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*** NORMATTIVA - Stampa *** Page 1 of 5 LEGGE 11 luglio 2003, n. 170 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca. Vigente al: 10-11-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 105 All'articolo l: al comma 1, alinea, dopo le parole: "indifferibile esigenza" sono inserite le seguenti: "di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori," a le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2003"; al comma 1, lettera b), dopo le parole: "laurea specialistica" sono inserite le seguenti: ", delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria";

*** NORMATTIVA - Stampa *** Page 2 of 5 al comma 1, lerrera c), le parole: ", in determinate aree scientifico-disciplinari," sono soppresse; il comma 2 e sostituito dal seguente: "2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi' una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c)"; al comma 3, le parole: "dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 10-bis"; al comma 4, le parole da: "Le eventuali economie" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse acquisite dalle universita' per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto a iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168". Dopo l'articolo 1 e inserito il seguente: "Art. 1-bis. - (Anagrafe nazionale degli studenti a dei laureati delle universita). - 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi: a) valulare l'efficacia a l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati a sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agii studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi; e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie; f) monitorare a sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'anagrafe nazionale di cui al comma 1". All'articolo 2:

Page 3 of 5 al comma 2, il capoverso 13-bis a sostituito dal seguente: "13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, IIstituto superiore di sanita', l'istituto superiore per la prevenzione a la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'agenzia spaziale italiana, l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonche' la stipula di contratti di collaborazione coordinata a continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'". All'articolo 3: la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi a altre norme in materia di abilitazione professionale"; al comma 1, primo periodo, le parole: "approvato con decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione"; le parole: "e' indetta" sono sostituite dalle seguenti: "sono indette", dopo le parole: "per l'anno 2003," sono inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica," e sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi"; il secondo periodo e' soppresso; dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo a dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall' articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori: a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita'. 1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) a b)

Page 4 of 5 del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona a alla comunita'", in luogo del titolo di "psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 1-quinquies. Le attivita' professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter a 1-quater sono individuate nel modo seguente: a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro: 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, e facilitare i processi di comunicazione, e migliorare la gestione dello stress e la qualita' della vita; 2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane; 3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui a specifici contesti di attivita'; 4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio a della sicurezza; 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni; 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo; 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore; b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita': 1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilita', delle risorse, del bisogni e delle aspettative del soggetto, nonche' delle richieste a delle risorse dell'ambiente; 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze; 3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, e sviluppare reti di sostegno a di aiuto nelle situazioni di disabilita': 4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale; 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e

Page 5 of 5 degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti a condizioni; 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo; 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore. 1-series. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' abrogato". Dopo Particolo 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti universitari e il Consiglio universitario nazionale). - 1. Al fine di soddisfare esigenze di continuita' operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale deg1i studenti universitari (CNSU) e' prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonche' a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato del componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato e' rinnovabile una sola volta. 2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuita' al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127". Il titolo e' sostituito dal seguente: " Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali".