Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2007)

Documenti analoghi
Messaggio. del 28 febbraio Onorevoli presidenti e consiglieri,

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Convenzione di sicurezza sociale tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Popolare Cinese

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998)

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Titolo I Disposizioni generali

Ordinanza concernente l imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell attività lucrativa indipendente

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Traduzione 1. (Stato 17 dicembre 2002)

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Accordo. Traduzione 1

Ordinanza concernente l imposizione degli utili di liquidazione. in caso di cessazione definitiva dell attività lucrativa indipendente:

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Accordo. Traduzione 1

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Iscrizione per l'affiliazione

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Convenzione di affiliazione

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre , decreta:

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione

Regolamento di previdenza per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC)

Quarta Convenzione completiva alla Convenzione del 15 novembre 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulla sicurezza sociale

Convenzione di affiliazione

PKS CPS. Regolamento sulla liquidazione parziale. 1 giugno della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse. Pensionskasse. SRG SSR idée suisse

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana

Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

Messaggio concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

hanno convenuto le seguenti disposizioni d applicazione:

Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d istituti collettivi o comuni

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.

Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria

Sezione 5a: Divorzio e scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata 35

Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

Accordo

Di principio la documentazione deve essere presentata in originale.

Condizioni generali. Tellco Previdenza 1e. Bahnhofstrasse 4 Postfach CH-6431 Schwyz t

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI. S a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA

Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull assicurazione diretta

Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l Australia

Regolamento sulla liquidazione parziale

Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sugli assegni familiari. (OAFami) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009)

Direttive della CAV PP D 02/2016. Fondi di previdenza secondo l articolo 89a capoverso 7 CC

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Valida dal 1 o luglio i 6.07

Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale

Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento di liquidazione parziale Aprile 2016

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Transcript:

Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all assunzione dei compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein Concluso il 19 dicembre 2006 Applicato provvisoriamente dal 1 gennaio 2007 (Stato 1 gennaio 2007) Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, memori della lunga tradizione di amicizia tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, memori delle strette relazioni convenzionali nell ambito della sicurezza sociale, in particolare mediante la Convenzione dell 8 marzo 1989 2 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale) e il relativo Accordo amministrativo del 16 marzo 1990 3, il Primo Accordo aggiuntivo del 9 febbraio 1996 4 e il Secondo Accordo aggiuntivo del 29 novembre 2000 5, nonché la Convenzione del 9 dicembre 1977 6 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein e la Repubblica d Austria sulla sicurezza sociale, considerata l attuale equivalenza delle disposizioni legali sulla previdenza professionale in generale e sulla costituzione e i compiti di un fondo di garanzia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in particolare, e vista la volontà del Liechtenstein di affiliare i suoi istituti di previdenza al fondo di garanzia svizzero (fondazione Fondo di garanzia LPP) al fine di garantire le prestazioni legali e regolamentari degli istituti di previdenza divenuti insolventi e di adempiere la funzione di Ufficio centrale del 2 pilastro, hanno convenuto quanto segue: RU 2007 2395 1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. ted. della presente Raccolta. 2 RS 0.831.109.514.1 3 RS 0.831.109.514.12 4 RS 0.831.109.514.11 5 RS 0.831.109.514.13 6 RS 0.831.109.136.2 1

Previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità Art. 1 Affiliazione degli istituti di previdenza (1) La fondazione Fondo di garanzia LPP assume i compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein. (2) Gli istituti di previdenza ai sensi della legge sulla previdenza del personale aziendale (Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge, BPVG), LGBl 1988 n. 12, LR 831.40, nonché della legge sull assicurazione pensionistica per il personale statale (Gesetz über die Pensionsversicherung für dal Staatspersonal, PVG), LGBl 1989 n. 7, LR 174.40, vengono affiliati alla fondazione Fondo di garanzia LPP alla stregua degli istituti di previdenza svizzeri. Il presente Accordo riconosce il diritto a prestazioni del fondo di garanzia unicamente alle persone che sottostanno alla BPVG del Liechtenstein. (3) La procedura e le competenze per l esecuzione secondo il capoverso 1, compresi i rimedi giuridici, sono determinate in base al diritto svizzero. L autorità svizzera cui compete la decisione sente in precedenza l autorità di vigilanza dei mercati finanziari del Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht, FMA). (4) Il foro competente per le controversie tra la fondazione Fondo di garanzia LPP e l istituto di previdenza del Liechtenstein o i datori di lavoro, gli aventi diritto alle prestazioni, le persone cui è imputabile l insolvenza dell istituto di previdenza o del collettivo d assicurati è la sede della fondazione Fondo di garanzia LPP. Art. 2 Compiti della fondazione Fondo di garanzia LPP (1) La fondazione Fondo di garanzia LPP: a) garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o liquidati, trattandosi di averi dimenticati, con sede nel Liechtenstein; b) garantisce le prestazioni regolamentari più estese degli istituti di previdenza con sede nel Liechtenstein divenuti insolvibili, in quanto queste prestazioni si fondino su relazioni previdenziali per le quali è applicabile l articolo 11 BPVG; c) funge da Ufficio centrale del 2 pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati relativi a conti o polizze di libero passaggio che non sono ancora stati fatti valere. (2) La garanzia di cui al capoverso 1 lettera b copre al massimo le prestazioni calcolate sulla base del salario determinante secondo l articolo 6 capoverso 2 BPVG, con un limite superiore pari a una volta e mezza l importo limite superiore secondo l articolo 6 capoverso 3 secondo periodo BPVG. La garanzia non copre tuttavia in alcun caso prestazioni superiori a quelle previste dall articolo 56 capoverso 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) 7. 7 RS 831.40 2

Assunzione dei compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein - Acc. con il Liechtenstein (3) Nell adempimento dei propri compiti, la fondazione Fondo di garanzia LPP parifica gli istituti di previdenza del Liechtenstein nonché i datori di lavoro e gli assicurati ad essi affiliati agli istituti di previdenza svizzeri. La fondazione Fondo di garanzia LPP svolge tali compiti in conformità al diritto svizzero. Art. 3 Contributi (1) Gli istituti di previdenza del Liechtenstein versano alla fondazione Fondo di garanzia LPP gli stessi importi versati dagli istituti di previdenza svizzeri, ad eccezione dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura di età sfavorevole e per indennizzi alle casse di compensazione. (2) I contributi degli istituti di previdenza del Liechtenstein sono riscossi secondo le stesse modalità applicate in Svizzera. Art. 4 Atti ufficiali La FMA viene previamente informata degli atti ufficiali previsti dalla fondazione Fondo di garanzia LPP e dalle autorità svizzere sul territorio del Liechtenstein in conformità al diritto svizzero applicabile nel quadro del presente Accordo. Essa può partecipare all esecuzione di tali atti. Art. 5 Notifica da parte della FMA La FMA notifica gli istituti di previdenza del Liechtenstein alla fondazione Fondo di garanzia LPP in conformità al diritto svizzero. Art. 6 Obbligo di notifica degli istituti di previdenza Gli istituti di previdenza del Liechtenstein notificano alla fondazione Fondo di garanzia LPP i dati necessari al calcolo dei contributi. Art. 7 Ufficio centrale del 2 pilastro (1) Gli istituti di previdenza del Liechtenstein o gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio comunicano all Ufficio centrale del 2 pilastro gli averi dimenticati secondo l articolo 20 capoverso 5 BPVG e li versano alla fondazione Fondo di garanzia LPP secondo l articolo 18a capoverso 4 BPVG. (2) La FMA ha diritto di consultare il registro degli averi dimenticati tenuto dall Ufficio centrale del 2 pilastro. (3) L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) del Liechtenstein collabora con l Ufficio centrale del 2 pilastro al fine d identificare e localizzare gli aventi diritto ad averi dimenticati. Essa comunica all Ufficio centrale del 2 pilastro i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti. 3

Previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità Art. 8 Riconoscimento ed esecuzione di titoli giuridici (1) Le sentenze esecutive dei tribunali svizzeri e le decisioni esecutive (atti) delle autorità svizzere competenti su contributi, prestazioni o altre pretese derivanti dall applicazione del presente Accordo sono riconosciute dal Liechtenstein. (2) Le sentenze esecutive e gli atti riconosciuti conformemente al capoverso 1 vengono eseguiti nel Liechtenstein. La procedura di esecuzione si fonda sul diritto del Liechtenstein. L esemplare della decisione o dell atto da eseguire deve essere provvisto di un attestazione della forza di cosa giudicata. Art. 9 Diritto applicabile (1) Il diritto svizzero applicabile nel Principato del Liechtenstein in virtù del presente Accordo è menzionato nell allegato a detto Accordo. L allegato è parte integrante del presente Accordo. (2) L Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) comunica alla FMA non appena possibile le integrazioni e le modifiche previste. Queste vengono inserite nell allegato non appena l UFAS e la FMA l hanno convenuto per scritto. (3) La FMA comunica all UFAS non appena possibile le modifiche previste del diritto del Liechtenstein determinanti per il presente Accordo. Le modifiche sono applicabili al presente Accordo non appena l UFAS e la FMA l hanno convenuto per scritto. Art. 10 Disdetta Il presente Accordo può essere disdetto in qualsiasi momento da entrambe le Parti contraenti per la fine di un anno civile con un preavviso di 12 mesi. Art. 11 Entrata in vigore Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a partire dal 1 gennaio 2007. Esso entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno comunicate la conclusione delle rispettive procedure nazionali necessarie all entrata in vigore. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Berna, il 19 dicembre 2006, in due esemplari originali in lingua tedesca. Per il Consiglio federale svizzero: Pascal Couchepin Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Klaus Tschütscher 4

Assunzione dei compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein - Acc. con il Liechtenstein Allegato Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all assunzione dei compiti del fondo di garanzia del Liechtenstein n. RS Legge/ordinanza RU 173.110 Legge sul Tribunale federale (LTF) 2006 1205 173.32 Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) 173.72 Ordinanza sull entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale nonché sull entrata in vigore integrale della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale 831.40 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) Sono applicabili: art. 8 cpv. 1, art. 41 cpv. 3 8, art. 52 cpv. 1 e 2, art. 56 cpv. 1 lett. b, c, f, cpv. 2 6, art. 56a, art. 57, art. 59, art. 65d cpv. 1, art. 73 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 76 commi 1 e 2, 5 e 6, art. 77 2006 2197 2006 1069 1983 797 1996 3067 3070 1998 1573 1999 1384 1387 2004 1677 1700 4635 4638 831.42 Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) Sono applicabili gli art. 24a 24f 1999 1384 1387 831.425 Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) Sono applicabili gli art. 19a 19f 831.432.1 Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP (OFG) Sono applicabili: art. 1 14, art. 16, art. 18 20, art. 24 26a 1999 1773 1998 1662 1999 1773 2004 4279 4653 5

Previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità n. RS Legge/ordinanza RU 831.441.1 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) È applicabile l art. 5 2006 4159 6