizione del procedimento così attivato, l Amministrazione ha adottato la determinazione in epigrafe. In tal modo si è contravvenuto alla sospensione ope legis di cui agli artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985. Dopo aver depositato documenti in data 29 agosto 2005, con atto depositato in data 30 agosto 2005 si è costituito il Comune di Roma. Alla camera di consiglio del 31 agosto 2005 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione con ordinanza n. 7048/2005.

4 In data 20 settembre 2008 il ricorrente ha depositato copia della sentenza n. 24447 del 2007 con la quale il Tribunale ordinario di Roma, IV Sezione Penale, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente, ai sensi dell art. 44, lett. b, del D.P.R. n. 380/01, per essere il reato estinto per intervenuto condono edilizio. Alla pubblica udienza dell 1 ottobre 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione Diritto 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. 1.1. In linea con l orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, la censura attinente alla violazione della normativa sul condono edilizio merita di essere accolta. In virtù della documentazione depositata agli atti, il ricorrente ha fornito prova di aver presentato, in epoca antecedente l adozione del provvedimento impugnato (precisamente, in data 29 aprile 2004), domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi, in conformità di quanto disposto dal d.l. n. 269/03, poi convertito nella legge n. 326/03, e della L.R. n. 12 dell 8 dicembre 2004, al fine di regolarizzare le opere contestate. Ciò detto, osserva il Collegio che la pendenza del procedimento così attivato precludeva l adozione di provvedimenti repressivi dell abuso edilizio, ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/85, ai quali il d.l. n. 269/2003 rinvia.

5 La definizione del procedimento originato dalla domanda di condono assume, infatti, rilievo pregiudiziale rispetto alle misure sanzionatorie, le quali tornano evidentemente azionabili solo in caso di reiezione della domanda di applicazione del beneficio in argomento. Del resto, in caso contrario, risulterebbe vanificato a priori l interesse al rilascio del titolo concessorio tempestivamente richiesto (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. II, sent. n. 3800/2005; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 943/2003; TAR Lazio, Latina, sent. n. 510/2003). Ne consegue che il provvedimento impugnato è stato adottato in palese violazione di un obbligo di astensione imposto da norme di legge. 2. Tanto rileva ai fini dell accoglimento del ricorso, sicché le altre censure formulate sono assorbite. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione I quater, accoglie il ricorso n. 7048/2005 e, per l effetto, annulla la determinazione dirigenziale n. 677, prot. n. 22553, adottata dal Comune di Roma in data 27 aprile 2005.

6 Condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell 1 ottobre 2008, con l intervento dei seguenti Signori: Dr. Giancarlo LUTTAZI Presidente Dr.ssa Antonella MANGIA Primo Ref. - Relatore Estensore Dott.ssa Rita TRICARICO Primo Ref. IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE