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DGR(5) 663_15 Pag. I Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 663 del 28 aprile 2015 Istituzione del Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto. Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato". in B.U.R.V. n. 48 del 15-5-2.015 sommario Massima / keywords... I Commento /Illustrazione... I Rimandi /Riferimenti... I Legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";... I Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato";... I D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura";. I Testo Provvedimento... 1 Relazione dell Assessore... 1 delibera... 2 ALLEGATOA REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE STORICHE DELLA REGIONE DEL VENETO DISCIPLINARE... 2 Art. 1 - Definizione... 2 Art.2 - Interventi... 2 Art. 3 - Requisiti ai fini dell'iscrizione2 Art. 4 - Modalità di iscrizione nel Registro... 2 Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda... 3 Art. 6 -Obblighi degli iscritti... 3 Art. 7 - Gestione del Registro... 3 Art. 8 - Controlli... 3 Art. 9 - Utilizzo del logo "Impresa artigiana storica del Veneto"... 3 Art. 10 - Cancellazione dal Registro.. 3 dell'abbigliamento su misura di cui al DPR 25 maggio 2001, n. 288 (elenco esemplificativo)... 5 ALLEGATOA2 Modello di richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese artigiane storiche del Veneto.... 9 Entrata in vigore il 16/5/2015 ID 3.157 Massima / keywords Registro imprese artigiane economia veneta lavoro personale artigianato livelli qualitativi manualità, creatività originalità tradizione attività storica valorizzazione professionale artistico Commento /Illustrazione Con il presente provvedimento si istituisce il registro regionale delle imprese artigiane storiche venete e si approva il relativo disciplinare Rimandi /Riferimenti Legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato"; Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato"; D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura"; Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 CONSULTA note ALLEGATOA1 Elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e

DGR(5) 663_15 Pag. 1 Testo Provvedimento Relazione dell Assessore L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue. Il Veneto vanta una lunga tradizione artigianale che si è espressa storicamente nei mercati delle vie dei centri storici delle sue città. Da lungo tempo le imprese artigiane sono il cuore pulsante dell'economia veneta e sono presenti soprattutto nei molti laboratori che producono manufatti di antica memoria e di notevole attualità per pregio di fattezze e di dedizione. Molto spesso famiglie di artigiani si sono tramandate la professione di generazione in generazione, mantenendo merceologie specializzate e garantendo alla clientela un alto livello di ricerca e qualità. Si trovano così, ancora oggi, spazi caratteristici, con ambienti e arredi storici a volte di grande pregio artistico, che conservano le tradizioni artistiche e culturali della regione Veneto. Nell'impresa artigiana l'opera è prestata in prevalenza dal lavoro personale del singolo secondo un processo non standardizzato nel quale, di regola, ciascun prodotto è un pezzo unico in quanto lavorato singolarmente; i prodotti hanno una valenza anche di identità storica di un certo patrimonio culturale, valore aggiunto non sempre facilmente quantificabile, seppur in continua "rivisitazione" e ricerca di nuovi percorsi per un artigianato rivolto non solo al passato, ma anche orientato verso - ed arricchito da - nuove opportunità. La Regione del Veneto intende tutelare le imprese artigiane storiche di maggiore rilevanza, che hanno saputo interpretare al meglio le caratteristiche produttive valorizzando la comunità ed il territorio dove operano, anche laddove abbiano ceduto il passo a forme di produzione più moderne e talvolta efficaci, sempre mantenendo inalterata la propria natura ed identità. Viene, pertanto, istituito il Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto, in attuazione della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" che all'art. 33 bis riconosce le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità in rapporto alla tradizione, alla cultura e all'economia del territorio. Si tratta di un importante strumento di valorizzazione delle imprese artigiane, che esprime l'opportunità di un contatto diretto con l'imprenditore artigiano che opera nel territorio, prevedendo l'identificazione di realtà imprenditoriali come detentori di una tecnica produttiva di rilevanza storica e culturale. Ecco perché nella domanda di inserimento nel Registro è necessario che vi sia una accurata documentazione che rappresenti l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività storica dell'impresa, composta dalla produzione di materiali visivi, audiovisivi, cartacei ed altro, atti a testimoniare il particolare rilievo e la permanenza nel tempo delle caratteristiche dell'impresa, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici, nonché l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta. Obiettivo del provvedimento è, quindi, quello salvaguardare e valorizzare il patrimonio rappresentato dalle imprese artigiane, con oltre 40 anni di attività, connotate da particolare valenza storica, artistica e culturale e di trasferire conoscenze e competenze, fondamentali per la valorizzazione professionale nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, al fine di promuovere la trasmissione del patrimonio di professionalità e competenze distintive dell'artigianato storico anche in proiezione futura. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DGR(5) 663_15 Pag. 2 VISTA la Legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato"; VISTA lalegge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato"; VISTO il D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura"; VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012; delibera 1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa; 2. di istituire il Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto e di approvare il relativo Disciplinare per il riconoscimento (Allegato A), l'elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura (Allegato A1) e lo schema di domanda (Allegato A2), quali parti integranti della presente deliberazione; 3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 4. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Industria e Artigianato; 5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. ALLEGATOA REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE STORICHE DELLA REGIONE DEL VENETO DISCIPLINARE Art. 1 - Definizione Allo scopo di tutelare e valorizzare l artigianato e di salvaguardare il patrimonio tradizionale, artistico e culturale veneto, è istituito il Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto. Art.2 - Interventi La Regione del Veneto (di seguito per brevità "Regione") individua le imprese artigiane storiche anche attraverso l intervento di altri soggetti pubblici e privati che, per statuto o per funzione, possono essere a conoscenza di realtà locali artigiane a carattere storico nonché creando eventi promozionali e di comunicazione. In particolare, i Comuni, le Camere di Commercio, Unioncamere, le Associazioni di categoria e le Associazioni dei consumatori possono segnalare alla Regione l esistenza di imprese artigiane a rilevanza storica. Art. 3 - Requisiti ai fini dell'iscrizione Ai fini dell iscrizione nel Registro regionale, costituiscono requisiti necessari per il riconoscimento di impresa artigiana storica: a) l'inserimento nell'elenco delle imprese svolgenti "mestieri artistici e/o tradizionali" di cui al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura Allegato A1; b) l'età anagrafica e la durata dell attività di almeno 40 anni, calcolati a partire dall anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile di avvio della medesima attività. Saranno, inoltre, considerati come elementi valutativi: c) la tradizione familiare e il mantenimento dell impresa tramite la conservazione della titolarità da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività o attraverso altre forme di continuità d'impresa ; d) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell ambito territoriale di riferimento; e) l interesse storico-culturale dell attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell attività svolta. Art. 4 - Modalità di iscrizione nel Registro Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

DGR(5) 663_15 Pag. 3 La domanda di iscrizione nel Registro è presentata alla Regione del Veneto dal titolare lavorante dell impresa in presenza dei requisiti previsti all'articolo 3. Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda La domanda, secondo il modello di cui all Allegato A2, dovrà contenere: a) l individuazione dell impresa e la specifica dell attività svolta; b) l anno di fondazione oppure della prima testimonianza documentabile di avvio dell attività; c) una descrizione sintetica dell attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche della comunità di riferimento e del territorio; d) la presenza della tradizione familiare ed il mantenimento della titolarità dell impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività o attraverso altre forme di continuità d'impresa ; e) documentazione fotografica - se esistente - che rappresenti, in forma esaustiva, l insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell attività; f) documentazione storica dell impresa (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei etc. atti a documentarne il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo); g) le caratteristiche dell impresa, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici; h) l interesse storico-culturale dell attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell attività svolta. Art. 6 -Obblighi degli iscritti Lo status di impresa artigiana storica costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche produttive e tecniche per l iscrizione nel Registro. L iscrizione nel Registro è, pertanto, subordinata all impegno a proseguire lo svolgimento dell attività con le medesime tecniche e modalità indicate al momento della domanda. Qualora l impresa non rispetti tale impegno, sarà soggetta ad una nuova valutazione da parte della Regione circa la permanenza dei requisiti. Art. 7 - Gestione del Registro Il Registro delle imprese artigiane storiche è pubblico e di proprietà della Regione. Alla tenuta del suddetto Registro provvede la Sezione Industria e Artigianato, che svolge tutti i connessi compiti amministrativi provvedendo agli aggiornamenti ed alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute. La gestione del Registro è gratuita per gli iscritti. Art. 8 - Controlli La Regione potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli alle imprese artigiane storiche, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l iscrizione nel Registro ed il mantenimento delle relative condizioni. Art. 9 - Utilizzo del logo "Impresa artigiana storica del Veneto" La Regione individuerà con proprio atto il logo distintivo dell impresa iscritta nel Registro disciplinandone il modo di farne uso nella propria attività pubblicitaria. Art. 10 - Cancellazione dal Registro La Regione dispone la cancellazione dal Registro delle imprese artigiane storiche: a) per uso scorretto dell appartenenza al Registro; b) per uso scorretto del logo; c) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli a cui sono tenuti gli iscritti; d) per il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l iscrizione; e) per cessazione dell attività; f) per modifica della tipologia delle lavorazioni. Al momento della cancellazione si decade dallo status previsto per gli iscritti.

DGR(5) 663_15 Pag. 4 Dell avvio del procedimento di cancellazione d ufficio è data comunicazione agli interessati previa diffida cui l impresa può rispondere entro un congruo termine. Avverso i provvedimenti di cancellazione d ufficio è ammesso ricorrere, entro 30 giorni, al Presidente della Giunta regionale che deciderà definitivamente in merito. Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

DGR(5) 663_15 Pag. 5 ALLEGATOA1 Elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al DPR 25 maggio 2001, n. 288 (elenco esemplificativo) I - Abbigliamento su misura: lavori di figurinista e modellista; modisterie; confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria; sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli; realizzazione di modelli per pellicceria; sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento; camicerie; fabbricazione di cravatte; fabbricazione di busti; fabbricazione di berretti e cappelli; confezione a maglia di capi per abbigliamento; fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano; lavori di calzoleria. II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria: bulinatura del cuoio; decorazione del cuoio; limatura del cuoio; ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone); lucidatura a mano di pelli; fabbricazione di pelletteria artistica; fabbricazione di pelletteria comune; pirografia; sbalzatura del cuoio; fabbricazione di selle; stampatura del cuoio con presse a mano; tappezzeria in cuoio; tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni) III - Decorazioni: lavori di addobbo e apparato; decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali; decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento; decorazione artistica di stoffe (tipo Batik); lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili; lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne. IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura: riproduzione di acquaforti; realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica; riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche; riproduzione di xilografie; lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche; riproduzione di disegni per tessitura; lavori di copista di galleria; composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);

DGR(5) 663_15 Pag. 6 lavori di fotoincisione; lavori di fotoritocco. V - Legno e affini: lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno; lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo; lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo); fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno; tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi; lavorazione del sughero; fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili; fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili; lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane; fabbricazione di sedie; fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili; fabbricazione e montaggio di cornici; fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili); ebanisteria; fabbricazione di pipe; fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili; carpenteria in legno; verniciatura di imbarcazioni in legno; fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno. VI - Metalli comuni: arrotatura di ferri da taglio; lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti; fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco; fabbricazioni di chiavi; lavori di damaschinatore; fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali; lavorazione del ferro battuto e forgiato; fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani); modellatura dei metalli; fabbricazione di modelli meccanici; battitura e cesellatura del peltro; lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano); lavori di sbalzatura; lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco; fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo; lavorazione dell'ottone e del bronzo; carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto; lavori di cromatura; lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni. VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini: lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano); lavori di cesellatura; lavori della filigrana; lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo; Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

DGR(5) 663_15 Pag. 7 lavorazione ad intarsio delle pietre dure; incastonatura delle pietre preziose; lavori di miniatura; lavori di smaltatura; formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili); infilatura di perle. VIII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista: servizi di barbiere; lavorazione di parrucche; servizi di parrucchiere per uomo e donna; attività di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990). IX - Strumenti musicali: fabbricazione di arpe; fabbricazione fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo; fabbricazione di ottoni; liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico; fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche; fabbricazione di campane; lavori di accordatura; fabbricazione di corde armoniche. X - Tessitura, ricamo ed affini: fabbricazione di arazzi; lavori di disegno tessile; fabbricazione e lavorazione manuale di materassi; lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto; tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini); tessitura a mano di tappeti e stuoie; confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili; lavorazione e produzione di arredi sacri; fabbricazione e tessitura di bomboniere; fabbricazione di vele; fabbricazione di retine per capelli. XI - Vetro, ceramica, pietra ed affini: lavori di applicazione di vetri; lavori di decorazione del vetro; fabbricazione di perle a lume con fiamma; lavori di incisione di vetri; lavori di piombatura di vetri; fabbricazione di oggetti in vetro; fabbricazione di vetrate; molatura di vetri; modellatura manuale a fuoco del vetro; soffiatura del vetro; fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale; produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale; fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali; lavori di formatore statuista; lavori di mosaico; lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;

DGR(5) 663_15 Pag. 8 lavorazione artistica dell'alabastro. XII - Carta, attività affini e lavorazioni varie: rilegatura artistica di libri; fabbricazione di oggetti in pergamena; fabbricazione di modelli in carta e cartone; lavorazione della carta mediante essiccazione; fabbricazione di ventagli; fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta; fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc. XIII - Alimentaristi: lavorazione cereali e sfarinati; produzione di paste alimentari con o senza ripieno; produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno; produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari; produzione di gelateria; produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari; produzione di olio d'oliva; produzione di conserve animali e vegetali; produzione e conservazione di prodotti ittici; produzione e stagionatura di salumi; lavorazione ed essiccazione di carni fresche; lavorazione di grassi, strutto e frattaglie; produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari; produzione di specialità gastronomiche; produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari; produzione di distillati e liquori; lavorazione di funghi secchi e tartufi; lavorazione di erbe e aromi; lavorazione di frutta secca e conservata. Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

DGR(5) 663_15 Pag. 9 ALLEGATOA2 Modello di richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese artigiane storiche del Veneto. Spett.le REGIONE DEL VENETO Sezione Industria e Artigianato Fondamenta S. Lucia Cannaregio, 23 30121 Venezia Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it Il sottoscritto nato il a C.F. residente a in Via n. Tel. PEC in qualità di: titolare legale rappresentante altro (indicare titolo) dell impresa denominata:, sita in via n. P.I./C.F. iscritta dal all'albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura della Provincia di al numero nonché all'elenco delle imprese svolgenti "mestieri artistici e/o tradizionali" di cui al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 per l attività di: C H I E D E di essere iscritto nel Registro delle imprese artigiane storiche del Veneto. A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall articolo 76 del D.P.R.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità D I C H I A R A a) che la durata dell attività calcolata a partire dall anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell avvio della medesima attività è di anni.(superiore ai 40 anni); b) la tradizione familiare e il mantenimento dell impresa tramite la conservazione della titolarità da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività o attraverso altre forme di continuità d'impresa ; c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell ambito territoriale di riferimento; d) l interesse storico-culturale dell attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell attività svolta. e) che i locali dove si svolge l attività sono: in proprietà in affitto e che la sede di svolgimento dell attività è in Via/ Piazza Comune di A L L E G A

DGR(5) 663_15 Pag. 10 documentazione storica dell impresa (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei etc.atti a documentare il particolare rilievo e la permanenza nel tempo dell'impresa e delle sue caratteristiche) e di ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta; una relazione in cui sono descritti: - le caratteristiche dell impresa, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici; - l interesse storico-culturale dell attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico,culturale e tradizionale dell attività svolta, meritevole di qualificazione regionale; fotocopia documento di identità in corso di validità, qualora l'istanza non sia firmata digitalmente. Luogo, data Firma Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop-