STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS INTELLIGO



Documenti analoghi
Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AL JALIL.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

ASSOCIAZIONE AMICI ALZHEIMER

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE IL CORTILE. Costituzione - Denominazione Sede

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

Statuto dell Associazione Gruppo Volontari di Protezione Civile USFIM Ut Sementem Feceris Ita Metes STATUTO COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

ASSOCIAZIONE MASEGNI & NIZIOLETI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI del COMUNE di BORGOFORTE STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPO

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1. L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

Statuto dell Associazione ALUMNI UNIVDA

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

STATUTO Il Sole Onlus

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS INTELLIGO ART.1 DENOMINAZIONE 1.1 E costituita l associazione culturale denominata INTELLIGO, di seguito per brevità associazione. ART. 2 - SCOPO 2.1 L associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, supporta e favorisce tutti i processi necessari alla realizzazione dell autosufficienza, svolgendo la propria attività nei settori, della beneficenza, delle attività socio-umanitarie, dello scambio multiculturale, dell educazione civica, dei modelli di vita di sviluppo eco-sostenibile, delle attività ricreative, del recupero delle antiche arti e mestieri, della tutela della biodiversità, della tutela dell ambiente e del territorio, dello sviluppo del turismo nel territorio, delle attività promozionali per conto di altre associazioni, delle arti figurative e non. 2.2 L associazione intende promuovere e realizzare ogni iniziativa finalizzata a tutelare il patrimonio artistico culturale del territorio ed i diritti dell individuo, indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, sesso ed età ed orientamento sessuale. Principalmente attraverso la promozione e la realizzazione di progetti. 2.3 L associazione per il perseguimento dei propri scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà a) promuovere e realizzare progetti di integrazione sociale; b) elaborare, promuovere e realizzare progetti di beneficenza, di raccolta di fondi per tutela del patrimonio storico ; c) organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative per la tutela ambientale e del patrimonio storico; d) sensibilizzare le Amministrazioni competenti alla promozione e allo sviluppo turistico del territorio; f) fornire un servizio innovativo che pone particolare attenzione alle problematiche del turismo a tutela degli interessi collettivi degli operatori turistici associati e dei turisti quali fruitori e consumatori dei servizi turistici; g) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente il territorio, proponendo alle Amministrazioni competenti il

miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte alla promozione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio; h) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, mostre, escursioni, spettacoli, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei residenti; i) incrementare l ospitalità, l educazione turistica e la conoscenza del territorio, nel pieno rispetto dell ambiente; l) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera; m) erogare fondi, finanziamenti e contributi per la realizzazione dei progetti agli scopi di cui all art. 2.1 e all art. 2.2; n) organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della collettività; o) stabilire ed intrattenere rapporti di collaborazione con le istituzioni per accedere alla realizzazione di attività extrascolastiche e/o per il miglioramento del territorio e lo sviluppo dei progetti di cui all art. 2.1 e 2.2. p) organizzare, promuovere ed aderire a eventi di arte, musica, spettacolo ed intrattenimento. ART. 3 - ATTIVITA STRUMENTALE E PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI 3.1 L associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, come: a) promuovere, sostenere, anche finanziariamente, iniziative, strutture, aventi scopi analoghi ai propri; b) promuovere, sostenere, e favorire iniziative ed istituti atti a soddisfare le esigenze socio-culturali; c) collaborare con enti pubblici o privati al fine della realizzazione delle finalità statutarie nonché ricevere contributi e sovvenzioni, territoriali e non, pubblici e privati e partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali; d) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico per il perseguimento degli scopi sociali. 3.2 L associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente che saranno ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare: a) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, locataria, usufruttaria, posseduti o detenuti; b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l esclusione di altri, l acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;

c) stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere per l affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso; d) costituire o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe, o connesse a quelle dell associazione; e) svolgere ogni attività utile al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati. 3.3 E fatto divieto all associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche. ART. 4 SEDE 4.1 L associazione, che svolge le sua attività in Italia ed all estero ha sede a Portici, Via della Libertà 205. 4.2 L associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica del presente atto. ART. 5 - PATRIMONIO 5.1Il patrimonio è costituito dalla donazione iniziale come indicato nel verbale dell assemblea costituente. 5.2 Tale patrimonio può essere accresciuto: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell associazione; b) dalle quote associative ed eventuali apporti volontari degli associati; c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; d) dai contributi di organismi internazionali; e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale. 6.1 I soci, possono essere : ART.6 - ACQUISIZIONE DELLA QUALITA DI SOCIO

- Soci Fondatori: sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l atto costitutivo equelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell ambiente associativo. - Soci Operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. - Soci Onorari: sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolarimeriti per la loro opera a favore dell associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. - Soci Sostenitori o Promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura 6.2 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all interessato specificandone i motivi. In questo caso l aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione. ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 7.1 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 7.2 I soci hanno diritto di a) essere informati sulle principali attività e iniziative dell associazione; b) partecipare con diritto di voto alle assemblee, comprese quelle che concernono la nomina degli organi direttivi; c) essere eletti alle cariche sociali; d) recedere dall appartenenza all associazione. E ciò fermo restando che i soci che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre dell anno in corso saranno considerati soci anche per l anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale. 7.3I soci hanno l obbligo di versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione e, in ogni caso, di rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

7.4 La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 8.1 La qualità di socio si perde a) per morte; b) dietro presentazione di dimissioni scritte; c) per esclusione; d) per morosità dopo 6 mesi. 8.2 Perdono la qualità di socio per esclusione, ai sensi dell art 8.1,lett. c) a) coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 mesi nel pagamento della quota associativa; b) coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni. 8.3 La perdita di qualità dei soci nei casi di cui all art 8.1, lett. a), b) e c) è deliberata dal consiglio di amministrazione. 8.4 In caso di dimissioni o morte di un socio, la sua quota associativa rimane di proprietà della associazione. ART. 9 - ORGANI SOCIALI 9.1 Sono organi della associazione a) L assemblea; b) Il consiglio di Amministrazione; c) I Probiviri; d) Il Presidente; 9.2 Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal consiglio di amministrazione.

ART. 10 ASSEMBLEA 10.1 L assemblea, oltre le competenze espressamente attribuite dal presente statuto, ha i seguenti compiti: a) discute ed approva il bilancio consuntivo; b) individua gli indirizzi e le direttive generali dell attività sociale; c) definisce il programma generale di attività; d) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione per il funzionamento dell associazione; e) delibera sulla responsabilità degli amministratori; f) discute e decide su ogni altro argomento che il consiglio di amministrazione intenda opportuno sottoporre all assemblea. ART. 11 - CONVOCAZIONE E QUORUM DELL ASSEMBLEA DEI SOCI 11.1 L assemblea viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, in ogni caso almeno una volta all anno entro il 30 aprile. 11.2 L assemblea è altresì convocata dal segretario su iniziativa del Consiglio di amministrazione, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, -ivi compresi sms, fax, e-mail, social network- indirizzato a tutti i soci, che ne attesti l eventuale ricezione. 11.3 L avviso di comunicazione deve indicare il giorno, l ora e la sede della convocazione. 11.4 E ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per videoconferenza. 11.5 L adunanza dell assemblea, presieduta dal presidente dell associazione, è valida in prima convocazione anche in presenza della sola minoranza dei soci della quale il numero minimo deve essere uguale o superiore a 3 soci. 11.6 Le deliberazioni concernenti l approvazione e le modifiche statutarie e la delibera di scioglimento dell associazione e di devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza del consiglio. 11.7 Ciascun socio ha diritto ad un voto. 11.8 Per votare si procede ad alzata di mano 11.9 Nelle adunanze dell assemblea dei soci è redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 2 a 4 membri, nominati dall assemblea. Esso dura in carica un esercizio ed i suoi componenti sono rieleggibili. 12.2 I componenti del primo consiglio di amministrazione sono indicati nell atto costitutivo. 12.3 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri ad eccezione di quelli riservati ai sensi di legge e di statuto e altri organi sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria dell associazione. 12.4 Il consiglio di amministrazione, oltre ai poteri attribuiti dal presente statuto, ha le seguenti competenze : a) nomina tra i propri componenti il presidente, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere; b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; c) cura l esecuzione delle decisioni deliberate, predispone e sottopone all assemblea il programma di attività; d) predispone e presenta annualmente all assemblea per l approvazione la relazione ed il bilancio dell esercizio; e) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone, mansioni, qualifiche e retribuzioni; f) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; g) delibera in ordine della perdita della qualità di socio; 12.5 Il consiglio può altresì delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ai singoli consiglieri, al presidente. Il consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al consiglio stesso, comitati direttivi, consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per l attività dell associazione, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui al d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460. Inoltre, è facoltà del consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l attività dell associazione o singoli settori della stessa. 12.6 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 riunioni consecutive del consiglio, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. 12.7 In caso venga a mancare in modo irreversibile a) per revoca;

b) per morte; c) dimissioni; d) impedimento permanente, uno o più amministratori o il presidente o il vice-presidente, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione o alla chiusura dell associazione. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto decaduto. 12.8 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, il consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il presidente provvede a convocare entro 15 giorni l assemblea affinché nomini un nuovo consiglio. Il consiglio decaduto fintantoché non venga sostituito, rimarrà in carica con poteri di gestione ordinaria. ART. 13 - IL PRESIDENTE 13.1 Il presidente ha legale rappresentanza dell associazione, ha l uso della firma sociale e convoca e presiede l assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione. 13.2 Il presidente cura le relazioni con le istituzioni, le imprese, gli enti, pubblici o privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell associazione. 13.3 Il presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. 13.4 Il presidente può delegare parte dei suoi poteri al vice-presidente, ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. 13.5 In caso di urgenza, il presidente può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso consiglio convocato all uopo dal presidente. Qualora il consiglio di amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

ART. 14 - PROBIVIRI 14.1 L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numeromassimo di tre, che dura in carica tre anni,cui demandare secondo modalità da stabilirsi lavigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovesseroinsorgere tra gli associati. Le deliberazioni delcollegio dei Probiviri sono inappellabili. ART. 15 - BILANCIO ED UTILI 15.1 L esercizio sociale decorre dal primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 15.2 Entro il 30 aprile il consiglio di amministrazione sottopone all assemblea il bilancio consuntivo relativo all anno precedente. 15.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per le finalità di cui l art.2 e di quelle direttamente connesse. 15.4 Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. ART. 16 PRESTAZIONI 16.1 L associazione si avvarrà, prevalentemente, delle attività prestate dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 16.2 L associazione potrà, in caso di particolari necessità, assumerelavoratori dipendenti o avvalersi di prestazionidi lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. ART. 17 - SCIOGLIMENTO 17.1 Lo scioglimento dell associazione è deliberato dall assemblea ed avviene nei casi secondo la modalità di cui l art. 27 del codice civile. 17.2 In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore dell ente individuato dal consiglio di amministrazione, tra le ONLUS per i fini di pubblica utilità sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo richiesta diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 CONTROVERSIE 18.1 Qualsiasi controversia tra i Soci oppure fra un socio e l Associazione, derivante dallo svolgimento delle attività associative, comprese quelle inerenti la validità e l interpretazione del presente Statuto, eccetto quelle escluse per legge, sarà deferita a qualsivoglia organismo di conciliazione, di natura pubblica o privata e risolto secondo il regolamento di conciliazione da questo adottato. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora non fosse possibile arrivare ad una composizione pacifica della lite, ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alle liti associative sarà di esclusiva competenza del Foro di Napoli. ART. 19 - NORMA DI CHIUSURA 19.1 L associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni del medesimo, e da ogni altra normativa vigente in materia, con particolare riferimento al d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.