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I I Regione Lombardia J U 1 9 : 1 ASL Mori/a e Brianza Deliberazione n. Seduta del 1 7 MAR 2015 Convenzione con l'università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e derivati. coadiuvato da: 11 Direttore Generale Matteo Stocco il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 11 Direttore Sociale : Roberto Calia PUBBLICATA ALL'ALBO ON-LINE IL 2 7 MAR. 2015 Richiamata la delibera n. I del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. X/1701 del 17.04.2014. in virtù della quale è slato nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco: Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia: art. 27 del D.P.R. 1 I luglio 1980 n. 382. rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative": art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"; Legge 24 giugno 1997. n. 196. art. 18. avente ad oggetto "Tirocini formativi e di aggiornamento": D.M. 25 marzo 1998. n. 142 avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri dì cui all'articolo IX della L. 24 giugno I9V 7, n. 196": Direttiva n. 2/2005 del Ministero per la l'unzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica - l Iflicio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, avente ad oggetto "Tirocini di formazione ed orientamento": L.R. 30 dicembre 2009. n. 33 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia dì sanittt": D.P.R. 16.04.2013, n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165": D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 avente ad oggetto "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini

ASL s I Regione Lombardia Monza e Brianza Visto il Codice Etico Comportamentale dell'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza. rev. del 25.10.2013: Esaminata la e-mail, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali, pervenuta dall'università degli Studi di Milano, in data 26.02.2015. con cui viene chiesta la disponibilità ad ospitare presso le strutture ASLMB gli studenti della Scuola di specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e derivati, per lo svolgimento di attività di tirocinio pratico: Ritenuto opportuno formalizzare gli impegni di entrambe le parti mediante la sottoscrizione di apposita convenzione; Richiamata la Procedura Convenzioni, rev L ottobre 2013: Visto il testo dello schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Precisato, in particolare, che le autorizzazioni al tirocinio non implicano, per l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza. alcun onere economico e che il tirocinio non comporterà in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza; Rilevato che è prestata dall'università degli Studi di Milano garanzia assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli specializzandi: Stabilito di designare il Dr. Tarcisio Cambiaghi - Responsabile del Settore Formazione - quale responsabile aziendale per i tirocini di cui trattasi: Preso atto che il Responsabile del Servizio Personale, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo alla stipula della convenzione; Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli arti. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; DELIBERA per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 1) di approvare la stipula della convenzione con l'università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e derivati - per lo svolgimento attività di 2

Regione K j J Lombardia ASL Monza e Brian za tirocinio a fini didattico - integrativi, come da schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 2) di precisare che le autorizzazioni al tirocinio non implicano, per l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, alcun onere economico e clic il tirocinio non comporterà in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza; 3) di precisare, altresì, che è prestata dall'università degli Studi di Milano apposita garanzia assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile dei tirocinanti: 4) di designare il Dr. Tarcisio Cambiaghi Responsabile Settore Formazione - quale responsabile aziendale per i tirocini di cui trattasi: 5) di incaricare il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, quale Responsabile del Procedimento, degli adempimenti legati al perfezionamento della convenzione di cui trattasi ed il Responsabile del Servizio Personale di ogni ulteriore adempimento conseguente l'adozione del presente provvedimento; 6) di depositare copia dell'allegata convenzione, debitamente sottoscritta, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali: 7) di dare alto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo dell'azienda ai sensi dell'art. 18. c.9. della L.R. 30.12.2009. n. 33. IL DIRLTTÌE GENERALE (Matteo-Stocco) Esprimono parere favorevole: 11 Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone/«Il Direttore Sanitario: Patrizia ZarineHi Il Direttore Sociale : Roberto Calia

1 49 Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del 1 7 MAR 2015 Oggetto. Convenzione con l'università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del Latte e derivati. I Responsabili del Procedimento 4

V' '1 49 ^ 1 7 MAR 2015 V/ >J J. tjr : CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PERLE ESIGENZE DI DATTICO-FORM ATI VE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ÌN IGIENE E TECNOLOGIA DEL LATTE E DERIVATI Tra Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, con sede legale in Monza - 20900, viale Elvezia n. 2, C.F. e P.IVA 02734330968, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco (d'ora innanzi denominato "Ente convenzionato"); e L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore prò tempore. Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite la Facoltà di Medicina Veterinaria, con sede a Milano, in via Celoria 10 (d'ora innanzi denominata "Università"); Visto - il Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006 (Riassetto delle Scuole di specializzazione di area veterinaria) Premesso Che l'art. 3 del D.M. del 27 gennaio 2006 prevede che la scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti; Che le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici o privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari poste a disposizione per l'espletamento di attività didatticoformative professionalizzanti dei medici veterinari; Che l'ente convenzionato con nota del 02/09/2013 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici veterinari iscritti alla Scuola di specializzazione in Allevamento, Igiene Patologia delle specie acquatiche e Controllo dei prodotti derivati e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale; Che l'università e l'ente convenzionato (di seguito "le Parti") intendono formalizzare il proprio rapporto di collaborazione mediante la stipula di apposita convenzione che, sia in via generale che nello specifico, stabilisca i criteri e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature, servizi logistici e personale per lo svolgimento di attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in Allevamento, Igiene Patologia delle specie acquatiche e Controllo dei prodotti derivati; Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal: - Consiglio della Scuola di specializzazione in Igiene e Tecnologia del latte e derivati in data - Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare in data Senato Accademico in data ; - Direttore Generale dell'asl si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità della convenzione L'Ente convenzionato consente all'università l'utilizzo delle strutture poste a disposizìon^'rierhe attività didatti co-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Tecnologia del latte e derivati, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo. Art. 2 - Impegni assunti dall'ente convenzionato L'Ente convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art 1, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, ed ausiliario, facente capo alla L'Ente convenzionato assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione. Art. 3 - impegni assunti dall'università L'Università si impegna ad utilizzare le strutture poste a disposizione e indicate all'art. 2 della presente convenzione, unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei medici ammessi alla Scuola di specializzazione in Igiene e Tecnologia del latte e derivati, ai fini del completamento della formazione didattica e professionalizzante degli iscritti alla Scuola medesima Art. 4 - Attività formativa Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici. Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentare ivi vigenti. Art. 5 - Oneri delle parti contraenti La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ente Convenzionato e per l'università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'ente stesso. Art. 6 - Copertura assicurativa L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli specializzandi che potrebbero frequentare le strutture sottoposte a controllo da parte dell'ente per lo svolgimento delle attività pratiche e di tirocinio previste. L'Ente convenzionato garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività. Art. 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363. così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell'università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei 2

(Jul J > lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutefá-helui salute pone a carico del datore di lavoro. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. Art. 8 - Durata della convenzione, procedure di rinnovo e recesso La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. Al termine della convenzione l'università e l'ente convenzionato redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione anche prima della naturale scadenza, fatta salva la conclusione dell'anno accademico, mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi. Art. 9 - Trattamento dei dati personali L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alia comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Art. 10 - Modifiche Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 11 - Imposte La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura e spese dell'università, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt.5 e 39 del DPRn.131 del 26 aprile 1986. Art. 12 - Controversie Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Monza. PER L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI MILANO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE il Rettore il Direttore Generale data data FD/sf Bozza convenzione UNIMI ASL2 SV.docx