COMUNE DI ANACAPRI. (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE



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COMUNE DI ANACAPRI (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 21.04.2010 Art. 1 - Esercizio di noleggio di ciclomotori senza conducente. 1. Considerato che il territorio del Comune di Anacapri, nonché quello dell intera Isola di Capri, presenta una limitatezza della rete stradale, sia per quanto concerne il suo sviluppo che per le caratteristiche geometriche delle stesse, nel Comune di Anacapri è consentito l esercizio dell attività di noleggio veicoli senza conducente, limitatamente alla categoria dei ciclomotori a due ruote con cilindrata max di 50 cc (ciclomotori) con motore a scoppio o di potenza equipollente per quelli con motore elettrico, secondo quanto previsto e disciplinato nel presente regolamento. 2. Agli effetti del presente regolamento un ciclomotore s intende adibito a noleggio senza conducente quando il noleggiatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest ultimo, il ciclomotore stesso. Art. 2 - Numero dei ciclomotori da destinare all esercizio dell attività. 1. Considerata la capacità recettiva degli spazi di sosta presenti sul territorio, le limitazioni al transito previste in numerose strade, la notevole quantità di ciclomotori circolanti sulle pubbliche strade, la limitazione allo sbarco e alla circolazione dei ciclomotori sulle strade dell Isola prevista annualmente con apposito decreto emanato dal Ministero dei Trasporti, il numero massimo dei ciclomotori con motore a scoppio da utilizzare nell esercizio dell attività di noleggio senza conducente è stabilito in trenta (30) unità di cui assegnabili in capo ad un unico soggetto da un minimo di tre a un massimo di sei ciclomotori

Art. 3 - Inizio attività. 1. L'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente dei ciclomotori di cui al comma n. 1 del presente articolo e sottoposto a denuncia d inizio attività (DIA), in duplice copia, ai sensi dell'art.19 della Legge 07/08/90 n. 241 e succ. modificazioni e integrazioni. 2. Per compilare la denuncia d inizio attività, l interessato dovrà avvalersi di apposito modello predisposto dal competente settore comunale contenente le specificazioni richiesta allegando la documentazione ivi indicata e specificatamente sotto indicata: a) Nome cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ( se il richiedente è persona fisica) o ragione sociale ( se persona giuridica); b) Ubicazione del locale che si intende destinare all esercizio dell attività; c) Attestazione sulla disponibilità del locale (proprietà o locazione), dell eventuale area scoperta e loro destinazione d uso urbanistica a fini commerciali; d) Pianta planimetrica del locale; e) Certificato di prevenzione incendi, se previsto, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; f) Iscrizione Camera di Commercio Industria ed Artigianato per la specifica attività; g) Tariffe che si intendono praticare per le varie opzioni di noleggio(orario, giornaliero, week-end, ecc.); h) Indicare il numero dei ciclomotori che si intende utilizzare nello svolgimento dell attività; 3. L Ufficio comunale preposto provvederà a restituire all interessato copia della Denuncia di inizio attività, compilata come da precedente punto n. 2, munita di timbro di ricezione. 4. Tra la comunicazione e l effettivo inizio dell attività dovranno intercorrere 30 (trenta)giorni entro i quali il Comando di Polizia Municipale, espleterà gli accertamenti di valutazione di propria competenza. 5. decorsi i 30 giorni dalla presentazione della DIA, l esercente è tenuto a presentare prima dell effettivo inizio della attività, apposito elenco contenente i dati riferiti ai ciclomotori utilizzati recante l indicazione del modello, del telaio e del numero di targa per ciclomotore o CIC, oltre le copie delle carte di circolazione nelle quali si evinca la destinazione d uso dei ciclomotori per il noleggio da rimessa senza conducente e le relative polizze assicurative. 6. Dovrà altresì essere sottoposto all Ufficio di Polizia Municipale, per la vidimazione, apposito registro su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni di noleggio ( dati anagrafici del noleggiatore, ciclomotore noleggiato con orario e data di entrata e uscita. 7. Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad inviare alla Prefettura, copia della DIA per i provvedimenti di competenza nei termini previsti dalla legge. 8. In caso di trasferimento di sede, l esercente dovrà comunicare per iscritto la nuova sede dell attività allegando la documentazione riferita al nuovo locale così come prevede l art. 3 comma 2 lettere b), c), d), e). Art. 4 - Locali adibiti all esercizio dell attività 1. Il locale adibito all esercizio dell attività deve avere una superficie minima di mq. 2 per ogni singolo ciclomotore ed un area di almeno mq. 5 destinata all espletamento dell attività amministrativa di noleggio. 2. Il locale o area deve: a) trovarsi in ottimo stato di manutenzione ed avere la destinazione urbanistica ad uso commerciale e a norma con le vigenti leggi in materia di igiene e sanità;

b) essere dotata di passo carrabile ai sensi degli artt. 3, comma 1, punto 37) e 22 del vigente Codice della Strada. c) essere dotato di tutte le attrezzature per la prevenzione incendio, se prescritte dagli organi competenti. d) avere esposto in modo ben visibile tabella riportante le tariffe praticate per le varie opzioni di noleggio redatte in lingua italiana e inglese. Art. 5 - Ciclomotori 1. I ciclomotori con motore a scoppio adibiti a noleggio ed inclusi nell elenco di cui all art. 3 comma 5 non devono superare i 50 cc o di potenza equipollente per quelli con motore elettrico. 2. Il ciclomotore adibito all esercizio di noleggio deve essere di un colore differente da quello adottato dal Comune di Capri e, pertanto, deve avere almeno l intera scocca anteriore di colore VERDE, mediante verniciatura o apposizione sulla stessa di una pellicola adesiva. 3. Il Comando di Polizia Municipale, rilascerà apposito contrassegno comunale identificativo, sul quale sarà riportato un numero progressivo, che dovrà essere fissato, in modo ben visibile sul ciclomotore. 4. Il contrassegno comunale viene rilasciato in capo al titolare dell attività se persona fisica, o del Legale Rappresentante, se trattasi di persona giuridica. 5. Il contrassegno comunale viene assegnato al singolo ciclomotore e non può essere trasferito ad altro, anche se autorizzato all attività di noleggio. 6. Eventuali sostituzioni di ciclomotori devono essere preventivamente autorizzate dal comando di Polizia Municipale a seguito di apposita comunicazione da parte dell esercente. 7. I ciclomotori utilizzati per l esercizio dell attività devono essere tenuti in perfetta efficienza sia dal punto di vista conservativo che manutentivo in modo da non costituire causa di pericolo per l incolumità del conducente e/o per le condizioni di sicurezza della circolazione. Gli stessi devono avere comunque tutte le caratteristiche previste dal vigente Codice della Strada anche per quanto riguarda i requisiti per l inquinamento acustico e dell emissione dei fumi. 8. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento di uno o più contrassegni comunali, gli esercenti hanno l obbligo di richiederne i corrispettivi duplicati, il costo dei quali sarà a totale carico dei richiedenti. Art. 6. - Obblighi dell esercente l attività di noleggio 1. L esercente l attività dovrà tendere a soddisfare la richiesta turistica di noleggio ciclomotori, più che servire la popolazione residente o i villeggianti abituali, in quanto la scelta di consentire sul territorio di questo Comune tale tipo di attività scaturisce principalmente da valutazioni di carattere turistico, vista la già notevole quantità di ciclomotori circolanti e la limitatezza della rete stradale. 2. Nell esercizio dell attività di noleggio devono essere osservate le seguenti tassative prescrizioni: a) non utilizzare per l attività di noleggio ciclomotori sprovvisti del relativo contrassegno comunale;

b) utilizzare esclusivamente ciclomotori con scocca di colore VERDE e comunque di colore differente da quello adottato dal Comune di Capri; la scocca stessa dovrà essere mantenuta esteticamente in modo decoroso; c) non effettuare il noleggio a persone sprovviste del titolo abilitativo alla conduzione del ciclomotore ( patentino o qualsiasi patente superiore o titolo equivalente per i cittadini stranieri); d) non effettuare il noleggio a soggetti dall evidente incapacità di conduzione di un ciclomotore a due ruote, incapacità che il noleggiatore dovrà nel limite del possibile, accertare secondo la propria esperienza; e) consegnare al noleggiatore i documenti originali del ciclomotore per la circolazione così come previsti dal vigente Codice della Strada; f) affiggere, all interno del locale, in presenza di rimessa dei ciclomotori, cartellonistica indicante il divieto di fumare; g) annotare su apposito registro di cui all art. 3 comma 7, i dati identificativi della persona che noleggia il ciclomotore. La tenuta di tale registro dovrà avvenire, nel rispetto della L. 31.12.1996 n. 675, recante la disciplina relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e s.m.i. h) Fornire al noleggiatore e all eventuale passeggero idonei caschi omologati secondo le disposizioni del vigente C.d.S. i) Nelle aree di rimessa e loro pertinenze i ciclomotori devono essere condotti a mano e a motore spento. Art. 7 - Cessazione Attività In caso di cessazione dell attività l esercente è tenuto a farne comunicazione al Comando Polizia Municipale e a restituire il registro e i contrassegni comunali. di Art. 8. - Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, l inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 con le modalità e procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche. 2. In caso di reiterazione della violazione di quanto disposto dall Art. 5 commi 1 e 2 e dall Art. 6 comma 2 oltre alla sanzione prevista si applicherà la sanzione accessoria con la sospensione dell attività, mediante provvedimento dell Autorità Comunale, fino ad un massimo di mesi sei ( 6 ). 3. L inosservanza del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 sarà punita con la sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 e con il provvedimento di inibizione dello svolgimento dell attività. 4. Nel caso di ulteriore reiterazione successiva alla sospensione si procederà alla sanzione amministrativa di cui al punto 2. e al provvedimento di inibizione dello svolgimento dell attività. 5. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia. Art. 9 - Vigilanza e Controllo

1. L attività di vigilanza e controllo è affidata al personale del Comando di Polizia Municipale e agli agenti delle Forze dell ordine presenti sul territorio. Art. 10 - Norme Transitorie Coloro che già espletano tale tipo di attività sono tenuti, entro e non oltre 6 (sei) mesi dall entrata in vigore del presente regolamento ad adeguarsi a quanto previsto dall art. 5 comma 2. Art. 11 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Anacapri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e sostituisce tutti gli altri regolamenti e normative comunali in materia.