REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014



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REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014 Codice DB0803 D.D. 27 marzo 2014, n. 119 Cooperativa "Soc. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco" autorizzazione alla cessione in proprieta' ai soci assegnatari del patrimonio realizzato nel Comune di Torino Via P. Cossa Codice intervento n. 1016. Art. 17 L.R. n. 10 del 11 Luglio 2011. Premesso che: - la legge regionale dell 11 luglio 2011 n. 10, all art. 17 Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici dispone che gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (FIP), nonché di contributi concessi ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e nel rispetto dei seguenti criteri: a) siano decorsi almeno dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori; b) le plusvalenze realizzate con le vendite siano destinate dalle cooperative all'incremento del proprio patrimonio di alloggi destinati alla locazione permanente; c) per i contributi concessi ai sensi della l.r. 28/1976 l'importo da restituire sia ridotto in misura pari alla quota del canone di locazione già versato alla Regione; - la D.G.R. n. 6 3878 del 21 maggio 2012 L.R. 11 luglio 2011 n. 10, art. 17. Modalità e criteri ai fini dell autorizzazione alla cessione in proprietà di alloggi destinati alla locazione permanente stabilisce: - che, in applicazione dell art. 17 della legge regionale dell 11 luglio 2011 n. 10, gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, dalle cooperative edilizie a proprietà divisa, dalle imprese di costruzione e dalle cooperative di produzione e lavoro, finanziati con contributi pubblici ai sensi della legge 457/78, concessi anche successivamente all entrata in vigore dell art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, dalle LL.RR. n. 59/96, n. 16/97, n. 31/99 e con il contributo integrativo di cui alla L.R. 28/76, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari, previa autorizzazione regionale, a condizione che: siano decorsi almeno dieci anni dalla data di ultimazione lavori attestata dal Comune sede di intervento; il procedimento tecnico ed amministrativo relativo all intervento sia concluso e siano stati rilasciati tutti gli attestati dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi; i contributi concessi ai sensi delle L.R. 6 agosto 1996, n. 59, L.R. 24 marzo 1997, n. 16 e L.R. 6 dicembre 1999, n. 31, Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), siano stati interamente restituiti, anche anticipatamente, alla Regione Piemonte; la richiesta di autorizzazione alla vendita riguardi almeno il 50% degli alloggi facenti parte dell insediamento costruttivo; sia prodotta dichiarazione del presidente della cooperativa che attesti l impegno a destinare le eventuali plusvalenze alla realizzazione di alloggi destinati alla locazione permanente; - che ai fini della richiesta di autorizzazione alla vendita, occorre fare riferimento alle procedure di cui alla D.G.R. n 11-14882 del 28 febbraio 2005, e sia allegata la documentazione prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. 103 del 15 giugno 2005;

- che il costo di acquisto dell alloggio è dato dal valore medesimo, aggiornato annualmente con l approvazione del bilancio da parte della cooperativa edilizia o dell impresa di costruzione, oltre all importo da restituire alla Regione, in un unica soluzione, pari al 50% dei contributi statali e regionali erogati; - che le restituzioni dei contributi statali e regionali relativi alle cessioni in proprietà degli alloggi rilasciate ai sensi dell art. 18 della legge 179/92 e dell art. 17 della L.R. 10/2011 siano introitate su un apposito capitolo di entrata del bilancio Regionale di nuova istituzione vincolato per l'attuazione degli interventi del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012"; - la D.G.R. n. 20-4543 del 10.09.2012 istituisce i capitoli: - il capitolo in Entrata n. 36157 Restituzione di contributi conseguenti all autorizzazione alla cessione degli alloggi realizzati con contributi pubblici. (Art. 17 della L.R. n. 10/2011); - il capitolo in spesa n. 262264 Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012. Riutilizzo delle risorse recuperate a seguito dell autorizzazione alla cessione degli alloggi (Art. 17 della L.R. n. 10/2011); - la cooperativa Soc. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco Società Cooperativa edilizia a Prop. Indivisa, ha realizzato un intervento nel Comune di Torino Via P. Cossa - Codice intervento n. 1016 per n 20 alloggi pari a mq. 2.124,44 usufruendo dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi della leggi 457/78 e 28/76; Vista: - la richiesta, della Soc. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco Società Cooperativa edilizia a Prop. Indivisa, di autorizzazione alla cessione in proprietà ai soci assegnatari degli alloggi relativi all insediamento costruttivo, realizzato nel Comune di Torino Via P. Cossa - Codice intervento n. 1016 e con la quale trasmette la seguente la seguente documentazione: - n. 15 dichiarazioni di adesione all acquisto dei soci che, dagli atti già depositati presso la Regione Piemonte, risultano soci assegnatari ai quali è stato rilasciato l attestato comprovante il possesso dei requisiti soggettivi relativamente all intervento costruttivo codice n. 1016; - copia del verbale del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2005; - copia del verbale dell assemblea generale del 28.06.2005; - copia del verbali dell assemblea generale del 29.09.2005; - copia della deliberazione del consiglio Comunale della Città di Torino del 27.05.2013 nella quale si approvano gli schemi di convenzione modificative/integrative ai sensi dell art. 18 della L. 17.02.1992 n. 179 e dell art. 17 della L. R. 11.07.2011 n. 10 e nei quali si stabilisce che il prezzo di prima cessione delle singole unità immobiliari è costituito dal valore delle medesime risultanze dall ultimo bilancio approvato; - la dichiarazione del Presidente della cooperativa nella quale dichiara che le eventuali plusvalenze saranno destinate all incremento del patrimonio di alloggi destinati alla locazione permanente; - la nota prot. 42FF/al del 20.03.2014 registrata al prot. 7308/DB0803 (class. 11.130.50) in data 20.03.2013 con la quale la cooperativa trasmette copia dello Statuto societario modificato - all art. 37 al fine di cedere in proprietà ai soci assegnatari gli alloggi in proprietà individuale ai sensi dell art. 18 della legge 179/92 e della legge 10 dell 11 luglio 2011 - in data 04.03.2014 registrato al rep. 24445 raccolta 17979;

Considerato che : - lo statuto della cooperativa oggetto dell autorizzazione alla cessione è stato modificato ai fini delle cessioni in proprietà ai soci assegnatari in data 04.03.2014 ed è stato registrato al rep. 24445 raccolta 17979 prevedendo la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale; - il programma costruttivo oggetto della richiesta di autorizzazione alla cessione è assistito dal contributo dello Stato concesso ai sensi della legge 5.08.1978, n. 457 e dal contributo integrativo regionale disposto ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n 28 e successive modifiche ed integrazioni; - la richiesta di autorizzazione alla vendita riguarda più del 50% degli alloggi facenti parte dell insediamento costruttivo; - sono decorsi più di dieci anni dalla data di ultimazione lavori; - il procedimento tecnico ed amministrativo relativo all intervento è concluso e sono stati rilasciati tutti gli attestati dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi; - l Accordo di Programma, siglato il 26 ottobre 2000 in attuazione dell art. 63 del D.L.vo 31/3/98 n. 112, tra il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane già Segretario Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte, trasferisce tutta la competenza sulla cessione in proprietà del patrimonio edilizio a proprietà indivisa, finanziato con leggi antecedenti alla legge 457/78, in capo alla Regione Piemonte e di conseguenza anche la restituzione dei contributi, a seguito della cessione degli alloggi, viene introitata dalla Regione; - ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 17.5.1976, n. 28 e s. m. i, le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa sono tenute a versare alla Regione - alle date fisse del 30 aprile e del 31 ottobre di ciascun anno - una quota di rivalutazione degli affitti rivalutata in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; - i soli conteggi relativi ai contributi regionali da restituire per la cessione in proprietà ai soci assegnatari sono ridotti di quanto precedente versato alla Regione Piemonte in applicazione dell art. 9 della legge regionale 28/76; - la Soc. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco Società Cooperativa edilizia a Prop. Indivisa in applicazione dell'art. 9 della L.R. 17.5.1976, n. 28 e s. m. i, - per l intervento oggetto dell autorizzazione - alla prossima scadenza del 30.04.2014 è tenuta a versare alla Regione Piemonte l importo di. 26.368,31; - al fine di dare un arco temporale di stipula dei rogiti fino alla data del 31.10.2014, i conteggi quantificati per la restituzione dei contributi per la cessione in proprietà dei n. 20 alloggi pari a mq. 2.124,44 - comunicati con nota prot. 7907/DB0803 del 25.03.2014 - sono articolati con una doppia scadenza, tenendo conto quindi del predetto importo di. 26.368,31 che la Regione Piemonte deve introitare alla prossima scadenza del 30.04.2014; Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE visto D.Lgs n.165/2001; vista la Legge di Contabilità Regionale dell 11.04.2001, n 7; vista la D.G.R. n. 75-20054 del 15.06.1997; vista la determina n. 103 del 15.06.2005; vista la L.R. 23/2008; vista la legge regionale dell 11 luglio 2011 n. 10; vista la DGR 6-3878 del 21 05 2012; vista D.G.R. n. 20-4543 del 10.09.2012; vista la nota prot. 7907/DB0803 del 25.03.2014; in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta e dal Consiglio Regionale con le deliberazioni in premessa citate; determina - di autorizzare la Soc. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco Società Cooperativa edilizia a Prop. Indivisa a cedere in proprietà individuale ai soci che ne hanno già ottenuto l assegnazione in uso e godimento gli alloggi relativi all intervento costruttivo realizzato nel comune di Comune di Torino Via P. Cossa - Codice intervento n. 1016. L autorizzazione alla cessione in proprietà individuale ai soci, che ne hanno già ottenuto l assegnazione in uso e godimento, è riferita ai complessivi n. 20 alloggi pari a mq. 2.124,44. L autorizzazione ha decorrenza immediata e validità fino ad un successivo provvedimento di modifica o revoca del medesimo; - di stabilire che la Soc. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco Società Cooperativa edilizia a Prop. Indivisa proceda alla cessione in proprietà ai soci assegnatari dei n. 20 alloggi pari a mq. 2.124,44: entro il 30.04.2014 restituendo i contributi indicati nell elenco allegato alla nota prot. 7907/DB0803 del 25.03.2014; dal 01.05.2014 al 31.10.2014 - previo versamento alla scadenza del 30.04.2014 dell importo di. 26.368,31 relativo all applicazione dell'art. 9 della L.R. 28/76 per l intervento oggetto dell autorizzazione - e restituendo, quindi i contributi indicati nell elenco allegato alla nota prot. 7907/DB0803 del 25.03.2014; Nel rogito dovrà essere fatta esplicita menzione degli avvenuti versamenti e dell art. 20 della L. 179/92 così come modificato dall art. 3 della L. 85/94. Al rogito dovrà essere allegato l attestato sul possesso dei requisiti soggettivi, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e lo stesso dovrà essere notificato a cura del notaio rogante entro 60 giorni dalla stipula:

- al Comune di Torino per la verifica ed il controllo sull applicazione dei prezzi di cessione degli alloggi; - alla Regione Piemonte - Settore Programmazione ed Attuazione degli interventi di edilizia sociale. I versamenti intestati alla Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 TORINO, possono essere effettuati : - con bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA - Via Garibaldi, 2 10122 TORINO sul c/c/b 40777516, codice ABI 02008, CAB 01044, Codice CIN V, IBAN IT94V0200801044000040777516; - di stabilire che la percentuale d invenduto, da applicare sui versamenti di cui all art. 9 della legge regionale 28/76, conseguente all assegnazione in proprietà dei n. 20 alloggi pari a mq. 2.124,44 viene stabilita nella determina di accertamento degli importi restituiti; - di stabilire che - successivamente alla data del 31.10.2014 - la Soc. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco Società Cooperativa edilizia a Prop. Indivisa, per procedere alla stipula degli atti di cessione nei confronti dei soci assegnatari, deve inoltrare regolare richiesta alla Regione Piemonte di quantificazione degli importi da restituire. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. 22/2010. Il Dirigente Giuseppina Franzo