RIFORMADELCONDOMINIO,TESTOAPPROVATOALSENATO(NOVEMBRE2012) Art.1. 1.L'articolo1117delcodicecivileèsostituitodalseguente: «Art.1117. (Particomunidell'edificio). Sonooggettodiproprietàcomunedeiproprietaridellesingole unitàimmobiliaridell'edificio,ancheseaventidirittoagodimentoperiodicoesenonrisultailcontrariodal titolo: 1)tuttelepartidell'edificionecessarieall'usocomune,comeilsuolosucuisorgel'edificio,lefondazioni,i murimaestri,ipilastrieletraviportanti,itettieilastricisolari,lescale,iportonidiingresso,ivestiboli,gli anditi,iportici,icortilielefacciate; 2)leareedestinateaparcheggiononchéilocaliperiserviziincomune,comelaportineria,inclusol'alloggio delportiere,lalavanderia,glistenditoieisottotettidestinati,perlecaratteristichestrutturaliefunzionali, all'usocomune; 3)leopere,leinstallazioni,imanufattidiqualunquegeneredestinatiall'usocomune,comegliascensori,i pozzi,lecisterne,gliimpiantiidriciefognari,isistemicentralizzatididistribuzioneeditrasmissioneperil gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisivaeperl'accessoaqualunquealtrogenerediflussoinformativo,anchedasatelliteoviacavo, eirelativicollegamentifinoalpuntodidiramazioneailocalidiproprietàindividualedeisingolicondomini, ovvero,incasodiimpiantiunitari,finoalpuntodiutenza,salvoquantodispostodallenormativedisettore inmateriadiretipubbliche». Art.2. 1.Dopol'articolo1117delcodicecivilesonoinseritiiseguenti: «Art.1117bis. (Ambitodiapplicabilità). Ledisposizionidelpresentecaposiapplicano,inquanto compatibili,intuttiicasiincuipiùunitàimmobiliariopiùedificiovveropiùcondominiidiunitàimmobiliari odiedificiabbianoparticomuniaisensidell'articolo1117. Art.1117ter. (Tuteladelledestinazionid'uso). Incasodiattivitàcheincidononegativamenteeinmodo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente,possonodiffidarel'esecutoreepossonochiederelaconvocazionedell assembleaperfar cessarelaviolazione,anchemedianteazionigiudiziarie.l'assembleadeliberainmeritoallacessazionedi taliattivitàconlamaggioranzaprevistadall'articolo1136,secondocomma». Art.3. 1.L'articolo1118delcodicecivileèsostituitodalseguente: «Art.1118. (Dirittideipartecipantisulleparticomuni). Ildirittodiciascuncondominosulleparticomuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. Ilcondominononpuòrinunziarealsuodirittosulleparticomuni. Ilcondominononpuòsottrarsiall'obbligodicontribuireallespeseperlaconservazionedelleparticomuni, neanchemodificandoladestinazioned'usodellapropriaunitàimmobiliare,salvoquantodispostodaleggi speciali. Ilcondomino,ovevengaoggettivamenteconstatatocheilproprioimmobilenongodedellanormale erogazionedicalore,acausadiproblemitecnicidell'impiantocondominiale,equesti,nell'arcodiuna interastagionediriscaldamento,nonsonorisoltidalcondominio,puòrinunciareall'utilizzodell'impianto centralizzatodiriscaldamentoodicondizionamento,acondizionechedalsuodistaccononderivino squilibritalidacomprometterelanormaleerogazionedicaloreaglialtricondominioaggravidispesa.in tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinariadell'impiantoeperlasuaconservazioneemessaanorma». Art.4. 1.L'articolo1119delcodicecivileèsostituitodalseguente:
«Art.1119. (Indivisibilità). Leparticomunidell'edificiononsonosoggetteadivisione,amenochele stessesianostatesottrattecondeliberaunanimeall'usocomune,rispettandoladestinazioneesenza pregiudicareilvaloredelleunitàimmobiliari». Art.5. 1.Dopoilprimocommadell articolo1120delcodicecivilesonoinseritiiseguenti: «Icondomini,conlamaggioranzaindicatadalsecondocommadell'articolo1136,possonodisporrele innovazioniche,nelrispettodellanormativadisettore,hannoadoggetto: 1)leopereegliinterventivoltiamigliorarelasicurezzaelasalubritàdegliedificiedegliimpianti; 2)leopereegliinterventiprevistipereliminarelebarrierearchitettoniche,perilcontenimentodel consumoenergeticodegliedificieperrealizzareparcheggidestinatiaserviziodelleunitàimmobiliario dell'edificioeperlaproduzionedienergiamediantel'utilizzodiimpiantidicogenerazione,fontieoliche, solariocomunquerinnovabilidapartedelcondominiooditerzicheconseguanoatitoloonerosoun dirittorealeopersonaledigodimentodellastricosolareodialtraidoneasuperficiecomune; 3)l'installazionediimpianticentralizzatiperlaricezioneradiotelevisivaeperl'accessoaqualunquealtro generediflussoinformativo,anchedasatelliteoviacavo,eirelativicollegamentifinoalladiramazioneper lesingoleutenze,adesclusionedegliimpiantichenoncomportanomodificheingradodialterarela destinazionedellacosacomuneediimpedireaglialtricondominidifarneusosecondoillorodiritto. L'amministratoreètenutoaconvocarel'assembleaentrotrentagiornidallarichiestaanchediunsolo condominointeressatoall'adozionedelledeliberazionidicuialprecedentecomma.larichiestadeve contenerel'indicazionedelcontenutospecificoedellemodalitàdiesecuzionedegliinterventiproposti.in mancanza,l'amministratoredeveinvitaresenzaindugioilcondominoproponenteafornirelenecessarie integrazioni». Art.6. 1.L'articolo1122delcodicecivileèsostituitodalseguente: «Art.1122. (Operesupartidiproprietàousoindividuale). Nell'unitàimmobiliaredisuaproprietàovvero nellepartinormalmentedestinateall'usocomune,chesianostateattribuiteinproprietàesclusivao destinateall'usoindividuale,ilcondominononpuòeseguireoperecherechinodannoalleparticomuni ovverodetermininounsignificativopregiudizioallastabilità,allasicurezzaoaldecoroarchitettonico dell'edificio. Inognicasoèdatapreventivanotiziaall'amministratorecheneriferisceall'assemblea. Art.7. 1.Dopol'articolo1122delcodicecivilesonoinseritiiseguenti: «Art.1122bis. (Impiantinoncentralizzatidiricezioneradiotelevisivaediproduzionedienergiadafonti rinnovabili). Leinstallazionidiimpiantinoncentralizzatiperlaricezioneradiotelevisivaeperl'accessoa qualunquealtrogenerediflussoinformativo,anchedasatelliteoviacavo,eirelativicollegamentifinoal puntodidiramazioneperlesingoleutenzesonorealizzatiinmododarecareilminorpregiudizioalleparti comuniealleunitàimmobiliaridiproprietàindividuale,preservandoinognicasoildecoroarchitettonico dell'edificio,salvoquantoprevistoinmateriadiretipubbliche. Èconsentital'installazionediimpiantiperlaproduzionedienergiadafontirinnovabilidestinatial serviziodisingoleunitàdelcondominiosullastricosolare,suognialtraidoneasuperficiecomuneesulle partidiproprietàindividualedell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratoreindicandoilcontenutospecificoelemodalitàdiesecuzionedegliinterventi.l'assemblea puòprescrivere,conlamaggioranzadicuiall'articolo1136,quintocomma,adeguatemodalitàalternative diesecuzioneoimporrecauteleasalvaguardiadellastabilità,dellasicurezzaodeldecoroarchitettonico dell'edificioe,aifinidell'installazionedegliimpiantidicuialsecondocomma,provvede,arichiestadegli interessati,aripartirel'usodellastricosolareedellealtresuperficicomuni,salvaguardandolediverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la
medesimamaggioranza,puòaltresìsubordinarel'esecuzioneallaprestazione,dapartedell'interessato,di idoneagaranziaperidannieventuali. L'accessoalleunitàimmobiliaridiproprietàindividualedeveessereconsentitoovenecessarioperla progettazioneeperl'esecuzionedelleopere. Art. 1122ter. (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). Le deliberazioni concernenti l'installazionesulleparticomunidell'edificiodiimpiantivoltiaconsentirelavideosorveglianzasudiesse sonoapprovatedall'assembleaconlamaggioranzadicuialsecondocommadell'articolo1136». Art.8. 1.All'articolo1124delcodicecivilesonoapportateleseguentimodificazioni: a)ilprimocommaèsostituitodalseguente: «Lescaleegliascensorisonomantenutiesostituitidaiproprietaridelleunitàimmobiliariacuiservono.La spesarelativaèripartitatraessi,permetàinragionedelvaloredellesingoleunitàimmobiliarieperl'altra metàesclusivamenteinmisuraproporzionaleall'altezzadiciascunpianodalsuolo»; b)larubricaèsostituitadallaseguente:«manutenzioneesostituzionedellescaleedegliascensori». Art.9. 1.L'articolo1129delcodicecivileèsostituitodalseguente: «Art.1129. (Nomina,revocaedobblighidell'amministratore). Quandoicondominisonopiùdiquattro, sel'assembleanonviprovvede,lanominadiunamministratoreèfattadall'autoritàgiudiziariasuricorsodi unoopiùcondominiodell'amministratoredimissionario. Contestualmenteall'accettazionedellanominaeadognirinnovodell'incarico,l'amministratorecomunicai propridatianagraficieprofessionali,ilcodicefiscale,o,sesitrattadisocietà,anchelasedelegaleela denominazione,illocaleovesitrovanoiregistridicuiainumeri6)e7)dell'articolo1130,nonchéigiornie leoreincuiogniinteressato,previarichiestaall'amministratore,puòprendernegratuitamentevisionee ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'amministratore, entro trenta giorni dall'accettazione, provvede altresì all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo 71 delle disposizioniperl'attuazionedelpresentecodice. L'amministratore, all'atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilitàcivilepergliatticompiutinell'eserciziodelmandatoicuionerisonopostiacaricodei condomini. L'amministratoreètenutoaltresìadadeguareimassimalidellapolizzasenelperiododelsuoincarico l'assembleadeliberilavoristraordinari.taleadeguamentonondeveessereinferioreall'importodispesa deliberatoedeveessereeffettuatocontestualmenteall'iniziodeilavori.nelcasoincuil'amministratore siacopertodaunapolizzadiresponsabilitàcivileprofessionalegeneraleperl'interaattivitàdaluisvolta, talepolizzadeveessereintegrataconunadichiarazionedell'impresadiassicurazionechegarantiscale condizioniprevistedalperiodoprecedenteperlospecificocondominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. Inmancanzadell'amministratore,sulluogodiaccessoalcondominioodimaggiorusocomune,accessibile ancheaiterzi,èaffissal'indicazionedellegeneralitàedeirecapiti,anchetelefonici,dellapersonache svolgefunzionianalogheaquelledell'amministratore. L'amministratoreèobbligatoafartransitarelesommericevuteaqualunquetitolodaicondominiodaterzi, nonchéquelleaqualsiasititoloerogatepercontodelcondominio,suunospecificocontocorrente,postale obancario,intestatoalcondominio;ciascuncondominopuòaccederviperprenderevisioneedestrarre copia,apropriespese,dellarendicontazioneperiodica. Allacessazionedell'incaricol'amministratoreètenutoallaconsegnadituttaladocumentazioneinsuo possessoafferentealcondominioeaisingolicondominieadeseguireleattivitàurgentialfinedievitare pregiudiziagliinteressicomunisenzadirittoadulterioricompensi. L'incaricodiamministratorehaduratadidueanniesiintenderinnovatoperegualedurata.L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. Larevocadell'amministratorepuòesseredeliberatainognitempodall'assemblea,conlamaggioranza previstaperlasuanominaoppureconlemodalitàprevistedalregolamentodicondominio.puòaltresì
esseredispostadall'autoritàgiudiziaria,suricorsodiciascuncondomino,nelcasoprevistodalquarto commadell'articolo1131,senonrendeilcontodellagestione,ovveroincasodigraviirregolarità.neicasi incuisianoemersegraviirregolaritàfiscaliodinonottemperanzaaquantodispostodalnumero3) dell'undicesimo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assembleaperfarcessarelaviolazioneerevocareilmandatoall'amministratore.incasodimancata revocadapartedell'assemblea,ciascuncondominopuòrivolgersiall'autoritàgiudiziariaeincasodi accoglimentodelladomanda,ilricorrente,perlespeselegali,hatitolodirivalsaneiconfrontidel condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. Costituiscono,tralealtre,graviirregolarità: 1)l'omessaconvocazionedell'assembleaperl'approvazionedelrendicontocondominiale,ilripetutorifiuto diconvocarel'assembleaperlarevocaeperlanominadelnuovoamministratoreoneglialtricasiprevisti dallalegge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 3)lamancataaperturaedutilizzazionedelcontodicuialsettimocomma; 4)lagestionesecondomodalitàchepossonogenerarepossibilitàdiconfusionetrailpatrimoniodel condominioeilpatrimoniopersonaledell'amministratoreodialtricondomini; 5)l'averacconsentito,peruncreditoinsoddisfatto,allacancellazionedelleformalitàeseguiteneiregistri immobiliariatuteladeidirittidelcondominio; 6)qualorasiastatapromossaazionegiudiziariaperlariscossionedellesommedovutealcondominio, l'averomessodicurarediligentementel'azioneelaconseguenteesecuzionecoattiva; 7)l'inottemperanzaagliobblighidicuiall'articolo1130,numeri6),7)e9); 8)l'omessa,incompletaoinesattacomunicazionedeidatidicuialsecondocommadelpresentearticolo; In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratorerevocato. L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente,apenadinullitàdellanominastessa,l'importodovutoatitolodicompensoperl'attività svolta.l'amministratorenonhadirittoacompensiulteriorisalvodiversadeliberazionedell'assemblea chenehadeliberatolanomina. PerquantonondisciplinatodalpresentearticolosiapplicanoledisposizionidicuiallasezioneIdelcapoIX deltitoloiiidellibroiv. Ilpresentearticolosiapplicaancheagliedificidialloggidiediliziapopolareedeconomica,realizzatio recuperatidaentipubbliciatotalepartecipazionepubblicaoconilconcorsodellostato,delleregioni, delleprovinceodeicomuni,nonchéaquellirealizzatidaentipubblicinoneconomiciosocietàprivate senzascopodilucroconfinalitàsocialipropriedell'ediliziaresidenzialepubblica». Art.10. 1.L'articolo1130delcodicecivileèsostituitodalseguente: «Art.1130. (Attribuzionidell'amministratore). L'amministratore,oltreaquantoprevistodall'articolo 1129edallevigentidisposizionidilegge,deve: 1)eseguireledeliberazionidell'assemblea,convocarlaannualmenteperl'approvazionedelrendiconto condominialedicuiall'articolo1130bisecurarel'osservanzadelregolamentodicondominio; 2)disciplinarel'usodellecosecomunielafruizionedeiservizinell'interessecomune,inmodochenesia assicuratoilmigliorgodimentoaciascunodeicondomini; 3)riscuotereicontributiederogarelespeseoccorrentiperlamanutenzioneordinariadelleparticomuni dell'edificioeperl'eserciziodeiservizicomuni; 4)compieregliatticonservativirelativialleparticomunidell'edificio; 5)eseguiregliadempimentifiscali; 6)curarelatenutadelregistrodianagrafecondominialecontenentelegeneralitàdeisingoliproprietarie deititolarididirittirealiedidirittipersonalidigodimento,comprensivedelcodicefiscaleedellaresidenza odomicilio,idaticatastalidiciascunaunitàimmobiliare,nonchéognidatorelativoallecondizionidi sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni,
richiedeconletteraraccomandataleinformazioninecessarieallatenutadelregistrodianagrafe.decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie,addebitandoneilcostoairesponsabili; 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate:leeventualimancatecostituzionidell'assemblea,ledeliberazioninonchélebrevidichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio,oveadottato.nelregistrodinominaerevocadell'amministratoresonoannotate,inordine cronologico,ledatedellanominaedellarevocadiciascunamministratoredelcondominio,nonchégli estremideldecretoincasodiprovvedimentogiudiziale.nelregistrodicontabilitàsonoannotatiinordine cronologico,entrotrentagiornidaquellodell'effettuazione,isingolimovimentiinentrataedinuscita.tale registropuòtenersiancheconmodalitàinformatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condominisiaallostatotecnicoamministrativodell'edificioedelcondominio; 9)fornirealcondominochenefacciarichiestaattestazionerelativaallostatodeipagamentideglioneri condominialiedelleeventualilitiincorso; 10)redigereilrendicontocondominialeannualedellagestioneeconvocarel'assembleaperlarelativa approvazioneentrocentottantagiorni». Art.11. 1.Dopol'articolo1130delcodicecivileèinseritoilseguente: «Art. 1130bis. (Rendiconto condominiale). Il rendiconto condominiale è redatto con criteri di competenza;levocidientrataediuscitaedognialtrodatoinerenteallasituazionepatrimonialedel condominio,aifondidisponibiliedalleeventualiriservedevonoessereespressiinmododaconsentire l'immediataverifica.sicomponediunregistrodicontabilità,diunriepilogofinanziario,nonchédiunanota esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranzaprevistaperlanominadell'amministratoreelarelativaspesaèripartitafratuttiicondomini sullabasedeimillesimidiproprietà.icondominieititolarididirittidigodimentosulleunitàimmobiliari possonoprenderevisionedeidocumentigiustificatividispesainognitempoeestrarnecopiaaproprie spese.lescrittureeidocumentigiustificatividevonoessereconservatiperdieciannidalladatadella relativaregistrazione. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almenotrecondomininegliedificidialmenododiciunitàimmobiliari.ilconsigliohafunzioniconsultiveedi controllo». Art.12. 1.Alprimocommadell'articolo1131delcodicecivileleparole:«dall'articoloprecedente»sonosostituite dalleseguenti:«dall'articolo1130»edèaggiunto,infine,ilseguenteperiodo:«nell'attuazionedelle deliberazionidicuiall'articolo1120e,inognicaso,inmateriadiattidialienazione,concessionein godimentoodisposizionedibenicomuni,costituzionediservitùattiveepassivenonchénell'esecuzione degliattiadesserelativi,l'amministratorerappresentaancheicondominiassentiodissenzientieogni limiteocondizioneaipoteridirappresentanzasiconsideranonapposto». Art.13. 1.L'articolo1134delcodicecivileèsostituitodalseguente: «Art.1134. (Gestionediiniziativaindividuale). Ilcondominochehaassuntolagestionedelleparti comunisenzaautorizzazionedell'amministratoreodell'assembleanonhadirittoalrimborso,salvochesi trattidispesaurgente. 2.All'articolo1135,primocomma,delcodicecivile,sonoapportateleseguentimodificazioni: a)ilnumero4)èsostituitodalseguente:
«4)alleoperedimanutenzionestraordinariaealleinnovazioni,costituendoobbligatoriamenteunfondo specialediimportopariall'ammontaredeilavori». b)èaggiunto,infine,ilseguentecomma: «L'assemblea può autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziativeterritorialipromossidalleistituzionilocaliodasoggettiprivatiqualificati,anchemedianteopere dirisanamentodiparticomunidegliimmobilinonchédidemolizione,ricostruzioneemessainsicurezza statica,alfinedifavorireilrecuperodelpatrimonioedilizioesistente,lavivibilitàurbana,lasicurezzaela sostenibilitàambientaledellazonaincuiilcondominioèubicato». Art.14. 1.L'articolo1136delcodicecivileèsostituitodalseguente: «Art. 1136. (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). L'assemblea in prima convocazioneèregolarmentecostituitaconl'interventoditanticondominicherappresentinoidueterzidel valoredell'interoedificioelamaggioranzadeipartecipantialcondominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenutiealmenolametàdelvaloredell'edificio. Sel'assembleainprimaconvocazionenonpuòdeliberarepermancanzadinumerolegale,l'assembleain secondaconvocazionedeliberainungiornosuccessivoaquellodellaprimae,inognicaso,nonoltredieci giornidallamedesima.ladeliberazioneèvalidaseapprovatadallamaggioranzadegliintervenuticonun numerodivoticherappresentialmenounterzodelvaloredell'edificio. Ledeliberazionicheconcernonolanominaelarevocadell'amministratoreolelitiattiveepassiverelativea materiecheesorbitanodalleattribuzionidell'amministratoremedesimo,ledeliberazionicheconcernonola ricostruzionedell'edificiooriparazionistraordinariedinotevoleentitàeledeliberazionidicuiagliarticoli 1117ter, 1120, secondo comma, 1122ter nonché 1135, secondo comma, devono essere sempre approvateconlamaggioranzastabilitadalsecondocomma. Ledeliberazionidicuiall'articolo1120,primocomma,eall'articolo1122bis,terzocomma,devonoessere approvatedall'assembleaconunnumerodivoticherappresentilamaggioranzadegliintervenutied almenoidueterzidelvaloredell'edificio. L'assembleanonpuòdeliberare,senonconstachetuttigliaventidirittosonostatiregolarmenteconvocati. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore». Art.15. 1.L'articolo1137delcodicecivileèsostituitodalseguente: «Art.1137. (Impugnazionedelledeliberazionidell'assemblea). Ledeliberazionipresedall'assembleaa normadegliarticoliprecedentisonoobbligatoriepertuttiicondomini. Controledeliberazionicontrarieallaleggeoalregolamentodicondominioognicondominoassente, dissenzienteoastenutopuòadirel'autoritàgiudiziariachiedendonel'annullamentoneltermineperentorio ditrentagiorni,chedecorredalladatadelladeliberazioneperidissenzientioastenutiedalladatadi comunicazionedelladeliberazionepergliassenti. L'azionediannullamentononsospendel'esecuzionedelladeliberazione,salvochelasospensionesia ordinatadall'autoritàgiudiziaria. L'istanzaperottenerelasospensionepropostaprimadell'iniziodellacausadimeritononsospendené interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamenteprevisto,lasospensioneèdisciplinatadallenormedicuiallibroiv,titoloi,capoiii,sezione I,conl'esclusionedell'articolo669octies,sestocomma,delcodicediproceduracivile». Art.16. 1.All'articolo1138delcodicecivilesonoapportateleseguentimodificazioni: a)ilterzocommaèsostituitodalseguente:
«Ilregolamentodeveessereapprovatodall'assembleaconlamaggioranzastabilitadalsecondocomma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnatoanormadell'articolo1107». b)èaggiunto,infine,ilseguentecomma: «Lenormedelregolamentononpossonoporrelimitialledestinazionid'usodelleunitàdiproprietà esclusivanévietaredipossedereodetenereanimalidacompagnia». Art.17. 1.Alnumero1)delprimocommadell'articolo2659delcodicecivilesonoaggiunte,infine,leseguenti parole:«.pericondominiidevonoessereindicatil'eventualedenominazione,l'ubicazioneeilcodice fiscale». Art.18. 1.L'articolo63delledisposizioniperl'attuazionedelcodicecivileedisposizionitransitorie,dicuialregio decreto30marzo1942,n.318,èsostituitodalseguente: «Art.63. Perlariscossionedeicontributiinbaseallostatodiripartizioneapprovatodall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamenteesecutivo,nonostanteopposizione,edètenutoacomunicareaicreditorinonancora soddisfattichelointerpellinoidatideicondominimorosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussionedeglialtricondomini. Incasodimoranelpagamentodeicontributichesisiaprotrattaperunsemestrel'amministratorepuò sospendereilcondominomorosodallafruizionedeiservizicomunisuscettibilidigodimentoseparato. Chisubentraneidirittidiuncondominoèobbligatosolidalmenteconquestoalpagamentodeicontributi dovutialladatadelsubentro. Chicededirittisuunitàimmobiliarirestaobbligatosolidalmenteconl'aventecausapericontributimaturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimentodeldiritto». Art.19. 1.L articolo64delledisposizioniperl'attuazionedelcodicecivileedisposizionitransitorieèsostituitodal seguente: «Art.64. Sullarevocadell'amministratore,neicasiindicatidall'undicesimocommadell'articolo1129edal quartocommadell'articolo1131delcodice,iltribunaleprovvedeincameradiconsiglio,condecreto motivato,sentitol'amministratoreincontraddittorioconilricorrente». Controilprovvedimentodeltribunalepuòesserepropostoreclamoallacorted'appellonelterminedi diecigiornidallanotificazioneodallacomunicazione». Art.20. 1.All'articolo66delledisposizioniperl'attuazionedelcodicecivileedisposizionitransitorie,ilterzocomma èsostituitodaiseguenti: «L'avvisodiconvocazione,contenentespecificaindicazionedell'ordinedelgiorno,deveesserecomunicato almenocinquegiorniprimadelladatafissataperl'adunanzainprimaconvocazione,amezzodiposta raccomandata,postaelettronicacertificata,faxotramiteconsegnaamani,edevecontenerel'indicazione delluogoedell'oradellariunione.incasodiomessa,tardivaoincompletaconvocazionedegliaventidiritto, ladeliberazioneassembleareèannullabileaisensidell'articolo1137delcodicesuistanzadeidissenzientio assentiperchénonritualmenteconvocati. L'assembleainsecondaconvocazionenonpuòtenersinelmedesimogiornosolaredellaprima;inoltre l'assemblea,siainprimasiainsecondaconvocazione,nonpuòsvolgersiinungiornoincuiricorreuna festività religiosa riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell'articolo8,terzocomma,dellacostituzione,hannostipulatointeseconlostato.
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assembleainterminibrevi,convocandogliaventidirittoconununicoavvisonelqualesonoindicatele ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi». Art.21. 1.L'articolo67delledisposizioniperl'attuazionedelcodicecivileedisposizionitransitorieèsostituitodal seguente: «Art.67. Ognicondominopuòintervenireall'assembleaancheamezzodirappresentante,munitodi delegascritta.seicondominisonopiùdiventi,ildelegatononpuòrappresentarepiùdiunquintodei condominiedelvaloreproporzionale. Qualoraun'unitàimmobiliareappartengainproprietàindivisaapiùpersone,questehannodirittoaunsolo rappresentantenell'assemblea,cheèdesignatodaicomproprietariinteressatianormadell'articolo1106 delcodice. Neicasidicuiall'articolo1117bisdelcodice,quandoipartecipantisonocomplessivamentepiùdisessanta, ciascuncondominiodevedesignare,conlamaggioranzadicuiall'articolo1136,quintocomma,delcodice,il propriorappresentanteall'assembleaperlagestionedelleparticomuniapiùcondominiieperlanomina dell'amministratore.inmancanza,ciascunpartecipantepuòchiederechel'autoritàgiudiziarianominiil rappresentantedelpropriocondominio.qualoraalcunideicondominiiinteressatinonabbianonominatoil proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentantigiànominati,previadiffidaaprovvedervientrouncongruotermine.ladiffidaedilricorso all'autoritàgiudiziariasononotificatialcondominiocuisiriferisconoinpersonadell'amministratoreo,in mancanza,atuttiicondomini. Ognilimiteocondizionealpoteredirappresentanzasiconsideranonapposto.Ilrappresentanterisponde conleregoledelmandatoecomunicatempestivamenteall'amministratorediciascuncondominiol'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisceinassemblea. All'amministratorenonpossonoessereconferitedelegheperlapartecipazioneaqualunqueassemblea. L'usufruttuariodiunpianooporzionedipianodell'edificioesercitaildirittodivotonegliaffariche attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nellealtredeliberazioni,ildirittodivotospettaaiproprietari,salviicasiincuil'usufruttuariointenda avvalersideldirittodicuiall'articolo1006delcodiceovverositrattidilavoriodopereaisensidegliarticoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuariosiaalnudoproprietario». Nudo proprietario e usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazionecondominiale». Art.22. 1.L'articolo68delledisposizioniperl'attuazionedelcodicecivileedisposizionitransitorieèsostituitodal seguente: «Art.68. Ovenonprecisatodaltitoloaisensidell'articolo1118,perglieffettiindicatidagliarticoli1123, 1124,1126e1136delcodice,ilvaloreproporzionalediciascunaunitàimmobiliareèespressoinmillesimi inappositatabellaallegataalregolamentodicondominio. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramentiedellostatodimanutenzionediciascunaunitàimmobiliare». Art.23. 1.L'articolo69delledisposizioniperl'attuazionedelcodicecivileedisposizionitransitorieèsostituitodal seguente: «Art.69. Ivaloriproporzionalidellesingoleunitàimmobiliariespressinellatabellamillesimaledicui all'articolo68possonoessererettificatiomodificati,anchenell'interessediunsolocondomino,conla maggioranzaprevistadall'articolo1136,secondocomma,delcodice,neiseguenticasi: 1)quandorisultachesonoconseguenzadiunerrore;
2)quando, perle mutatecondizionidiunapartedell'edificio,inconseguenza disopraelevazione,di incrementodisuperficiodiincrementoodiminuzionedelleunitàimmobiliari,èalteratoperpiùdiun quintoilvaloreproporzionaledell'unitàimmobiliareanchediunsolocondomino.intalcasoilrelativo costoèsostenutodachihadatoluogoallavariazione. Aisolifinidellarevisionedeivaloriproporzionaliespressinellatabellamillesimaleallegataalregolamento dicondominioaisensidell'articolo68,puòessereconvenutoingiudiziounicamenteilcondominioin personadell'amministratore.questiètenutoadarnesenzaindugionotiziaall'assembleadeicondomini. L'amministratorechenonadempieaquest'obbligopuòessererevocatoedètenutoalrisarcimentodegli eventualidanni». Lenormedicuialpresentearticolosiapplicanoperlarettificaolarevisionedelletabelleperla ripartizionedellespeseredatteinapplicazionedeicriterilegalioconvenzionali». Art.24. 1.L'articolo70delledisposizioniperl'attuazionedelcodicecivileedisposizionitransitorieèsostituitodal seguente: «Art.70. Perleinfrazionialregolamentodicondominiopuòesserestabilito,atitolodisanzione,il pagamentodiunasommafinoadeuro100e,incasodirecidiva,finoadeuro1.000.lasommaèdevoluta alfondodicuil'amministratoredisponeperlespeseordinarie». Art.25. 1.L'articolo71delledisposizioniperl'attuazionedelcodicecivileedisposizionitransitorieèsostituitodal seguente: «Art. 71. È istituito, presso ogni ufficio provinciale dell'agenzia del territorio, il Repertorio dei condominii,nelqualesonoannotati,perognicondominio: a)iltitolo; b)ilcodicefiscale; c)leunitàimmobiliarichelocompongonoconirelativiestremicatastali; d)ledeliberecondominialichedispongonolamodificadelladestinazioned'uso,l'alienazioneol'acquisto diulterioribeniimmobilicondominiali; e)ledeliberecondominialichehannoperoggettolanominaolarevocadegliamministratori; f)iregolamentidicondominioeirelativiattimodificativi; g)ibilancidelcondominio; h)tuttigliattioicontrattidacuiderivanoobbligazioniacaricodelcondominiodivaloresuperiorea 10.000euro; i)lelitiattiveepassive;lesentenzeeleordinanzeemesseincausenellequaliilcondominioèpartein causa. L'amministratore del condominio comunica all'agenzia del territorio ogni atto o fatto soggetto ad annotazioneentroiltermineditrentagiornidalsuocompimento.salvocheilfattocostituiscareato, ogniritardoeogniomissionesonopuniticonlasanzioneamministrativapecuniariadaeuro50adeuro 5.000». LemodalitàattuativedelRepertoriosonoapprovateconprovvedimentodell'Agenziadelterritorioentro novantagiornidall'entratainvigoredellapresentelegge,prevedendoinognicasocheidaticontenuti nelrepertoriosianogestiticonmodalitàinformatizzate,talidaconsentirelaricercaperdenominazionee indirizzodelcondominio,siapercodicefiscale,siapernomedell'amministratore. IlMinistrodell'economiaedellefinanzedeterminaconpropriodecreto,entrocentoventigiornidalla datadientratainvigoredellapresentelegge,sentiteleassociazionidegliamministratorichenefacciano richiesta,lesommedovuteperlaregistrazionedellanominaedellacessazionedell'amministratore dell'ufficiononché,inmisuranonsuperiorealrimborsodellespese,quelledovuteperl'accessoaidati delrepertorio». Art.26.
1.Dopol'articolo71delledisposizioniperl'attuazionedelcodicecivileedisposizionitransitoriesono inseritiiseguenti: «Art. 71bis. Presso ogni ufficio provinciale dell'agenzia del territorio è istituito un registro degli amministratoridicondominio. Possonoessereiscrittialregistrocoloro: a)chehannoilgodimentodeidiritticivili; b)chenonsonostaticondannatiperdelitticontrolapubblicaamministrazione,l'amministrazionedella giustizia,lafedepubblica,ilpatrimonioeperognialtrodelittononcolposoperilqualelaleggecommina lapenadellareclusionenoninferiore,nelminimo,adueannie,nelmassimo,acinqueanni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenutalariabilitazione; d)chenonsonointerdettioinabilitatiovverodichiaratifalliti; e)ilcuinomenonrisultaannotatonell'elencodeiprotesticambiari; f)chehannoconseguitoildiplomadiscuolasecondariadisecondogrado; g)chehannofrequentatouncorsodiformazioneinizialeesvolgonoattivitàdiformazioneperiodica, secondoicriteridefinitidall'agenziadelterritorio; h)chehannosottoscrittoun'assicurazioneperresponsabilitàprofessionale,secondoicriteridefiniti dall'agenziadelterritorio. AlregistropossonoessereiscritteanchesocietàdicuialtitoloVdellibroVdelcodice.Intalcaso,i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendentiincaricatidisvolgerelefunzionidiamministrazionedeicondominiafavoredeiqualilasocietà prestaiservizi. Laperditadeirequisitidicuialleletterea),b),c),d)ede)delsecondocommacomportalacancellazione dalregistro.l'iscrizionepuòesseresospesaperunperiodononsuperioreadueanni,incasodigrave negligenzaprofessionaledebitamenteaccertata,secondoproceduredefinitedall'agenziadelterritorio. Perquantihannosvoltoattivitàdiamministrazionedicondominioperalmenounannonell'arcodeitre anniprecedentialladatadientratainvigoredellapresentedisposizione,l'iscrizionealregistroèdisposta ancheinassenzadeirequisitidicuialleletteref)eg)delsecondocomma.restasalvol'obbligodi formazioneperiodica. Agliiscrittialregistroèriconosciutacompetenzaspecificaperl'eserciziodell'attivitàdiamministratoredi condominio.l'iscrizionealregistro,tuttavia,noncostituiscerequisitoperl'esercizioditaleattività. Art.71ter. Surichiestadell'assemblea,chedeliberaconlamaggioranzedicuialsecondocomma dell'articolo1136delcodice,l'amministratoreètenutoadattivareunsitointernetdelcondominio,ad accessoindividualeprotettodaunaparolachiave,checonsenteagliaventidirittodiconsultareed estrarrecopiainformatodigitaledeirendicontimensilidicuiall'articolo1129,settimocomma,dei documentidicuiall'articolo1130,numeri7),8),9e10),delcodiceedeglialtridocumentiespressamente previstidalladeliberaassembleare.l'aggiornamentodelsitoavvieneconcadenzamensile,salvodiversa previsionedell'assemblea.lespeseperl'attivazioneelagestionedelsitointernetsonoposteacaricodei condomini. Art.71quater Percontroversieinmateriadicondominio,aisensidell'articolo5,comma1,deldecreto legislativo4marzo2010,n.28,siintendonoquellederivantidallaviolazioneodall'errataapplicazionedelle disposizionidellibroterzo,titolovii,capoii,delcodiceedegliarticolida61a72dellepresentidisposizioni perl'attuazionedelcodice. Ladomandadimediazionedeveesserepresentata,apenadiinammissibilità,pressounorganismodi mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Alprocedimentoèlegittimatoaparteciparel'amministratore,previadeliberaassemblearedaassumere conlamaggioranzadicuiall'articolo1136,secondocomma,delcodice. Seiterminidicomparizionedavantialmediatorenonconsentonodiassumereladeliberadicuialterzo comma,ilmediatoredispone,suistanzadelcondominio,idoneaprorogadellaprimacomparizione. Lapropostadimediazionedeveessereapprovatadall'assembleaconlamaggioranzadicuiall'articolo 1136,secondocomma,delcodice.Senonsiraggiungelapredettamaggioranza,lapropostasideve intenderenonaccettata.
Ilmediatorefissailtermineperlapropostadiconciliazionedicuiall'articolo11deldecretolegislativo4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare». Art.27. 1.Dopol'articolo155delledisposizioniperl'attuazionedelcodicecivileedisposizionitransitorieè inseritoilseguente: «Art.155bis. L'assemblea,aifinidell'adeguamentodegliimpiantinoncentralizzatidicuiall'articolo 1122bis,primocomma,delcodice,giàesistentialladatadientratainvigoredelpredettoarticolo, adottalenecessarieprescrizioniconlemaggioranzedicuiall'articolo1136,commiprimo,secondoe terzo,delcodice». Art.28. 1.All'articolo2,comma1,dellalegge9gennaio1989,n.13,leparole:«conlemaggioranzepreviste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranzeprevistedalsecondocommadell'articolo1120delcodicecivile». Art.29. 1.All'articolo26,comma2,dellalegge9gennaio1991,n.10,leparole:«semplicedellequotemillesimali rappresentatedagliintervenutiinassemblea»sonosostituitedalleseguenti:«degliintervenuti,conun numerodivoticherappresentialmenounterzodelvaloredell'edificio». 2.All'articolo26,comma5,dellalegge9gennaio1991,n.10,leparole:«l'assembleadicondominiodecide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assembleadicondominiodeliberaconlemaggioranzeprevistedalsecondocommadell'articolo1120del codicecivile». Art.30. 1.All'articolo2bis,comma13,deldecretolegge23gennaio2001,n.5,convertito,conmodificazioni,dalla legge20marzo2001,n.66,leparole:«l'articolo1136,terzocomma,dellostessocodice»sonosostituite dalleseguenti:«l'articolo1120,secondocomma,dellostessocodice». Art.31. 1.Icontributiperlespesedimanutenzioneordinariaestraordinarianonchéperleinnovazionisono prededucibiliaisensidell'articolo111delregiodecreto16marzo1942,n.267,esuccessivemodificazioni, sedivenuteesigibiliaisensidell'articolo63,primocomma,delledisposizioniperl'attuazionedelcodice civileedisposizionitransitorie,comesostituitodall'articolo18dellapresentelegge,duranteleprocedure concorsuali. Art.32. 1.All'articolo23,primocomma,delcodicediproceduracivile,dopoleparole:«perlecausetracondomini» sonoinseriteleseguenti:«,ovverotracondominiecondominio,».