PROVINCIA DI BENEVENTO



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PROVINCIA DI BENEVENTO CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISTA CICLABILE DI C.DA ACQUAFREDDA ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE La concessione ha per oggetto la gestione della pista ciclabile di C.da Acquafredda e delle aree adiacenti, così come individuate nell allegata planimetria (Allegato 1). ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione ha durata di anni nove, a partire dalla data di stipula del relativo contratto. Alla data di scadenza il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria la comunicazione di disdetta. ART. 3 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Sono a carico del concessionario i seguenti oneri: 1. assicurare l apertura della pista secondo gli orari da concordare con l ufficio Sport della Provincia; 2. pulizia e custodia dell area e delle strutture; 3. manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree libere ed a verde circostanti e pertinenti come indicate nell allegata planimetria; 4. manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e delle attrezzature; 5. installazione all interno della struttura di un sufficiente numero di contenitori per la raccolta e la differenziazione dei rifiuti; 6. intestazione delle utenze (luce, acqua, gas, tia, ecc.); 7. contrazione, con onere a proprio carico, apposita polizza assicurativa dei rischi di responsabilità civile con idonei massimali di copertura di ogni responsabilità civile nei confronti degli utenti del servizio, del personale tutto, di eventuali terzi per tutte le attività e le responsabilità inerenti il servizio o in conseguenza dell attività espletata; 8. pagamento del canone annuale di concessione con rate semestrali anticipate; 9. munirsi di tutte le autorizzazioni, nulla-osta o altri titoli abilitativi necessari per eventuali attività collaterali alla gestione della pista; 10. presentazione all ufficio Sport della provincia del calendario annuale delle attività e comunicazione tempestiva di eventuali variazioni; 11. presentazione all ufficio Sport di una relazione qualitativa e quantitativa sulle attività svolte e sull utenza entro il 30 marzo di ogni anno; 1

ART. 4 - ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA Alla Provincia di Benevento compete la manutenzione straordinaria delle strutture e delle aree libere ed a verde circostanti e pertinenti come indicate nell allegata planimetria. ART. 5 - FACOLTA DEL CONCESSIONARIO Il concessionario può: - effettuare migliorie ed altre attività di manutenzione straordinaria a proprio carico previa autorizzazione della Provincia e previa acquisizione di tute le autorizzazioni eventualmente necessarie; - concedere l uso della pista a terzi per manifestazioni e/o altri eventi previa comunicazione all ufficio Sport dell Ente; - avviare attività di somministrazione di alimenti e bevande previa autorizzazione da parte della Provincia ed acquisizione di tutti i titoli autorizzativi e abilitativi richiesti per legge; - avviare ogni altra attività collaterale alla gestione della pista (es. noleggio di attrezzature sportive, installazione di strutture ricreative o sportive non presenti, ecc.). ART. 6 - FACOLTA DELLA PROVINCIA La Provincia si riserva interventi di completamento e migliorie della struttura e delle aree di pertinenza, salvo congruo preavviso al concessionario. Qualora gli interventi impediscano l uso della struttura si potrà procedere ad una sospensione temporanea della concessione. Qualora le migliorie siano tali da modificare sostanzialmente il valore dell impianto la Provincia potrà procedere anche ad una revisione del canone annuale. ART. 7 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA Competono al concessionario i lavori di pulizia della pista, delle strutture e delle aree in concessione, con attrezzature e prodotti idonei, tali da non compromettere i materiali costituenti le strutture. Il concessionario deve mantenere tutte le parti della struttura e le attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti. Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri capitali, con proprio personale, con proprie attrezzature per la normale manutenzione. Detto servizio può essere subappaltato previa autorizzazione della Provincia. Sono a carico della ditta concessionaria tutti i materiali occorrenti per la pulizia e l igiene, quali ad esempio detergenti, deodoranti, disinfettanti, diserbanti (a norma) ecc. ART. 8 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI Compete al concessionario la manutenzione delle aree a verde secondo modalità da concordare semestralmente con il servizio forestazione del Settore Agricoltura della Provincia. ART. 9 - PERSONALE Il concessionario dovrà assicurare l apertura ed il funzionamento della struttura, con proprio personale. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato per il funzionamento della struttura sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile. Per la gestione dell impianto il concessionario garantisce per il personale il rispetto delle norme vigenti in materia. 2

Il personale impiegato deve essere identificato mediante un cartellino di riconoscimento visibile contenente il nome ed il cognome. ART. 10 - RESPONSABILITA Il concessionario è l unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, nell ambito della gestione del servizio. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia, salvo gli interventi a favore dell impresa da parte di Società Assicuratrici. ART. 11 - INTROITI Al concessionario spettano tutti gli introiti derivanti dall uso della struttura e dell area per le attività svolte direttamente. La tariffe applicate per i servizi resi dovranno essere approvate dall ufficio Sport della Provincia. Il concessionario dovrà comunicare annualmente, entro il 30 marzo, all ufficio Sport della Provincia le tariffe per i servizi resi e le eventuali relative variazioni. In caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, le tariffe si intendono approvate. E fatto obbligo al concessionario di apporre, all interno della struttura, in maniera visibile le tariffe applicate. La Provincia può intervenire, con azione di calmiere, in occasione della programmazione di manifestazioni patrocinate. ART. 12 - UTILIZZO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO La Provincia di Benevento si riserva, per manifestazioni organizzate in proprio o patrocinate, l utilizzo gratuito delle strutture e dell area per massimo 8 (otto) giornate annue, con possibilità di esposizione di pubblicità mobile per la durata delle manifestazioni. La Provincia si impegna ad informare il concessionario con preavviso di almeno 20 giorni e comunque concordandone le date in modo che l attività già stabilita dal concessionario non abbia a riceverne danno. Solo in casi eccezionali e comunque concordati, il preavviso potrà essere ridotto. ART. 13 - PUBBLICITA La concessionaria può gestire ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all interno degli impianti, nel rispetto della vigente normativa. ART. 14 - CAUZIONE A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato, il concessionario deve costituire all atto della stipula del contratto di concessione una fideiussione bancaria od assicurativa con Istituti legalmente autorizzati per un importo di 20.000,00 Euro. Tale fideiussione potrà essere estinta al termine della concessione, ad avvenuto controllo da parte degli organi della Provincia che lo stato dell impianto trovasi in perfette condizioni. Qualora si rilevassero danni imputabili al concessionario, la Provincia provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell esecuzione in danno. ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 3

Oltre all osservanza di tutte le norme specificate nell atto di concessione, il concessionario avrà l obbligo di osservare tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il corso del contratto, in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di tutela ambientale. ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI L Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare: - l idoneità del personale preposto dal concessionario alla conduzione dell impianto ed delle attività in programma; - il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti; - l osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza; - la regolare tenuta e conduzione degli impianti, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l aspetto tecnico. ART. 17 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione dell attività, pena la rescissione del contratto e la riparazione degli eventuali danni. ART. 18 - ESECUZIONE D UFFICIO Nel caso di inadempimento del concessionario alle obbligazioni previste dal presente capitolato, il concedente, dopo aver formalmente intimato alla concessionaria medesima l adempimento entro congruo termine, avrà facoltà di ordinare l esecuzione degli interventi necessari per il regolare funzionamento dei servizi e rivalendosi sul concessionario per oneri finanziari sostenuti. ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausola risolutiva espressa (art. 1453 C.C.) L'Amministrazione provinciale, in caso di ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, potrà recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 15 gg., incamerando la cauzione prestata dall appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell eventuale maggior danno, anche conseguente all affidamento temporaneo a terzi dell appalto con maggiori oneri per la Provincia. Al recesso potrà pervenirsi soltanto dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni. E comunque causa di risoluzione del contratto: - la dichiarazione di fallimento dell aggiudicataria; - il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto; - la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l affidabilità del gestore. ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO La convenzione verrà stipulata nella forma di scrittura privata registrata. Sono a carico del concessionario tutte le spese accessorie se dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte e tasse di registro. La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di avviare il servizio prima della stipula della relativa convenzione. 4

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Il Foro di Benevento è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell esecuzione della presente convenzione. Allegati: 1. Planimetria dell area 5