FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS"



Documenti analoghi
ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ANZIANO & QUARTIERE ONLUS.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

ART. 1* (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO. ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPS CLOWN Onlus Per il Sorriso

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Denominata A.V.O. Regionale Veneto Onlus TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Finalità)

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE VILLAVERLA. Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 1 di 9

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.I.B. Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 ART. 2

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO «Gabbia-no»

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO dell'associazione

STATUTO ART. 1. Denominazione e sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO UILDM GENOVA ONLUS Associazione di Volontariato L. 266/1991

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO ASSOCIAZIONE VIP VIVIAMO IN POSITIVO ONLUS VICENZA

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

S T A T U T O ART. 1 - ONLUS"

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO. A.I.S.M.M.E. Onlus Associazione Italiana Studio Malattie Metaboliche Ereditarie

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE VITTORIO TISON CULTURA E SOLIDARIETÀ ONLUS

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO ART. 1. Denominazione e sede

Statuto Associazione WWF Salento 0/7

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Associazione UILDM Genova ONLUS - Statuto

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA-MENTE LIBERI no profit

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO. PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VICENZA onlus. Articolo 1 - Denominazione e sede -

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Statuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso

ADS: RETE DI SOLIDARIETA'

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TURNING POINT" ART. 1 (Costituzione-Denominazione-Sede)

Associazione onlus Creature del mare

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

Transcript:

www.framiss.it - fraternitamissio@hotmail.com ASSOCIAZIONE "FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS" Piazza S. Bonaventura 2 35010 - CADONEGHE -PD S T A T U T O modificato con Assemblea Straordinaria dei Soci del 26 Marzo 2008

STATUTO dell'associazione di volontariato e di solidarietà missionaria denominata "FRATERNITA' MISSIONARIA ONLUS" con sede in Piazza S.Bonaventura n. 2, 35010 CADONEGHE PD presso la Sede Parrocchiale omonima e sede amministrativa in: Via Conche 1, 35010 CADONEGHE - PD. Art. l - COSTITUZIONE Tra i sottoscrittori del documento di costituzione iniziale, ma aperta a quanti in futuro intenderanno farne parte, si è costituita l'associazione di volontariato, di solidarietà sociale, apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, denominata FRATERNITA MISSIONARIA A seguito della richiesta di variazione alla Direzione regionale delle Entrate in data 4/6/1999 viene riconosciuta come organizzazione non lucrativa di utilità sociale assumendo la seguente denominazione: FRATERNITA MISSIONARIA. ONLUS L'Associazione è costituita a tempo indeterminato; stabilisce la propria sede in Cadoneghe PD - presso la sede della Parrocchia di S. Bonaventura, in piazza S. Bonaventura 2; potrà istituire altre sedi operative amministrative ed uffici in Italia e all'estero per il perseguimento dei propri scopi; l'associazione intende assumere la natura giuridica prevista dall'art.36 e segg. cc. e pertanto quella della associazione non riconosciuta; intende operare nei limiti e secondo la normativa prevista dalla Legge n. 266/91 e della vigente Legislazione Regionale e delle norme e dei 2

principi generali dell' ordinamento giuridico vigente. L'attività organizzativa dell'associazione ed il suo funzionamento sono regolati dal presente statuto, che ne costituisce la regola fondamentale di comportamento. Il presente statuto potrà essere modificato con deliberazione dell' Assemblea straordinaria dei soci, come più avanti indicato all articolo n. 11 L'interpretazione della normativa del presente statuto sarà effettuata secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell Art. 12 delle preleggi al Codice Civile. Art. 2 - FINALITA' L'Associazione di volontariato FRATERNITA' MISSIONARIA ONLUS persegue esclusivamente il fine della solidarietà civile, culturale, sociale e opera senza scopo di lucro proponendosi i seguenti scopi: - lo svolgimento di attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza, istruzione, tutela naturalistica, beneficenza in senso lato, - il sostegno di processi di sviluppo endogeno, prevalentemente delle popolazioni del sud del mondo, intesi come aiuto e scambio di cooperazione e reciproca condivisione umana, in collaborazione con Missionari Cattolici e con organismi riconosciuti, presenti nelle varie realtà, - la promozione nel territorio di una cultura di pace, solidarietà e fratellanza, al di là di ogni differenza razziale, politica, culturale e religiosa. Art. 3 - ATTIVITA' Per il conseguimento delle finalità espresse dall' art. 2, l'associazione si propone di: Appoggiare finanziariamente programmi di sviluppo sociale per la realizzazione di infrastrutture utili all'uomo ed alla sua dignità, collaborando con Missionari e con altre associazioni di volontariato appartenenti ad organismi non governativi (ONG) riconosciuti dallo Stato e non, operanti nei Paesi in via di sviluppo; Sostenere programmi di sviluppo volti alla promozione sociale umana e culturale dell'uomo; 3

Sensibilizzare la comunità in cui opera sugli scopi dell'associazione, al fine di aumentare le adesioni alla stessa. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra citate ad eccezione di quelle che siano in maniera diretta od indiretta attinente agli scopi sociali. Art 4 - AMMISSIONE 1) Sono aderenti dell organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. 2) L ammissione all organizzazione è deliberata dalla Assemblea, su domanda scritta del richiedente. L ammissione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall Assemblea nella prima riunione utile. L ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il diritto al voto nelle Assemblee viene esercitato qualora l aderente abbia provveduto al versamento della quota stabilita annualmente dall Assemblea. Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI Gli aderenti all Associazione hanno il diritto di 1) eleggere gli organi dell organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali; 2) essere informati sulle attività dell Associazione e di controllo sull andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto; 3) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, ai sensi di legge; Gli aderenti all Associazione hanno il dovere di: 4) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; 5) di versare la quota associativa, secondo l importo annualmente stabilito 4

Art. 6 - ESCLUSIONE L aderente all organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall organizzazione L esclusione è deliberata dall assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell interessato. La decisione è attribuita al Consiglio Direttivo con possibilità di appello all assemblea o comunque al giudice ordinario. Art. 7 - ORGANI SOCIALI 1) Sono organi dell' organizzazione: L'Assemblea dei soci il Consiglio Direttivo il Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI 1. L assemblea è composta da tutti gli aderenti all organizzazione ed è l organo sovrano. 2. L assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. 4. L assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le 5

limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell associazione. 5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e/o qualità delle stesse. 6. Delle riunioni dell assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato presso la sede dell associazione, in libera visione a tutti i soci. Art. 9 CONVOCAZIONE 1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente che ne ha l obbligo, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 2. la convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l assemblea all indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell associazione. Art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA 1. Per la validità dell'assemblea in seduta ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. 2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Art. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA Per la validità valgono le stesse regole previste per l Assemblea Ordinaria. All Assemblea straordinaria è attribuito il potere di modificare lo statuto dell associazione che lo esercita con la presenza di almeno 3/4 (trequarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera anche lo 6

scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati. Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 2. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, eletti dall assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili. 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 4. Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente dell Associazione. Art. 13 - IL PRESIDENTE 1. Il Presidente rappresenta legalmente l associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l esterno. 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese. 3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa: a) per scadenza del mandato, b) per dimissioni volontarie, c) per eventuale revoca, decisa dall Assemblea, con la maggioranza dei presenti. 4. almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo il quale, a sua, volta, provvederà alla nomina del Presidente. 5. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all attività compiuta. 6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell esercizio delle sue funzioni. 7

Art. 14 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri scelti dall assemblea generale dei soci in base alle loro competenze in campo contabile e fiscale. Il collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso ha il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. I revisori dei conti, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere di fare motivate osservazioni al Consiglio Direttivo. Art. 15 RISORSE ECONOMICHE Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: 1. contributi degli aderenti; 2. contributi di privati; 3. contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 4. contributi di Organismi internazionali; 5. donazioni e lasciti testamentari; 6. rimborsi derivanti da convenzioni; 7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; 8. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 266/91 8

Art. 16 - I BENI 1. I beni dell Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. 2. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall Associazione, e sono ad essa intestati. 3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell organizzazione sono elencati nell inventario, che è depositato presso la sede dell organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. Art. 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 1. L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 2. L associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 18 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA MARGINALI 1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell organizzazione 2. L assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione e con i principi della legge 266/91. 9

Art. 19 - BILANCIO 1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno 2. Il conto Consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno trascorso. 3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il consuntivo. Art. 20 - CONVENZIONI 1. Le convenzioni tra l organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate da Presidente dell associazione, quale suo legale rappresentante. 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell organizzazione Art. 21 - DIPENDENTI E COLLABORATORI 1. L organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge 266/91. 2. I rapporti tra l organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall organizzazione. 3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso terzi. 10

Art. 22 - RESPONSABILITA ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI Gli aderenti all organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell art. n. 4 della legge 266/91 Art. 23 - RESPONSABILITA DELLA ORGANIZZAZIONE L organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Art. 24 - ASSICURAZIONE DELL ORGANIZZAZIONE L organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. Art. 25 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 1. Lo scioglimento è deliberato dall assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati. 2. In caso di scioglimento o cessazione dell organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. 11