Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giurislavoristiche N. 4 26.01.2017 Cooperative di lavoro e diritto del socio al Tfr La Cassazione accoglie il ricorso del socio che ha prodotto CUD e prospetti paga per provare il diritto al Tfr Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Tfr In tema di Cooperative di lavoro, nel caso in cui manchi un espressa previsione statutaria riguardo al trattamento di fine rapporto, il diritto del socio lavoratore all emolumento può essere dimostrato per fatti concludenti. Pertanto, il giudice può condannare la Cooperativa a corrispondere al socio lavoratore il Tfr, se dalle buste paga e dal CUD emergono gli accantonamenti a tale titolo, pur mancando specifiche previsioni statutarie oppure assembleari. È quanto emerge da una recente sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione. Premessa In tema di Cooperative di lavoro, nel caso in cui manchi un espressa previsione statutaria riguardo al trattamento di fine rapporto, il diritto del socio lavoratore all emolumento può essere dimostrato per fatti concludenti. Pertanto, il giudice può condannare la Cooperativa a corrispondere al socio lavoratore il Tfr, se dalle buste paga e dal CUD, allegati al ricorso, emergono gli accantonamenti a tale titolo, pur mancando specifiche disposizioni statutarie oppure assembleari. È quanto stabilisce la sentenza n. 862/17, pubblicata il 16 gennaio dalla Sezione Lavoro della Cassazione. 1
IL CASO La Corte di appello di L Aquila, in linea con il verdetto del Tribunale di Vasto, ha respinto la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della Cooperativa di cui era stato socio, volta a conseguirne la condanna al pagamento dell'importo a esso spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, in relazione all attività lavorativa espletata nel periodo maggio 1992 - aprile 2006. MOTIVI DI RICORSO Con il ricorso di legittimità l ex socio ha dedotto: la violazione e la falsa applicazione della L. n. 142/01, come modificata dalla L. n. 30/03, e dell art. 24 L. n. 196/97, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio, ex art. 360 cod. proc. civ., laddove la Corte d Appello ha omesso di considerare il quadro normativo di riferimento e la sua interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità, che è ormai orientata nel riconoscere una tendenziale equiparazione dei soci delle Cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati per quanto riguarda i crediti di lavoro, la tutela previdenziale e il Tfr; l omesso esame di documentazione (segnatamente il CUD 2003 e alcune buste paga relative agli anni 2001 e 2002) dalla quale era desumibile l'accantonamento di importi a titolo di Tfr. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LA TESI DELLA CORTE D APPELLO Dunque, nel caso in esame la parte ricorrente si focalizza sulla corretta interpretazione delle disposizioni riguardanti i soci delle Cooperative di lavoro contenute nella Legge n. 196 del 1997. In particolare viene in rilievo l articolo 24, il cui comma 1 rinvia al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. n. 297 del 1982, articolo 2, così estendendolo ai soci delle Cooperative di lavoro. In pratica, l art. 24 della L. 196/97 ha esteso ai crediti dei soci delle Cooperative le disposizioni dell articolo 2 della L. n. 297/82, volte a garantire l'effettivo pagamento del trattamento di fine rapporto e le retribuzioni in caso di insolvenza del datore di lavoro, attraverso la istituzione di un apposito fondo di garanzia. Mancanza di una previsione negoziale Ebbene, ad avviso della Corte d Appello di L Aquila, l art. 24 della L. 196/97 non ha fatto venire meno il principio in base al quale: nelle Cooperative di lavoro l erogazione del Tfr è subordinata alla previsione stabilita in via negoziale. 2
Secondo la Corte territoriale, neanche l articolo 3 della L. n. 142/01 configura il Tfr come un diritto del socio lavoratore, limitandosi a stabilire, che le Cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dai CCNL di settore. Pertanto il Giudice dell Appello, mancando nella fattispecie un espressa previsione negoziale circa il Tfr, ha negato al ricorrente il diritto all'emolumento, diritto che comunque non avrebbe potuto essere dimostrato attraverso la documentazione allegata al ricorso. Di tutt altro avviso i giudici della Cassazione. IL RAGIONAMENTO DECISIONALE DELLA S.C. I principi consolidati Gli Ermellini hanno accolto il ricorso del socio alla luce dei seguenti rilievi. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n.14076/2010) ha evidenziato come la L. n. 196 del 1997, art. 24, abbia espressamente disposto l estensione ai soci lavoratori della disciplina in materia di fondo di garanzia per il TFR (L. n. 297/82, art. 2) e l intervento del fondo medesimo per la garanzia dei crediti in caso d insolvenza (D.Lgs. n. 80/92, artt. 1 e 2). Delle nuove disposizioni è stata affermata la portata retroattiva, nel senso dell estensione dell'intervento a tutti i casi in cui la tutela sia prevista per i lavoratori dipendenti, a prescindere dal tipo di prestazione lavorativa (se conforme, o meno, a quanto previsto nel patto sociale) e, quindi, dalla sussistenza o meno della subordinazione, cui la precedente giurisprudenza di legittimità collegava l'applicabilità ai soci delle norme a tutela del lavoro dipendente (così Cass. n. 304/2000). Ciò, a condizione del pagamento dei contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della novella legislativa, attesa la ratio della norma transitoria, che riconosce rilevanza all'assicurazione volontariamente istituita dalle Cooperative, e la finalità dell'intervento normativo: consistente nel riconoscimento della garanzia del credito per Tfr nei limiti in cui sia stato reso operativo in favore dei soci dall autonomia contrattuale, a seguito di conforme previsione statutaria o assembleare o di comportamenti concludenti quali il versamento della prescritta contribuzione (cfr. Cass. n.13956 e 14878 del 2004; Cass. cit. n.14076/2010; Cass. n. 9479/2016). Tali principi continuano a essere attuali, secondo la sentenza n. 862/17, perché la Legge n. 142/01 non ha innovato sul punto, posto che l art. 3 si limita a sancire il diritto del socio lavoratore a percepire un trattamento economico 3
complessivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, alla contrattazione collettiva nazionale o della categoria affine, oppure per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. L errore del giudice d appello Ebbene, venendo al caso di specie, per quanto si è detto sino a qui, la Corte d Appello di L Aquila: ha correttamente prospettato la validità di discipline pattizie dirette a riconoscere anche al socio lavoratore di una Cooperativa il diritto al Tfr che certamente ha natura retributiva (cfr. Cass. n. 4261/2001 e Cass. S.U. n.13988/2002) ritenendolo tuttavia non sussistente nello specifico per la mancanza di disposizioni statutarie a disciplina dell istituto. Tuttavia la Corte territoriale è incorsa in difetto di motivazione: laddove ha disconosciuto l'esistenza di idonei elementi atti a comprovare la volontà della Cooperativa di riconoscere al ricorrente il diritto al Tfr anche per facta condudentia. Cud e prospetti paga Rinvio per riesaminare i documenti prodotti dal socio lavoratore Il giudice dell'impugnazione si legge testualmente nella sentenza n. 862/17 ha infatti omesso di valutare compiutamente il comportamento posto in essere dalla Cooperativa e trasfuso nella documentazione versata in atti (prospetti paga relativi agli anni 2000-2003 e nel modello CUD 2003) riprodotti dal ricorrente nella presente sede per il principio della autosufficienza, ed attestanti gli accantonamenti per Tfr disposti dalla società nel corso del rapporto. Secondo gli Ermellini, la citata documentazione va puntualmente esaminata dal giudice del merito, essendo idonea a determinare un affidamento nel lavoratore, circa l'esistenza e la misura del trattamento di fine rapporto, nel caso in cui tale istituto come nella specie - non sia previsto ex lege ma ben può essere pattiziamente riconosciuto [ ]. La Sezione Lavoro della Cassazione, quindi, ha rinviato la causa per nuovo esame. Il Giudice del rinvio, individuato dalla Suprema Corte nella Corte d Appello di Ancona, alla luce dei principi enunciati: provvederà alla disamina della documentazione prodotta dal lavoratore. 4
Riferimenti normativi e giurisprudenziali Art. 2 Legge 29/05/1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); Art. 24 Legge 24/06/1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione); Art. 3 Legge 03/04/2001 n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); Cass. n. 304/2000; Cass. n.14076/2010; Cass. n.13956/2004; Cass. n.14878/2004; Cass. n. 9479/2016. - Riproduzione riservata - 5