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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17451 Anno 2019 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 14/02/2019 SENTENZA sul ricorso proposto da: FRADEL COSTRUZIONI SOC.COOP. avverso il decreto emesso il 20 giugno 2018 dal Tribunale di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli sezione misure di prevenzione ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse della Fradel società cooperativa, con cui è stata richiesta l'applicazione nei confronti della predetta società del controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 34 bis decreto legislativo n. 159/2011, a seguito dell'emissione da parte del Prefetto di Napoli della informativa antimafia del 12 dicembre 2016, con cui è stata disposta l'interdizione ex articolo 91 Codice antimafia. Il tribunale ha affermato la ammissibilità dell'istanza, essendo stata documentata l'esistenza di una interdittiva antimafia emessa dal Prefetto nei confronti della società cooperativa e la sua impugnazione dinanzi al Tar, nonché la pendenza del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, ma ha respinto nel

merito la richiesta di controllo giudiziario, sul rilievo che l'agevolazione mafiosa posta in essere attraverso la società istante non appariva occasionale. In particolare ha rilevato che l'assoggettamento della detta attività imprenditoriale al rischio di infiltrazioni camorristiche era già stato accertato con un primo provvedimento irrevocabile e con un secondo provvedimento interdittivo, confermato dal Tar con sentenza del 21 giugno 2017 impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, in forza delle numerose cointeressenze tra la società in questione ed altre colpite a loro volta da interdittiva, in quanto riconducibili ad ambienti malavitosi, che fanno ritenere l'azienda oggetto di infiltrazioni camorristiche destinate ad agevolare non occasionalmente i predetti interessi criminali. 2.Avverso il detto provvedimento hanno proposto appello i procuratori speciali della società e l'appello è stato trasmesso a questa Corte dopo essere stato qualificato come ricorso. Con l'impugnazione la società istante deduce: 2.1 violazione dell'articolo 34 bis decreto legislativo 159/2011 e in particolare del comma 6 poiché l'ipotesi di istanza di controllo giudiziario avanzata dall'impresa destinataria di provvedimento interdittivo ai sensi del sesto comma del citato articolo costituirebbe una fattispecie del tutto distinta da quella prevista dal comma 1, in quanto la finalità sottesa alla disposizione è quella di salvaguardare la continuità aziendale, evitando le perdite economiche connesse agli effetti di quell'articolo 94, che infatti sono sospesi a seguito dell'ammissione al controllo. Secondo il ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, nel sesto comma non vi è alcun richiamo al requisito della occasionalità della infiltrazione mafiosa, mentre gli unici presupposti sono che l'esistenza di una informativa antimafia e la sua impugnazione. A sostegno di tale assunto il ricorrente richiama una determinazione del Tribunale di Firenze e sottolinea che la pretesa necessità del carattere di occasionalità delle infiltrazione mafiosa contrasta sia con la formulazione letterale del comma 6 dell'articolo 34 bis citato, sia con lo spirito della disposizione, poiché il giudice di primo grado non potrebbe che delibare gli elementi indiziari già presi in considerazione dalla Prefettura nell'interdittiva antimafia. 2.2 Violazione di legge per erronea valutazione del compendio indiziario e illogicità della motivazione in ordine alla mancanza del requisito di occasionalità. Il ricorrente deduce che il compendio indiziario è stato erroneamente valutato dal tribunale, poiché dimostra l'assenza di qualsiasi stabile legame della società 2

appellante con la criminalità organizzata. Il controllo giudiziario alla finalità riduttiva ma -non esclusiva di verificare la effettività degli interventi modificativi sulla gestione amministrazione titolarità dell'impresa autonomamente operati dalla stessa e la loro rilevanza nella direzione di rimuovere i presupposti del pericolo di infiltrazioni condizionamenti mafiosi. Nel caso in esame il tribunale non ha considerato la storia dell'impresa e i notevoli cambiamenti apportati a partire dal 2015, nonché la presenza sin dal 2017 di un Commissario straordinario di nomina prefettizia. Inoltre il tribunale ha fatto riferimento all'interdittiva antimafia emessa il 17 gennaio 2014 dal Prefetto di Napoli, sebbene sia un provvedimento privo di attualità, avendo ad oggetto circostanze del tutto superate, in quanto nell'ottobre 2015 è stata estromessa la figura di Guglielmo Del Prete, dalla gestione della società ed è stato istituito un sistema di gestione dualistico consistente nella creazione del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza. Il 12 febbraio 2019 il ricorrente ha allegato copia del ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 28 dicembre 2018, che ha respinto l'appello avanzato da Fradel costruzioni e soc. coop. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi manifestamente infondati o non consentiti. 2.Deve premettersi che il collegio ritiene di condividere quell'orientamento secondo cui il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen.. (Sez. 5, n. 34526 del 02/07/2018 - dep. 20/07/2018, Eurostrade S.r.l., Rv. 27364601) Con la pronunzia suindicata, questa Corte ha anche affermato che il controllo giudiziario su richiesta dell'impresa sottoposta ad interdittiva antimafia può essere riconosciuto soltanto nell'ipotesi in cui si tratti di infiltrazione mafiosa avente carattere occasionale, ritenendo la occasionalità dell'infiltrazione un presupposto necessario del controllo giudiziario, anche se richiesto dalla società interessata. Non emergono ragioni per discostarsi da questo orientamento. Ed infatti la natura dell'istituto del controllo giudiziario ex art. 34 bis citato non cambia se proposta dal Pubblico Ministero o richiesta dalla parte interessata dall'interdittiva e si pone come misura di prevenzione ontologicamente connotata dalla natura occasionale del "contagio mafioso" e dalla pendenza 3

dell'impugnazione dell'interdittiva, avendo come precipua finalità quella di garantire - la continuità aziendale e di sospendere gli effetti dell'interdittiva prefettizia, in attesa dell'esito dell'impugnazione. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché solo formalmente vengono evocati vizi di legittimità mentre in concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni del tribunale, che nella specie con argomenti esaurienti e privi di vizi logici ha esposto le ragioni per le quali non ritiene che nella specie possa ravvisarsi una agevolazione meramente "occasionale". Le questioni dedotte con il presente ricorso hanno costituito oggetto di adeguta verifica nel giudizio davanti al Tribunale, il quale, dopo avere ricostruito i fatti sulla base dei dati documentali acquisiti ha, in modo congruo, logico e coerente con gli evidenziati riscontri di natura fattuale, concluso che emerge un serio compendio indiziario in ordine ad un costante rapporto tra la Cooperativa in questione e società facenti capo a esponenti dei contesti di criminalità organizzata operanti sul territorio, e che i detti legami fondati non soltanto su rapporti societari ma anche su vincoli familiari appaiono idonei ad infiltrare la detta società in modo non occasionale. La censura dedotta in questa sede, lungi dall'evidenziare violazioni di legge o alcuno dei vizi motivazionali di cui all'art. 606 lett e) cod. proc. pen., si limita quindi, in modo surrettizio, ad offrire una alternativa lettura dei suddetti dati processuali dei quali chiede, una nuova valutazione: il che il Procuratore Generale nella sua requisitoria, «non rientra nel perimetro decisorio proprio del giudizio di legittimità, nell'ambito del quale la rivisitazione del dato probatorio risulta irrimediabilmente preclusa in forza della stessa lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. invocata dall'odierna ricorrente a fondamento della censura proposta. Non va peraltro trascurato che l'interdittiva antimafia è diventata nelle more del giudizio definitiva, avendo anche il Consiglio di Stato respinto le censure sollevate con il ricorso con sentenza che è stata sottoposta ad impugnazione straordinaria da parte della società. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. 4

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/2/2019 Il Consigliere estensore nte